CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 ottobre 2011
548.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-05445 Cazzola: Uso di strumenti della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali INPDAP.

5-05483 Iannuzzi: Uso di strumenti della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali INPDAP.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le interrogazioni che passo ad illustrare vertono entrambe sulla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali erogate dall'INPDAP, per tale ragione fornirò per esse una trattazione congiunta.
Com'è noto, con decreto ministeriale del 7 marzo 2007 n. 45, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP.
Il regolamento di attuazione amplia l'originaria platea degli iscritti alla Gestione unitaria di cui alla legge 662/1996 e trova applicazione nei confronti dei pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell'INPDAP e nei confronti di dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP.
Il citato regolamento prevedeva, inoltre, che i dipendenti in servizio ed i pensionati, come individuati dall'articolo 1 del decreto ministeriale 45/07, venissero iscritti di diritto, ai sensi del successivo articolo 2, alla Gestione unitaria di cui alla legge 662/96 a decorrere dal 1o novembre 2007, qualora entro il 31 ottobre 2007 non avessero manifestato la propria volontà contraria.
Tuttavia per far fronte alla situazione di incertezza e di forte contrarietà suscitata dal sistema del meccanismo del silenzio-assenso, con il decreto-legge n. 159 del 1o ottobre 2007 (convertito dalla legge n. 222/2007), sono state apportate modifiche all'articolo 2 del decreto ministeriale 45/07. In particolare l'articolo 3 bis (introdotto dalla legge di conversione ha modificato il citato articolo 2 stabilendo che i dipendenti in servizio ed i pensionati, di cui all'articolo 1 del predetto decreto ministeriale 45/07, possano iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali previa comunicazione scritta all'Inpdap della volontà di adesione; pertanto il criterio del silenzio-assenso originariamente previsto dal decreto ministeriale 45/07 è stato eliminato.
La volontà di adesione doveva essere inoltrata all'Inpdap, per iscritto, inderogabilmente entro il 31 maggio 2008 e cioè entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 222/07, avvenuta il 1o dicembre 2007.
La possibilità di disporre la riapertura dei termini per l'iscrizione a favore dei pensionati che non hanno aderito entro il 31 maggio 2008, nel senso auspicato dagli Onorevoli interroganti, non può prescindere da un intervento di carattere normativo (peraltro di carattere primario) che necessiterebbe di una preliminare ed attenta individuazione della platea dei potenziali soggetti interessati nonché di una adeguata valutazione dei connessi profili finanziari, in termini di maggiori uscite, e quindi della necessaria copertura.

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Per quanto riguarda il quesito proposto dall'Onorevole Cazzola, riferito alla opportunità dell'armonizzazione delle aliquote contributive gestite dall'Inpdap, con l'intento di poter realizzare pienamente politiche di integrazione tra le varie prestazioni socio-assistenziali e una omogeneizzazione e armonizzazione degli interventi a copertura delle nuove, diverse istanze provenienti da una più vasta platea di fruitori, faccio presente che l'Inpdap ha attivato, proprio in questi giorni, la costituzione di un Gruppo di Lavoro interdirezionale con l'obiettivo di fornire il supporto tecnico, utile al Legislatore, per la predisposizione di uno schema normativo di riferimento che possa emendare la legge finanziaria 1997 (legge 662/96) e in particolare i commi da 238 a 247 dell'articolo 1, al fine di armonizzazione i contributi Inpdap con il contributo dello 0,80 per cento dell'imponibile a carico degli iscritti ex Enam, previsto dall'articolo 3 legge 93/57, con il contributo Assicurazione Sociale Vita, dello 0,12 per cento, nonché con il contributo dello 0,15 per cento dedicato ai pensionati.

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ALLEGATO 2

5-05196 Bellanova: Sulla firma di un decreto ministeriale per la concessione della CIG in deroga.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'interrogazione presentata dall'On. Bellanova, concernente il perfezionamento del decreto di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga per i lavoratori dell'azienda Labor s.r.l., comunico che la proroga per il periodo dal 2 gennaio al 31 dicembre 2011 per un numero massimo di 119 unità lavorative dipendenti presso lo stabilimento di Casarano (Lecce), è stata autorizzata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 60997 del 28 luglio 2011, ovvero il giorno successivo la presentazione dell'atto di sindacato ispettivo da parte dell'On. Interrogante.

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ALLEGATO 3

5-05199 Gatti: Esiti delle procedure di verifica delle dimissioni per maternità delle lavoratrici madri.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'On. Gatti - nell'atto parlamentare che passo ad illustrare - richiama l'attenzione sul fenomeno delle cosiddette «dimissioni per maternità».
Al riguardo, tengo a precisare, in via preliminare, che l'Amministrazione che rappresento ha da sempre dedicato particolare attenzione all'attività volta all'accertamento delle violazioni in ordine alla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
A tal proposito, faccio presente che il Documento di Programmazione dell'attività di vigilanza, elaborato - per l'anno 2010 - dalla competente Direzione Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha stabilito che l'attività ispettiva debba essere indirizzata verso specifici obiettivi programmatici, caratterizzati da irregolarità di rilevante impatto socioeconomico, fra i quali anche le verifiche aventi ad oggetto l'esistenza di fenomeni discriminatori e l'effettività della tutela delle lavoratrici madri.
Tanto premesso, con riferimento al monitoraggio delle dimissioni, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 151/2001, rendo noto che - nel corso dell'anno 2010 - i competenti uffici territoriali dell'Amministrazione che rappresento hanno emesso n. 19.017 provvedimenti di convalida di dimissioni, mentre quelli emessi nel corso dell'anno precedente sono stati pari a 17.676.
Nell'ambito del predetto monitoraggio, in particolare, è stato rilevato che:
il maggior numero di dimissioni convalidate (pari a 11.964) interessa la fascia di età compresa tra i 26 e i 35 anni;
le dimissioni sono prevalentemente presentate da lavoratrici/lavoratori con un'anzianità medio bassa (fino a 3 anni n. 9.178; fino a 4 anni n. 7.853);
le imprese maggiormente interessate dal fenomeno delle dimissioni in caso di maternità sono quelle che hanno alle loro dipendenze fino a 15 unità (n. 11.954);
i settori produttivi maggiormente interessati sono quelli del commercio (n. 6.864) e dell'industria (n. 2.988), tradizionalmente a vocazione femminile.

Ulteriore dato rilevante è quello relativo al forte divario tra nord e sud del Paese, probabilmente ricollegabile al diverso tasso di occupazione: i provvedimenti di convalida, infatti, sono stati n. 12.010 al Nord, n. 3.852 al Centro e n. 3.155 al Sud.
Segnalo, infine, che le mancate convalide delle dimissioni da parte degli Uffici Territoriali del Lavoro sono state n. 29 - nell'anno 2010 - e n. 30, nel corso dell'anno precedente.
Con particolare riferimento a quanto richiesto dall'Onorevole interrogante in ordine ai dati relativi alle violazioni amministrative aventi ad oggetto la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, faccio presente quanto segue.
Nel corso dell'anno 2010, sono state accertate 1.280 violazioni amministrative in ordine alla tutela economica delle lavoratrici madri a fronte delle 406 rilevate nel 2009, con un incremento percentuale pari al 215 per cento rispetto all'anno precedente.

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Per quanto riguarda, invece, la tutela fisica delle lavoratrici madri, le infrazioni rilevate nel corso dell'anno 2010 sono state 973, a fronte delle 661 rilevate nel 2009, con un incremento pari al 45 per cento rispetto all'anno precedente.
Da ultimo, nel rilevare che la motivazione più frequente delle dimissioni per maternità è risultata essere quella relativa alla carenza e agli elevati costi dei servizi di assistenza per la prima infanzia, non posso non ricordare gli specifici interventi intrapresi - in questi ultimi anni - dal Governo per il potenziamento dei servizi socio-educativi, anche attraverso provvedimenti finanziari a sostegno degli stessi.
In particolare, con riferimento alla promozione dei servizi di cura all'infanzia, sono stati intrapresi specifici interventi per il potenziamento dei servizi socio-educativi, anche attraverso provvedimenti finanziari a sostegno degli stessi.
In primo luogo, l'articolo 2, comma 6, della legge n. 203/2008 (Legge Finanziaria 2009) ha messo a regime - a far data dal gennaio 2009 - la detrazione Irpef, pari al 19 per cento delle spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza agli asili nido statali, comunali o privati, su un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi. Le politiche in materia sono state finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo - previsto dall'agenda di Lisbona - della copertura territoriale del 33 per cento.
In aggiunta alle risorse stanziate, per il triennio 2007-2009, con il Piano Straordinario per lo sviluppo della rete integrata dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (per un importo totale di 727 milioni di euro), si è provveduto a destinare - per l'anno 2010 - 100 milioni di euro in favore delle regioni, al fine di implementare, in via prioritaria, lo sviluppo dei servizi per la prima infanzia nonché per la realizzazione di ulteriori interventi in favore della famiglia.
Nel corso dell'ultimo triennio è stata inoltre attivata la sperimentazione delle cosiddette Sezioni Primavera, sezioni nido aggregate alla scuola dell'infanzia, finanziate sul territorio nazionale dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, d'intesa con il Dipartimento per le Politiche della Famiglia presso Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Con il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale aggiuntiva 2007-2013 (QSN), approvato con decisione della Commissione europea del 13 luglio 2007, sono state individuate per le regioni del Mezzogiorno quattro obiettivi che appaiono significativi per valutare l'effettiva capacità di cambiamento delle condizioni di vita e benessere. Tra questi, in particolare, quello relativo all'aumento dei servizi socio-sanitari in favore di bambini e anziani, al fine di agevolare la partecipazione femminile al mercato del lavoro.
È stato, inoltre, promosso il progetto pilota NIDIPA che riguarda la realizzazione di oltre 50 nidi aziendali presso le sedi centrali e periferiche della pubblica amministrazione nazionale.
Con il Terzo piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 21 gennaio 2011) è stato previsto - oltre al potenziamento su tutto il territorio nazionale di servizi per bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età (nidi di infanzia, micro-nidi, nidi aziendali o nei luoghi di lavoro, sezioni primavera aggregate a nidi e a scuole dell'infanzia) e dei servizi educativi integrativi ai nidi e alle scuole per l'infanzia (centri gioco, spazi gioco, centri per bambini e genitori) - l'istituzione dei cosiddetti «asili domiciliari» che - avvalendosi di persone adeguatamente formate - offrono educazione e cura a bambini di altri presso il proprio domicilio.
Nella medesima direzione si collocano - si ricorda - il Piano recante sistema di interventi per favorire la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro e il Programma di azione per rinclusione delle donne nel mercato del lavoro (Italia 2020).
Il primo, in particolare, ha investito 40 milioni di euro del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità in

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finanziamenti per le così dette «mamme di giorno», per il sostegno a modalità di prestazioni lavorative ed a tipologie contrattuali facilitanti la conciliazione e per la formazione volta a sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici dopo un periodo di congedo per maternità.
Il Piano Italia 2020 è un programma per la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi dedicati alla famiglia attraverso cinque linee di azione che verranno implementate pragmaticamente, sulla base di una visione integrata e con il concorso di tutti i soggetti coinvolti, affidando il compito di impulso, coordinamento e monitoraggio a una «cabina di pilotaggio» condivisa.
Tale Piano, in particolare, prevede tra l'altro lo stanziamento di 40 milioni di euro per il potenziamento dei servizi di cura ed assistenza per la prima infanzia e la sperimentazione dei cosiddetti buoni lavoro, per la strutturazione dei servizi privati di cura e di assistenza alla persona.

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ALLEGATO 4

7-00604 Moffa: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.

7-00648 Schirru: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.

7-00661 Poli: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.

7-00687 Paladini: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI

La XI Commissione,
premesso che:
l'inserimento lavorativo rappresenta un fattore estremamente importante per l'inclusione sociale delle persone con disabilità;
la legislazione italiana in materia ha avuto un'evoluzione significativa con la legge n. 68 del 1999, che sostiene l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità in base ad un'analisi delle capacità lavorative del singolo soggetto e delle caratteristiche del posto di lavoro;
la richiesta di inserimento lavorativo si è, peraltro, recentemente intensificata anche grazie ai processi di integrazione scolastica delle persone con disabilità, alla crescente offerta formativa, oltre che all'impegno di alcune realtà locali nel rafforzamento del rapporto tra la persona con disabilità ed il mondo del lavoro;
la stessa Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità attribuisce agli Stati membri il compito di riconoscere il diritto al lavoro delle persone con disabilità e, segnatamente, il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità, favorendo altresì l'esercizio del diritto al lavoro anche a coloro i quali hanno subìto una disabilità durante l'impiego, prendendo appropriate iniziative - anche attraverso misure legislative - in particolare al fine di «promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento nel lavoro per le persone con disabilità»;
nell'ambito delle iniziative previste nel nostro ordinamento, i programmi di inserimento lavorativo a tempo determinato per lavoratori disabili sono finalizzati a realizzare l'inserimento lavorativo di persone disabili che hanno svolto esperienze lavorative (borse-lavoro, tirocini formativi, azioni positive e altro) della durata di 24 mesi, presso le medesime o diverse amministrazioni pubbliche qualora dichiarati idonei allo svolgimento delle relative mansioni; sono consentiti, quindi, la possibilità di assunzione, con chiamata nominativa, di soggetti disabili iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio ed il loro computo ai fini dell'assolvimento dell'obbligo

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di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, da parte del datore di lavoro pubblico presso il quale i soggetti siano stati impiegati in attività di tirocinio o di lavoro, anche se in modo non continuativo e presso le pubbliche amministrazioni diverse, per la durata di almeno due anni;
ulteriori, recenti, progetti avviati a livello locale - anche grazie alla meritoria iniziativa di associazioni dei soggetti disabili - hanno dimostrato l'efficacia di una sinergia tra pubblico e privato nel settore dell'inserimento lavorativo dei disabili;
in questo contesto, assumono particolare rilievo i percorsi formativi in cui possono essere utilmente inserite le persone con disabilità per favorire l'acquisizione di competenze, anche di carattere artigianale e specialistico, in vista del loro inserimento nei doversi settori del mondo produttivo;
anche le amministrazioni provinciali, attraverso i centri per l'impiego, possono giocare un ruolo fondamentale, istituzionale, di certificazione e di servizio, nella gestione ordinaria di attività di orientamento, tuttoraggio e ricerca occupazionale dedicate specificamente alle persone disabili, inserite in particolari liste sulla base della normativa vigente, agendo altresì a livello territoriale per sensibilizzare il tessuto imprenditoriale rispetto all'ottemperanza dei doveri prescritti dalla legge n. 68 del 1999 in merito all'assunzione di lavoratori con disabilità;
occorre, dunque, investire con convinzione su questo versante, rafforzando il sistema istituzionale ai vari livelli di governo (statale, regionale e locale), per poter promuovere, favorire e sostenere ogni progetto in grado di incrementare le occasioni di ingresso dei disabili nel mondo del lavoro,

impegna il Governo:

a) a salvaguardare quanto sinora realizzato in materia di inserimento lavorativo delle persone disabili e programmare nuove strategie e interventi, anche sperimentali, al fine di creare le migliori opportunità per una reale integrazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, in coerenza con quanto sancito dalla Convenzione Onu sulla disabilità, contrastando, a tutti i livelli istituzionali, fenomeni di segregazione occupazionale e lavorativa di tali soggetti;
b) a valorizzare - anche con il coinvolgimento degli organismi e delle sedi di concertazione esistenti, in primis l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità - il confronto interistituzionale tra i competenti organismi statali, regionali e locali, al fine di rafforzare ogni possibile iniziativa che, tenuto conto della legislazione vigente, sia diretta a favorire una positiva azione di stimolo e sostegno a percorsi di inserimento lavorativo dei disabili, che mirino all'integrazione di tali soggetti nel tessuto produttivo del Paese, costituito prevalentemente da piccole e medie imprese;
c) a valutare la possibile introduzione di sistemi di valutazione, anche in via sperimentale, che siano in grado di individuare e valorizzare le esperienze più significative realizzate nel campo dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, nel rispetto di quanto sancito dalla citata legge n. 68 del 1999 e dalla convenzione Onu sulla disabilità.