CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 settembre 2011
535.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 108

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio. C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, è soppresso.
1. 1.Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».
1. 2.Ferranti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 le parole «funzioni requirenti» sono soppresse.
1. 3.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: giudicanti monocratiche a: specifica funzione con le seguenti: requirenti e giudicanti monocratiche penali se non hanno svolto nel corso del tirocinio almeno un periodo di otto mesi di tirocinio mirato nella specifica funzione.
1. 4.Ferranti.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: prima svolto a: specifica funzione con le seguenti: svolto nel corso del tirocinio almeno un periodo di otto mesi di tirocinio mirato nella specifica funzione.
1. 6.Ferranti.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: prima svolto a: periodo con le seguenti: svolto per almeno otto mesi continuativamente un periodo.
1. 5.Ria.

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere infine il seguente periodo: Per la Procura di Bolzano resta in ogni caso salva la previsione di cui all'articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.
1. 7.Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. L'articolo 9-bis del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è abrogato.
1. 01.Ferranti.
(Approvato)

Pag. 109

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio. C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti.

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1 sostituire il capoverso con il seguente:
«2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali salvo per i reati di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale. In nessun caso essi possono essere destinati a svolgere le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».
1. 100.Il Relatore.
(Approvato)