CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 settembre 2011
538.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04780 Bobba: CIG in deroga per i lavoratori di taluni stabilimenti del gruppo Sitindustrie.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione che passo ad illustrare concerne la situazione aziendale della società Sitindustrie Tubes & Pipes S.p.A. in concordato preventivo con cessio bonórum, con sede legale ed unità produttiva in Prato Sesia (Novara) e stabilimenti produttivi in Sulmona (Aquila) e Valduggia (Vercelli).
La società, che opera nel settore della dissalazione dell'acqua marina per via termica mediante la produzione di specifici tubi in lega di rame, occupa attualmente 206 unità, di cui:
42 occupate presso la sede di Valduggia (Vercelli);
82 occupate presso la sede di Sulmona (Aquila);
82 occupate presso la sede di Prato Sesia (Novara).

Preliminarmente ricordo che la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 223 del 1991, è stata autorizzata in favore dei lavoratori dipendenti della società - per un massimo di 65 unità lavorative presso il sito di Valduggia; per un massimo di 92 presso la sede di Sulmona e per un massimo di 100 presso l'unità produttiva di Prato Sesia - per il periodo dal 18 dicembre 2009 al 17 dicembre 2010.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale è stato successivamente prorogato per il periodo dal 18 dicembre 2010 al 17 giugno 2011 per un massimo di 48 unità lavorative presso il sito di Valduggia; per un massimo di 86 presso la sede di Sulmona e per un massimo di 91 presso l'unità produttiva di Prato Sesia.
Da ultimo, faccio presente che con decreto interministeriale n. 61677 del 19 settembre 2011 è stata autorizzata la cassa integrazione guadagni in deroga in favore di tutti i lavoratori attualmente occupati presso gli stabilimenti della società Sitindustrie Tubes & Pipes S.p.A. per il periodo 18 giugno-31 dicembre 2011.

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ALLEGATO 2

5-05031 Mariani: Regime contrattuale per i dipendenti di agenzie assicurative in gestione interinale.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Mariani, che passo ad illustrare, riguarda il regime contrattuale per i dipendenti di agenzie assicurative in gestione interinale.
In primo luogo ricordo che la cosiddetta gestione interinale delle agenzie di assicurazione è lo strumento di cui può avvalersi l'impresa di assicurazione per far fronte alla cessazione dell'incarico di intermediazione, conferito ad un proprio agente di assicurazione, derivante da circostanze eccezionali e non prevedibili da parte dell'impresa medesima. Lo scopo dell'intervento dell'impresa è, quindi, quello di gestire il portafoglio o la rete di collaboratori facenti capo all'agente cessato per il periodo necessario alla individuazione ed al conferimento di un mandato ad altro agente di assicurazione.
La gestione interinale è stata disciplinata dall'articolo 44-bis del regolamento ISVAP n. 5/2006 il quale ha previsto che essa si realizza, per i casi di cessazioni improvvise e non prevedibili del mandato, mediante assunzione diretta della gestione agenziale da parte dell'impresa di assicurazione per il tramite di un proprio dipendente in qualità di institore e con l'assunzione formale da parte dell'impresa medesima (con atto sottoscritto dal proprio rappresentante legale) della responsabilità dell'attività svolta dai collaboratori dell'agente cessato fino al conferimento del nuovo mandato.
La circostanza che la norma richieda la preposizione di un dipendente, il cui nominativo, peraltro, deve essere comunicato all'ISVAP, esclude la possibilità che il ruolo di institore possa essere rivestito da una società, sia essa o meno interamente controllata dall'impresa di assicurazione.
Segnalo che la disposizione in esame non è suscettibile di interpretazione analogica, stante la specialità della disciplina ivi contenuta, finalizzata a consentire senza soluzione di continuità la prosecuzione dell'attività per gli affari trattati dall'agenzia, impedendo che nelle more del conferimento del nuovo mandato il portafoglio agenziale e l'organizzazione produttiva rimangano prive di un soggetto di riferimento.
Al fine di tutelare gli utenti del mercato assicurativo, la norma prevede, inoltre, che l'impresa di assicurazione renda nota l'assunzione della gestione interinale sul proprio sito internet indicando la data di avvio e di cessazione della gestione medesima.
In relazione agli specifici fatti segnalati dall'Onorevole interrogante, faccio presente che l'ISVAP sta svolgendo gli approfondimenti del caso.
Posso, quindi, conclusivamente garantire all'onorevole Mariani che sarà nostra cura fornirLe personalmente tutte le informazioni richieste non appena saranno conclusi gli approfondimenti da parte dell'ISVAP.

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ALLEGATO 3

5-04414 Gnecchi: Assistenza fiscale a pensionati e dipendenti INPS.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'atto di sindacato ispettivo che passo ad illustrare, concerne l'attività di assistenza fiscale prestata dall'Inps per la compilazione e la trasmissione del «modello 730» utilizzato da una parte dei contribuenti per effettuare la dichiarazione dei redditi.
In proposito l'Istituto ha fatto sapere che, nell'esercizio della facoltà attribuita dall'articolo 37 del decreto legislativo 241/97 ed alla luce della nota carenza di personale, ha ritenuto di non prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti per l'anno 2011. L'INPS, al riguardo, ha evidenziato che negli anni passati si è registrato un sempre minore ricorso all'assistenza fiscale, da parte soprattutto dei pensionati, nonostante il rilevante sforzo organizzativo posto in essere in termini di risorse umane e strumentali; mi riferisco in particolare all'allestimento degli sportelli, alla ricezione del pubblico, alla consulenza e compilazione dei moduli alle trasmissioni e alle eventuali rettifiche.
A tal proposito metto a disposizione della Commissione una tabella che illustra la serie storica dal 2004 ad oggi.
La circostanza che gli utenti si rivolgono sempre più spesso al CAF o al professionista abilitato è dovuta, probabilmente, al fatto che questi, a differenza del sostituto d'imposta, sono obbligati a verificare - pur in presenza di un modello pre-compilato - la congruità dei dati e dei documenti presentati ai fini della determinazione degli oneri detraibili e/o deducibili; tale controllo garantisce il contribuente in caso di successive verifiche da parte dell'Agenzia delle entrate.
Voglio, inoltre, ricordare che il contribuente che si rivolge al CAF o al professionista presentando un modello per la dichiarazione dei redditi pre-compilato non deve ad essi alcun corrispettivo, sarà, infatti, l'Agenzia delle entrate a corrispondere loro un compenso. Il CAF o il professionista che hanno, come dicevo pocanzi, l'onere di verificare e validare i documenti presentati dal contribuente, ricevono, pertanto, dall'Agenzia delle entrate un compenso maggiore rispetto ai sostituti d'imposta.
Tuttavia, tale maggior onere che ne risulta per lo Stato deve essere valutato in relazione ai vantaggi dell'amministrazione finanziaria ad avere dei modelli già controllati e, quindi, un minore dispendio di risorse nella successiva fase di verifica dei documenti che hanno dato luogo ad eventuali detrazioni o deduzioni.

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Altri soggetti5855854595667531.0251.133
Dipendenti14.21414.95315.86616.27317.63618.35718.580
Pensionati161.722167.506174.195181.979189.592200.049210.823
TOTALI 176.521183.044190.520198.818207.981219.431230.536
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ALLEGATO 4

5-05351 Fedriga: Vicende occupazionali relative a un consorzio di servizi di pulizia ferroviaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Fedriga - con il presente atto parlamentare - richiama l'attenzione sulla vicenda relativa ai lavoratori ex dipendenti della società CARMA MULTISERVIZI srl (facente riferimento al consorzio KALOS soc. coop.) la quale - nel maggio 2009 - ha ricevuto in appalto da Trenitalia spa l'espletamento - nelle stazioni di Trieste ed Udine - del servizio di pulizia a bordo dei treni.
Al riguardo preciso che lo scorso 18 agosto - presso la stazione ferroviaria di Trieste - i suddetti lavoratori hanno effettuato una manifestazione di protesta a causa della mancata corresponsione - da parte della CARMA MULTISERVIZI srl - degli stipendi relativi ai mesi di giugno, luglio e parte di agosto.
Alla manifestazione ha fatto seguito un incontro - presso la locale Prefettura - con le rappresentanze sindacali dei lavoratori e i vertici aziendali di Trenitalia spa, volto a risolvere positivamente la questione. All'esito dell'incontro, la Prefettura di Trieste ha provveduto ad invitare (con nota dello scorso 19 agosto) Trenitalia spa a corrispondere - in qualità di stazione appaltante - ai 99 dipendenti della CARMA MULTISERVIZI srl gli emolumenti dovuti, in conformità al disposto di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
Lo scorso 5 settembre, Trenitalia ha comunicato ai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento, di aver già provveduto - decorsi infruttuosamente i termini di cui al predetto articolo 5 - al pagamento diretto delle retribuzioni relative al mese di giugno in favore di dipendenti della CARMA MULTISERVIZI srl, sulla base dei dati retributivi da quest'ultima comunicati.
Trenitalia ha inoltre reso noto di aver risolto - lo scorso 5 agosto - il contratto di appalto in conseguenza delle gravi inadempienze dell'impresa appaltatrice e di aver affidato temporaneamente alla C.N.C.P soc. coop l'espletamento del servizi di pulizia della Divisione Passeggeri Nazionale/Internazionale in Friuli Venezia Giulia (Lotto 19).
Lo scorso 12 settembre, Trenitalia ha precisato che nessuno dei 99 ex dipendenti della CARMA MULTISERVIZI srl ha perso il lavoro in quanto 66 unità sono state assunte - a decorrere dal 18 agosto - dalla C.N.C.P. soc. coop., mentre 33 erano già transitate lo scorso 9 luglio - alla COMPASS GROUP ITALIA spa, subentrata alla CARMA srl, nello svolgimento dei servizi di pulizia della Divisione Passeggeri Regionale in Friuli Venezia Giulia (Lotto 24).
Trenitalia ha altresì comunicato di aver provveduto - lo scorso 23 settembre al pagamento diretto degli stipendi relativi al mese di luglio e della 14o mensilità; riguardo invece al mese di agosto, Trenitalia spa ha leso noto che la società CNC/CFP aveva già provveduto a corrispondere la quota relativa al periodo dal 18 al 31 e che il pagamento ai dipendenti della quota a proprio carico (relativa ai primi 17 giorni di agosto) sarebbe comunque avvenuto entro i termini previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
Con specifico riferimento a quanto rilevato nel presente atto parlamentare,

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tengo a precisare che nessuna istanza risulta essere stata avanzata dalla COMPASS GROUF ITALIA spa ai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento, al fine di ottenere la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei dipendenti operanti presso le stazioni di Trieste ed Udine.
Conclusivamente, non posso non rilevare che la vicenda segnalata dall'onorevole interrogante ha già ottenuto una positiva soluzione in quanto i lavoratori in questione, oltre ad aver mantenuto l'impiego, hanno ricevuto il pagamento delle retribuzioni dovute in conformità a quanto prescritto dalla vigente normativa.

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ALLEGATO 5

5-05372 Gnecchi: Iniziative adottate in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli onorevoli interroganti, con il presente atto parlamentare, intendono richiamare l'attenzione in merito alle direttive impartite al Governo in occasione dell'approvazione, all'unanimità, della mozione n. 1-00690 a prima firma dell'onorevole Cazzola e degli ordini del giorno n. 9/4612/109 dell'onorevole Gnecchi e n. 9/04612/017 dell'onorevole Versace accolti durante l'approvazione della cosiddetta manovra di agosto, che si riferiscono ad iniziative in materia di ricongiunzione dei contributi previdenziali.
Faccio presente, al riguardo, che gli impegni assunti, tutti volti ad «assumere le iniziative di competenza, ove possibile anche in sede di interpretazione autentica, per chiarire ab initio i casi di effettiva applicabilità di quanto previsto, in materia di ricongiunzione onerosa, nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», non possono prescindere da una modifica organica della materia nonché dall'esatta quantificazione degli oneri per la finanza pubblica.
Ribadisco, pertanto, l'intenzione del Governo di mantenere gli impegni assunti nell'ambito di una riforma complessiva degli istituti della ricongiunzione e della totalizzazione, ferma restando la necessità della previa valutazione degli effetti economici di ogni eventuale iniziativa in proposito.
Da ultimo, faccio presente che in relazione al superamento delle problematiche connesse alle criticità segnalate dagli onorevoli interroganti, è stato costituito un Tavolo tecnico di studio per l'individuazione di possibili interventi operativi. A conclusione dei lavori di detto Tavolo tecnico sono state individuate alcune linee di un possibile intervento normativo tra cui vanno segnalate:
la creazione di un nuovo strumento di valorizzazione delle posizioni assicurative, alternativo alla ricongiunzione e alla totalizzazione, finalizzato al conseguimento del trattamento di sola vecchiaia o, in alternativa, di vecchiaia e di anzianità con quaranta anni di contribuzione attraverso un sistema di calcolo della prestazione basato sul modello «pro quota»;
l'estensione dell'istituto della totalizzazione attraverso l'abolizione del vincolo che, a legislazione vigente, impedisce la riunione dei periodi contributivi non coincidenti maturati in diverse gestioni previdenziali che presentino una durata inferiore ai tre anni.

Entrambe le soluzioni prospettate comportano la valutazione dei maggiori oneri - la cui stima andrebbe attentamente valutata alla luce dell'impatto che essi possono determinare sui saldi di finanza pubblica - derivanti dal ripristino della gratuità della ricongiunzione, che è attualmente oggetto di esame da parte delle competenti Amministrazioni (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'economia e delle finanze, INPS).

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ALLEGATO 6

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento per la disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Atto n. 398).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento per la disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (atto n. 398);
preso atto che il provvedimento è volto a dare attuazione all'articolo 4, comma 6, lettere b) e c), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e che la predetta Agenzia, la cui data di avvio dell'attività risale al 16 giugno 2008, ha operato per l'anno 2009 in regime di «prima applicazione», attraverso la stipula di apposite convenzioni con il Gruppo FS e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
apprezzate le finalità sottese all'intervento proposto, che mira a definire stabilmente le procedure di reclutamento, ispirandole a una adeguata pubblicità della selezione e all'adozione di modalità di svolgimento che garantiscano imparzialità, economicità, celerità e trasparenza;
considerato che sul provvedimento si è espresso anche il Consiglio di Stato, con un parere che reca alcune osservazioni, per lo più di carattere formale, di cui si raccomanda il recepimento in fase di definitiva adozione del testo;
rilevata l'opportunità di rendere ulteriori, limitati, chiarimenti in ordine al provvedimento, con particolare riguardo al rispetto del principio di pari opportunità e alle modalità di valutazione dei titoli per la definizione delle graduatorie concorsuali finalizzate al reclutamento del personale;
preso atto dei rilievi formulati dalla V Commissione sulle conseguenze di carattere finanziario, ai quali si fa espresso rinvio;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a)
valuti il Governo l'opportunità di rafforzare l'applicazione concreta del principio di pari opportunità, richiamato dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dello schema di decreto, dal momento che talune disposizioni di dettaglio contenute nel testo - soprattutto in tema di composizione della Commissione esaminatrice (articolo 5, comma 3) - potrebbero rischiare di andare in una direzione più restrittiva rispetto a quella del pieno riconoscimento della pari rappresentanza uomo-donna;
b) all'articolo 9 del provvedimento in esame, laddove si attribuisce una significativa rilevanza alla valutazione dei titoli ai fini della formazione delle graduatorie relative alle procedure concorsuali, occorre evitare di dare assoluta preminenza ai titoli di natura culturale, che rischiano di essere valutati solo formalmente ai fini della verifica della preparazione del candidato (come, ad esempio, il voto finale

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riportato al termine di un percorso di insegnamento o di specializzazione) e che, pertanto, potrebbero non rispecchiare la reale capacità tecnica dei soggetti da reclutare, soprattutto laddove tali titoli non vengano specificati nel dettaglio, ad esempio con l'obbligo di precisazione delle riviste nelle quali sono apparse le eventuali pubblicazioni o dell'istituto in cui è stato acquisito il titolo formativo medesimo, nonché con il vincolo di un effettivo collegamento tra tali titoli e le mansioni tecniche che i candidati saranno chiamati a svolgere.