CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 ottobre 2011
548.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
Pag. 91

ALLEGATO

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività teatrali e cinematografiche C. 3428 Aprea.

NUOVO TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il valore sociale, culturale e ricreativo dello spettacolo viaggiante, dei parchi permanenti di divertimento e dei circhi equestri e ne sostiene le attività.

Art. 2.

1. All'attività di spettacolo di strada di cui alla sezione VI dell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, introdotta dal decreto direttoriale del Ministero per i beni e le attività culturali 28 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2005, non si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2007.

Art. 3.

1. Alla legge 27 luglio 1978, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 27:
1) l'alinea del primo comma è sostituito dal seguente: «Per gli immobili adibiti a una delle attività di seguito indicate, e a qualsiasi titolo condotti, la durata della locazione o dell'affitto non può essere inferiore a sei anni:»;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La conduzione, a qualsiasi titolo, di un immobile, anche se ammobiliato, o di un'azienda adibiti o aventi ad oggetto l'esercizio di un'attività teatrale o cinematografica non può essere inferiore a nove anni»;
b) al primo comma dell'articolo 28:
1) le parole: «Per le locazioni di immobili» sono sostituite dalle seguenti: «Per la conduzione, a qualsiasi titolo, di immobili o di aziende»;
2) dopo la parola: «teatrali» sono inserite le seguenti: «o cinematografiche».

Art. 4.

1. Sono escluse dall'applicazione dell'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio, 2009 n. 94, le strutture tradizionali di pubblico spettacolo ove si svolgano attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza e circense.
2. Con successivo decreto del Ministero dell'interno, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definite le modalità di svolgimento delle attività musicali effettuate in spazi non tradizionali aperti al pubblico, con specifico riferimento all'individuazione delle modalità per la selezione, la formazione e il relativo impiego del personale addetto ai servizi di controllo.