CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 luglio 2011
519.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-05193 Guido Dussin: Sulle ulteriori iniziative del Governo per fronteggiare i danni prodotti dagli eventi alluvionali del 31 ottobre-2 novembre 2010 che hanno colpito la regione Veneto.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo concernente l'emergenza determinatasi nella regione Veneto a seguito degli eventi alluvionali nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, il Dipartimento della Protezione Civile per quanto concerne la «la possibilità di erogare contributi a beni mobili registrati per i quali non sia avvenuta la rottamazione bensì la radiazione» ribadisce quanto già espresso con nota DPC/CG/0024262 del 12 aprile 2011, al Commissario delegato - Presidente della Regione Veneto come di seguito riportato: «Come noto, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 ha disposto, tra l'altro, l'erogazione di contributi in favore dei privati e dei titolari di attività produttive per i beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, sulla base delle spese fatturate per la riparazione o, in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti, non prevedendo alcunché in caso di alienazione del bene stesso.
Orbene, ad avviso del Dipartimento della Protezione Civile due sono i profili di criticità che non giustificherebbero, in ogni caso, l'erogazione del contributo de quo nelle fattispecie rappresentate da codesto Commissario.
Ed infatti, si renderebbe anzitutto necessario dimostrare, come avviene ordinariamente ogni qualvolta un soggetto richieda la concessione di un contributo previsto ai sensi di un'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri, il nesso di causalità tra l'evento e il danno subito che nel caso de quo, a differenza dell'ipotesi della demolizione o della riparazione, gli unici espressamente previsti dall'ordinanza, in cui il funzionario incaricato effettua un accertamento volto a dimostrare il predetto nesso di causalità, non si comprende come lo stesso possa essere accertato, né chi sia il soggetto titolato a farlo, nel caso di un bene mobile registrato già venduto o radiato.
In secondo luogo, poi, giova evidenziare come, sia per la vendita che per la radiazione di beni mobili registrati, i principi generali del nostro ordinamento riconoscono piena autonomia alle parti contrattuali in ordine alla determinazione del prezzo quale corrispettivo del trasferimento della proprietà.
In ragione di ciò non è dato comprendere il presupposto giuridico secondo cui riconoscere un quid pluris al prezzo liberamente e autonomamente pattuito dalle parti, non essendo sufficiente, chiaramente, la circostanza che il bene sia stato danneggiato dall'evento calamitoso in rassegna. Basti pensare, a mero titolo esemplificativo, al caso del venditore che, avendo la necessità di una pronta liquidità, convenga di alienare il proprio bene mobile registrato, danneggiato dall'evento calamitoso in oggetto, ad un prezzo inferiore al valore di mercato; orbene, aderendo a quanto prospettato con la nota che si riscontra, paradossalmente anche in siffatta ipotesi, che ad avviso dello Scrivente potrebbe ragionevolmente essere soggetta a censure da parte della magistratura contabile, in cui il minor prezzo pattuito per l'alienazione del bene non

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sarebbe dovuto esclusivamente al danno subito dall'evento calamitoso in rassegna, ma a motivi personali del venditore, codesto Commissario sarebbe comunque tenuto ad erogare il contributo de quo, non potendo operare, evidentemente, in alcun modo una scelta di tipo discrezionale».
Infine si rappresenta che al Dipartimento della Protezione Civile non risulta alcuna richiesta in merito, da parte del Commissario delegato - Presidente della Regione Veneto, successiva all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3943 del 25 maggio 2011.

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ALLEGATO 2

5-05194 Mariani: Sullo stato della ripartizione e dell'erogazione delle risorse previste nelle ordinanze della Protezione civile degli ultimi anni.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito all'atto di sindacato ispettivo concernete lo stato di ripartizione ed erogazione delle risorse finanziarie stabilite nelle ordinanze di protezione civile, si rappresentano i seguenti elementi informativi.
Preliminarmente occorre evidenziare che con la promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie» che ha introdotto disposizioni che modificano, in punti significativi, la disciplina contenuta nella legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del sistema nazionale di protezione civile, la procedura relativa alla gestione delle emergenze ha subito un significativo rallentamento.
Tale rallentamento è stato determinato dagli adempimenti conseguenti all'introduzione delle seguenti disposizioni:
1) il reperimento delle risorse necessarie a fronteggiare gli eventi straordinari per i quali il Governo abbia dichiarato lo stato di emergenza: in base alle nuove previsioni (articolo 2, comma 2-quater, che aggiunge il nuovo comma 5-quater all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992), le attività volte al superamento delle emergenze devono essere in primo luogo finanziate con risorse già presenti nei bilanci regionali. Ove tali risorse non siano sufficienti, i Presidenti delle Regioni sono autorizzati a deliberare aumenti dei propri tributi, compresa l'accisa sulla benzina. Solo qualora anche tali misure non siano sufficienti, può essere disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile, a cui si può attingere solo in ultima battuta;
2) l'adozione delle ordinanze, di concerto, per gli aspetti finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze;
3) la sottoposizione dei provvedimenti commissariali, adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, da esercitarsi entro il termine di 7 giorni.

A conferma di quanto appena esposto si evidenzia che, per tutti gli eventi calamitosi verificatisi nel nostro Paese successivamente all'emanazione della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonostante sia intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza, non sono ancora state emanate le connesse ordinanze di protezione civile che disciplinano ed autorizzano gli interventi per il superamento del contesto emergenziale.
Ciò posto, volendo fornire elementi riguardo al periodo indicato dall'interrogante in merito alla ripartizione delle risorse relativamente al rischio idrogeologico nell'ambito dell'ultima legislatura, si evidenzia quanto segue.
Dal 1o gennaio 2008, le risorse stanziate a valere sul Fondo per la protezione civile, dalle varie ordinanze di protezione civile per fronteggiare i danni conseguenti ad eventi calamitosi causati prevalentemente da precipitazioni avverse, ammontano nel complesso ad oltre 622 milioni di euro, di

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cui sono stati erogati, per i diversi interventi di ripristino circa 600 milioni di euro (95 per cento). In proposito si rammenta che nella cifra complessiva citata 300 milioni di euro sono stati destinati agli eventi alluvionali della regione Veneto del 31 ottobre-2 novembre del 2010.
Relativamente, alle risorse ancora da trasferire (circa 22 milioni di euro), si rappresenta che tale somma residua è così suddivisa:
6 milioni circa destinati agli interventi per fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi in Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia nel novembre 2010;
6 milioni circa residuano dalle risorse stanziate dall'articolo 2 comma 242 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) finalizzati per gli eventi alluvionali del triennio 2007-2009 (ripartiti con l'ordinanza 3867 del 20 aprile 2010);
4 milioni circa residuano dalle risorse a valere sui fondi stanziati dall'articolo 2, comma 51 della legge finanziaria 2010 sopra citata destinate agli interventi urgenti dei territori dagli eventi atmosferici del 6 giugno 2009 nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia;
5 milioni circa residuano dalle disposizioni contenute nell'OPCM 3734 per rifondere i danni provocati dagli eventi atmosferici dei mesi di novembre e dicembre 2008 verificatisi in diverse regioni;
900.000 euro previsti dall'OPCM 3856 per il ripristino della strada provinciale interessata dall'evento franoso del 10 gennaio 2010 in Provincia di Verbano.

Si segnala inoltre che, nella somma totale di 622 milioni di euro stanziata per gli eventi sopra citati, sono ricompresi 25 milioni di euro destinati a rifondere i danni provocati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2010 in diverse regioni del Paese, che il Ministero dell'economia e delle finanze non ha ancora trasferito al Dipartimento della protezione civile. Ciò nonostante, al fine di non recare pregiudizio agli interventi di prima emergenza il Dipartimento medesimo ha anticipato dal proprio bilancio la somma di 19 milioni di euro in attesa dell'arrivo delle risorse provenienti dal Ministero dell'economia e delle finanze. Sono state inoltre trasferite le risorse previste:
dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito in legge, con modificazioni della legge 26 febbraio 2011, n. 10 (decreto «milleproroghe») per un ammontare di 100 milioni di euro relativi all'annualità 2011 da ripartire tra le Regioni Liguria, Veneto, Campania e provincia di Messina.
dalla delibera CIPE n. 41 del 13 maggio 2010, che ha destinato 100 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza nei territori delle regioni Emilia Romagna, Liguria e Toscana per gli eventi meteorologici di dicembre 2009 e gennaio 2010.

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ALLEGATO 3

5-05195 Piffari: Sul potenziamento dell'infrastrutturazione e delle dotazioni per il volontariato territoriale.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla richiesta dell'interrogante riguardo alla istituzione di un fondo dedicato a progetti speciali per potenziare e migliorare l'infrastrutturizzazione e le dotazioni materiali e professionali del volontariato professionale mediante l'investimento di parte delle risorse destinate alla protezione civile, si forniscono i seguenti elementi di competenza del Dipartimento della Protezione Civile.
L'articolo 18, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, stabilisce che: «Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge».
Più specificamente, il comma 3 del medesimo articolo, rinviando ad un provvedimento da adottarsi con Decreto del Presidente della Repubblica la definizione dei modi e delle forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile alla lettera a) prescrive, in particolare, «la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica».
Il provvedimento di cui la norma parla è stato adottato in un primo tempo con il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, e successivamente con il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 1994, che ha sostituito ed abrogato il precedente.
Sono quindi gli articoli da 2 a 7 del decreto del Presidente della Repubblica 194/2001, «Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile», che oggi disciplinano le modalità con le quali il Dipartimento della Protezione Civile può concedere alle organizzazioni di volontariato contributi finalizzati a tre distinte finalità:
il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi;
il miglioramento della preparazione tecnica;
la formazione dei cittadini.

Gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento, oltre a definire le suddette finalità, disciplinano puntualmente la documentazione che le organizzazioni di volontariato devono presentare per poter richiedere la concessione dei contributi in questione. L'articolo 5, invece, rinvia ad una specifica «intesa» da conseguire tra il Dipartimento e la Conferenza Unificata «i criteri generali di ripartizione dei contributi, che restano in vigore per un triennio».
Tali intese sono state definite:
nel 2001, per il triennio 2001-2003;
nel 2004, per il triennio 2004-2006;
nel 2010, per i trienni 2007-2009 e 2010-2012.

L'intesa relativa al triennio 2007-2009 ha avuto carattere ricognitivo, ed ha consentito la concessione di contributi relativi ai progetti presentati nell'intero triennio.
Tutte le intese sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e le ultime due sono consultabili on-line sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, alla sezione «Volontariato».

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Attualmente sono in corso di realizzazione i progetti finanziati con i contributi relativi al triennio 2007-2009 (erogati nel 2010) ed è in avanzata fase l'istruttoria dei progetti presentati nel 2010 e che saranno finanziati nell'anno corrente. L'articolo 5, comma 1, del Regolamento, infatti, stabilisce che il piano di riparto dei soggetti beneficiari dei contributi venga definito annualmente, ma «in relazione alle domande presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente».
Il Dipartimento della Protezione Civile ha concesso contributi per la realizzazione di 731 progetti presentati dal 1996 al 2006, per complessivi 50.911.414,81 euro. I progetti sono stati realizzati e sono in corso le attività di verifica amministrativo-contabile dei relativi rendiconti, specificamente previste dall'articolo 7 del Regolamento.
A fronte delle richieste pervenute nel triennio 2007-2009 sono stati finanziati, complessivamente, ulteriori 279 progetti, per complessivi 6.523.833,46 euro. L'attuazione di questi progetti è in corso, dovendosi concludere entro 12 mesi dalla ricezione del contributo (avvenuta tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011).
Nel periodo 1996-2009, quindi, il Dipartimento ha sostenuto l'attuazione di 1.010 progetti, con un impegno finanziario di 57.435.248,27, corrispondenti ad una media annua in tomo ai 4,1 milioni di euro.
L'impegno del Dipartimento è stato affiancato, a partire dal 2001, dall'importante sostegno assicurato al volontariato di protezione civile da parte delle Regioni e delle Province Autonome che, come sottolineato dall'onorevole interrogante, hanno assunto un ruolo centrale nel nuovo sistema nazionale di protezione civile.
Infatti l'articolo 138, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, ha istituito il Fondo Regionale di Protezione Civile, destinato «Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali».
Con l'impiego di tale importante risorsa, dotata, a partire dal 2001, di una capienza annuale stabilita in 300 miliardi di vecchie lire e successivamente rifinanziata anno dopo anno fino al 2008, pur se con progressive riduzioni, le Regioni e le Province Autonome hanno contribuito in misura sostanziale al potenziamento del volontariato, destinando, secondo gli ultimi rilevamenti, un importo complessivo pari a circa il 30 per cento dell'intera dotazione del fondo. Il Fondo Regionale di Protezione Civile, sviluppato nei suoi 8 anni di vita, ha destinato ai sistemi territoriali oltre 1.200 milioni di euro, dei quali circa 400 sono affluiti, in varie forme, alle organizzazioni di volontariato disseminate sul territorio.
A riprova di questo importante e lungimirante investimento da parte dell'intero sistema nazionale di protezione civile (Dipartimento e Regioni), la qualità e capacità di risposta all'emergenza del volontariato di protezione civile è cresciuta in questi anni in misura esponenziale e ha consentito l'eccezionale efficacia ed efficienza della risposta operativa assicurata alle popolazioni colpite dal disastroso sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo. Oltre 95.000 volontari di protezione civile hanno assicurato il loro servizio per più di 1 milione di giornate di presenza individuali, garantendo una qualificata e completa assistenza alle famiglie evacuate. In quell'occasione sono stati impiegati e mobilitati non solo i mezzi e le attrezzature acquisite e correttamente mantenute in precedenza, ma anche le professionalità e le capacità organizzative consolidate in anni di formazione, addestramento, crescita professionale ed umana.
In questo quadro si inserisce un'ulteriore ed importante iniziativa di sostegno a favore dei volontari appartenenti alle organizzazioni di rilievo nazionale. L'articolo 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, proprio al fine di consolidare ed implementare l'esperienza abruzzese, ha stanziato 5 milioni di euro per la ricostituzione delle scorte e la riorganizzazione delle «colonne mobili» delle organizzazioni. Con tali risorse sono stati finanziati 20 progetti di particolare rilevanza strategica a livello nazionale, attualmente in fase

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di ultimazione. Anche in questo caso i provvedimenti che hanno portato al riparto delle risorse stanziate sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Per quanto riguarda i progetti presentati nel corso del 2010 ed attualmente in corso di istruttoria, è possibile anticipare che la Commissione di valutazione, appositamente costituita con rappresentanti del Dipartimento e componenti designati dalla Conferenza Unificata, per sottolineare lo spirito fortemente integrato che deve sempre guidare l'azione di implementazione della capacità operativa del sistema nazionale di protezione civile, sta valutando i 290 progetti risultati ammissibili a termini di Regolamento (175 sono stati quelli dichiarati inammissibili). A fronte di una richiesta complessiva superiore ai 10 milioni di euro, il Dipartimento è riuscito, con notevole sforzo, a preservare all'interno del proprio bilancio, una disponibilità di 3 milioni di euro per contribuire alla realizzazione di questi progetti. La Commissione ha, al momento, all'esame una serie di proposte operative che, anche sulla base di quanto fatto negli anni precedenti, consenta una rimodulazione dei progetti presentati con l'obiettivo di erogare un contributo a titolo di co-finanziamento nella misura del 75 per cento dell'importo progettuale.
A conclusione di quanto sopra espresso, si individuano i dati finanziari (Stanziamento definitivo ed impegnato definitivo - Fonte «Conti finanziari» PCM) relativi ai capitoli di bilancio del Dipartimento dedicati alle attività di volontariato per la protezione civile, ripartiti nelle tabelle di seguito riportate.
Dall'analisi delle tabelle emerge che dal 2007 al 2011 il Dipartimento ha destinato alle predette attività oltre 20 milioni di euro, assicurando uno stanziamento costante (circa 4 milioni di euro annui) nonostante i tagli di spesa che hanno decurtato il Fondo per la protezione civile del 56 per cento rispetto alla dotazione dell'anno 2006.

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In ultima analisi si evidenzia che:
l'impegno del Dipartimento nell'assicurare il massimo supporto al Volontariato di protezione civile, anche sotto il profilo dell'impegno economico, pur a fronte delle considerevoli riduzioni di stanziamento che hanno fortemente ridotto la dotazione operativa del Dipartimento stesso;
viva preoccupazione deriva dal mancato rifinanziamento (negli anni 2009, 2010 e 2011) del Fondo Regionale di Protezione Civile, grazie al quale ai contributi erogati dal Dipartimento nazionale si erano aggiunti, negli anni scorsi, importanti risorse disseminate sull'intero territorio nazionale.

È bene richiamare, infine, che il Dipartimento sostiene la partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile mediante l'applicazione dei cosiddetti «benefici di legge». Si tratta di disposizioni, contenute negli articolo 9 e 10 del regolamento, che consentono l'operatività in tempo reale del volontariato ed assicurano il rimborso delle spese vive sostenute dalle organizzazioni e degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. L'applicazione dei benefici di legge comporta un impegno economico nell'ordine di 1,5 milioni di euro all'anno.