CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 luglio 2011
517.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365.

PROPOSTE EMENDATIVE ALLA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

(vedi seduta del 21 luglio 2011)

Alla condizione del parere dei relatori, alla premessa, sostituire le parole: completare la disciplina attuativa del federalismo fiscale, perseguendo con la seguente: perseguire.
24.Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, al comma 1, dopo le parole: dell'unità economica, inserire le seguenti: e giuridica.
2.Belisario

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: non oltre, con le seguenti: entro.
3.Belisario

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, al comma 2-bis, terzo periodo, sostituire le parole: non oltre, con le seguenti: entro.
4.Belisario

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
«2-ter. Al fine di garantire la indipendenza e la terzietà dei controlli e delle certificazioni di bilancio, nelle regioni il collegio dei revisori è composto da tre professionisti a ciò abilitati designati uno, che lo presiede, dalla Corte dei conti, uno dal Ministero dell'economia, e uno dal Consiglio regionale che lo elegge con maggioranza di due terzi. Per la costituzione dei collegi dei revisori dei comuni e delle province, in ciascuna regione sono istituiti appositi elenchi di professionisti a ciò abilitati ed interessati a svolgere tale funzione. Nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti la revisione contabile è effettuata da un collegio composto da tre professionisti scelti tra quelli facenti parte degli elenchi regionali di cui sopra e designati secondo un meccanismo automatico di assegnazione definito, previa intesa con la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la revisione contabile è effettuata da un unico professionista selezionato con la medesima procedura. Il comune o la provincia interessata possono, ove si renda necessario, segnalare disfunzioni nel funzionamento del collegio dei revisori agli ordini professionali interessati

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che provvedono anche disponendo la sostituzione dei professionisti designati».
18.Lanzillotta, Galletti

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis) la individuazione di specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio».
19. Lanzillotta, Galletti

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis) la individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio».
19.(Nuova formulazione). Lanzillotta, Galletti.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«5. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine legislatura il Presidente della regione è tenuto a darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente».
25.Barbolini, Vitali, Causi, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, al comma 1, alla lettera a) sopprimere la seguente parola: immotivatamente.
5.Belisario

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è considerato, con la seguente: costituisce;.
6.Belisario

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, comma 2, sostituire le parole: comma primo, con le seguenti: commi primo e terzo.
26.Bianco, Vitali, Causi, Barbolini, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: è disposta la rimozione, con le seguenti: è disposto lo scioglimento del Consiglio regionale nonché la rimozione.
7. Belisario

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, comma 2, dopo le parole: diretta responsabilità inserire le seguenti:, con dolo o colpa grave.
40.Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, al comma 3, sostituire le parole: a tutte le cariche pubbliche elettive, con le seguenti: alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale e comunitario.
8.Belisario

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, al comma 3, sostituire le parole: a tutte le cariche pubbliche elettive, con le seguenti: alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale e europeo.
8.(Nuova formulazione) Belisario.

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Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, al comma 3, dopo la parola: Stato, aggiungere le parole: e dell'Unione europea.
20.Lanzillotta, Galletti

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, comma 4, sostituire le parole: Qualora si verifichino con le seguenti: Qualora sia accertato dalla Corte dei conti il verificarsi di.
27. Soro, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera a) è inserita la seguente: a-bis. sussistenza di cause di ineleggibilità per i soggetti nei cui confronti è stato disposto il decreto di rimozione, ai sensi dell'articolo 126, comma primo, della Costituzione».;
9.Belisario.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, sopprimere il comma 7.
21.Lanzillotta, Galletti.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 3, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: , previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto.
10.Belisario.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 3, al comma 1, sostituire le parole da:, amministrativi sino alla fine del comma con le seguenti: e, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente.
10.(Nuova formulazione) Belisario.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 3, al comma 1, dopo le parole:, degli enti del servizio sanitario regionale, inserire le seguenti:, dei componenti del collegio dei revisori di conti,
11.Belisario

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 3, sopprimere il comma 2.
28.Nannicini

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il verificarsi del grave dissesto finanziario di cui all'articolo 2 determina altresì la decadenza automatica dei rappresentanti ministeriali del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, di cui all'articolo 12 della Intesa del 23 marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2005.».
12.Belisario

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 4, al comma 1, dopo le parole: dell'unità economica, inserire le seguenti: e giuridica.
13.Belisario

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: con popolazione superiore a 5000 abitanti;
b) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole:, nonché una forma semplificata

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del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.
29. Boccia, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 4, al comma 1, sopprimere le parole: con popolazione superiore a 5.000 abitanti
22.Lanzillotta, Galletti

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 4, al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: non oltre, con le seguenti: entro.
14.Belisario

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 4, al comma 2-bis, terzo periodo, sostituire le parole: non oltre, con le seguenti: entro.
15.Belisario

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 4, al comma 3, premettere alla lettera a), la seguente:
«0a) sistema e esiti dei controlli interni;».
16.Belisario

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 4, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«5. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine mandato il presidente della provincia o il sindaco sono tenuti a darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.».
30. D'Ubaldo, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 5, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevedono anche adeguate forme di contraddittorio fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gli enti sottoposti alle verifiche di cui al comma 1.
31. Causi, Vitali, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto economico e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il prefetto nomina un commissario

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per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.».
32. Causi, Vitali, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto economico e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.».
32. (Nuova formulazione). Causi, Vitali, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 7, dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono comunque essere irrogate in presenza di accertata inattendibilità della certificazione inviata al Ministero dell'economia e delle finanze da parte dell'ente, nell'anno nel quale viene accertata l'inadempienza dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.».
17.Belisario

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 7, comma 5, dopo le parole autonomie locali, aggiungere le seguenti: previo parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e della Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario; dopo il primo periodo aggiungere, inoltre, il seguente: Lo schema di decreto di cui primo periodo è trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti finanziari.
33. Nannicini, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, dopo il capoverso articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis. - (Patto di stabilità interno). - 1. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al comparto di appartenenza, gli enti virtuosi che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono, nell'anno successivo a

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quello di riferimento, ridurre l'obiettivo del patto stesso di un importo determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto a un insieme di indicatori economico-strutturali di cui al comma 2. L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere è determinata mediante una funzione lineare della distanza ponderata di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori. È virtuoso l'ente che, relativamente a tutti gli indicatori, presenta valori migliori rispetto al valore medio. Il valore medio degli indicatori è individuato distintamente per le Regioni a statuto ordinario e per le autonomie speciali. Il valore medio degli indicatori per gli enti locali è individuato sulla base delle seguenti classi demografiche e dovrà tenere conto anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al comma 4:
a) per le province:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
b) per i comuni:
1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

2. Gli indicatori di cui al comma precedente sono finalizzati a misurare:
a) la convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
b) il grado di rigidità strutturale dei bilanci con particolare riguardo alla: I) incidenza della spesa per personale su entrate correnti al netto delle spese di personale per asili nido, scuole dell'infanzia, servizi per gli anziani e i disabili; II) incidenza della spesa per rimborso prestiti su spesa corrente; III) incidenza dello stock di debito non assistito su spese correnti; IV) misura del ricorso alle anticipazioni del proprio tesoriere e valutazione del fenomeno delle mancate estinzioni a chiusura d'esercizio;
c) il grado di autonomia finanziaria con particolare riguardo alla: I) incidenza degli incassi tributari ed extratributari sugli incassi correnti; II) incidenza degli incassi tributari ed extratributari sulle analoghe entrate considerate in termini di accertamenti; III) incidenza degli accertamenti delle entrate correnti tributarie ed extratributarie sugli impegni di spesa corrente; IV) incidenza delle entrate correnti accertate sugli impegni di spesa corrente; V) incidenza per età dei residui attivi al netto dei crediti verso lo Stato;
d) l'effetto dell'attività finanziaria con particolare riguardo a: I) consistenza del risultato di amministrazione; II) composizione del risultato di amministrazione; III) incidenza dei residui passivi di parte corrente sui relativi impegni; IV) incidenza dell'ammontare del debito sull'ammontare della quota capitale rimborsata;
e) il livello dei servizi e della pressione fiscale e gli altri indicatori di cui alla lettera e) dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Gli indicatori di cui al comma 2 possono essere ridefiniti con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
4. Le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, per quanto concerne gli enti locali, sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, per quanto concerne le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

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concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa, ai sensi del medesimo decreto legislativo, con la Conferenza Stato-regioni.
5. Le modalità del concorso agli obiettivi di cui al comma 5 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 da parte degli enti appartenenti alle diverse classi è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
6. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i commi 2 e 3 sono soppressi.
38.Vitali

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 8, comma 1, dopo le parole: capitolo di bilancio aggiungere le seguenti: È fatta salva la facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di autorizzare comunque con proprio decreto tali spese, definendo in misura uniforme le compensazioni finanziarie a carico egli altri enti territoriali ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
36. Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. I Comuni che destinano un importo complessivo, per il pagamento degli interessi passivi, inferiore al 4 per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio non sono assoggettati al Patto di stabilità interno.
3. Le Province che destinano un importo complessivo, per il pagamento degli interessi passivi inferiore al 3 per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio, non sono assoggettate al Patto di stabilità interno».
41.Stradiotto

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 8 aggiungere il seguente comma:
«2. All'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte le seguenti lettere:
m) assunzione di iniziative di riduzione dei costi connessi all'esercizio del mandato politico, anche con riferimento, limitatamente alle regioni, alle indennità, ai vitalizi e agli altri benefici di natura monetaria e non dei titolari di cariche elettive, fermo restando l'adeguamento agli standard europei disposto ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto;
n) percentuale di svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali e non fondamentali per i Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti».
34. Causi, Vitali, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 9, comma 2, primo periodo, sostituire le parole entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con le seguenti entro il 30 novembre 2011.
35. Stradiotto, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini.

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Alla condizione del parere dei relatori, sostituire il capoverso articolo 12 con il seguente:
«Art. 12. (Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto dell'evasione fiscale). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono stabilite annualmente le modalità per la determinazione del livello di evasione fiscale relativo ad ogni singola regione, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica, così come previsto dal Regolamento (CE) 25 giugno 1996, n. 2223, resi omogenei per quanto riguarda definizioni e classificazioni, e integrati da eventuali ulteriori indicatori statistici di fonte istituzionale.
2. Il decreto di cui al comma precedente disciplina le modalità di accesso al fondo perequativo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, delle città metropolitane e delle province, di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, nonché di istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tenendo conto, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, dei risultati conseguiti in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto dell'evasione fiscale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, sono definiti:
a) un percorso finalizzato alla convergenza delle capacità fiscali effettive dei singoli enti territoriali alle rispettive potenzialità finali, individuando modalità di concorso dei singoli enti dei vari livelli di governo al progressivo raggiungimento del recupero fiscale;
b) gli obiettivi intermedi che debbono essere rispettivamente raggiunti da ciascun ente di cui alla lettera a);
c) le misure premiali o sanzionatorie, anche attraverso un adeguamento delle quote spettanti del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo, per gli enti che, rispettivamente, abbiano raggiunto o non abbiano raggiunto gli obiettivi di cui alla lettera b)».
1.Paolo Franco

Alla condizione del parere dei relatori, sostituire il capoverso articolo 12 con il seguente:
«Art. 12. (Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto dell'evasione fiscale). - 1. Con accordo fra Governo, Regioni, Province e Comuni, conseguito in sede di Conferenza Unificata, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definiti:
a) un programma pluriennale di attività di contrasto dell'evasione fiscale finalizzato alla convergenza della capacità fiscale effettiva alla capacità fiscale potenziale mediante la definizione delle modalità di concorso dei singoli enti dei vari livelli di governo;
b) gli obiettivi intermedi che debbono essere raggiunti da ciascun ente nell'ambito delle attività previste dal programma di cui alla lettera a);
c) le misure premiali o sanzionatorie in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b)».
37.Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 12, al comma 2, lettera a), sostituire le parole convergenza della capacità fiscale effettiva alla capacità fiscale

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potenziale, con le seguenti convergenza delle basi imponibili con le effettive capacità fiscali.
23.Lanzillotta, Galletti.

Alla condizione del parere dei relatori, sostituire il capoverso articolo 13 con il seguente:
«Art. 13 - (Applicazione alle regioni a statuto speciale) 1. Le disposizioni di cui al Capo I e II del presente decreto legislativo si applicano alle regioni a statuto speciale ed agli enti locali appartenenti ai rispettivi territori in base alle procedure e ai tempi stabiliti dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.».
42.Thaler.

Alla condizione del parere dei relatori, sostituire il capoverso articolo 13 con il seguente:
«Art. 13 - (Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano) 1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009 n. 42».
43.Thaler.

Alle osservazioni del parere dei relatori, aggiungere, in fine, la seguente osservazione:
«h) valuti il Governo l'opportunità di rivedere la disciplina relativa alle modalità di nomina del collegio dei revisori negli enti territoriali al fine di assicurarne l'autonomia dagli organi politici e la necessaria professionalità».
39. Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto.