CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 settembre 2011
533.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 18

ALLEGATO

Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo (Testo base C. 4358 cost. Governo, C. 849 cost. Pisicchio, C. 997 cost. Lenzi, C. 3296 cost. Vaccaro e C. 4023 cost. Gozi).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, al titolo sopprimere le parole: Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed.
1. 1. Zaccaria.

Sopprimerlo.
*1. 2. Bressa, Amici, Lo Moro.

Sopprimerlo.
*1. 3. Tassone.

Sostituire il capoverso con il seguente:
«Art. 31-bis. - La Repubblica promuove, secondo i criteri e i modi stabiliti dalla legge, la partecipazione attiva dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica nei diversi contesti territoriali in cui essa viene esercitata, in ambito nazionale ed europeo».
1. 4. Vassallo.

Al comma 1, capoverso «Art. 31-bis» sopprimere le parole:, il merito e.
1. 5. Vanalli.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole:, favorendo la concorrenza e l'accesso delle giovani famiglie all'autonoma abitazione.
1. 6. Mantini.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di trecentosei, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero».
1. 01. Vassallo.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Al primo comma dell'articolo 48 della Costituzione sono aggiunti i seguenti periodi: «Le regioni e le province autonome, limitatamente alle sole elezioni regionali, possono estendere con legge il diritto di voto ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età. La legge può stabilire le modalità per l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni degli enti locali, dei cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età».
1. 02. Zeller, Brugger.

Pag. 19

ART. 2.

Sopprimerlo.
*2. 1. Vassallo.

Sopprimerlo.
*2. 2. Tassone, Mantini.

Sostituire il capoverso con il seguente:
«Sono eleggibili a deputati gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i diciotto anni di età».
2. 3. Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il numero dei senatori elettivi è di centocinquantatre, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero.»
2. 01. Vassallo.
(Inammissibile)

ART. 3.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le parole: della Camera dei deputati.
3. 1. Zaccaria.

Sopprimerlo.
3. 2. Tassone.

Sostituirlo con il seguente:
«1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i diciotto anni di età».
3. 3. Favia, Donadi.

Sostituirlo con il seguente:
3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente: «I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».
3. 4. Mantini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente: «I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.»
3. 5. Vassallo.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato.
3. 01. Vassallo.
(Inammissibile)