CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 luglio 2011
509.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04825 Madia: Misure di sostegno al reddito per i collaboratori coordinati e continuativi.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione che passo ad illustrare verte sull'erogazione del beneficio a sostegno dei reddito - denominato una tantum - in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (cosiddetto co.co.pro), iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS.
Su richiesta dell'Amministrazione che rappresento, l'INPS ha comunicato i seguenti dati relativi al monitoraggio effettuato lo scorso 23 maggio. In particolare, come si evince dalle allegate tabelle che metto a disposizione dell'interrogante, le domande pervenute/acquisite nella procedura sono:
n. 16.767 per l'anno 2009;
n. 17.418 per il biennio 2010-2011;

di cui respinte:
n. 13.468 (2009);
n. 10.904 (2010-2011).

Le domande accolte/beneficiari e gli importi erogati sono:
n. 3.138 (anno 2009) per un totale di euro 5.170.902,72;
n. 6.107 (2010-2011) per un totale di euro 18.022.799,11.

Le risorse stanziate per tale prestazione ammontano a euro 200.000.000,00 (di cui, 100 milioni, disposti dal decreto interministeriale n. 46441/2009, a gravare sul Fondo per l'occupazione e altri 100 milioni, previsti dall'articolo 7-ter, comma 8, decreto-legge n. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009, imputati al Fondo di rotazione).
Preciso, inoltre, che - alla data dello scorso 23 maggio - le risorse disponibili ammontano a euro 176.806.298,17.
Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla pubblicizzazione, faccio presente che, l'INPS ha diramato diversi comunicati stampa al momento dell'entrata in vigore della disposizione normativa e che le relative schede informative sono facilmente reperibili sul sito internet dell'istituto, digitando la locuzione generica: una una tantum, co.co.pro.
Sono inoltre disponibili sul sito web - nella sezione news - le circolari e le notizie che richiamano l'istituto in questione.
Da ultimo, non posso non rilevare come il breve termine a disposizione non ha consentito di elaborare i dati, a disposizione dell'INPS, per rispondere alla richiesta di specifiche informazioni in merito alle aree geografiche, l'età e il genere dei beneficiari nonché in merito alle eventuali motivazioni di dinieghi. Mi riservo, pertanto, di riferire successivamente, con più completezza, sull'argomento in questione.

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ALLEGATO 2

5-04934 Schirru: Interventi correttivi di specifiche norme del decreto-legge n. 78 del 2010.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione che passo ad illustrare concerne l'applicabilità ai lavoratori che abbiano fruito dell'indennità di cui all'articolo 19 della legge regionale Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di cui al decreto- legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 2010.
In particolare, l'articolo 19 della citata legge regionale, prevede forme incentivanti in favore del personale che entro il 30 giugno 2006 abbia presentato istanza di cancellazione dall'albo del personale docente e non docente con contratto a tempo indeterminato istituito ai sensi della legge regionale n. 42 del 1989 e di contestuale risoluzione del rapporto di lavoro, differenziando l'entità dell'incentivo a seconda che il personale alla data del 31 dicembre 2006 abbia maturato o meno i requisiti per la pensione.
Ai fini della individuazione della decorrenza del trattamento pensionistico, il decreto-legge n. 78 del 2010 non ha mantenuto in vigore le clausole di salvaguardia in tema di contribuzione volontaria previste dai precedenti interventi normativi (la legge n. 243 del 2004 e la legge n. 247 del 2007) in favore di quei lavoratori che avessero ottenuto una specifica autorizzazione in tal senso, delimitando, di fatto, la platea degli individui beneficiari delle misure agevolate sulla decorrenza dei trattamenti pensionistici esclusivamente ai diecimila soggetti fruitori dell'indennità di mobilità e degli assegni straordinari stabiliti per i settori privi di cassa integrazione guadagni straordinaria. Tale misura, come noto, trova la sua principale motivazione nella imprescindibile necessità di perseguire un definitivo riassetto della spesa nel settore della previdenza.
In merito ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007, il Ministero che rappresento, in sintonia con le linee interpretative concordate con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha precisato che la nuova disciplina in materia di decorrenze delle pensioni, dettata dall'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, deve essere applicata anche ai soggetti ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007.
Relativamente a tali soggetti, quindi, è stato confermato che, qualora gli stessi maturino i requisiti contributivi e di età anagrafica entro il 31 dicembre 2010, potranno beneficiare della previgente normativa in materia di decorrenze per l'accesso alla pensione di anzianità.
Tutto ciò premesso, un intervento legislativo che andasse nella direzione auspicata dall'interrogante - prevedendo misure di sostegno al reddito per i lavoratori che abbiano aderito all'esodo incentivato previsto dall'articolo 19, commi 3 e 4, della legge regionale n. 4 del 2006 e che maturino i requisiti per il diritto alla pensione a partire dal 1o gennaio 2011 - dovrebbe, naturalmente, tenere conto anche degli ineludibili vincoli di bilancio e, pertanto, andrebbe valutato anche sotto un profilo finanziario.

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ALLEGATO 3

5-04969 Schirru: Sulle problematiche relative all'accesso alla pensione dei minatori.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Schirru - con il presente atto parlamentare - richiama l'attenzione sulle conseguenze derivanti dalla nuova disciplina sulle cosiddette «finestre di accesso» ai trattamenti pensionistici, introdotta dal decreto-legge n. 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010), con specifico riferimento ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere.
Al riguardo è opportuno ricordare, in via preliminare, che i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere - con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo - sono soggetti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) - gestita dall'INPS - per l'erogazione dei trattamenti pensionistici di invalidità, vecchiaia e superstiti, e sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione Speciale di previdenza integrativa dell'AGO, istituita con legge n. 5/1960.
L'articolo 1 della predetta legge, in particolare, stabilisce che gli addetti alle miniere, cave e torbiere hanno diritto - su domanda - alla pensione anticipata di vecchiaia (prima del compimento del 60o anno di età) a condizione che possano far valere i requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia nell'AGO; abbiano compiuto il 55o anno di età; siano addetti - anche se con discontinuità - per almeno 15 anni a lavori in sotterraneo e siano cessati definitivamente dal lavoro.
Detta pensione è calcolata sulla base dell'anzianità contributiva maturata nell'AGO, maggiorata del periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e quella di compimento del 60 anno di età.
Al compimento del 60o anno di età si procede alla riliquidazione d'ufficio attraverso la determinazione della quota di pensione anticipata - da porre a carico dell'AGO - e di quella integrativa che rimane a carico della Gestione Speciale.
La medesima legge, all'articolo 18, ha altresì previsto per i medesimi lavoratori - in presenza degli altri requisiti di legge - il diritto alla pensione di anzianità, da liquidare a carico della Gestione speciale, sulla base del requisito contributivo di 35 anni che può essere perfezionato con la maggiorazione convenzionale di anzianità per un massimo di 5 anni.
Tutto ciò premesso, tengo a precisare che l'intervento messo in atto con l'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010 - relativo allo slittamento della data di decorrenza del trattamento pensionistico - è ispirato dall'intento di pervenire ad uno stabile - seppure tendenziale - riequilibrio dei conti pubblici nel settore della previdenza.
Nel corso del lavoro di coordinamento svolto dall'Amministrazione che rappresento con il Ministero dell'economia e delle finanze per accertare, in primo luogo, l'ampiezza dell'intervento sulle cosiddette «finestre» di accesso ai trattamenti pensionistici, è emerso che - in considerazione dell'entità dei risparmi ipotizzati in sede di stesura della relazione tecnica del decreto-legge n. 78/2010 - le uniche eccezioni al nuovo regime delle decorrenze delle pensioni vanno tassativamente rintracciate nelle fattispecie indicate ai commi 4 e 5 dell'articolo 12 del decreto medesimo; tali fattispecie, in particolare, riguardano i lavoratori in preavviso

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al 30 giugno 2010, i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante per sopraggiunti limiti di età e - nel numero massimo di 10.000 - i lavoratori collocati in mobilità o titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà del settore.
In siffatto contesto, un intervento nel senso auspicato dall'interrogante non può trovare attuazione che in via legislativa, fatta salva la necessità di reperire la relativa copertura finanziaria.
Preciso altresì che, in ogni caso, ai lavoratori in questione è data la possibilità di trovare tutela - oltre che nell'ambito del predetto contingente di 10.000 lavoratori - anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 12, comma 5-bis, del decreto-legge 78/2010 (come modificato dalla legge n. 220/2010). Tale disposizione, in particolare, prevede la possibilità che - con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - venga concesso ai fruitori dell'indennità di mobilità il prolungamento del trattamento di tutela del reddito, per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della nuova decorrenza del trattamento pensionistico.