CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 ottobre 2011
541.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone, C. 2405 Minardo e C. 2665 Mannucci.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4.
(Anagrafe degli animali d'affezione e banca dati nazionale).

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono con un proprio atto, sulla base degli standard concertati con il Ministero della salute, le procedure d'anagrafe degli animali d'affezione e le modalità di costituzione della banca dati regionale, consultabile sul web, nonché la disponibilità dei dati necessari alla programmazione e verifica a livello centrale.
1-bis. Il sito internet del Ministero della salute garantisce la ricerca, attraverso un meta motore, dei codici identificativi delle banche date regionali.
4. 3. Viola, Grassi, Miotto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I possessori di cani identificati mediante tatuaggio sono tenuti a far inoculare il microchip dal servizio veterinario pubblico o dai veterinari liberi professionisti accreditati, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 17.Il Relatore.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il servizio veterinario pubblico o il veterinario libero-professionista che provvede all'inoculazione del microchip rilascia un documento attestante l'iscrizione nell'anagrafe degli animali d'affezione e la tracciabilità dell'animale. Tale documento che accompagna l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà è denominato carta d'identità dell'animale d'affezione. Il Ministero della salute predispone il modello della carta d'identità dell'animale d'affezione.
4. 6. (Nuova formulazione). Raisi.

Sopprimere il comma 6.
4. 9.Raisi.

Al comma 7 sostituire la parola: confluenza con la seguente: scambio.
4. 11. Viola, Grassi, Miotto.

ART. 5.
(Soccorso di animali).

Al comma 1, sopprimere le parole: di affezione.
5. 1.Mura, Palagiano.

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Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: servizio veterinario pubblico, sostituire la parola: e con la seguente: o.
*5. 2. Laura Molteni, Vanalli, Rondini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: veterinario pubblico sostituire la parola: e con la seguente: o.
*5. 4.Raisi.

Al comma 1, sostituire le parole: e alla polizia con le seguenti: o alla polizia;.
*5. 5. Stefani, Stucchi, Negro.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
5. 3. Viola, Grassi, Miotto.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni organizzano il servizio di soccorso, attraverso il Servizio Veterinario Pubblico con numero unico di attivazione.
5. 6. Viola, Grassi, Miotto.

ART. 6.
(Decesso ed eutanasia).

Al comma 2, dopo le parole: possono essere soppressi, inserire le seguenti: con oneri a carico del proprietario dell'animale.
6. 5. Laura Molteni, Vanalli, Rondini.

ART. 7.
(Attività di prevenzione e controllo delle morsicature).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Attività di prevenzione e controllo delle morsicature).

1. Le regioni possono adottare iniziative finalizzate alla prevenzione delle morsicature, alla valutazione dei dati riguardanti le morsicature da parte di animali ai danni di esseri umani e alla formulazione di proposte al fine di prevenirle.
7. 1. Laura Molteni, Rondini, Vanalli.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e un medico veterinario designato dalle organizzazioni di categoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q).
7. 2.Raisi.

ART. 8.
(Formazione).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Presidi di igiene urbana veterinaria e formazione).

1. Le regioni individuano una specifica struttura organizzativa dei Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, a valenza provinciale competente in materia di randagismo, igiene urbana veterinaria e tutela degli animali d'affezione.
2. Tale struttura organizzativa, anche di bacino multizonale, è finalizzata alle funzioni di gestione della Anagrafe, del servizio di soccorso ed accalappiacani, della gestione canile sanitario, ed alle altre attività di Igiene Urbana Veterinaria individuate dalla presente legge.
3. Una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre

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1998, n. 434, stabilita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è destinata alla formazione di medici veterinari del Servizio sanitario nazionale, inquadrati nelle discipline di Sanità animale e Igiene degli allevamenti, in materia di comportamento e benessere degli animali, anche attraverso il finanziamento di specifiche Scuole di specializzazione.
4. Gli studenti del corso di laurea in Medicina veterinaria possono acquisire crediti formativi per attività formative svolte presso canili e gattili sanitari o rifugi o allevamenti che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le facoltà di Medicina veterinaria.
5. Le associazioni riconosciute di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), garantiscono la formazione dei propri associati che operano presso canili sanitari e rifugi. Tale formazione deve essere acquisita sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale previsto al comma 5 dell'articolo 10.
6. Gli operatori che svolgono attività economiche con animali d'affezione devono essere in possesso di specifica formazione acquisita sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale previsto al comma 5 dell'articolo 10.
8. 3. (Nuova formulazione). Viola, Grassi, Miotto.