CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 luglio 2011
515.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Relazione semestrale sull’attuazione della legge delega n. 42/2009sul federalismo fiscale.
(articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42)

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (Atto n. 365).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAI RELATORI

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, ai sensi degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42;
considerato che:
il provvedimento reca norme tesa a completare la disciplina attuativa del federalismo fiscale, perseguendo la finalità di sostanziare i criteri di responsabilità ed autonomia che caratterizzano la nuova governance degli enti territoriali mediante l'introduzione di elementi sanzionatori nei confronti degli enti che non rispettano gli obiettivi finanziari e, invece, con sistemi premiali verso gli enti che assicurano qualità dei servizi offerti e assetti finanziari positivi;
ai fini dell'applicazione dei meccanismi sanzionatori previsti dallo schema di decreto la previsione di una relazione di fine legislatura che espone la situazione finanziaria e organizzativa delle regione o dell'ente locale costituisce uno strumento informativo nei confronti della collettività territoriale di forte significatività, mediante cui si realizza una effettiva trasparenza dell'operato degli amministratori rispetto al cittadino-elettore;
la responsabilità degli organi di governo territoriali verrà ora sanzionata al verificarsi di una situazione di dissesto finanziario la cui fattispecie, per quanto concerne le regioni, viene normata espressamente nello schema di decreto, al fine di dare un riferimento oggettivo alle misure sanzionatorie applicabili, per le quali si prevede debba in ogni caso previamente riscontrarsi una responsabilità diretta del soggetto sanzionato;
il provvedimento introduce norme volte anche a prevenire, in coerenza con la disciplina già vigente, il verificarsi delle situazioni di dissesto, rafforzando l'efficacia e migliorando la tempistica delle azioni di monitoraggio e controllo da parte dei competenti organi dello Stato all'evidenziarsi di possibili situazioni di squilibrio finanziario;
le eventuali forme premiali collegate ai risultati della partecipazione degli enti territoriali all'azione di contrasto all'evasione fiscale verranno previste a seguito di una costruzione condivisa di un percorso che realizzi una ricognizione delle capacità fiscali effettive dei territori, sulla cui base rendere individuabili i recuperi d'imposta realizzabili;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
provveda il Governo a riformulare il testo dello schema di decreto legislativo sulla base del seguente articolato:

Capo I
MECCANISMI SANZIONATORI

Articolo 1.
(Relazione di fine legislatura regionale).

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità

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economica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Regioni, sono tenute a redigere una relazione di fine legislatura.
2. La relazione di fine legislatura è sottoscritta dal residente della giunta regionale non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza della legislatura. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dagli organi di controllo interno regionale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e regionali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine legislatura con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dalle Regioni alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della giunta regionale. Per quanto attiene al settore sanitario e, in particolare, per i contenuti di cui al comma 3, lettere c), per la parte relativa agli enti del servizio sanitario regionale, d), e) ed f), la verifica è effettuata, entro il medesimo termine di venti giorni, dai Tavoli tecnici che ai sensi delle vigenti disposizioni sono deputati alla verifica dell'attuazione dei Piani di rientro, ivi compresa la struttura tecnica di monitoraggio prevista dall'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sulla base delle risultanze emerse in sede di verifica dei medesimi Piani ovvero, per le regioni non sottoposte al piano di rientro, sulla base della verifica degli adempimenti annuali di cui all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati sul sito istituzionale della regione non oltre il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del presidente della giunta regionale. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della giunta regionale alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
2-bis. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale invia quindi al presidente della giunta regionale il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono infine pubblicati sul sito istituzionale della regione non oltre il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del Tavolo tecnico interistituzionale.
3. La relazione di fine legislatura contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la legislatura, con specifico riferimento a:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) carenze riscontrate nella gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della regione, nonché degli enti del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;
d) azioni intraprese per contenere la spesa, con particolare riguardo a quella sanitaria, e stato del percorso di convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
e) situazione economica e finanziaria, in particolare del settore sanitario, quantificazione certificata della misura del relativo indebitamento regionale;

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f) stato certificato del bilancio regionale.

4. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine legislatura differenziandolo eventualmente per le regioni non assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria.

Articolo 2.
(Responsabilità politica del presidente della giunta regionale).

1. La fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario, si verifica in una regione assoggettata a piano di rientro ai sensi dell'articolo 2, comma 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al verificarsi congiuntamente delle seguenti condizioni:
a) il presidente della giunta regionale, nominato Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2, rispettivamente commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non abbia adempiuto immotivatamente, in tutto o in parte, all'obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso;
b) si riscontri, in sede di verifica annuale, ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o suo aggravamento;
c) sia stato adottato per due esercizi consecutivi, in presenza del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro e del conseguente incremento delle aliquote fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, un ulteriore incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef al livello massimo previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

2. Il grave dissesto finanziario di cui al comma 1 è considerato grave violazione di legge e in tal caso con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 126, comma primo, della Costituzione, è disposta la rimozione del presidente della giunta regionale per responsabilità politica nel proprio mandato di amministrazione della regione, ove sia accertata dalla Corte dei conti la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e la loro riconduzione alla diretta responsabilità del presidente della giunta regionale. Il decreto del Presidente della Repubblica è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere conforme della Commissione parlamentare per le questioni regionali espresso a maggioranza di due terzi dei componenti. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il presidente della giunta regionale interessato.
3. Il Presidente rimosso ai sensi del comma 2 è incandidabile a tutte le cariche pubbliche elettive per un periodo di tempo di dieci anni. Il Presidente rimosso non può essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni e dello Stato per un periodo di tempo di dieci anni.
4. Qualora si verifichino una o entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il Governo, in attuazione dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione, nomina un commissario ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che sostituisce il presidente della giunta regionale nominato

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commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
5. Nelle more dell'insediamento del nuovo presidente della giunta regionale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un nuovo commissario ad acta per l'esercizio delle competenze del presidente della giunta regionale concernenti l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
7. Con riguardo a settori ed attività regionali diversi dalla sanità, ove una regione dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nonché dei relativi costi standard e la definizione degli obiettivi di servizio, non provveda alla attuazione dei citati livelli e al raggiungimento degli obiettivi di servizio in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il presidente della giunta regionale è nominato commissario ad acta ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Articolo 3.
(Decadenza automatica e interdizione dei funzionari regionali).

1. Il verificarsi del grave dissesto finanziario di cui all'articolo 2 determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 79, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di decadenza automatica dei direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto.
2. Agli stessi soggetti di cui al comma 1 si applica altresì l'interdizione dei medesimi da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per un periodo di tempo di dieci anni. La sanzione dell'interdizione è irrogata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni. Il giudizio sulla relativa impugnazione è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Articolo 4.
(Relazione di fine mandato provinciale e comunale).

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.
2. La relazione di fine mandato è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune non oltre il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del presidente della

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provincia o del sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della provincia o dal sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
2-bis. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale invia quindi al presidente della provincia o al sindaco il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del comune non oltre il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del Tavolo tecnico interistituzionale.
3. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la consiliatura, con specifico riferimento a:
a) eventuali rilievi della Corte dei conti;
b) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
c) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma 1 dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
d) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
e) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.
4. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato.

Articolo 5.
(Regolarità della gestione amministrativo-contabile).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un Ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:
a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi.

2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività di verifica sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile attivata sulla base degli indicatori di cui al comma 1 è eseguita prioritariamente nei confronti dei comuni capoluogo di provincia.

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Articolo 6.
(Responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco).

1. Il comma 5 dell'articolo 248 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.».
2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto economico e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto ai fini della deliberazione dello stato di dissesto e della procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Articolo 7.
(Mancato rispetto del patto di stabilità interno).

1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la regione o la provincia

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autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;
e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione

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da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere ridefinite con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi.
5. Il comma 122 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è sostituito dal seguente: «122. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno».

Capo II
MECCANISMI PREMIALI

Articolo 8.
(Ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno).

1. Dopo la lettera g-bis) dell'articolo 1, comma 129, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono aggiunte le seguenti: «g-ter) a decorrere dall'anno 2011, le spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nei limiti dei maggiori incassi di entrate derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5-quater della citata legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio; g-quater) a decorrere dall'anno 2011, delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio».

Articolo 9.
(Ulteriori meccanismi premiali).

1. Dopo il secondo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente: «Ai fini degli effetti di cui al periodo precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità

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e che hanno rispettato il patto di stabilità interno.».
2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n 191, dopo il comma 67, è aggiunto il seguente:
«67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale Regionale per gli Acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette forme premiali è effettuato nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005».

Articolo 10.
(Contrasto all'evasione fiscale).

1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, la partecipazione delle province all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento della provincia che abbia contribuito all'accertamento stesso, anche attraverso la segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 50 per cento spettanti alle province che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi del comma precedente, nonché le relative modalità di attribuzione.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentita DigitPA per quanto di rispettiva competenza, sono stabilite le modalità tecniche di accesso per le province alle banche dati e, sulla base di motivata richiesta, di fruizione e tracciabilità delle informazioni reddituali relative ai contribuenti in esse residenti, nonché quelle della partecipazione delle province all'accertamento fiscale di cui al comma 1. Per le attività di supporto all'esercizio di detta funzione di competenza provinciale, le province possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dalle province stesse ovvero degli affidatari delle entrate provinciali i quali, pertanto, devono garantire alle province l'accesso alle banche dati utilizzate.

Articolo 11.
(Collaborazione nella gestione organica dei tributi).

1. I criteri generali per la gestione organica dei tributi e delle compartecipazioni

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sono definiti dalle province con l'Agenzia delle entrate, che per l'attuazione si avvale delle proprie Direzioni Regionali.
2. Le province possono stipulare con l'Agenzia delle entrate convenzioni finalizzate ad instaurare adeguate forme di collaborazione e a garantire una gestione organica dei tributi propri derivati. Con lo stesso provvedimento sono definiti i termini e le modalità per la corresponsione del rimborso spese.
3. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa le province possono definire con specifica convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità gestionali e operative di ripartizione degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione.

Articolo 12.
(Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto dell'evasione fiscale).

1. Con accordo fra Governo, Regioni, province e comuni, conseguito in sede di Conferenza Unificata, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono stabilite annualmente le modalità per la ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali dei singoli territori, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica.
Con il medesimo accordo di cui al comma 1 sono altresì definiti:
a) un programma pluriennale di attività di contrasto dell'evasione fiscale finalizzato alla convergenza della capacità fiscale effettiva alla capacità fiscale potenziale mediante la definizione delle modalità di concorso dei singoli enti dei vari livelli di governo;
b) gli obiettivi intermedi che debbono essere raggiunti da ciascun ente nell'ambito delle attività previste dal programma di cui alla lettera a);
c) le misure premiali o sanzionatorie in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b).

3. Ove l'accordo di cui al comma 1 non venga raggiunto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le misure di cui ai commi 1 e 2 vengono fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13.
(Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 13-bis.
(Fabbisogni standard delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e responsabilità politica dei ministri).

1. Il presente articolo, al fine di rendere effettivo il superamento del criterio della

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spesa storica attraverso la definizione dei fabbisogni per i programmi di spesa delle amministrazioni centrali e dei fabbisogni standard per le amministrazioni periferiche dello Stato, disciplina le modalità di rendicontazione alle Camere del grado di convergenza della spesa ai fabbisogni definiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con legge 16 luglio 2011, n. 111.
2. Gli esiti del raffronto tra i fabbisogni dei programmi di spesa e quelli delle amministrazioni periferiche dello Stato, come determinati ai sensi del comma 1, e le spese effettivamente sostenute come risultanti dal bilancio consuntivo dello Stato, sono trasmessi ogni anno dal Governo alle Camere, affinché possano essere adottate, nelle forme e nei tempi previsti dai rispettivi regolamenti, le iniziative e le determinazioni ivi previste, incluse quelle di cui all'articolo 94 della Costituzione.

Articolo 13-ter.
(Riordino dei termini per la trasmissione dei dati degli enti territoriali).

1. Ai fini di garantire il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera r), della Costituzione, anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riordino della disciplina vigente in materia di oneri e obblighi informativi a carico di comuni, province, Città metropolitane nei confronti delle pubbliche amministrazioni statali, riducendo e unificando i termini e le comunicazioni attualmente previsti per la trasmissione dei dati, ferma restando la disciplina sanzionatoria in vigore.

Articolo 13-quater.
(Interventi del settore creditizio a favore del pagamento delle imprese creditrici degli enti territoriali).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante delle regioni e un rappresentante delle autonomie locali designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei residenti delle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI, e l'Associazione bancaria italiana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, istituiscono un tavolo tecnico per il perseguimento dei seguenti obiettivi, da realizzare anche attraverso apposita convenzione, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385:
a) formulare soluzioni finalizzate a sopperire alla mancanza di liquidità delle imprese determinata dai ritardi dei pagamenti degli enti territoriali;
b) valutare forme di compensazione all'interno del patto di stabilità a livello regionale previsto dalla normativa vigente, anche in considerazione delle diverse fasce dimensionali degli enti territoriali, articolate come segue: comuni con popolazione residente inferiore ai 5000 abitanti; comuni con popolazione residente superiore a 5000 abitanti; comuni capoluoghi di provincia;
c) valutare la definizione di nuove modalità ed agevolazioni per la cessione pro soluto dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) stabilire criteri per la certificazione dei crediti delle pubbliche amministrazioni, secondo le modalità definite dall'articolo 9, comma 3-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009;

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e) definire i casi in cui la stipulazione, da parte degli enti locali, di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto la realizzazione e la successiva concessione in locazione finanziaria di un bene immobile non costituisce forma elusiva delle regole del patto di stabilità interno, in considerazione della convenienza economica per l'amministrazione contraente.

e con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di introdurre la sanzione dell'incandidabilità a tutte le cariche pubbliche per un periodo di dieci anni nonché l'impossibilità ad essere nominati assessori nelle Giunte comunali, provinciali e regionali nei confronti dei soggetti decaduti ai sensi dell'articolo 2, comma 79, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
b) valuti il Governo l'opportunità di rivedere la disciplina vigente sul dissesto finanziario degli enti locali, a partire da quella generale di cui al Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, tenendo conto ai fini della definizione del dissesto del consolidamento del bilancio dell'ente con i propri enti strumentali, aziende e società controllate e partecipate, al fine di renderla coerente con il nuovo sistema sanzionatorio e premiale nonché con le nuove norme in materia di patto di stabilità interno e di prevenire la deliberazione di dissesto, prevedendo forme, modi e tempi di intervento nella fase del pre-dissesto;
c) valuti il Governo le modalità più idonee affinché, per garantire la modernizzazione del sistema delle autonomie locali favorendone i processi di semplificazione ed efficienza amministrativa, sia incentivato e favorito il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni locali a progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare dei servizi digitali in banda larga;
d) valuti il Governo l'opportunità di prevedere con successivo decreto legislativo correttivo il coordinamento delle disposizioni relative al contrasto dell'evasione fiscale da parte di Regioni ed enti locali con le altre disposizioni vigenti relative al carattere effettivo della partecipazione di tale azione di contrasto;
e) valuti il Governo l'opportunità di coordinare con un ulteriore decreto correttivo le diverse disposizioni concernenti il contrasto all'evasione fiscale da parte di Regioni ed enti locali;
f) valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'incompatibilità del soggetto che abbia rivestito la carica di Ministro e sia stato singolarmente sfiduciato per avere disatteso immotivatamente i fabbisogni standard assegnati alle amministrazioni di cui abbia avuto la responsabilità; tale incompatibilità deve avere una durata di dieci anni e si estende a tutte le cariche pubbliche;
g) valuti il Governo le modalità più idonee affinché, qualora si registri un incremento del gettito dell'IVA dovuto alle spese relative ad interventi di carattere infrastrutturale disposte da un ente territoriale, una quota del maggior gettito sia attribuita all'ente medesimo.