CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 luglio 2011
509.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania. (C. 4480 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Allo scopo di garantire l'adozione urgente di misure risolutive della gravissima situazione che si è determinata nella regione Campania, anche sotto il profilo igienico-sanitario, a causa dell'accumulo di ingenti quantitativi di rifiuti in siti di stoccaggio, impianti di trattamento e luoghi pubblici, è deliberato, entro 3 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza nella gestione dei rifiuti della Regione Campania fino al 31 dicembre 2011. Tale deliberazione è volta prioritariamente ad impegnare tutte le regioni italiane, in ragione della rispettiva capacità di accoglimento dei rifiuti, alla piena collaborazione con la Regione Campania per il superamento della grave emergenza in atto.
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, la delibera dichiarativa dello stato d'emergenza promuove anche una seduta straordinaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata, anche sulla scorta delle intese già intercorse, all'approvazione di un Accordo quadro interregionale che impegni tutte le regioni italiane per lo smaltimento in ambito extraregionale dei rifiuti provenienti dalla Regione Campania, considerando le potenzialità di ogni singola regione in relazione alla propria dotazione impiantistica e secondo criteri di perequazione ambientale. L'Accordo quadro di cui al comma 1 definisce:
a) caratteristiche ed entità dei rifiuti conferibili nei territori delle diverse Regioni, limitatamente alla durata della fase emergenziale;
b) un Protocollo standard cui dovranno uniformarsi, anche a modifica delle intese già intercorse, i singoli Accordi operativi fra la Regione Campania e le altre regioni italiane, contenente, tra l'altro, le norme tecniche sulle modalità di controllo e trasporto dei rifiuti conferibili, ai fini di tutela ambientale dei territori interessati dai previsti flussi e conferimenti;
c) eventuali misure di compensazione ambientale in favore dei territori di cui alla lettera a), ove motivate in ragione dell'entità dei conferimenti previsti.

1-ter. Negli affidamenti e nell'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture finalizzati a fronteggiare l'emergenza non sono consentite deroghe all'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e deve essere garantita la rotazione dei soggetti affidatari.
1. 1. Bonavitacola, Mariani, Orlando, Iannuzzi, Cuomo, Piccolo, Graziano, Benamati, Braga, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Fino al 31 dicembre 2011 i rifiuti derivanti in regione Campania dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR ovvero di tritopressatura in

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impianti debitamente autorizzati possono essere smaltiti in deroga al divieto disposto dall'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
1-bis. La deroga di cui al comma 1 è consentita previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero mediante accordo diretto fra le regioni interessate, che determina anche il contingente dei conferimenti previsti. I trasferimenti avvengono su comunicazione della Regione Campania alla Regione ove ricade l'impianto di destinazione finale, corredata da dichiarazione con cui il soggetto conferitore indica le misure e cautele adottate per il rispetto delle norme ambientali inerenti le fasi di prelevamento, trasporto e conferimento dei rifiuti.
1-ter. In situazioni di gravi e perduranti criticità nell'afflusso dei rifiuti agli impianti STIR, i Comuni della Regione Campania sono autorizzati a conferire direttamente rifiuti urbani non pericolosi presso altri impianti che risultino muniti delle prescritte autorizzazioni regionali ai sensi delle vigenti norme ambientali, con preferenza, ove disponibili, per impianti di proprietà pubblica o a partecipazione pubblica maggioritaria. I relativi accordi di conferimento, con allegata dichiarazione di cui al precedente comma 1-bis, sono comunicati dai Comuni alla Regione Campania ai fini dell'acquisizione del nulla osta da parte della Regione di destinazione finale dei rifiuti oggetto dell'accordo.
1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il coordinamento dei flussi dei rifiuti in ambito provinciale è attribuito al prefetto della provincia. Il coordinamento dei flussi dei rifiuti in ambito extraprovinciale è attribuito al prefetto della provincia di Napoli. In sede di conferenza di servizi fra i prefetti delle province della Campania, promossa e presieduta dal Prefetto della provincia di Napoli, è definito su base mensile il programma dei flussi in ambito provinciale ed extraprovinciale, avuto riguardo a garantire la priorità dei deflussi di rifiuti dai Comuni a più alto carico insediativo, nonché, in termini premiali, dai Comuni con più alte percentuali di raccolta differenziata.
1. 2. Bratti, Mariani, Bonavitacola, Orlando, Iannuzzi, Cuomo, Piccolo, Graziano, Benamati, Braga, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In considerazione dello stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti prodotti nella regione Campania, i rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 sono assoggettati fino alla data del 31 dicembre 2012 alla disciplina dei rifiuti speciali.
*1. 3. Paolo Russo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In considerazione dello stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti prodotti nella regione Campania, i rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 sono assoggettati fino alla data del 31 dicembre 2012 alla disciplina dei rifiuti speciali.
*1. 4. Landolfi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In considerazione dello stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti prodotti nella regione Campania, i rifiuti derivanti

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dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 sono assoggettati fino alla data del 31 dicembre 2012 alla disciplina dei rifiuti speciali.
*1. 5. Vessa.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In considerazione dello stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti prodotti nella regione Campania, i rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 sono assoggettati fino alla data del 31 dicembre 2012 alla disciplina dei rifiuti speciali.
*1. 6. Barani.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In considerazione dello stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti prodotti nella regione Campania, i rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 sono assoggettati fino alla data del 31 dicembre 2011 alla disciplina dei rifiuti speciali.
**1. 7. Paolo Russo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In considerazione dello stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti prodotti nella regione Campania, i rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 sono assoggettati fino alla data del 31 dicembre 2011 alla disciplina dei rifiuti speciali.
**1. 8. Landolfi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In considerazione dello stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti prodotti nella regione Campania, i rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 sono assoggettati fino alla data del 31 dicembre 2011 alla disciplina dei rifiuti speciali.
**1. 9. Vessa.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In considerazione dello stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti prodotti nella regione Campania, i rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 sono assoggettati fino alla data del 31 dicembre 2011 alla disciplina dei rifiuti speciali.
**1. 10. Barani.

Al comma 1, dopo le parole: STIR della regione Campania aggiungere le seguenti: nonché i rifiuti solidi urbani dei comuni con più di 100.000 abitanti della medesima regione,.
1. 11. Piffari, Aniello Formisano, Barbato, Palagiano.

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Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.
*1. 12. Paolo Russo.

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.
*1. 14. Vessa.

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.
*1. 15. Landolfi.

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.
*1. 16. Barani.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I comuni campani sopra i 100 mila abitanti, o le province per tramite le loro società provinciali, possono concordare i flussi extraregionali per il trasferimento dei rifiuti con le regioni, i comuni o i detentori di impianti di smaltimento siti in altre regioni, ottenendo obbligatoriamente a tal fine il nulla osta dal soggetto ricevente, prevedendo comunque la necessaria preventiva comunicazione alle regioni interessate, allo scopo di permettere il controllo e la verifica degli accordi intercorsi.
1. 13. Piffari, Aniello Formisano, Barbato, Palagiano.

Sopprimere il comma 2.
1. 17. Piffari, Aniello Formisano, Barbato, Palagiano.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Al fine di garantire che nella regione Campania i conferimenti in discarica, con il superamento della fase emergenziale, avvengano con esclusivo ricorso all'utilizzo di siti attrezzati in ambito regionale, le competenze attribuite ai Commissari straordinari dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196 convertito con la legge 24 gennaio 2011, n. 1 sono esercitate direttamente dal Presidente della Regione Campania.
2-bis. Ai fini di cui al comma 2, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente della Regione Campania individua i siti da attrezzare a discarica e idonei a soddisfare il fabbisogno di conferimento in ambito regionale, da stimarsi almeno per il triennio 2012-2014 sulla base degli studi propedeutici alla redazione del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani, avuto riguardo alle previsioni d'incremento della raccolta differenziata e delle dotazioni impiantistiche esistenti e/o attivabili nell'arco temporale considerato.
2-ter. Per l'individuazione dei siti di cui al comma 2-bis il Presidente della Regione Campania si avvale del supporto tecnico-scientifico di una Commissione di esperti nominata, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti l'I.S.P.R.A., l'Istituto Superiore di Sanità, il C.N.R., l'E.N.E.A. e la C.R.U.I. L'individuazione dei siti avviene sulla base dei criteri indicati dal decreto legislativo n. 36 del 2003, nonché secondo criteri di perequazione ambientale fra i diversi territori della regione Campania, in considerazione dei carichi ambientali già sostenuti. Ai fini di tale individuazione è valutata la possibilità di utilizzare preferenzialmente i siti delle cave abbandonate e dismesse, individuate dal Piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.) approvato con Ordinanza del Commissario ad acta n. 11 del 7 luglio 2006, con priorità per quelle già di proprietà pubblica, ovvero confiscate dall'autorità giudiziaria.
2-quater. Ove il Presidente della Regione non adempia all'individuazione dei siti nei termini di cui al precedente comma 2-bis, vi provvede in surroga, entro

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i successivi 15 giorni, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
2-quinquies. Per la realizzazione delle discariche nei siti individuati ai sensi del presente articolo, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, il Presidente della Regione si avvale dei poteri derogatori già spettanti ai Commissari straordinari di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196 convertito con la legge 24 gennaio 2011, n. 1, nonché previsti dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3 e dall'articolo 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123. Resta fermo il rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e la rotazione dei soggetti affidatari.
2-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi dei commi da 2 a 2-quinquies si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196 convertito con la legge 24 gennaio 2011, n. 1.
1. 18. Bonavitacola, Mariani, Margiotta, Bratti, Orlando, Iannuzzi, Cuomo, Piccolo, Graziano, Benamati, Braga, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 116, convertito con modificazioni dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, è sostituito dal seguente:
«2. Al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Presidente della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, assegna ai sindaci dei comuni interessati, sentite le Province, pieni poteri, i quali, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, individuano il soggetto aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e provvedono in via di somma urgenza ad individuare le aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilità delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. All'individuazione di ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica, da utilizzare anche come sito di conferimento temporaneo dei rifiuti solidi urbani, non pericolosi, da individuare anche tra le cave abbandonate o dismesse presenti nei territori interessati con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico, nonché alla conseguente attivazione ed allo svolgimento di tutte le attività finalizzate a tali compiti, provvedono, sentite le province, i sindaci di cui al periodo precedente, i quali espletano in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonché operando con i poteri di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del presente comma, con oneri a carico degli stessi enti, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nei rispettivi bilanci. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche e all'esercizio degli impianti, i sindaci di cui al primo periodo del presente comma procedono alla convocazione della conferenza di servizi, che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza di servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza di servizi sia negativo, il Consiglio

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dei ministri si esprime entro i sette giorni successivi. A tale fine, i sindaci predetti svolgono, in luogo del Presidente della regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, degli uffici della Regione e delle Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati. I termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta, pertinenti all'individuazione delle aree di cui al primo periodo del presente comma, sono ridotti alla metà.
1. 19. Libè, Dionisi, Mondello.

Al comma 2, dopo le parole: finalizzate a tali compiti inserire le seguenti: e, inoltre, all'approvazione di progetti e allo svolgimento di tutte le attività connesse alla realizzazione di impianti di termovalorizzazione.
1. 20. Dussin Guido, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole da: dopo le parole: «carriera prefettizia» fino alla fine del comma con le seguenti: le parole da: «il commissario straordinario» fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: «il sindaco di Napoli, nominato Commissario straordinario ai sensi del periodo precedente, anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonché operando con i poteri di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 123, ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del presente comma, con oneri a carico degli stessi enti, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nei rispettivi bilanci».
1. 21. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, sostituire dalle parole: anche esercitando in via sostitutiva fino alle parole: 14 luglio 2008, n. 123, con le seguenti: nel rispetto delle funzioni attribuite in materia ai predetti enti,.
1. 22. Piffari, Aniello Formisano, Barbato, Palagiano.

Al comma 2, sopprimere le parole: ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.
1. 23. Piffari, Aniello Formisano, Barbato, Palagiano.

Al comma 2, alla fine del comma, dopo le parole: rispettivi bilanci aggiungere il seguente periodo: Dal 1o gennaio 2012, le attività commissariali di cui al periodo precedente, sono esercitate dalle province e dai comuni secondo le funzioni loro attribuite dalla normativa vigente, e nel rispetto degli strumenti urbanistici, e della normativa in materia ambientale e sanitaria.
1. 24. Piffari, Aniello Formisano, Barbato, Palagiano.

Al comma 2 alla fine, aggiungere le seguenti parole:; dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «i commissari di cui al primo e al secondo periodo possono essere nominati anche tra il personale in stato di quiescenza, proveniente dalle carriere ivi indicate».
*1. 25. Vessa.

Al comma 2 alla fine, aggiungere le seguenti parole:; dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «i commissari di cui al primo e al secondo periodo possono

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essere nominati anche tra il personale in stato di quiescenza, proveniente dalle carriere ivi indicate».
*1. 26. Paolo Russo.

Al comma 2 alla fine, aggiungere le seguenti parole:; dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «i commissari di cui al primo e al secondo periodo possono essere nominati anche tra il personale in stato di quiescenza, proveniente dalle carriere ivi indicate».
*1. 27. Landolfi.

Al comma 2 alla fine, aggiungere le seguenti parole:; dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «i commissari di cui al primo e al secondo periodo possono essere nominati anche tra il personale in stato di quiescenza, proveniente dalle carriere ivi indicate».
*1. 28. Barani.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: «la regione Campania è autorizzata a disporre delle risorse finanziarie necessarie all'esecuzione delle attività di cui sopra, nel limite di 150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «alla regione Campania è assegnata la somma di 150 milioni di euro nell'anno 2011»;

2-ter. I fondi di cui al comma precedente sono destinati:
a) in misura di 30 milioni di euro per la realizzazione delle discariche in ambito regionale;
b) in misura di 20 milioni di euro per l'incremento delle dotazioni impiantistiche industriali al servizio del ciclo dei rifiuti, con priorità per interventi con cofinanziamento di capitale privato mediante utilizzo delle vigenti norme in materia di finanza di progetto;
c) in misura di 100 milioni di euro, per l'incremento della raccolta differenziata da parte dei Comuni della Regione Campania.
La destinazione dei fondi di cui alla lettera c) è disposta dalla Regione in favore dei Comuni impegnati nella raccolta differenziata, con erogazione di un contributo in misura analoga a quella già prevista dal comma 3 dell'articolo 3 dell'O.P.C.M. 14 dicembre 2005, n. 3479, pari ad euro 0,40/kilogrammo-organico.

2-quater. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi del «Programma strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania», di cui all'Accordo di Programma del 18 luglio 2008, ed in ossequio al principio di sussidiarietà, i Comuni ove ricadono gli interventi previsti assumono le funzioni di soggetto attuatore degli interventi. A tali fini, ai predetti Comuni, sono trasferite le risorse finanziarie di cui al comma 2, dell'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196 convertito con la legge 24 gennaio 2011, n. 1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, su iniziativa del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono adeguati gli Accordi operativi di attuazione del Programma strategico per l'attuazione delle presenti disposizioni.
1. 29. Bonavitacola, Mariani, Orlando, Iannuzzi, Cuomo, Piccolo, Graziano, Benamati, Braga, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Una quota non inferiore a 25 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1, articolo 3, del decreto-legge 26

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novembre 2010, n. 196, convertito con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, è assegnata al comune di Napoli per la rapida attuazione della raccolta domiciliare dei rifiuti, del «Piano per la raccolta differenziata, nonché per consentire la realizzazione di nuove isole ecologiche, anche mobili, di cui alla delibera comunale n. 739 del 16 giugno 2011».
1. 30. Piffari, Aniello Formisano, Barbato, Palagiano.

Sopprimere il comma 3.
*1. 31. Piffari, Aniello Formisano, Barbato, Palagiano.

Sopprimere il comma 3.
*1. 32. Margiotta, Mariani, Bonavitacola, Orlando, Iannuzzi, Cuomo, Piccolo, Graziano, Benamati, Braga, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Sopprimere il comma 3.
*1. 33. Libè, Dionisi, Mondello.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. I trasferimenti connessi allo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 sono concordati, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in sede di Conferenza Stato Regioni, considerando le potenzialità di ogni singola regione in relazione alla propria dotazione impiantistica e secondo criteri di perequazione ambientale, nonché dando priorità, per la destinazione finale, agli impianti di proprietà pubblica o a partecipazione pubblica maggioritaria».
1. 34. Bonavitacola, Mariani, Orlando, Iannuzzi, Cuomo, Piccolo, Graziano, Benamati, Braga, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I trasferimenti connessi allo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 sono concordati, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in sede di Conferenza Stato Regioni, considerando le potenzialità di ogni singola regione in relazione alla propria dotazione impiantistica e secondo criteri di perequazione ambientale.
1. 35. Margiotta, Mariani, Bonavitacola, Orlando, Iannuzzi, Cuomo, Piccolo, Graziano, Benamati, Braga, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. All'esecuzione delle intese di cui al comma 1 si applica il principio comunitario della prossimità sullo smaltimento dei rifiuti».
1. 36. Piffari, Aniello Formisano, Barbato, Palagiano.

Al comma 3, sostituire la parola: prioritariamente con la seguente: esclusivamente.
1. 37. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: e comunque gli impianti del territorio nazionale funzionali al trattamento e al recupero, anche ai fini di produzione di energia, dei medesimi rifiuti.
1. 38. Piffari, Aniello Formisano, Barbato, Palagiano.

Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: Il maggior conferimento dei rifiuti trasferiti negli impianti di smaltimento o in quelli di trattamento o recupero, anche ai fini di produzione di energia,

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non deve prevedere alcuna variazione dei prezzi praticati sul territorio ove è ubicato l'impianto, da parte del soggetto proprietario dell'impianto di destinazione.
1. 39. Piffari, Aniello Formisano, Barbato, Palagiano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. All'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, dopo le parole: «Nel caso di mancato rispetto» sono aggiunte le seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno».
1. 40. Tommaso Foti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai comuni della Regione Campania sedi di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani e, in misura minore ai comuni con essi confinanti, è dovuto un contributo da parte dei soggetti affidatari del servizio integrato dei rifiuti.
1. 41. Paolo Russo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I comuni della Regione Campania possono dotarsi, al fine del trattamento dei rifiuti urbani, di impianti dedicati, anche idonei alla produzione di energia. I medesimi impianti sono considerati nell'ambito della redazione del piano provinciale di servizio integrato dei rifiuti.
1. 42. Paolo Russo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dal 1o gennaio 2012, le attività di raccolta, di spazzamento, di trasporto, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti nonché quelle di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata, possono essere gestite dai comuni della regione Campania, singoli o associati, qualora i medesimi comuni, con deliberazione dei rispettivi consigli, da adottare entro 90 giorni, manifestano tale volontà.
1. 43. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. In attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché dell'assetto ordinamentale definito dal decreto legislativo 152/2006 e dalla legge regionale n. 4/2007, come modificata dell'articolo 1 comma 68 della legge regionale n. 2/2010, a decorrere dal 1o gennaio 2012 i Comuni della Regione Campania continuano ad esercitare le funzioni inerenti la gestione del ciclo dei rifiuti nei rispettivi territori. È in facoltà dei Comuni esercitare le rispettive funzioni in forma associata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267/2000, ovvero di promuovere la conclusione di Accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 con altri enti pubblici per l'esercizio di funzioni d'interesse sovra comunale.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 i Comuni provvedono alla copertura dei costi di gestione del servizio mediante prelievi a carico dell'utenza. Le quote di entrate afferenti segmenti del ciclo gestiti a livello sovra comunale sono trasferite agli Enti competenti per il ristoro dei relativi oneri di gestione.
3. I commi 3, 4, 5 e 5-quater dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, sono abrogati.
1. 01. Iannuzzi, Mariani, Bonavitacola, Orlando, Cuomo, Piccolo, Graziano, Benamati, Braga, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

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Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Esercizio di funzioni per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e disposizioni in materia di relative entrate tributarie e tariffarie).

1. I Comuni della Campania, singolarmente o in forma associata, esercitano le funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani con le modalità previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, come modificata dalla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2.
2. Nella fase transitoria fino all'approvazione del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti prosegue l'attuale gestione delle esistenti dotazioni impiantistiche d'interesse sovra comunale. In situazioni di gravi e perduranti criticità nell'afflusso dei rifiuti agli impianti STIR, per il tempo occorrente al ripristino del regolare funzionamento di detti impianti, i Comuni della regione sono autorizzati a conferire direttamente rifiuti urbani non pericolosi presso altri impianti di trattamento che risultino muniti delle prescritte autorizzazioni regionali ai sensi delle vigenti norme ambientali, nelle modalità di cui all'articolo 1 della presente legge.
3. I prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani sono di competenza dei Comuni della Regione Campania. Le quote di entrate afferenti segmenti del ciclo gestiti a livello sovra comunale sono trasferite agli Enti competenti per il ristoro dei relativi oneri di gestione.
4. I commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, dal 1o gennaio 2012 sono abrogati».
1. 06. Piffari, Barbato, Aniello Formisano, Palagiano.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

In attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, i comuni ricadenti nel perimetro del Parco nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni possono esercitare in forma associata le funzioni inerenti la gestione del ciclo dei rifiuti nei rispettivi territori.
Ai fini dell'utilizzazione delle dotazioni impiantistiche del servizio del ciclo possono promuovere la conclusione di accordi con comuni con termini al perimetro del parco, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241 del 1990.
1. 011. Tortoli.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

All'articolo 1, comma 2, secondo periodo del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 dopo le parole: «siti da destinare a discarica» inserire le seguenti: «da utilizzare anche come sito di conferimento temporaneo dei rifiuti solidi urbani non pericolosi, da individuare».
1. 02. Libè, Dionisi, Mondello.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

All'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito con modificazioni dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 dopo il comma 2-bis inserire il seguente:
«2-ter. Al fine di garantire la realizzazione urgente degli impianti di recupero, produzione e fornitura di energia mediante trattamento termico di cui al comma 2-bis, è autorizzata la destinazione di una somma pari a 500 milioni di euro da impiegare prioritariamente per il completamento delle opere relative agli impianti già in funzione e di quelli da

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individuare ai sensi del comma precedente. Agli oneri derivanti dalle disposizioni previste dal presente comma si fa carico a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate per la quota regionale spettante alla Regione Campania, per le annualità 2007-2013».
1. 03. Libè, Dionisi, Mondello.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Decorso inutilmente tale termine il prefetto attiva le procedure di scioglimento dell'amministrazione comunale interessata e provvede alla predisposizione del decreto di successiva nomina di un commissario».
1. 04. Libè, Dionisi, Mondello.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di accelerare la urgente realizzazione degli impianti di termovalorizzazione di Salerno e Napoli Est e di tutte le opere ad essi strumentali e complementari, fermi restando gli atti e le procedure anche commissariali già posti in essere, il Presidente della Giunta Regionale, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, nomina un Commissario straordinario, per la durata di mesi diciotto, anche tra gli organi dell'Amministrazione provinciale interessata, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Sentiti gli Enti locali e le Amministrazioni interessate, che devono esprimersi nel termine di sette giorni dalla richiesta, il Commissario straordinario, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia paesaggistico-territoriale, della difesa del suolo, igienico-sanitaria, nonché delle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti, e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente previste dal diritto comunitario, approva il progetto definitivo che, se in deroga ai vigenti strumenti urbanistici e ai piani di settore, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione.
3. Il Commissario straordinario, in deroga alle disposizioni in tema di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 152/2006, nonché alla legislazione regionale in materia, per la realizzazione e messa in esercizio degli impianti indìce apposita conferenza dei servizi, che è tenuta a rilasciare i prescritti pareri entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione.
4. Qualora in conferenza dei servizi i pareri non siano acquisiti nel termine assegnato, ovvero i pareri risultino negativi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime definitivamente entro i sette giorni successivi.
5. Il Commissario straordinario è competente ad individuare le misure occorrenti, anche di carattere straordinario, per assicurare la protezione, la realizzazione e l'efficace gestione degli impianti, dei siti, delle aree e delle sedi degli uffici.
6. Gli impianti di termovalorizzazione di Salerno e Napoli Est, nonché le opere ad essi strumentali e complementari, sono opere di interesse statale e strategico-nazionale, anche ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
7. Al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative occorrenti per l'urgente realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, il Commissario straordinario è assistito, ove necessario, dalla forza pubblica ed a tale fine le autorità di pubblica sicurezza e le altre autorità competenti garantiscono piena attuazione alle determinazioni del Commissario medesimo.

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8. Per quanto non diversamente regolato dalla presente legge, resta ferma la disciplina dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legislativo 196/2010».
1. 05. Cirielli.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Gli impianti e le opere strumentali connesse, destinati al recupero, alla produzione ed alla fornitura di energia, mediante trattamenti termici di rifiuti, in Regione Campania, sono opere di interesse strategico nazionale.
2. A tal fine, fermi restando gli atti e le procedure già posti in essere ed i Commissari, già nominati, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis del decreto-legge 196/2010, il Presidente della Giunta Regionale, di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nomina un Commissario Straordinario, per il termine di mesi 12, anche tra figure istituzionali del territorio provinciale, per l'urgente realizzazione di tali impianti.
3. Il Commissario Straordinario, sentiti gli Enti Locali e le Amministrazioni interessate, che devono esprimere parere nel termine di sette giorni dalla richiesta, approva i progetti di pubblica utilità, anche in variante agli strumenti urbanistici ed ai piani di settore, assumendo tutte le determinazioni necessarie, per l'acquisizione delle relative aree.
4. Il Commissario Straordinario, in deroga alle disposizioni in tema di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla legislazione regionale in materia, per la realizzazione, apertura ed esercizio degli impianti, indice una apposita Conferenza di Servizi, con tutte le amministrazioni interessate, che è tenuta a rilasciare i prescritti pareri, nel termine di 15 giorni.
5. Qualora la Conferenza dei Servizi non renda i necessari pareri nel termine previsto, ovvero i pareri risultino negativi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente, si esprime nei successivi sette giorni.
6. Il Commissario Straordinario, altresì, individua le misure occorrenti, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela, per assicurare la protezione, la realizzazione e l'efficace gestione degli impianti, dei siti, delle aree e delle sedi degli uffici, anche avvalendosi delle Forze Armate Istituzionali.
7. Per quanto non diversamente regolato dalla presente legge, resta ferma la disciplina dell'articolo 1, comma 2-bis, decreto-legge 196/2010.
1. 07. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è costituito come Autorità di sorveglianza sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti e sul rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare esercita poteri sostitutivi di province e comuni in caso di inerzia o inadempienza nell'ambito delle rispettive competenze per le materie di cui al comma 1.
1. 08. Barani.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

Il Commissario riconosce, tenuto conto dell'alta valenza turistica e la esiguità del territorio rispetto alla presenza demografica, ai comuni delle tre isole del golfo di Napoli nonché dei comuni dell'area costiera della Regione il diritto di precedenza

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dei rifiuti indifferenziati (CER 200301) presso gli impianti STIR.
1. 09. Muro, Di Biagio.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Ai fini dell'implementazione della raccolta differenziata nei Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti il Commissario su richiesta del comuni interessati, può autorizzare la realizzazione di apposite aree comunali per il compostaggio domestico.
2. Nei Comuni già dotati di isole ecologiche e/o di siti di trasferenza il Sindaco con apposita ordinanza può autorizzare le opere necessarie all'adeguamento normativo di tali impianti anche in deroga agli strumenti urbanistici e paesaggistici a condizione che non vi siano opere di ampliamento planovolumetrico.
1. 010. Muro, Di Biagio.

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ALLEGATO 2

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. (Testo unificato C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 3.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella «Giornata nazionale degli alberi» di cui all'artiolo 1, comma 1.
3. 1. Il Relatore.
(Approvato)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 1444/68 e s.m.i.).

1. Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della presente legge, d'intesa con le Regioni ed i Comuni, presenta, in allegato alla relazione di cui al comma 2, lettera d) un rapporto annuale sull'applicazione nei Comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 1444/68 negli strumenti urbanistici generali ed attuativi, e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani, particolareggiati o lottizzazioni convenzionate; ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate; alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.
2. I Comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al decreto ministeriale 1444/68 e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde ed i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permesso di costruire e dalle sanzioni previste dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno del 2001 n.380 sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale entro un limite massimo del 25 per cento del totale annuo.
4. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al Comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara.
5. Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica di cui al

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comma 4 i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione.
6. Le Regioni ed i Comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al comma 5 da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione del prelievo fiscale.
3. 01. Morassut, Motta.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti sul suo territorio, anche nel rispetto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, di recepimento della Direttiva Habitat.
4. 1. Piffari.

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: Fatto salvo quanto previsto dalla normativa per le operazioni di sponsorizzazione effettuate dalle pubbliche amministrazioni, le sponsorizzazioni non attribuiscono titolo all'utilizzo esclusivo di aree verdi pubbliche a fini pubblicitari o commerciali. Restano comunque fermi, ove presenti, i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela sulle aree verdi previste dalla normativa vigente.
4. 2. Piffari.

ART. 5.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, i comuni possono:
a) prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti, rispetto alla concessione di aree non urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti;
b) prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato di competenza dell'amministrazione comunale.

3. Come contributo statale all'attuazione delle finalità di cui al precedente comma, sono stanziati 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013, a valere sulle risorse del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri di erogazione delle risorse di cui al precedente comma 3, nonché le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
5. 1. Piffari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Per le finalità di cui al presente articolo, le regioni e i comuni, nell'ambito dei criteri generali per l'assegnazione delle aree per la realizzazione dei programmi di edilizia, anche sovvenzionata e convenzionata, possono prevedere incentivi premiali, nonché riduzioni agli oneri di urbanizzazione, per nuovi insediamenti edilizi residenziali e produttivi, qualora vengano realizzati prevedendo valori incrementali rispetto ai previsti standard urbanistici di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n, 1444, con particolare riferimento alle aree da destinare a verde pubblico.
5. 2. Piffari.

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Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:
2. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 15 del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in materia di detrazioni di oneri, è inserito il seguente:
«1-quinquies. Per le spese documentate, relative ad interventi di progettazione, esecuzione e manutenzione di coperture a verde, pareti rinverdite, giardini pensili e orti urbani finalizzati all'assorbimento delle polveri sottili, alla mitigazione dell'inquinamento acustico ed alla riduzione delle escursioni termiche, spetta una detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 10,000 euro, da ripartire in due quote annuali di pari importo, nel limite di spesa massima di 20 milioni di euro annui».

3. Al fine di dare attuazione al comma 2, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, finanziato con le maggiori risorse derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma 4, per la realizzazione di coperture a verde, pareti rinverdite, giardini pensili e orti urbani, allo scopo di ridurre le emissioni di anidride carbonica, di migliorare la qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale, di tutelare la biodiversità e di consentire la coltivazione di prodotti ortofrutticoli.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2012 la tassa sui superalcolici, di cui all'Allegato 1 del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, è aumentata del 5 per cento.
5. 3. Bocci.

ART. 7.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole ricadenti in aree demaniali o pubbliche, proprietà private, aree rurali e centri urbani con le seguenti: ovunque ubicate.
7. 1. Pizzolante.
(Approvato)

Al comma 2 sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le parole: sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*7. 2.Motta.

Al comma 2 sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le parole: sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*7. 3. Piffari.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ad opera dei comuni.

Conseguentemente, al medesimo articolo 7:
al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: da parte delle regioni e dei comuni.
al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Le regioni individuano gli enti competenti al censimento degli alberi monumentali ed alla redazione ed aggiornamento degli elenchi di cui al comma 3.
al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dai comuni con le seguenti: dagli enti individuati dalle regioni, ai sensi del comma 2.

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al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: degli elenchi comunali con le seguenti: di tale censimento.
7. 6. Pizzolante.
(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il danneggiamento grave o la morte di alberi monumentali, conseguente all'accertata inerzia, incuria o scarsa manutenzione da parte dell'amministrazione comunale competente, configura il reato di omissione di atti di ufficio a carico dell'inadempiente, e l'obbligo di risarcimento dei danni causati al pubblico interesse, calcolati dal giudice in via equitativa.
7. 7. Piffari.

Alla rubrica, dopo la parola: paesaggistico inserire la seguente: naturalistico.
7. 8. Pizzolante.
(Approvato)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 8.
(Clausola di salvaguardia).

Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
7. 01. Zeller, Brugger.
(Approvato)