CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 luglio 2011
518.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei. Atto n. 377.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante la disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dall'articolo 5, comma 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
preso altresì atto di quanto esposto dai soggetti auditi il 20 e 21 luglio 2011;
tenuto conto del parere favorevole approvato dalla Commissione V (Bilancio, tesoro e programmazione) nella seduta del 21 luglio 2011;
considerato che tutte le procedure concorsuali, dalle quali la procedura in esame, come già era accaduto per gli enti locali, mutua l'attenzione per il profilo finanziario della crisi - in quanto già nella denominazione si parla di dissesto finanziario, poi l'articolo 2 dello schema individua tra i presupposti l'incapacità di far fronte ai debiti liquidi ed esigibili verso i terzi - hanno un substrato funzionale comune rappresentato dal soddisfacimento dell'interesse dei creditori, con crescente valorizzazione nel tempo di tecniche di intervento volte al risanamento e alla conservazione delle entità produttive, la paventata disciplina del dissesto delle università pare strutturata in modo eccessivamente rigido e penalizzante per gli interessi dei veri creditori dell'ente cioè gli studenti, visti come utenti immediati dei servizi didattici, e più in generale la società civile, vista come destinataria finale della missione di alta formazione culturale ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione;
ritenuto necessario prevedere una scansione più articolata della regolamentazione inerente agli atenei in stato di crisi finanziaria, che analizzi i risultati degli atenei in termini dinamici, focalizzandosi sull'evoluzione in corso nei risultati contabili, e fornisca adeguata considerazione all'attuazione di un efficace piano di rientro;
considerata l'opportunità, a tal fine, di riservare il rigoroso regime del dissesto previsto dallo schema di decreto in esame per gli enti che non hanno ancora introdotto gli strumenti di risanamento previsti nel decreto stesso e, invece, di prevedere, per chi sta fornendo chiari segnali di miglioramento e si sia già dotato di un adeguato piano di risanamento, di una sorta di amministrazione di sostegno che, con adeguate forme di vigilanza, accompagni e certifichi per un certo periodo la concreta presenza di un risanamento in corso;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1. Si preveda un regime di vigilanza - sulla base di un piano quinquennale di rientro validato dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con verifica annuale da parte di detti ministeri sull'efficacia

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delle misure di risanamento messe in atto -, per quelle università che abbiano già adottato gli interventi previsti dall'articolo 4 dello schema di regolamento, le cui risultanze di bilancio degli ultimi due anni evidenzino una tendenza al miglioramento nei parametri di riferimento per la dichiarazione di dissesto e risultati in termini di ricerca e didattica, così come calcolati ai fini del conferimento del Fondo di finanziamento ordinario (FFO), introducendo inoltre, a tal fine, accanto a dei valori deficitari, dei valori critici dei parametri presi in considerazione nell'ambito dei criteri previsti all'articolo 2 utilizzati per verificare la situazione patrimoniale e finanziaria degli atenei, in modo da riservare la dichiarazione di dissesto finanziario esclusivamente ai casi più gravi di superamento dei valori deficitari dei parametri valutati anche con riferimento agli ultimi due esercizi finanziari;
2. Con riferimento alla condizione n. 1, si stabilisca altresì che, nel caso in cui il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica e il Ministero dell'economia e delle finanze rilevino ritardi o mancanze nell'attuazione del piano quinquennale di rientro, l'università viene senz'altro dichiarata in stato di dissesto qualora permangano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, considerato che il superamento dei parametri deficitari di cui alla condizione n. 1, anche tenuto conto del loro andamento relativo agli ultimi due esercizi finanziari, conduce, infatti, alla constatazione che non si sono realizzati gli obiettivi previsti nel regime di vigilanza o che comunque la gravità della situazione è tale per cui la dichiarazione di dissesto risulta inevitabile;
3. Con riguardo all'articolo 4, comma 1, lettera b), n. 5, venga specificato che la revisione e la razionalizzazione dei corsi universitari e delle sedi universitarie decentrate può essere attuata anche attraverso processi di razionalizzazione degli insegnamenti previsti nell'offerta formativa dell'ateneo, con pieno utilizzo del personale docente e ricercatore in servizio e senza oneri aggiuntivi rispetto al normale trattamento stipendiale, limitando altresì l'attribuzione di contratti di insegnamento a titolo retribuito a personale non appartenente ai ruoli dell'ateneo ai soli casi essenziali per il regolare svolgimento delle attività didattiche;
4. Con riguardo all'articolo 4, comma 1, lettera b), n. 2, venga affidata al commissario la valutazione inerente la corresponsione dei compensi di produttività al personale non dirigenziale;
5. Con riguardo all'articolo 8, comma 1, vengano previste competenze più elevate in ambito normativo, economico, gestionale e scientifico-culturale in capo ai soggetti che possono essere designati quali commissari, da individuare, fra l'altro, non solo tra i dipendenti del Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica e del Ministero dell'economia e delle finanze, bensì tra tutti i dirigenti e i funzionari della pubblica amministrazione, degli organi costituzionali e della magistratura amministrativa e contabile, con esperienza nel settore;
6. Venga riconosciuto in capo all'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario della Ricerca (ANVUR) la competenza a proporre al Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica, anche su richiesta dello stesso, la valutazione di possibili ipotesi di fusione o federazione dell'ateneo commissariato con altri atenei o eventuali sue sedi distaccate;
7. Si preveda che la stima dei beni delle università possa essere affidata a un perito privato ovvero, in alternativa, alla competente Agenzia del territorio;
8. Venga previsto che la disciplina in esame non si applica alle università non statali, in coerenza con il dettato normativo e autorizzatorio di tali università;
9. Si colleghino le forme di mobilità dei docenti, di cui all'articolo 3 della legge n. 240 del 2010, al miglioramento dell'offerta formativa, valutata in un'ottica di

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sviluppo di sistema, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI);
10. Con riguardo all'articolo 7, comma 1, si chiarisca l'inciso «al massimo», poiché la Commissione può essere composta da un numero minimo di 2 e un numero massimo di 3 membri;
11. Con riguardo all'articolo 13, si specifichi che la relazione predisposta dall'organo commissariale sostituisce anche la relazione predisposta dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
12. Con riguardo all'articolo 13, comma 1, si chiarisca a quale termine si intende fare riferimento;

e con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di prevedere l'istituzione di un fondo di rotazione, a sostegno delle situazioni di dissesto, che offra prestiti a tasso agevolato per far fronte a temporanee carenze di liquidità dell'ateneo in difficoltà, da restituirsi nel termine massimo di dieci anni;
b) si valuti l'opportunità, all'articolo 4, comma 1, lettera b), punto 1, di utilizzare l'espressione «procedure concorsuali e di valutazione comparativa», che non sembrerebbe più attuale alla luce dell'articolo 18 della legge n. 240 del 2010, nonché, alla lettera e), punto 1, di utilizzare il termine «facoltà», in quanto l'articolo 2, comma 2, della legge 240 del 2010 ha previsto l'attribuzione ai dipartimenti sia delle funzioni di didattica che di quelle di ricerca, disponendo che gli atenei possono istituire fra più dipartimenti strutture di raccordo, «comunque denominate», e di far riferimento anche ai corsi di laurea magistrale;
c) si valuti l'opportunità, con riguardo all'articolo 12, di indicare i termini per lo svolgimento delle relative attività;
d) si valuti l'opportunità, con riguardo all'articolo 15, che disciplina la chiusura del commissariamento, che è disposta con decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dal ricevimento della relazione finale e, comunque, non prima di aver ricevuto il rendiconto della gestione commissariale, di chiarire tale ultima specifica, lasciando infatti intendere l'articolo 14 che la relazione finale e il rendiconto della gestione commissariale sono inviati contestualmente;
e) si valuti l'opportunità di prevedere specifiche disposizioni con riferimento a eventuali responsabilità derivanti da omessa vigilanza sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'ateneo da parte dei componenti del collegio dei revisori dei conti in carica nel periodo in cui si sono determinate le condizioni che hanno condotto alla suddetta situazione;
f) si valuti l'opportunità di prevedere compensi adeguati a remunerare il lavoro dei commissari, considerata l'attuale previsione secondo cui gli oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico dell'università nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento dei decaduti organi di gestione.