CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 ottobre 2011
549.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
Pag. 164

ALLEGATO 1

Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 4333 Distaso.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 2, dopo le parole: è conferito, inserire le seguenti: a Conversano, in provincia di Bari.

Conseguentemente al comma 4, sopprimere dalle parole: e sono, fino alla fine del periodo.
1. 1.Il relatore.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: la Presidenza, con le seguenti: con decreto del Presidente.

Conseguentemente sostituire la parola: nomina con le seguenti: è nominato.
2. 1.Il relatore.

ART. 3.

Al comma 1, alinea, premettere alle parole: I vincitori le seguenti: Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della presente legge.
3. 1.Il relatore.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire la cifra: 140.000 con la seguente: 100.000.
4. 1.Il relatore.

Pag. 165

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. Nuovo testo C. 3428 Aprea.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 1.Giammanco, Frassinetti, Mancuso, Ceccacci Rubino, Catanoso, Nicolucci, Repetti.

Al comma 1, dopo le parole: dei parchi di divertimento e dei circhi sopprimere la parola: equestri.
1. 2.Giammanco, Frassinetti, Mancuso, Ceccacci Rubino, Catanoso, Mannucci, Nicolucci, Repetti.
(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: dei parchi di divertimento e dei circhi sopprimere la parola: equestri.
1. 3.Giammanco, Frassinetti, Mancuso, Ceccacci Rubino, Catanoso, Mannucci, Nicolucci, Repetti.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

Art. 3-bis.
(Disposizioni transitorie).

1. In via transitoria, i contratti di locazione aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati di diritto per un termine minimo di nove anni che decorre dalla data della scadenza fissata tra le parti, salvo i casi di sfratto per morosità o dichiarata inadempienza. Al termine della scadenza del termine di diritto di cui al precedente periodo, o del maggior termine fissato dalle parti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 3-ter.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. 01.Il relatore.
(Approvato)