CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 luglio 2011
514.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
Pag. 68

ALLEGATO

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. C. 2393 Pisicchio.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Il settimo comma dell'articolo 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:
«Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti non sono tenuti a sostenere l'esame di cultura generale, di cui al quarto comma, i soggetti in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale».
1. 1.Il relatore.
(Approvato)

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. All'articolo 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti è necessario altresì aver superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio dell'attività pubblicistica, nonché la conoscenza dei princìpi di deontologia professionale. Tale esame dovrà svolgersi presso l'Ordine regionale di fronte a una Commissione composta dal presidente, dal vicepresidente e dal segretario dello stesso Ordine regionale».
1. 2.Il relatore.
(Approvato)

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 1.Il relatore.
(Approvato)

ART. 6.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Con successivo regolamento, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvederà a modificare l'articolo 46 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, al fine di adeguare le norme ivi contenute alla disposizione del presente comma.
6. 1.Il relatore.
(Approvato)