CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 ottobre 2011
548.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 23

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2011-2012. (Atto n. 403).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2011-2012 (atto n. 403),
esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 24

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2011. (C. 4623 Governo).

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge comunitaria per il 2011 (C. 4623 Governo);
tenuto conto che il comma 4 dell'articolo 1 prevede che per il recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie i relativi schemi di decreto legislativo debbano essere corredati della relazione tecnica prevista dalla legge n. 196 del 2009;
rilevato che l'obbligo di accompagnare con la relazione tecnica gli schemi di decreto legislativo comportanti conseguenze finanziarie è ora già contemplato, in via generale, dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009;
preso atto che il comma 7 dell'articolo 1 prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di potere sostitutivo statale nei casi di inadempienza delle regioni o delle province autonome (articolo 11, comma 8, della legge n. 11 del 2005), per i decreti legislativi di cui all'articolo 3 del disegno di legge, ovvero per quei decreti legislativi chiamati a definire le sanzioni penali o amministrative per violazioni di obblighi contenuti in direttive dell'Unione europea attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea;
segnalata, al riguardo, l'opportunità di chiarire la portata della disposizione, al fine di circoscriverne meglio l'ambito di applicazione, considerato che la ratio della norma non appare chiara per quel che concerne la definizione delle sanzioni penali, che risulta di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, lettera l) della Costituzione, e che appare pertanto incongrua la previsione di un potere sostitutivo statale rispetto ad una materia nella quale regioni e province autonome non appaiono poter in alcun modo intervenire;
rilevato che l'articolo 5 conferisce, al comma 1, una delega al Governo - da esercitare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento - per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie;
evidenziato al riguardo che, per quanto riguarda il previsto parere della Conferenza Stato-regioni e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, qualora la relativa disciplina riguardi la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di competenza concorrente tra Stato e regioni o, più generalmente, «altre materie di interesse delle regioni», l'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, al quale il comma in esame fa rinvio, già prevede l'acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali su tutti gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 20 medesimo,

Pag. 25

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 4, con riguardo agli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie, si valuti se mantenere il richiamo all'obbligo di essere corredati della relazione tecnica prevista dalla legge n. 196 del 2009, considerato che l'obbligo di accompagnare con la relazione tecnica gli schemi di decreto legislativo comportanti conseguenze finanziarie è già contemplato, in via generale, dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009;
b) all'articolo 1, comma 7, appare opportuno chiarire e circoscrivere maggiormente l'ambito di applicazione della norma, con riguardo alla previsione di un potere sostitutivo statale in merito alla definizione delle sanzioni penali, trattandosi di una materia che già rientra nell'ambito di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, lettera l) della Costituzione.

Pag. 26

ALLEGATO 3

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. (Doc. LXXXVII, n. 4).

PARERE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
esaminata, per le parti di propria competenza, la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2010;
espresso apprezzamento per il fattivo impegno del Governo in sede europea, ed in particolare - per i settori di competenza di questa Commissione - del ministro dell'interno, del ministro della gioventù, del ministro per le pari opportunità e del ministro per la semplificazione normativa,
esprime

PARERE FAVOREVOLE