CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 settembre 2011
534.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame. Atto n. 382.

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e XIII (Agricoltura),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame (Atto n. 382);
visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
vista la valutazione favorevole della V Commissione Bilancio sulle conseguenze di carattere finanziario;
rilevato che:
i commi 1 (richiamato dai commi 2, 3 e 4), 5 e 6 dell'articolo 3, prevedono, qualora il quantitativo oggetto di violazione sia pari o superiore a 15 quintali, una sanzione di 600 euro per quintale o frazione, senza quindi individuare un limite massimo come invece stabilito dai principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge comunitaria 2008, secondo cui la sanzione amministrativa non può essere inferiore a 150 euro e superiore a 150.000 euro;
i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 puniscono condotte di diversa gravità con la medesima sanzione amministrativa, parificando in tal modo tra loro l'etichettatura volontaria in assenza di un disciplinare, l'etichettatura contenente informazioni non corrispondenti al vero, l'etichettatura priva, anche parzialmente, delle informazioni previste, l'etichettatura difforme da quella di cui all'Allegato 1 e l'etichettatura con indicazioni non comprese nel disciplinare, mentre la delega, secondo il principio costituzionale di ragionevolezza, stabilisce espressamente che il legislatore delegato debba tener conto, nella determinazione della sanzione, della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto,
esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
1) le sanzioni previste dal comma 3 siano graduate facendo riferimento alla diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto, stabilendo altresì un limite massimo, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge comunitaria 2008;

e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, e 6, si invita a verificare se le sanzioni pecuniarie previste nel parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano siano effettivamente dissuasive rispetto ai vantaggi derivanti dall'adesione al sistema di etichettatura ed eventualmente a non ridurle;

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b) all'articolo 3, comma 3, si segnala l'opportunità di sostituire le parole: «l'alimentazione e l'allevamento degli animali» con le seguenti: «l'alimentazione o l'allevamento degli animali», in coerenza con quanto previsto dall'Allegato 1, che al numero 2) - come già il decreto ministeriale 29 luglio 2004 - prevede che le informazioni relative all'alimentazione ed alla forma di allevamento possono essere riportate o l'una o l'altra o entrambe.