CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 luglio 2011
515.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-05147 Cambursano e Di Pietro: Interventi in materia di sovranità monetaria e natura giuridica della moneta emessa dalle banche commerciali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Cambursano e Di Pietro facendo riferimento ad alcuni studi sulla sovranità monetaria e sul fenomeno del signoraggio, si soffermano su taluni aspetti relativi al potere di emissione delle banconote in euro.
Al riguardo - sentita la Banca d'Italia, per il tramite della Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credilo ed il Risparmio - si fa presente che, ai sensi dell'articolo 128, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 16 dello Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC), il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea (BCE) ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno dell'Unione da parte della BCE e delle Banche centrali nazionali (BCN). A livello nazionale l'attribuzione alla Banca d'Italia del diritto di emissione è sancita dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, ribadita dall'articolo 1 dello Statuto della Banca d'Italia.
Dando concreta attuazione alla normativa europea, il Consiglio Direttivo della BCE ha stabilito un preciso schema di ripartizione delle banconote in euro emesse dall'Eurosistema in base al quale alla BCE stessa è attribuita, in via convenzionale, una quota fissa dell'8 per cento della circolazione, mentre il restante 92 per cento viene ripartito fra le BCN, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale della BCE (capital key).
In contropartita della quota di circolazione ad essa assegnata, la Banca Centrale Europea iscrive nel proprio bilancio un credito di pari importo verso le Banche Centrali Nazionali, remunerato al tasso marginale delle operazioni di rifinanziamento principale. Tale remunerazione costituisce il reddito da signoraggio della BCE; quest'ultimo è redistribuito alle BCN in proporzione al rispettivo capital key, a meno che il Consiglio Direttivo decida di trattenere il relativo ammontare (in tutto o in parte) a causa di:
a) una perdita d'esercizio della Banca centrale europea o un utile netto inferiore all'importo del signoraggio;
b) una assegnazione al Fondo di accantonamento a fronte dei rischi di cambio, di tasso di interesse e di prezzo sull'oro.

Il reddito da signoraggio percepito dalle Banche centrali nazionali sul restante 92 per cento delle banconote in circolazione contribuisce alla formazione del reddito monetario, disciplinato dall'articolo 32 dello Statuto del SEBC che prevede, ai fini della relativa ripartizione tra le BCN, un processo di accentramento e successiva redistribuzione in base al capital key. In coerenza con gli indirizzi contenuti nell'articolo 32,

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la BCE ha definito in dettaglio la metodologia per il calcolo e la redistribuzione del reddito monetario.
Con specifico riferimento alle monete metalliche, si precisa infine che l'articolo 128, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, attribuisce agli Stati membri, previa autorizzazione da parte della BCE, il potere di coniare monete; conseguentemente i benefici economici derivanti da tale funzione restano diretto appannaggio degli Stati stessi.

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ALLEGATO 2

5-05149 Bitonci: Somme dovute agli enti locali di confine a valere sul prelievo fiscale dei cittadini italiani che lavorano in Svizzera.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Bitonci, dopo aver premesso, tra l'altro, che l'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera, recepito dalla legge 26 luglio 1975, n. 376, prevede che i ristorni sulla remunerazione dei lavoratori frontalieri, che vengono attribuiti dalla Svizzera a titolo di compensazione finanziaria, siano ripartiti tra i Comuni presso i quali sono domiciliati i lavoratori in questione, chiede di conoscere l'ammontare esatto delle cifre, relative all'anno 2008, ristornate dalla Svizzera nel 2009 e quante di tali risorse sono state devolute agli enti locali aventi diritto suddivisi per Regioni di appartenenza.
Al riguardo, si fa presente che l'Accordo italo svizzero relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine dispone, all'articolo 3, che la predetta compensazione debba essere effettuata mediante versamento degli importi rilevati dalle autorità svizzere nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello cui la compensazione finanziaria si riferisce. Conseguentemente ogni anno, entro il 30 giugno, la Svizzera versa alla nostra Tesoreria centrale le somme relative all'anno precedente. Nel corso della riunione annuale tra le delegazioni dei due Paesi, che avviene solitamente a settembre di ogni anno, viene, tra l'altro, dato riscontro degli ordini di accreditamento e consegnato un elenco delle somme accreditate divise per Cantone, del numero dei lavoratori frontalieri e della loro residenza.
Successivamente, a cura delle autorità finanziarie preposte, dette somme vengono riassegnate all'apposito capitolo di spesa del Dipartimento delle finanze dopo un complesso iter che che comporta la conversione in Euro e tutti i necessari provvedimenti di bilancio.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, intanto, sulla base del citato elenco dei Comuni interessati e del numero di lavoratori frontalieri per ciascuno di essi, inizia la procedura tesa ad individuare gli enti locali aventi diritto alla compensazione. Tale procedura prevede, tra l'altro, la richiesta agli stessi Comuni interessati di puntuali informazioni necessarie alla redazione del provvedimento ministeriale di ripartizione delle somme rese disponibili dalla Svizzera per l'anno di riferimento. Tale procedimento viene perfezionato, ordinariamente, nel periodo ottobre-novembre di ogni anno, non appena viene accertata la disponibilità delle somme sul predetto capitolo di spesa, con l'effettuazione del trasferimento telematico degli importi spettanti.

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In base alle risultanze del rendiconto generale dello Stato - al capitolo d'entrata n. 3494, denominato Somme prelevate dal conto corrente di tesoreria Ministero del Tesoro - Compensazione finanziaria per imposizione operata in Svizzera sulla remunerazione dei frontalieri italiani, da destinare alla creazione ad al potenziamento di servizi pubblici nei territori di residenza dei lavoratori frontalieri italiani, è affluito nell'esercizio 2009 l'importo di 31.467.363,34 euro, che è stato interamente riassegnato al capitolo 7757 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, gestito dai Dipartimento delle finanze e pagato nel medesimo anno.

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ALLEGATO 3

5-05148 Baretta e Iannuzzi: Erogazione dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni per gli anni 2008, 2009 e 2010.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevole Barretta e Iannuzzi nel segnalare le difficoltà finanziarie in cui versano i comuni a causa del ritardo nell'erogazione del saldo dei contributi di parte corrente relativi agli anni 2008, 2009 e 2010, nonché delle risorse erariali a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2011 dovuto alle incertezze applicative connesse al federalismo municipale - hanno chiesto di conoscere quando si provvederà all'erogazione delle risorse erariali in questione.
Al riguardo, nel far preliminarmente presente che a questa Amministrazione non risultano ritardi nell'erogazione dei trasferimenti erariali a favore dei comuni per gli anni dal 2008 al 2010 e che comunque, relativamente alle risorse erariali spettanti ai comuni delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2011, si segnala che il decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale», ha previsto la devoluzione di entrate erariali ai comuni delle regioni a statuto ordinario con contestuale soppressione, in pari misura al gettito devoluto dei trasferimenti erariali.
In particolare, il predetto decreto, al fine della quantificazione delle risorse da attribuire a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2011, prevede l'adozione di due decreti interministeriali: il primo finalizzato ad individuare l'ammontare dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione, da sostituire con devoluzione di gettiti erariali (compartecipazione all'IVA e fiscalità immobiliare); il secondo, finalizzato a stabilire le modalità di alimentazione e riparto del fondo sperimentale di riequilibrio, nel quale confluiscono i gettiti dei tributi devoluti ai comuni diversi dalla compartecipazione all'IVA.
Tali decreti, come da comunicato del Ministero dell'interno del 19 luglio 2011, sono stati registrati dalla Corte dei conti e saranno pubblicati a breve sulla Gazzetta Ufficiale. Risulta, invece, ancora all'esame della Corte dei conti il conseguente decreto d'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno dei capitoli relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e alla compartecipazione all'IVA, nonché di autorizzazione per le occorrenti variazioni di bilancio, necessario affinché il Ministero dell'interno possa procede all'erogazione delle risorse a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2011.
Ciò posto, fermi restando i tempi tecnici necessari alla Corte dei conti per la registrazione del predetto decreto, si ritiene che le risorse erariali relative all'anno 2011 saranno erogate ai comuni in tempi stretti.

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ALLEGATO 4

7-00642 Polledri ed altri: Partecipazioni di Cassa depositi e prestiti S.p.A. in società di rilevante interesse nazionale.
7-00652 Cambursano e Borghesi: Partecipazioni di Cassa depositi e prestiti S.p.A. in società di rilevante interesse nazionale.

RISOLUZIONE APPROVATA

La V Commissione,
premesso che:
nell'ambito degli interventi a sostegno delle imprese e del credito, l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 70 del 2011 ha inteso ampliare l'operatività del Fondo di garanzia;
in attuazione della citata previsione, l'articolo 7, del decreto-legge n. 34 del 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 2011, ha attribuito alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) la competenza in materia di assunzione delle partecipazioni in «società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, e che risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività»;
l'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2011 ha altresì demandato ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la qualificazione delle società di interesse nazionale oggetto di possibile intervento da parte di CDP e la definizione dei relativi requisiti;
il disposto dell'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2011 mette a disposizione di CDP un importante strumento di intervento che deve, tuttavia, essere utilizzato nel rispetto della natura e delle finalità proprie di Cassa depositi e prestiti S.p.A,

impegna il Governo:

a trasmettere alle Camere lo schema di decreto di cui all'articolo 7 citato in premessa;
a vigilare affinché l'assunzione da parte di CDP di partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale avvenga nel rispetto della normativa dell'Unione europea e sia prioritariamente finalizzata a promuovere la crescita dell'economia nazionale e lo sviluppo dell'occupazione;
a vigilare affinché l'attività svolta ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2011 venga svolta nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario di CDP e non pregiudichi lo svolgimento delle altre funzioni della Cassa medesima;
a vigilare affinché la CDP intervenga esclusivamente a tutela di effettivi interessi strategici nazionali, evitando di esercitare le funzioni ad essa assegnate dal predetto articolo 7 per interventi in società che non presentino uno stabile equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e che non

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siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività, al fine di non riprodurre le negative esperienze delle partecipazioni statali del passato;
a qualificare di interesse nazionale i settori di rilievo strategico, quali, ad esempio, quelli della difesa, sicurezza, infrastrutture e pubblici servizi, trasporti, comunicazione, energia e quelli ad alto tasso di ricerca e ad alto tasso di tecnologia;
a riferire periodicamente al Parlamento in merito ai settori qualificati di interesse nazionale e alle misure che intende adottare;
ad adottare il predetto decreto, che dovrà, tra l'altro, attribuire al Ministro dell'economia e delle finanze un potere di opposizione successiva, da esercitarsi in relazione ad ogni operazione avente ad oggetto società attive nei predetti settori, in modo da assicurare il carattere indistintamente applicabile di tale misura;
ad adottare entro i prossimi venti giorni le suddette iniziative, in particolare per la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'energia, con particolare riguardo alle tecnologie applicate alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
(8-00138)
«Polledri, Cambursano, Marinello, Baretta, Occhiuto, Bitonci, Lo Presti, Commercio, Marmo».