CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 settembre 2011
536.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Proposta di documento finale, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - rafforzare i diritti delle vittime nell'unione europea (com(2011)274 def), sulla proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato (com(2011)275 def.) e sulla proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (com(2011)276 def).

La II Commissione Giustizia,
esaminati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Rafforzare i diritti delle vittime nell'Unione europea (COM(2011)274 def), la proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato (COM(2011)275 def.) e la proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (COM(2011)276 def);
acquisito il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) sulla proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato (COM(2011)275 def.), per quanto riguarda i profili di sussidiarietà, espresso il 12 luglio 2011;
rilevato che:
il rafforzamento della tutela dei diritti delle vittime e il pieno riconoscimento delle loro esigenze di protezione, sostegno e accesso alla giustizia, obiettivi affermati già dai programmi di Tampere (1999-2004) e dell'Aia (2005-2009), costituiscono un obiettivo centrale del Programma di Stoccolma per il consolidamento della libertà, sicurezza e giustizia nell'UE, approvato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009, e dal relativo piano azione;
una tabella di marcia in materia, comprendente oltre alle proposte legislative in esame anche misure volte a migliorare la cooperazione pratica tra Stati membri, è stata adottata dal Consiglio giustizia e affari interni del 10 giugno 2011;
le proposte in esame si inseriscono nel solco di un complesso di misure vigenti, le quali, pur avendo segnato indiscutibili progressi, non si sono rivelate pienamente soddisfacenti;
la comunicazione fornisce utili elementi per una accurata valutazione della dimensione del problema rilevando, sulla base dei dati Eurostat, che annualmente si verificano circa 30 milioni di reati contro persone o beni, e che le vittime direttamente coinvolte sono oltre 75 milioni, considerato che spesso tali reati colpiscono più vittime e/o che i loro effetti possono ricadere indirettamente anche su coloro che sono prossimi alle vittime. Particolare attenzione si presta nella comunicazione alle vittime di incidenti stradali: si stima che questi determinino annualmente circa 31 mila perdite di vite umane, di cui 850 bambini sotto i 14 anni, nonché 250 mila casi di lesioni gravi e 1,2 milioni di lesioni lievi;
rispetto alla normativa vigente, si segna un progresso laddove la tutela non

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è più riservata a specifiche categorie di vittime, quali le vittime del terrorismo; le vittime di incidenti stradali; le vittime cosiddette vulnerabili (per caratteristiche personali o per la natura del reato che hanno subito); le vittime minori; le vittime di violenza sessuale, ma assume una valenza generale;
la comunicazione traccia altresì l'elenco delle fondamentali esigenze delle vittime, descrivendone la portata e indicandone i possibili rimedi. In particolare tra le esigenze si considerano di preminente interesse: il riconoscimento e trattamento rispettoso delle vittime, da realizzare in particolare tramite la formazione degli operatori che entrano in contatto con esse; la protezione delle vittime durante le indagini e il procedimento penale, in particolare per evitare che dopo il reato la vittima sia esposta a ulteriori danni o intimidazione e ritorsioni da parte dell'autore del reato; l'accesso effettivo al sistema giudiziario, in particolare attraverso un livello di informazione adeguato circa i diritti; il risarcimento e il ripristino della situazione precedente al reato, con particolare riferimento ai moderni sistemi di giustizia riparatoria;
tenuto conto che:
la proposta di direttiva COM(2011)275 che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime e che sostituirà la vigente decisione quadro 2001/220/GAI, intende creare un contesto generale per la tutela di tutte le vittime e dei loro familiari, indipendentemente dal tipo di reato o dalle circostanze o dal luogo in cui è stato commesso;
appare pienamente condivisibile la previsione di norme minime comuni in materia di: diritto a ricevere informazioni sufficienti e in forma comprensibile sui propri diritti, per consentire alle vittime di decidere con cognizione di causa in merito alla loro partecipazione al procedimento penale; accesso ai servizi di assistenza che forniscano consigli, sostegno psicologico e supporto pratico, anche nei casi in cui ancora non sia stata presentata denuncia; strumenti di tutela della vittima nell'ambito del procedimento penale, nonché in caso di mediazione penale o di servizi di giustizia riparativa; strumenti diretti a ridurre al minimo le difficoltà derivanti dalla residenza della vittima in Stato membro diverso da quello in cui è stato subito il reato; riconoscimento della vulnerabilità della vittima e protezione della stessa dal pericolo di ritorsione, intimidazione e vittimizzazione secondaria (ad esempio il diritto all'assenza di contatti con indagati e imputati, in particolare nei luoghi in cui si svolge il procedimento penale); diritto alla protezione della vita privata, dell'integrità personale e dei dati personali, nei confronti dei media; formazione adeguata degli operatori della giustizia;
alcune disposizioni della direttiva richiedono tuttavia una approfondita valutazione sul loro impatto sull'ordinamento nazionale. In particolare: la proposta prevede l'estensione delle tutele non soltanto alle persone fisiche che siano state direttamente vittima di un reato ma anche ai loro familiari, includendo in tale categoria anche i partner registrati e le persone a carico della vittima (articolo 2);
la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2011)276, concerne gli ordini di protezione emessi in materia civile, prevedendo un meccanismo per garantire che lo Stato membro in cui la persona a rischio si reca riconosca la misura di protezione emessa da altro Stato membro senza formalità intermedie;
con la proposta di regolamento la Commissione europea intende completare, per i profili di cooperazione giudiziaria in materia civile, il quadro giuridico delineato dalla proposta di direttiva che istituisce il cosiddetto «ordine di protezione europeo», strumento atto a garantire il riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia penale (documento CO-PE n. 2/10), attualmente all'esame delle istituzioni UE;

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si andrà pertanto a costituire un regime di «doppio binario» per il reciproco riconoscimento delle misure di protezione mediante il ricorso allo strumento del regolamento quando si tratti di misure adottate nel contesto di un procedimento civile, e il ricorso ad una direttiva nel caso di misure di protezione adottate nell'ambito di un procedimento penale;
a tale proposito merita rilevare che l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha comportato il superamento della struttura a pilastri dell'Unione europea: le materie precedentemente disciplinate dal Titolo IV TCE, e dal Titolo VI TUE sono state riunite, nell'ambito del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in un unico Titolo V denominato Spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale, sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea:
esprime una valutazione positiva sulla comunicazione COM(2011)274 in quanto offre una serie di informazioni utili a fornire un quadro sufficientemente dettagliato sulle dimensioni del fenomeno considerato e sui possibili rimedi;
esprime una valutazione positiva sulla proposta di direttiva COM(2011)275, con le seguenti osservazioni:
a) relativamente all'estensione dei diritti e delle misure di tutela ai familiari delle vittime, si valuti l'impatto che potrebbe avere l'inclusione del partner registrato tra i familiari della vittima, posto che il nostro ordinamento non prevede l'istituto dell'unione registrata;
b) si valutino altresì le eventuali conseguenze di carattere finanziario dell'estensione ai familiari dei servizi di assistenza previsti per le vittime di reato, stante l'ampia portata del concetto di familiare riportato in sede di definizioni della proposta;
c) si tenga conto dei potenziali oneri amministrativi e finanziari che potrebbero derivare dall'obbligo di prevedere a che, nei procedimenti penali, l'interpretazione sia gratuita, in funzione delle esigenze della vittima e del suo ruolo nel procedimento stesso;
d) si valuti l'opportunità di una riformulazione dell'articolo 10 della proposta di direttiva, relativo alla possibilità di impugnare una decisione di non luogo a procedere, in considerazione del fatto che tale possibilità non è prevista attualmente nell'ordinamento italiano;
e) per quanto riguarda i servizi di mediazione o di giustizia ripartiva, si valuti l'opportunità di stabilire il carattere facoltativo degli stessi;
f) si approfondiscano gli aspetti relativi al diritto della vittima di denunciare presso le autorità competenti dello Stato di residenza il reato verificatosi in uno Stato membro diverso, affinché siano previste misure che ne garantiscano l'efficace applicazione negli Stati membri;
esprime una valutazione positiva sulla proposta di regolamento COM(2011)276, con la seguente osservazione:
in considerazione del nuovo quadro giuridico delineato dal Trattato di Lisbona, si valuti se sia sufficientemente fondato mantenere una distinzione quanto agli strumenti legislativi adottati in materia di riconoscimento delle misure di protezione, a seconda che esse vengano adottate nel corso di procedimenti civili o penali, o se non sia più opportuno prevedere una uniformità, in tal caso potendosi ritenere preferibile lo strumento della direttiva in considerazione del più ridotto livello di vincolatività per gli ordinamenti nazionali, i quali presentano, su tali materie, peculiarità che richiedono la massima considerazione.