CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 luglio 2011
518.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-05177 Bitonci e Fugatti: Modalità e strumenti per la verifica della gestione e dell'utilizzo dei fondi pubblici da parte dei Gruppi europei di cooperazione territoriale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Fugatti e Bitonci chiedono quali siano le modalità e gli strumenti con i quali le Autorità competenti al controllo, indicate nel comma 5, dell'articolo 47 della legge 7 luglio 2009, n. 88, effettuano la verifica sulla corretta gestione ed utilizzo dei fondi pubblici da parte dei Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT).
Al riguardo si fa presente che il citato articolo 47, comma 5, della legge n. 88 del 2009, stabilisce che «Ferma restando la disciplina vigente in materia di controlli qualora i compiti di un GECT riguardino azioni cofinanziate dall'Unione europea di cui all'articolo 6, del citato Regolamento (CE) n. 1082/2006, il controllo sulla gestione e sul corretto utilizzo dei fondi pubblici è svolto, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Corte dei conti e dalla Guardia di finanza».
Con riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato esercita la sua attività di verifica nei confronti dei Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) aventi sede in Italia, all'atto della predisposizione dello Statuto, in base a quanto previsto dal citato articolo 47.
Per i Gruppi europei di cooperazione territoriale cui partecipano enti pubblici nazionali, inoltre, il controllo amministrativo/contabile del Dipartimento della Ragioneria generale è esercitato attraverso i propri rappresentanti nel collegio dei revisori dei conti e mediante l'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti generali.
Per quanto riguarda i controlli effettuati dal Comando della Guardia di finanza, quest'ultimo ha comunicato che dall'esame degli atti d'ufficio non risultano pervenute segnalazioni di risultati di servizio conseguiti nei confronti di Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT).
Conformemente a quanto previsto dal citato articolo 47, le specifiche funzioni di controllo demandate alla Guardia di finanza sono svolte nell'ambito delle sue attribuzioni e ferma restando la disciplina vigente in materia di controlli sui finanziamenti comunitari.
Ne deriva, pertanto, che i Gruppi europei di cooperazione territoriale, alla stregua di ogni altro beneficiario e/o gestore di finanziamenti comunitari, possono essere sottoposti a controllo, ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2001, nell'ambito delle ordinarie attività di polizia economico-finanziaria e giudiziaria che i reparti del Corpo svolgono a tutela delle uscite di bilancio e per l'accertamento degli aspetti di danno erariale eventualmente correlati.

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ALLEGATO 2

5-05178 Baretta e Rubinato: Iniziative per l'erogazione del saldo delle risorse spettanti a favore delle scuole d'infanzia paritarie per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Baretta e Rubinato pongono quesiti in ordine alle risorse finanziarie spettanti alle scuole paritarie.
Sulla questione il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato che per l'anno 2010, nonostante la difficile congiuntura economica, sono state reperite risorse aggiuntive per il sostegno alle scuole non statali, rispetto agli stanziamenti ordinari, per un totale di 522 milioni di euro. Per l'anno 2011, nello stato di previsione dello stesso Ministero figura uno stanziamento di 251.876.591 euro, a cui vanno aggiunti gli ulteriori 245 milioni previsti dall'articolo 1, comma 40, della legge di stabilità nell'ambito di utilizzo del fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito nella legge n. 33 del 2009.
Del suddetto stanziamento ordinario di 251.876.591 euro, una somma corrispondente agli 8/12, relativi al periodo gennaio-agosto 2011, sono stati assegnati con decreto ministeriale agli uffici scolastici regionali. La somma residua, relativa ai 4/12 pari a 83.958.000 euro, sarà ripartita per il periodo settembre-dicembre 2011.
Per quanto riguarda lo stanziamento aggiuntivo di 245 milioni di euro, ne è stato autorizzato l'utilizzo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2011. Nelle more dell'assegnazione delle predette risorse al Ministero dell'istruzione sul cap. 1299 di nuova istituzione, al fine di accelerare la procedura prevista dall'articolo 2, comma 47 della legge n. 203 del 2008, è stato predisposto lo schema di decreto interministeriale di ripartizione della predetta somma, sul quale è previsto il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Il criterio seguito per il riparto della somma è lo stesso adottato per l'assegnazione degli 8/12 dello stanziamento del cap. 1477 e cioè la consistenza delle sezioni della scuola dell'infanzia e delle classi della scuola dell'obbligo.
Per quanto riguarda il Veneto, sono stati assegnati, nell'ambito dei citati 8/12, 20.307.626 di euro. Tale importo è commisurato alle quote unitarie di euro 5.144,65 per scuola più euro 6.110,56 per ogni sezione riconosciuta. Sempre per il Veneto sono in corso di assegnazione finanziamenti per complessivi 573.423 euro, a fronte di progetti finalizzati all'integrazione degli alunni con handicap nelle scuole per l'infanzia paritarie (fondi derivanti dalla legge n. 440 del 1997).
Oltre ai contributi statali, la Regione Veneto prevede contributi propri per il sostegno alle scuole paritarie.
Con riferimento, infine, alla richiesta di escludere dalle regole del patto di stabilità interno i contributi erogati dalle regioni e dai comuni per il funzionamento delle scuole paritarie, si fa presente che tale esclusione determinerebbe oneri in termini di saldi di finanza pubblica pari ai valore dei contributi esclusi, e quindi, la stessa può aver seguito solo se sono rinvenute idonee risorse a salvaguardia degli equilibri finanziari.

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ALLEGATO 3

5-05179 Gioacchino Alfano: Riduzione dei trasferimenti ai comuni per il finanziamento delle attività di demolizione dei manufatti abusivi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Gioacchino Alfano, nel segnalare che l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, autorizza la Cassa depositi e prestiti a costituire un fondo di rotazione per la concessione ai comuni di anticipazioni per il finanziamento di interventi di demolizione di opere abusive, chiede quali siano le somme effettivamente impegnate annualmente e quelle che si prevede di recuperare togliendo i trasferimenti agli enti locali interessati.
Al riguardo, si fa presente che il comma 12, del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, demanda ad un apposito decreto interministeriale (decreto ministeriale 23 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2004, n. 218) la disciplina delle modalità per la concessione delle anticipazioni in questione, nonché per il successivo recupero delle stesse da parte della Cassa depositi e prestiti.
Tale decreto, in particolare, dispone che le somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, unitamente alla corrispondente quota delle spese per la gestione del Fondo per la demolizione delle opere abusive (0,1 per cento in ragione d'anno sul capitale anticipato), sono rimborsate dai comuni beneficiari entro sessanta giorni dalla effettiva riscossione delle somme a carico degli esecutori degli abusi. Lo stesso decreto prevede, poi, che trascorsi cinque anni dalla data di concessione delle anticipazioni il rimborso in questione è comunque dovuto a carico dei comuni.
Qualora gli stessi comuni non ottemperino al predetto obbligo, spetta al Ministero dell'interno provvedere alla restituzione delle somme direttamente alla Cassa depositi e prestiti, attraverso la riduzione dei trasferimenti a qualsiasi titolo dovuti ai comuni interessati previa apposita comunicazione della stessa Cassa.
Infine, il citato decreto interministeriale sancisce l'obbligo per la Cassa depositi e prestiti di rendicontare sull'amministrazione del Fondo per la demolizione delle opere abusive nell'ambito della gestione separata.
Per quanto attiene, invece, al quesito finalizzato a conoscere a quanto ammontino le risorse da recuperare attraverso il taglio dei trasferimenti erariali, si precisa che le citate riduzioni per i comuni delle regioni a statuto ordinario vanno effettuate in attuazione del comma 16, dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, non già sui trasferimenti erariali a qualsiasi titolo dovuti ai predetti enti, bensì a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3, dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e, successivamente, a valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Si soggiunge infine, che il recupero delle somme in questione non produce effetti sull'indebitamento dei comuni interessati, in quanto l'operazione in esame non rientra tra quelle sottoposte al limite

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di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Sulla questione la Cassa depositi e prestiti ha comunicato che la citata normativa (decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 luglio 2004) è stata integrata dalle circolari attuative n. 1254 del 28 ottobre 2004, n. 1264 del 2 febbraio 2006 e, da ultimo, dalla circolare n. 179 del 22 settembre 2010.
Le modalità operative del fondo demolizioni possono così riassumersi.
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione del Fondo di rotazione (denominato Fondo per la demolizione delle opere abusive) da costituire presso la Cassa depositi e prestiti medesima, l'importo massimo di 50 milioni di euro, per la concessione ai Comuni di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizioni delle opere abusive.
Le anticipazioni, unitamente alla quota delle spese di gestione del Fondo pari allo 0,1 per cento in ragion d'anno sul capitale erogato, sono rimborsate dai Comuni beneficiari entro sessanta giorni dalla effettiva riscossione da parte degli stessi nei confronti degli esecutori degli abusi.
A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di anticipazione, il Comune rilascia a Cassa depositi e prestiti per tutta la durata dell'anticipazione una delegazione di pagamento, come da apposito modello previsto dalla circolare n. 1254 del 28 ottobre 2004.
Il rimborso del capitale erogato è comunque dovuto dai Comuni trascorsi cinque anni dalla data di concessione. Qualora il rimborso non avvenga nei termini previsti la Cassa depostiti e prestiti informa il Ministero dell'interno che provvede alle restituzione delle somme anticipate, unitamente alla quota di spese di gestione del fondo e degli interessi di mora, trattenendo poi le somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai Comuni inadempienti.
La dotazione del Fondo è stata incrementata, con la legge finanziaria 2008, di 10 milioni di euro.
Nel corso dell'esercizio 2010, la Cassa depositi e prestiti ha concesso, a valere sulle risorse del Fondo, n. 72 anticipazioni per un totale di 3.998.149,04 euro, con un notevole incremento, sia in termini numerici che di volumi, nel secondo semestre. In particolare, nel primo semestre la Cassa depostiti e prestiti ha concesso sette anticipazioni, per un importo totale pari a euro 374.124,63, mentre nel secondo semestre ha concesso sessantacinque anticipazioni, per un importo totale pari a 3.624.024,41 euro.
Per un maggiore dettaglio si riporta la seguente tabella:

ZONE GEOGRAFICHE N. CONCESSIONI IMPORTO CONCESSO % SUL TOTALE CONCESSO
COMUNI PROVINCIA DI NAPOLI29  2.037.049,85 50,94982277
COMUNI PROVINCIA DI CASERTA7  636.903,26 15,92995293
COMUNI PROVINCIA DI CATANIA3  174.370,91 4,361290894
COMUNI PROVINCIA DI LECCE5  169.422,58 4,237525372
COMUNI PROVINCIA DI SALERNO28  980.402,44 24,52140804
 72  3.998.149,04 100

Per quanto concerne le erogazioni, esse nel corso del 2010 sono risultate pari a 1.340.609,61 euro.