CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 ottobre 2011
549.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 20 OTTOBRE 2011

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ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo.

EMENDAMENTI

ART. 1.

All'articolo 1, comma 1, allegato A, eliminare la seguente direttiva:
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.
1. 1. Piffari, Cimadoro, Porcino.
(Approvato)

All'articolo 1, comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva: Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alle norme di regolazione della Sogin S.p.A., ai fini della gestione più responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi).

1. Nell'ambito della predisposizione del «quadro nazionale» per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi previsto dall'articolo 5 della Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché ai fine di mantenere ed accrescere l'esperienza e le competenze in materia di sicurezza nucleare in capo alla Sogin S.p.A nell'ambito delle proprie responsabilità di soggetto che deve provvedere alla gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e per poter programmare e seguire la realizzazione di investimenti in un più ampio arco temporale relativamente alle proprie attività di decommissioning degli impianti nucleari italiani e della gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi provenienti dalle attività nucleari industriali, mediche e di ricerca, in deroga al secondo comma dell'articolo 2383, del codice civile, come modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, l'organo di amministrazione della Sogin S.p.A., dura in carica cinque anni. Tale disposizione si applica anche per l'organo di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo.
2. Ai fini del contenimento delle spese, nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, la Sogin S.p.A, non può inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori ad una annualità di indennità, così come previsto dall'articolo

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1, comma 466 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
1. 2. Guido Dussin.
(Approvato)

ART. 5.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 8 inserire il seguente: «8-bis. L'iscrizione all'Albo non è dovuta per le imprese che svolgono attività di raccolta o di trasporto di rifiuti, da loro stesse prodotti, a titolo non professionale, vale a dire in maniera non ordinaria e non regolare. Sono sempre considerati professionali i trasporti di rifiuti, anche se effettuati dal produttore dei rifiuti medesimi, di quantitativi superiori a 30 kg/1 al giorno e, comunque, di quantitativi superiori a 100 kg/anno di rifiuti pericolosi ed a 100 kg/anno di rifiuti non pericolosi.
5. 01. Fogliato, Callegari.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 3, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli;
b) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in relazione con altri procedimenti volti al rilascio di provvedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale;
c) utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse all'attuazione della direttiva;
d) revisione dei criteri per la quantificazione e la gestione contabile delle tariffe da applicare per le istruttorie e i controlli;
e) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni.
5. 02. Tortoli.
(Approvato)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose,»;
b) all'articolo 10, comma 6, dopo le parole: «L'operazione di trattamento» sono aggiunte le seguenti: «e di riciclaggio»;
c) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto costi/efficacia per tutti i tipi di pile ed accumulatori»;

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d) all'articolo 12, comma 1, le parole: «a trattamento o riciclaggio» sono sostituite dalle seguenti: «a trattamento e a riciclaggio»;
e) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo le parole: «Le pile e gli accumulatori» sono aggiunte le seguenti: «e i pacchi batterie»;
2) al comma 3, dopo le parole: «sono contrassegnati» sono aggiunte le seguenti: «in modo visibile, leggibile ed indelebile»;
f) all'allegato II, Parte B: Riciclaggio, i punti 1 e 2 sono soppressi.
5. 03. Tortoli.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE).

Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «gli articoli 7, 8, 11, commi 1» le parole: «e 3» sono sostituite con: «e 6»;
b) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: «agli articoli 7, 8, 11, commi 1» le parole: «e 3» sono sostituite con: «e 6»;
c) all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: «gli obblighi di cui agli articoli 11,» le parole: «comma 3» sono sostituite con «comma 6».
d) all'articolo 7, comma 5, lettera a), dopo le parole: «riferiti dall'operatore ai sensi dell'articolo 11,» le parole: «comma 3» sono sostituite con: «comma 6».
e) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole: «da parte dell'autorità competente» aggiungere le seguenti: «A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente, l'operatore può allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni».
f) all'articolo 6, comma 10, dopo le parole: «fornendo al medesimo le informazioni pertinenti» sono aggiunte le parole: «comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti,».
g) l'articolo 8, comma 1, è sostituito dal seguente:
«L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale di un annuncio contenente:
1) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore;
2) informazioni dettagliate sulle autorità competenti responsabile del procedimento e sugli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni nonché i termini per la presentazione delle stesse;

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3) se applicabile, informazioni sulla necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;
4) la natura delle eventuali decisioni;
5) l'indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione.

L'autorità competente mette a disposizione del pubblico interessato anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorità competente in merito alla domanda di autorizzazione nonché altre informazioni attinenti la domanda di autorizzazione presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell'operatore.
Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni.».
h) all'articolo 8, il comma 2, è sostituito dal seguente: «I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorità competente fino a 30 giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativi. L'operatore provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui al comma 1.»;
i) all'articolo 10, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 11», le parole: «comma 2» sono sostituite con le parole «comma 3»;
j) all'articolo 10, comma 1, lettera c), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 12,» le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite con le parole: «commi 3 e 4»;
k) all'articolo 11, comma 7, alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le parole: «Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorità competente stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale con oneri a carico dell'operatore.»;
l) all'articolo 12, comma 3, alla fine del periodo è aggiunto il seguente periodo: «In caso di inadempienza dell'operatore, l'autorità competente può assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le risorse di cui all'articolo 14 e fatta salva tutta la normativa nazionale e comunitaria in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti.»;
m) all'articolo 13, comma 1, lettera a), dopo le parole: «valutare la probabilità che si produca percolato dai rifiuti di estrazione depositati,» sono aggiunte le parole: «anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti,»;
n) all'articolo 16 comma 3, le parole: «l'operatore trasmette le informazioni di cui all'articolo 6, comma 14,» sono sostituite con le seguenti: «l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 15.»;
o) all'articolo 17, comma 1, la parola: «successivamente» è sostituita dalle seguenti: «a intervalli periodici in seguito, compresa la fase successiva alla chiusura» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione».
5. 04. Tortoli.
(Approvato)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per il riordino delle disposizioni della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo di riordino, coordinamento,

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integrazione e semplificazione delle disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, finalizzato a garantire il pieno e corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, in relazione alle contestazioni mosse dalla Commissione europea attraverso la procedura d'infrazione n. 2007/4680, nonché a evitare rischi di procedure di infrazione per il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE. Il decreto legislativo tiene conto anche dei seguenti criteri direttivi:
a) riordino, coordinamento e semplificazione degli strumenti di pianificazione, piano di gestione dei rischio idrogeologico, piano di gestione dei bacini idrografici e piano di tutela, anche al fine di superare la sovrapposizione tra i diversi piani e snellire il procedimento di adozione e di approvazione degli stessi, con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e con la certezza dei tempi di conclusione dell'iter procedimentale nonché del riesame e dell'aggiornamento degli stessi piani;
b) modifiche, integrazioni e abrogazione di ogni altra definizione, disposizione e concetto necessari al raggiungimento della conformità con la normativa dell'Unione europea e nazionale vigente;
c) riordino e razionalizzazione delle normative in materia di acque e di gestione del rischio idrogeologico;
d) riordino e aggiornamento delle disposizioni in materia di concessione d'uso della risorsa idrica.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui ai comma 1 è adottato con la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. 05. Tortoli.
(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per l'armonizzazione della disciplina in materia di tutela dall'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture dei trasporti e dagli impianti industriali, negli edifici e negli ambienti di vita con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002).

1. Al fine di assicurare una completa armonizzazione della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, il Governo è delegato ad adottare, nei modi stabiliti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti inerenti la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti

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sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4 e agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni;
b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla citata legge n. 447 del 1995;
c) aggiornamento della disciplina delle sorgenti di rumore relative alle infrastrutture dei trasporti e agli impianti industriali;
d) regolamentazione della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle discipline sportive;
e) regolamentazione della rumorosità prodotta dall'esercizio degli impianti eolici;
f) aggiornamento della definizione di tecnico competente in acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni;
g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;
h) regolamentazione della sostenibilità economica degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di tali pareri.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. 06. Tortoli.
(Approvato)

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Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni di adeguamento alla «Procedura 1999/4812. Causa C-270/2003» in materia di esonero delle autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti pericolosi ed i rifiuti di imballaggio. Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 152/2006 in materia di trasporto di rifiuti agricoli).

1. Ai fini della piena conformità delle disposizioni nazionali rispetto all'interpretazione data dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee del 9 giugno 2005, causa C-270/2003, all'espressione di «trasporto a titolo professionale» nell'ambito dei soggetti che non devono essere sottoposti all'obbligo di autorizzazione in caso di trattamento dei rifiuti, nonché al fine di assicurare gradualità nell'avvio del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per le imprese agricole e per agevolare il conferimento di piccole quantità di rifiuti ai circuiti organizzati di raccolta, il termine di cui all'articolo 39, comma 9 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, è prorogato al 31 dicembre 2013. Fino a tale termine, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, non sono tenuti all'iscrizione all'Albo di cui al medesimo articolo 212.
5. 07. Guido Dussin.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Norme specifiche per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia).

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) in aggiunta ai sistemi tecnici per l'edilizia menzionati nella direttiva, il certificato di prestazione energetica riguardi anche ascensori e scale mobili;
b) per gli impianti esistenti il consumo energetico in standby e in esercizio e il consumo energetico annuale siano misurati secondo i metodi indicati dallo stato dell'arte attuale. A titolo di esempio, la metodologia prevista da E4, il regolamento VDI 4707-1 o il progetto di norma prEN ISO 25745-1;
c) inclusione nel certificato di prestazione energetica dell'edificio, delle raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico di ascensori e scale mobili;
d) in caso gli ascensori o le scale mobili siano sottoposti a modernizzazione, l'indicazione dell'aggiornamento delle attrezzature modificate, alle relative disposizioni in materia di efficienza energetica;
e) per i nuovi edifici, l'obbligo di procedere al confronto dell'efficienza energetica tra le differenti tecnologie disponibili e che la scelta ricada su impianti efficienti in relazione sia all'uso dell'ascensore o della scala mobile e sia al potenziale risparmio;
f) l'indicazione del controllo delle perdite di energia dovute alla ventilazione dei vani ascensore e l'inclusione nel certificato di rendimento energetico di adeguate raccomandazioni.
5. 08. Guido Dussin.

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Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Applicazione della direttiva 2010/75/UE alle emissioni di sostanze inquinanti emesse dai cementifici).

1. I limiti imposti dal decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, attuativo della direttiva 2000/76/CE relativa all'emissione in atmosfera delle sostanze inquinanti emesse dagli inceneritori-termovalorizzatori, si applicano anche alle emissioni di sostanze inquinanti emesse in atmosfera dai cementifici.
5. 010. Miotto.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e de Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali).

1. All'articolo 29-quater, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole «ad ogni effetto» aggiungere le parole «ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione e, in ogni caso,».
5. 011. Tortoli.
(Approvato)

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ALLEGATO 2

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale (Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, ed abb.).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE

La VIII Commissione
esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 2800 recante «Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale» e abbinate;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 2, comma 1, lett. b), si modifichi la definizione di «evento» nel senso di ricomprendervi anche eventi sportivi che non siano costituiti esclusivamente da una gara singola disputata da due soggetti in competizione fra loro;
2) agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, laddove si prevede, rispettivamente, l'assegnazione diretta al soggetto proponente della proprietà o del diritto di superficie sull'area su cui dovrà realizzare il nuovo impianto sportivo, ovvero l'affidamento diretto al soggetto proponente della realizzazione delle opere necessarie alla ristrutturazione o alla trasformazione dell'impianto sportivo già esistente, in ragione dell'interesse pubblico delle strutture e della riqualificazione del territorio, sia individuato un più avanzato punto di equilibrio normativo, capace di contemperare in modo più adeguato l'interesse del soggetto proponente alla utilizzazione e gestione dell'impianto sportivo con i principi di tutela della concorrenza in materia di affidamento dei lavori necessari alla realizzazione delle opere del complesso multifunzionale;
3) all'articolo 5, si riveda la disposizione di cui al comma 3, in base alla quale il soggetto che ha acquisito il diritto di superficie sugli impianti sportivi esistenti per un periodo non inferiore a 50 anni, deve garantire, per un periodo non inferiore a dieci anni, l'uso sportivo degli impianti medesimi, nel senso di prevedere il vincolo di destinazione ad attività sportiva per la medesima durata del diritto di superficie acquisito;
4) sia chiarita nel testo del provvedimento la destinazione degli impianti già esistenti, alla cui gestione le società sportive abbiano rinunciato, al fine di avvalersi, secondo le disposizioni contenute nel provvedimento medesimo, della possibilità di procedere alla realizzazione e alla gestione di nuovi impianti sportivi;

e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le strutture edilizie alle quali è abbinato l'impianto sportivo (unitamente ad altri impianti tra loro collegati) possano essere anche non contigue, a tal fine inserendo dopo le parole «abbinati a una o più strutture» le parole «anche non contigue»;

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b) all'articolo 2, comma 1, lettera c), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire i parametri oggettivi alla luce dei quali si dovrà valutare la congruità e la proporzionalità degli ulteriori insediamenti edilizi ritenuti necessari e inscindibili dall'impianto sportivo da costruire, ristrutturare o trasformare secondo le disposizioni contenute nel provvedimento;
c) all'articolo 3, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che la conferenza di servizi decide in via definitiva, anche tenendo conto dei pareri espressi dalle autorità competenti alla tutela dei vincoli archeologici, architettonici, idrogeologici, paesaggistici e storico-artistici;
d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di eliminare, all'articolo 4, comma 1, lettera e), il riferimento specifico al limite di costo del piano per la realizzazione di impianti sportivi scolastici nel Comune dove sorge il nuovo impianto sportivo;
e) valuti la Commissione di merito la necessità di prevedere in capo al soggetto proponente che intende procedere alla realizzazione degli impianti sportivi, eventualmente inseriti in complessi multifunzionali, l'obbligo di prevedere, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità, anche la garanzia di realizzazione delle opere di viabilità di accesso agli impianti medesimi.

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ALLEGATO 3

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche (Nuovo testo unificato C. 3681 Velo e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3681 ed abbinate, recante «Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche»;
sottolineata l'importanza di un provvedimento che va nella direzione ripetutamente indicata dalla VIII Commissione di migliorare la dotazione infrastrutturale del Paese ponendo al centro delle politiche di settore gli obiettivi dello sviluppo dell'intermodalità e della sostenibilità ambientale del sistema dei trasporti;
ritenuto, altresì, che una rapida approvazione del provvedimento sia importante per porre le basi di un rinnovato sviluppo della logistica italiana e per dare un contributo alla complessiva ripresa economica del Paese;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 2, comma 1, si preveda espressamente che il Piano generale per l'intermodalità è soggetto alla procedura di valutazione ambientale strategica, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; conseguentemente, si inserisca, dopo il comma 1, un ulteriore comma al fine di prevedere espressamente che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la proposta di Piano generale per l'intermodalità elaborata dalla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, entro trenta giorni dalla sua adozione, ai fini dell'avvio della indicata procedura di valutazione ambientale strategica; infine al comma 2 del medesimo articolo, si inseriscano, prima delle parole. «con proprio decreto» le seguenti parole: «acquisita la valutazione ambientale strategica».

e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire all'articolo 5, dopo le parole «al fine di favorire» le seguenti parole: «, anche attraverso la definizione di procedure semplificate,».