CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 luglio 2011
518.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (Atto n. 373)

RILIEVI DELIBERATI

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante «codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia « (atto n. 373);
rilevato che il contenuto del codice in esame risulta parziale rispetto al suo oggetto, atteso che numerose disposizioni della legislazione antimafia (relative, ad esempio, alla fase investigativa e a quella processuale, al trattamento carcerario dei condannati e ai collaboratori di giustizia) non vi risultano raccolte,
osservato, nel dettaglio, che:
le previsioni di cui all'articolo 2 (che eleva la pena della reclusione prevista per il reato di scambio elettorale politico-mafioso) e all'articolo 6 (che estende l'attenuante della collaborazione con la giustizia anche alle ipotesi di aiuto concreto all'autorità di polizia o giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la sottrazione di risorse rilevanti) potrebbero esorbitare rispetto alla delega, atteso che i principi e criteri direttivi dettati dalla legge di delega (n. 136 del 2010), prevedono soltanto la completa ricognizione della normativa penale sul contrasto alla criminalità organizzata, l'armonizzazione della stessa, il coordinamento con le altre disposizioni della legge n. 136 del 2010 (piano straordinario contro le mafie) e l'adeguamento alle disposizioni dell'Unione europea;
l'articolo 34, comma 2, prevede che il decreto di confisca possa essere emanato entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario, laddove la norma di delega prevede che il sequestro «perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario» (articolo 1, comma 3, lettera a), n. 8.1);
l'articolo 62, comma 4, prevede che la confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento (su quel bene), nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi: tale disposizione deve essere valutata alla luce del criterio di delega che fa salvo il caso in cui dall'estinzione dei diritti reali derivi un pregiudizio irreparabile (articolo 1, comma 3, lettera f), n. 3.1);
l'articolo 63 - che prevede che, in caso di confisca definitiva, i creditori per titolo anteriore al sequestro sono soddisfatti dallo Stato nei limiti del valore dei beni risultante dalla stima redatta dall'amministratore - deve essere valutato alla luce del criterio di delega che pone il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento (articolo 1, comma 3, lettera f), n. 3.3);

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l'articolo 68, comma 6 (recte: comma 5) - che prevede, per la presentazione delle domande di ammissione del credito un termine di decadenza di 90 giorni fissato dal giudice delegato anche prima della confisca e un termine di un anno dalla confisca definitiva in caso di ritardo incolpevole - deve essere valutato alla luce del criterio di delega secondo cui i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro devono, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimento entro un termine comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca è divenuta definitiva, salva la possibilità di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole (articolo 1, comma 3, lettera f), n. 3.2);
l'articolo 94, comma 4 - che include alla lettera c), tra le situazioni da cui sono desunti i tentativi di infiltrazione mafiosa, il caso dell'omessa denuncia, salvo che ricorra il giustificato motivo, all'autorità giudiziaria da parte dei soggetti indicati dalla lettera b) dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 - deve essere valutato alla luce delle modiche apportate all'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dall'articolo 4, comma 2, lettera b), punto 1.9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106. La novella, all'interno della lettera m-ter) del citato articolo 38, ha soppresso le parole «, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste», privando così l'articolo 94, comma 4, lettera c) di portata normativa autonoma, considerato che i soggetti «indicati dalla lettera b) dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», in quanto sottoposti a misura di prevenzione, sono già destinatari dell'informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'articolo 94, comma 3.
Vanno, inoltre, verificate le ricadute ai fini di un efficace screening antimafia della riduzione del termine (da 3 ad 1 anno), pure introdotta dal citato decreto legge n. 70 del 2011.
all'articolo 97, comma 2, sarebbe preferibile prevedere che la comunicazione antimafia nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero fosse rilasciata dal prefetto della provincia «dove ha inizio l'esecuzione» dei contratti e subcontratti pubblici nonché delle attività oggetto dei provvedimenti recanti misure di prevenzione ai sensi dell'articolo 77, anziché - come attualmente previsto dallo schema - dal prefetto della provincia «dove hanno esecuzione» i medesimi contratti e attività: ciò al fine di evitare incertezze e lungaggini nella individuazione della prefettura competente al rilascio della comunicazione antimafia nei confronti di soggetti aventi residenza o sede all'estero;
sottolineato, infine, che non è prevista l'abrogazione espressa delle disposizioni raccolte nel codice, nonostante l'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge delega preveda «l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con il decreto legislativo», con la conseguenza che, dopo l'entrata in vigore del decreto in esame, disposizioni di contenuto identico o comunque sovrapponibile esisterebbero sia nel codice e sia in altre fonti di legge, con effetti negativi sul piano della chiarezza e quindi certezza del diritto,

DELIBERA DI ESPRIMERE I SEGUENTI RILIEVI:

1) valuti la Commissione di merito la conformità alla delega delle previsioni di cui all'articolo 2 (che eleva la pena della reclusione prevista per il reato di scambio elettorale politico-mafioso) e all'articolo 6 (che estende l'attenuante della collaborazione con la giustizia anche alle ipotesi di aiuto concreto all'autorità di polizia o giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la sottrazione di risorse rilevanti) dello schema in esame;

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2) si valuti la conformità con la norma di delega (che prevede che il sequestro «perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario»: articolo 1, comma 3, lettera a), n. 8.1) dell'articolo 34, comma 2, dello schema, ai sensi del quale il decreto di confisca può essere emanato entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario;
3) si valuti la conformità alle disposizioni di delega (articolo 1, comma 3, lettera f), n. 3.1) dell'articolo 62, comma 4, il quale prevede che la confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento (su quel bene), nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi, senza eccettuare - come invece previsto dalla norma di delega - il caso in cui dall'estinzione dei diritti reali derivi un pregiudizio irreparabile;
4) si valuti la conformità alle disposizioni di delega (articolo 1, comma 3, lettera f), n. 3.3) dell'articolo 63, che prevede che, in caso di confisca definitiva, i creditori per titolo anteriore al sequestro sono soddisfatti dallo Stato nei limiti del valore dei beni risultante dalla stima redatta dall'amministratore: il criterio di delega prevede un limite per la garanzia patrimoniale costituito dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento;
5) si valuti la conformità alle disposizioni di delega (articolo 1, comma 3, lettera f), n. 3.2) dell'articolo 68, comma 6 (recte: comma 5), che prevede, per la presentazione delle domande di ammissione del credito un termine di decadenza di 90 giorni fissato dal giudice delegato anche prima della confisca e un termine di un anno dalla confisca definitiva in caso di ritardo incolpevole: infatti la citata norma di delega stabilisce che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro devono, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimento entro un termine comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca è divenuta definitiva (salva la possibilità di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole);
6) all'articolo 94, comma 4) lettera c) sarebbe opportuno precisare che l'omissione, salvo il giustificato motivo, della denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, rileva ai fini della deduzione circa la sussistenza del tentativo di infiltrazione mafiosa nel caso in cui, nei confronti dei soggetti indicati dalla lettera b) dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non sia stato avviato il procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa previste nel medesimo articolo 38 lettera b).
7) all'articolo 97, comma 2, sarebbe preferibile prevedere che la comunicazione antimafia nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero fosse rilasciata dal prefetto della provincia «dove ha inizio l'esecuzione» dei contratti e subcontratti pubblici nonché delle attività oggetto dei provvedimenti recanti misure di prevenzione ai sensi dell'articolo 77, anziché - come attualmente previsto dallo schema - dal prefetto della provincia «dove hanno esecuzione» i medesimi contratti e attività;
8) appare necessario, infine, per la chiarezza e la certezza del diritto, prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni recanti norme che vengono riprodotte nel codice in schema, oltre che, in generale, della normativa incompatibile con il codice stesso, come previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge delega.

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ALLEGATO 2

Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini (Nuovo testo C. 4130, approvata dal Senato)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4130, approvata dal Senato, recante «Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere g) ed l), della Costituzione);
rilevato, con riferimento all'articolo 2 (che prevede l'applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti penali in cui non sia stata esercitata l'azione penale) che la consolidata giurisprudenza costituzionale ha sempre escluso la violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (articolo 25, primo comma, della Costituzione) quando la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice competente: in questo caso, infatti, secondo la Corte, lo spostamento della competenza dall'uno all'altro ufficio giudiziario non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento - e, dunque, della designazione di un nuovo giudice «naturale» - che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente (sentenza n. 56/1967; nello stesso le sentenze nn. 72/1976, 207/1987, 269/1992, 149/1994, 201/1997, 152/2001, 63/2002 e 112/2002);
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni (Testo unificato C. 841 Fallica ed abb.)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 841 Fallica ed abbinate, recante «Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni»;
premesso che:
la nautica da diporto non è menzionata tra le materie che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato, né tra quelle di legislazione concorrente, di cui all'articolo 117, terzo comma;
la principale finalità perseguita dalla proposta in esame (riduzione delle infrazioni del codice nautico e, quindi, degli incidenti in mare) ed il suo stesso contenuto, permettono tuttavia di ricondurre il testo alla materia «ordine pubblico e sicurezza», demandata alla competenza legislativa dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. h), della Costituzione,
rilevato che:
l'articolo 3, comma 3, istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un archivio nazionale delle unità da diporto;
una disciplina in materia di registrazione delle unità da diporto è recata dal titolo II, capo I, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
rilevato altresì che appare necessario formulare con maggiore dettaglio il principio direttivo di cui alla lettera a) della delega legislativa di cui all'articolo 4, comma 1, e che, al principio di cui alla lettera e) del medesimo comma, sarebbe opportuno un chiarimento in merito alla portata della disciplina speciale che si intende introdurre per i soggetti che svolgono l'attività di conduzione di unità da diporto a livello professionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
appare necessario definire con maggiore dettaglio il principio direttivo della delega legislativa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a): in particolare, è necessario che la norma indichi al Governo i criteri da seguire per la individuazione delle norme di comportamento da prescri vere e delle sanzioni in caso di relativa inosservanza;

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e con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le disposizioni in materia di archivio nazionale delle unità da diporto, contenute nell'articolo 3, comma 3, del testo in esame, con le disposizioni relative ai registri delle unità da diporto contenute nel titolo II, capo I, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in particolare evitando la moltiplicazione delle forme di registrazione delle unità da diporto;
b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il principio direttivo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), per chiarire meglio la portata della disciplina speciale che si intende introdurre per i soggetti che svolgono l'attività di conduzione di unità da diporto a livello professionale.