CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 settembre 2011
534.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (Nuovo testo C. 4207, approvato, in un testo unificato, dalla 1a Commissione permanente del Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge n. 4207 - approvata, in un testo unificato, dalla 1a Commissione permanente del Senato - recante disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva, nel nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base dalla XII Commissione;
rilevato che il provvedimento in esame intende garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità uditiva, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese;
preso atto che il nuovo testo predisposto dalla Commissione di merito sembrerebbe rappresentare una sintesi accettabile per la soluzione delle diverse e rilevanti questioni in gioco e, in particolare, della disciplina delle modalità di riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS), dell'acquisizione e dell'uso della lingua orale e scritta da parte delle persone sorde, della ricerca scientifica e tecnologica in funzione di un impiego sempre più diffuso ed efficace degli impianti acustici necessari per la comunicazione;
osservato che, per quanto concerne le norme di più diretto interesse della XI Commissione, l'articolo 2, nel disciplinare le modalità di applicazione del provvedimento, prevede opportunamente che i relativi regolamenti di attuazione determinino, tra l'altro, i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte nell'utilizzo della lingua dei segni italiana (LIS) e delle altre tecniche, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde in ambito scolastico e universitario;
preso atto che in fase attuativa tutte le misure utili a promuovere il lavoro delle diverse professionalità interessate potranno avere effetti positivi se il Governo indirizzerà le regioni ad attuare politiche tese alla diagnosi precoce presso ogni struttura pubblica,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
sotto il profilo della ottimizzazione del lavoro, pur tutelando le professionalità degli interpreti impiegati per la LIS, occorre altresì che la Commissione di merito possa individuare un adeguato percorso di valorizzazione degli stenotipisti e delle ulteriori professioni che, tra l'altro, possono sostenere le nuove tecnologie al servizio delle persone sorde.

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ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza (Testo unificato C. 627 Binetti e abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 627 ed abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati;
rilevato che il provvedimento in esame intende sostanzialmente fare chiarezza, per ragioni di ordine pubblico, sulla disciplina applicabile in tema di riconoscibilità delle persone e di mezzi per l'occultamento del volto;
preso atto, in particolare, che il testo unificato fissa il divieto di celare o travisare il volto (o comunque rendere difficoltoso il riconoscimento personale) in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche mediante caschi protettivi o indumenti o accessori di qualsiasi tipo, compresi quelli di origine etnica e culturale;
osservato che l'articolo 5 della legge n. 152 del 1975, come sostituito dall'articolo 1 della presente proposta di legge, al comma 2 contempla - anche in presenza di «motivi professionali», oltre che nelle ipotesi previste da disposizioni legislative o da regolamenti - un giustificato motivo per derogare al predetto divieto;
preso atto, pertanto, che la richiamata disposizione sembra consentire l'uso di eventuali strumenti di lavoro che, per loro natura, possono anche richiedere la copertura del volto da parte del lavoratore o del professionista interessato, senza tuttavia fornire un'ulteriore specificazione delle singole fattispecie che potrebbero, in concreto, giustificare il superamento del divieto previsto;
ritenuto non opportuno, per quanto di competenza della XI Commissione, soffermarsi sul problema del divieto di utilizzo di indumenti di carattere culturale o religioso, che compete, a pieno titolo, alla Commissione di merito, non investendo questioni di natura lavorativa o professionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di delineare in modo più dettagliato l'ambito concreto dei «motivi professionali» che consentono la deroga al divieto di cui in premessa, eventualmente elencando le singole attività lavorative e professionali interessate ovvero rinviando, per la loro puntuale individuazione, ad un apposito atto di natura regolamentare.