CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 settembre 2011
534.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4274 Governo, recante «Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria», come risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione;
premesso che:
il disegno di legge in titolo crea le premesse per l'adozione di ulteriori e più significative misure volte a garantire nell'ambito della ricerca sanitaria, della sicurezza delle cure, delle professioni sanitarie, della sanità elettronica, dei registri di rilevante interesse sanitario la maggiore funzionalità del Servizio sanitario nazionale e pertanto delle prestazioni erogate, al fine di corrispondere in maniera sempre più adeguata e più qualificata, tenuto conto delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, alle necessità degli utenti e alla salvaguardia delle aspettative degli interessati;
l'articolo 1, comma 2, lettera m) delega il Governo a individuare i criteri per l'eventuale istituzione di master in conduzione e gestione di studi clinici controllati;
l'articolo 2 individua la percentuale del finanziamento dei progetti di ricerca sanitaria presentati da giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni, nell'ambito dei fondi destinati per la ricerca finalizzata, prevedendo al comma 2, la possibilità di trasferire le risorse del progetto presso la struttura in cui i predetti ricercatori iniziano una nuova attività. Con decreto ministeriale sarà individuata anche le modalità per consentire tale possibilità, garantendo la compatibilità con eventuali nuovi rapporti di lavoro instaurati dai ricercatori destinatari dei finanziamenti per la realizzazione dei progetti;
l'articolo 9 si limita a superare un'incongruenza in materia di accesso al Servizio sanitario nazionale per gli odontoiatri, ritenendo non più necessario il requisito della specializzazione;
per quanto di competenza, rilevato che:
a) per l'indicazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera m), l'istituzione dei Master universitari rientra nell'autonoma competenza degli Atenei ai sensi del decreto ministeriale n. 270 del 2004. Relativamente ai criteri per l'istituzione di un percorso formativo professionalizzante, sarebbe necessario prevedere l'emanazione di un decreto interministeriale. La lettera l) del medesimo precitato comma non specifica il tipo di percorso formativo che si intende disciplinare, tenuto conto che con la procedura di cui all'articolo 17, comma 95 della Legge n. 127 del 1997, il MIUR può definire lauree, lauree magistrali o specializzazioni, ossia corsi di studio, la cui istituzione da parte delle Università comporterebbe comunque

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nuovi oneri per i necessari requisiti di docenza e strutture;
b) con riguardo all'articolo 2, comma 2, tra gli enti che svolgono ricerca, previsti all'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, rientrano anche le Università;
c) la previsione di cui all'articolo 9, secondo cui per gli Odontoiatri non sia più necessario il requisito della specializzazione per l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale, crea disparità con le altre figure professionali quali, ad esempio, medici, biologi e farmacisti, ai fini dell'accesso alla Dirigenza nel comparto sanitario;
d) la previsione dell'articolo 10, comma 2, lettera a) parrebbe consentire a infermieri e fisioterapisti la possibilità di svolgere presso le farmacie attività di analisi attualmente svolte da altre figure professionali dell'area sanitaria, come i tecnici di laboratorio biomedico,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 2, lettera m), per fissare i criteri per l'istituzione di un percorso formativo professionalizzante, si aggiunga la dizione finale: «da disciplinare con Decreto interministeriale del MIUR di concerto con il Ministero della Salute.»;
2) si elimini l'articolo 9, poiché l'eventuale eliminazione delle suddette specializzazioni, riordinate con il Decreto Ministeriale 31 luglio 2006, è già prevista all'articolo 3, comma 7 del decreto ministeriale n. 270 del 2004;

e con la seguente osservazione:
si valuti lì'opportunità di chiarire la previsione recata dall'articolo 10, comma 2, lettera a).