CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 luglio 2011
510.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
Pag. 222

ALLEGATO 1

DL 98/11: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (S. 2814 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in corso di esame presso la V Commissione del Senato, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
considerati gli obiettivi perseguiti dalla manovra, tesa a garantire i saldi di deficit pubblico, apprezzato il sistema facoltativo, alternativo e «consensuale» di definizione del patto di stabilità, a partire dal 2012, su base regionale, valido anche per gli enti locali del territorio, delineato all'articolo 20 del testo;
rilevata l'esigenza di attivare più incisive modalità di interlocuzione e concertazione con le autonomie territoriali in relazione agli interventi volti a fissare le dimensioni finanziarie del contributo richiesto a Regioni ed enti locali all'importo complessivo della manovra;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 20, comma 5, sia previsto che le ulteriori misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto cui vengono chiamate le autonomie territoriali sottoposte al patto di stabilità interno siano definite d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, sulla base di una previa concertazione con le autonomie regionali e con gli enti locali interessati; siano contemplate specifiche deroghe per spese e investimenti relativi ad opere emergenziali;

e con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare la formulazione dell'articolo 17, comma 1, lettera a), inerente alla determinazione annuale di costi standardizzati nel settore sanitario per tipo di servizio e fornitura, con il contenuto, di analogo tenore, dell'articolo 9, comma 2, dello schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (Atto del Governo n. 365);
b) valuti la Commissione di merito, all'articolo 21, commi 4 e 5, sul trasporto pubblico locale, l'opportunità di rimettere la disciplina ivi contemplata alla competenza regionale ovvero di subordinarne l'attuazione alla previa intesa in sede di Conferenza unificata;
c) valuti la Commissione di merito, all'articolo 35, comma 6, l'opportunità di prevedere il pieno coinvolgimento delle regioni nella definizione della disciplina sperimentale sulla prevista esenzione degli esercizi commerciali dal rispetto degli orari di apertura e di chiusura e dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

Pag. 223

ALLEGATO 2

DL 94/11: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania (C. 4480 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il decreto-legge 1o luglio 2011, n. 94, recante misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera;
considerato che il provvedimento afferisce alla materia ambientale, che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione assegna alla competenza esclusiva dello Stato, ed evidenziato che il «governo del territorio» è riconducibile alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
preso atto che occorre valorizzare e responsabilizzare ulteriormente il ruolo delle autonomie territoriali interessate nell'affrontare la crisi ambientale connessa alle evidenti criticità dello smaltimento dei rifiuti campani;
rilevato che ogni territorio regionale dovrebbe smaltire in proprio ed in sito i rifiuti prodotti realizzando gli opportuni impianti;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che nel ciclo di smaltimento dei rifiuti almeno una quota dell'aliquota non riciclabile dopo la differenziazione sia destinata alla termovalorizzazione.

Pag. 224

ALLEGATO 3

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. (Testo unificato C. 3465 e abb., approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 4290, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante nuove disposizioni in materia di aree protette, su cui la Commissione ha reso parere alla 13 Commissione del Senato in data 9 marzo 2011;
considerato che la disciplina oggetto del provvedimento contempla aspetti riconducibili alla competenza legislativa regionale; preso atto che la medesima disciplina appare connessa al profilo della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione;
rilevato, altresì, che il provvedimento afferisce anche a profili connessi alla materia istruzione che, per quanto riguarda le norme generali, è affidata alla competenza esclusiva dello Stato, mentre per quanto riguarda le restanti norme è assegnata dall'articolo 117, terzo comma, alla competenza concorrente tra Stato e regioni,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito, all'articolo 1, l'opportunità di prevedere che siano riservate alla competente legislazione regionale le previsioni afferenti alla realizzazione delle iniziative di promozione per la conoscenza dell'ecosistema boschivo e la definizione delle modalità di realizzazione della messa a dimora in aree pubbliche di piantine di specie autoctone;
b) valuti la Commissione di merito, all'articolo 3, se non sia opportuno sopprimere le previsioni sulla tipologia e le caratteristiche dei documenti ivi richiamati, che devono essere definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Unificata, ovvero se non sia opportuno prevedere l'intesa con la Conferenza unificata in sede di adozione del predetto decreto.