ALLEGATO 1
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria (C. 4274 Governo).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno legge C.4274 Governo, recante «Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria»;
considerato che:
il provvedimento, pur incidendo su più settori e disciplinando materie eterogenee, è riconducibile in misura prevalente alla materia della tutela della salute, attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
l'articolo 2 detta disposizioni riconducibili alla materia della «ricerca scientifica» che l'articolo 117, comma terzo, attribuisce alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni: appare in tal senso coerente con il riparto costituzionale di competenze la previsione dell'intesa in sede di Conferenza stato-Regioni per l'emanazione del decreto con il quale sono definite le modalità di accesso ai finanziamenti dell'attività di ricerca;
per quanto concerne la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, appare inoltre rilevare la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che la lettera g) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
viene poi in rilievo l'ambito «ordinamento» civile e penale, oggetto di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), sia con riferimento all'articolo, in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla ricerca sanitaria, sia in relazione al nuovo articolo 6-ter, che introduce la confisca obbligatoria per l'esercizio abusivo della professione sanitaria;
un ulteriore ambito materiale coinvolto è quello attinente alla formazione professionale, che l'articolo 117, comma terzo, attribuisce alla competenza concorrente di Stato e Regioni: al riguardo l'articolo 7, comma 3, dispone che le regioni e le aziende sanitarie, nell'ambito dei programmi di formazione da esse ordinariamente sviluppati, attribuiscono priorità a specifici programmi di formazione obbligatoria per diffondere la cultura della sicurezza delle cure;
con riferimento, infine, alle disposizioni sul fascicolo sanitario elettronico, queste sono riconducibili prevalentemente alla materia dell'«ordinamento civile», di cui alla lettera l), e al «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale», di cui alla lettera r) del comma secondo dell'articolo 117, e attribuite dunque alla competenza legislativa esclusiva statale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
Pag. 57ALLEGATO 2
DL 107/2011: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria. (C. 4551 Governo, approvato dal Senato).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4551 Governo, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria»;
rilevato che:
il provvedimento interviene in materie, quali la politica estera e i rapporti internazionali, la difesa e le forze armate e l'ordinamento penale, che sono attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione (lettere a), d) e l);
l'articolo 5, recante norme di contrasto alla pirateria in acque internazionali mediante il dispiegamento di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina militare o di servizi di vigilanza privata, è altresì riconducibile alla materia ordine pubblico e sicurezza che la lettera h) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato;
ricordato che:
il decreto-legge, reca, tra l'altro, una disciplina (articolo 5) per il contrasto al fenomeno degli attacchi di pirateria nei confronti delle navi mercantili italiane in acque internazionali;
la risoluzione doc. XXIV, n. 24, approvata dalla Commissione difesa del Senato al termine dell'esame dell'affare n. 604 («Possibile impiego di personale militare a bordo del naviglio mercantile e da diporto, che transita in acque internazionali colpite dal fenomeno della pirateria») ha impegnato il Governo, tra l'altro, ad affrontare il problema degli attacchi di pirati alle navi mercantili italiane nell'ambito di un decreto d'urgenza, a partire dal prossimo atto di rifinanziamento delle missioni internazionali: la risoluzione del Senato prospettava, in sostanza, come soluzione quella dell'impiego a bordo delle navi battenti bandiera italiana di squadre armate della Marina militare, con onere finanziario a totale carico degli armatori, e, in alternativa, dell'utilizzo di servizi di sicurezza privata;
la medesima materia è oggetto di due proposte di legge di iniziativa parlamentare (C. 3321 e C. 3406) attualmente all'esame della Commissione affari costituzionali della Camera;
il contenuto dell'articolo 5 corrisponde, nella sostanza, agli orientamenti emersi nel dibattito svolto nella Commissione affari costituzionali e trasfusi in due emendamenti presentati dal relatore al testo unificato delle suddette proposte di legge nella seduta del 31 maggio 2011;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.