CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 luglio 2011
509.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04688 Ghizzoni: Sulla riduzione di organico nelle scuole in provincia di Modena.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'odierno atto parlamentare, l'Onorevole interrogante ripropone la questione relativa alla determinazione delle dotazioni organiche della scuola e delle riduzioni subite dalle stesse a seguito dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008. In particolare, con riferimento alla situazione della provincia di Modena, auspica che vengano adottate iniziative che possano comunque consentire l'accoglimento delle richieste avanzate dalle famiglie degli alunni per il prossimo anno scolastico 2011/2012.
Si confermano, in via generale, le argomentazioni già esposte nelle precedenti occasioni. In merito all'oggetto specifico dell'interrogazione cui si risponde, sono state richieste notizie al responsabile dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, il quale ha comunicato quanto segue.
Il responsabile di detto Ufficio ha, anzitutto, confermato che i criteri seguiti per l'assegnazione dei contingenti ai diversi ambiti territoriali, dopo gli opportuni confronti con l'Assessorato regionale e le Organizzazioni Sindacali, sono analoghi a quelli utilizzati nei decorsi anni e possono così sintetizzarsi distintamente per gradi di scuola.
Per la scuola dell'infanzia sono stati consolidati in organico di diritto i posti funzionanti in ciascuna realtà territoriale, ivi compresi i 35 autorizzati in organico di fatto nel corrente anno.
Per la scuola primaria:
sono state assegnate 27 ore settimanali alle classi prime, seconde e terze a tempo normale, e 30 ore settimanali alle classi quarte e quinte a tempo normale;
sono state confermate le classi a tempo pieno funzionanti nel corrente anno scolastico;
sono stati poi ripartiti i restanti 379 posti sulla base di criteri proporzionali.

La scuola secondaria di primo grado e quella di secondo grado presentano una riduzione degli organici provinciali rispettivamente pari al 3,19 e al 3,20 per cento.
Per i posti derivanti da spezzoni si è proceduto all'adeguamento delle corrispondenti risorse del corrente anno scolastico sulla base dei seguenti elementi:
rapporto alunni/posti;
percentuale di classi a tempo pieno nella scuola primaria;
percentuale scuole di montagna.

Per quanto riguarda la provincia di Modena, dai dati forniti dal Dirigente del relativo Ambito territoriale risulta che sono stati consolidati in organico di diritto i posti di scuola dell'infanzia funzionanti nel corrente anno scolastico 2010/2011, comprese le due sezioni antimeridiane che hanno funzionato in organico di fatto.
Si sono inoltre confermate le classi a tempo pieno funzionanti nel corrente anno nella scuola primaria, in particolare è stato istituito lo stesso numero di classi prime a tempo pieno pari alle classi quinte in uscita. Si tratta nel complesso di 976 classi su un totale di 1.402 con un'incidenza

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del 69.61 per cento, che è la più alta della regione. Il rapporto provinciale alunni/classi è di 21,94.
Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado sono state autorizzate n. 13 nuove classi prime. Il rapporto provinciale alunni/classi è di 22,99.
In relazione alla scuola secondaria di secondo grado, sono state autorizzate in organico di diritto 1.280 classi, di cui 24 articolate tra più indirizzi, con un totale di posti docente pari a 2.317. Il numero medio provinciale di alunni per classe è di 23,4.
Infine, con decreto n. 87 del 28 giugno 2011, si è proceduto all'istituzione del «Liceo Musicale» presso l'Istituto «Sigonio» di Modena e all'attivazione presso il medesimo di una classe prima a nuovo ordinamento per l'anno scolastico 2011/2012, essendosi realizzate le necessarie condizioni.

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ALLEGATO 2

5-04703 Coscia: Sulla formazione degli organici nelle scuole del X municipio del comune di Roma.

TESTO DELLA RISPOSTA

La questione rappresentata nell'atto parlamentare in discussione, concernente l'attivazione per il prossimo anno scolastico di tre classi prime e due classi intermedie di scuola primaria presso il nuovo edificio scolastico ubicato in zona Romanina-Tor Vergata del Comune di Roma, va esaminata nel contesto delle disposizioni che regolano la formazione degli organici.
Va, preliminarmente, ricordato che l'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, ha disposto che: «Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011-2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei ...».
Per l'anno scolastico 2011-2012 la ripartizione, a livello regionale, della consistenza numerica nazionale delle dotazioni organiche è stata effettuata in relazione alle specificità degli ambiti territoriali interessati. In particolare, si è fatto riferimento alle peculiarità strutturali, organizzative e operative delle istituzioni scolastiche e alle diversità legate alle situazioni ambientali e socio economiche, e inoltre, si è tenuto conto delle funzioni e dei compiti previsti per i profili professionali del personale. Ulteriore rilievo è stato riservato ai diversi contesti territoriali interessati ai fenomeni migratori, alle distanze ed ai collegamenti tra le istituzioni scolastiche situate nei comuni montani e nelle piccole isole. Ciò a conferma della dovuta attenzione prestata a tutte le realtà territoriali.
In particolare, i criteri utilizzati per la determinazione delle dotazioni organiche, come per gli anni scorsi, sono: entità della popolazione scolastica; presenza di alunni portatori di handicap e di alunni di cittadinanza non italiana; caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati; condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà; distribuzione delle classi tra i vari gradi di istruzione e relativo tempo scuola (tempo pieno nella scuola primaria e tempo prolungato nella scuola di primo grado) presenza dei plessi, sezioni staccate eccetera.
Si fa presente che la riduzione complessiva dell'organico docente, derivante dalle tre azioni del Piano programmatico attuativo dell'articolo 64 della legge n. 133, comporta nel triennio in corso una riduzione del personale docente di 87.400 posti, di cui 20.000 programmati dal precedente Governo.
Tali riduzioni sono state attuate secondo i criteri previsti dal citato Piano programmatico e dai relativi regolamenti attuativi.
Ciò premesso, sulla situazione specifica prospettata dall'Onorevole interrogante, il competente Ufficio scolastico regionale per il Lazio, interessato ai riguardo, ha fatto presente quanto segue.

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Dai tabulati meccanografici relativi all'organico di diritto per l'anno scolastico 2011/2012, risulta che il Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo «Raffaello» di Roma, non potendo richiedere due organici separati - plesso «Romanina» e nuovo plesso «Romanina-Tor Vergata» - in quanto quest'ultimo non è ancora codificato perché di nuova istituzione, ha richiesto, in presenza di 117 iscrizioni complessive di alunni alla prima classe, n. 6 classi prime, tutte a tempo pieno, 3 delle quali, si presume, destinate al nuovo plesso della Romanina/Tor Vergata.
II suddetto Ufficio ha precisato di aver autorizzato il funzionamento di n. 5 classi prime, di cui n. 3 classi a tempo normale e n. 2 classi a tempo pieno. Dette classi, sulla base delle comunicazioni del Dirigente scolastico, funzioneranno ripartite tra i due plessi con relativa distribuzione degli alunni da parte del Dirigente medesimo.
Per quanto riguarda le classi intermedie, sulla base dei dati comunicati dal Dirigente scolastico nella proposta di organico, sono state autorizzate n. 3 classi seconde con un totale di 66 alunni, e tre classi terze con 59 alunni, e più precisamente:
delle 3 classi seconde, due sono a tempo pieno con 50 alunni ed una è a tempo normale con 16 alunni, in prosecuzione delle corrispondenti classi prime che hanno funzionato nel corrente anno;
delle 3 classi terze, due sono a tempo pieno con 43 alunni ed una è a tempo normale con 16 alunni, in prosecuzione delle corrispondenti classi seconde dell'anno 2010-2011.

Per l'assegnazione degli alunni e la ripartizione delle classi nei singoli plessi, come sopra evidenziato, la competenza è del Dirigente scolastico, con l'onere di un'equa distribuzione degli stessi.
Si informa, infine, che stanno per essere diramate le istruzioni per l'adeguamento dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2011-2012 alla situazione di fatto. Nell'ambito delle relative operazioni, gli uffici scolastici potranno riesaminare talune situazioni per le quali sussistano i presupposti di un possibile intervento.

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ALLEGATO 3

5-04880 Giammanco: Sulle disposizioni riguardanti il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi della legge n. 240 del 2010.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto rappresentato dall'On. interrogante, il Governo ha già risposto ad analoga interrogazione presentata dall'On. Ghizzoni (n. 5-04231) il 16 marzo scorso.
Si conferma, pertanto, quanto già riferito nella precedente occasione.
La legge 30 dicembre 2011 n. 240 detta, all'articolo 22, una nuova disciplina per il conferimento degli assegni di ricerca. Ai sensi del successivo articolo 29, comma 11, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge è abrogato, tra gli altri, l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 recante la precedente disciplina sul conferimento degli assegni di ricerca.
Per ciò che riguarda le regole applicabili al conferimento degli assegni banditi prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative e, in particolare, per quanto riguarda il rinnovo degli stessi, dovrà essere applicata la normativa precedente.
Si comunica, infine, che il 9 marzo 2011 il Ministro Gelmini ha firmato il Decreto Ministeriale relativo alla definizione dell'importo minimo degli assegni di ricerca. Il decreto è stato registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2011 ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2011.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. Atto n. 372.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante il regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
preso atto del parere reso dal Consiglio di Stato;
preso altresì atto di quanto esposto dai soggetti auditi il 5 luglio 2011;
tenuto conto dei rilievi espressi dalla Commissione V (Bilancio, tesoro e programmazione);
considerata l'opportunità di definire in maniera univoca già nel regolamento il termine per la presentazione delle domande, facendo, inoltre, riferimento, quale dies a quo, alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
valutata l'opportunità di prevedere che i titoli e le pubblicazioni scientifiche possano essere presentati al Ministero per via cartacea ovvero per via telematica - al fine di non gravare i candidati dell'onere dell'esclusiva presentazione telematica che, in taluni casi, per le pubblicazioni più risalenti, potrebbe essere adempiuto con estrema difficoltà e dispendio di risorse finanziarie, assolutamente non proporzionate allo scopo della procedura - e che venga previsto che possano essere presentate esclusivamente per via telematica soltanto le pubblicazioni aventi data posteriore all'entrata in vigore del decreto;
considerato che, se il numero dei professori inseriti nella lista è inferiore a 8, la lista è integrata mediante l'inserimento degli altri professori afferenti al macrosettore concorsuale, ipotesi non contemplata dalla legge n. 240 del 2010; che, al riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che l'integrazione ha lo scopo di rendere comunque effettivo il sorteggio nel caso in cui le candidature fossero esigue e che, sull'argomento, il CUN, con mozione approvata il 7 aprile 2011, ha evidenziato che un sorteggio effettuato con l'inserimento degli altri professori afferenti al macrosettore concorsuale rischia di produrre una commissione nella quale potrebbe non comparire nessun professore appartenente allo specifico settore concorsuale;
valutata l'esigenza, con riguardo alla possibilità che i commissari in servizio presso atenei italiani siano parzialmente esentati, a domanda, dalla ordinaria attività didattica, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera g), della legge n. 240 del 2010, di confermare la previsione di esenzione solo parziale dalla attività didattica;
considerata l'opportunità di prevedere che anche l'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari provenienti da università italiane sia effettuata dall'ANVUR;
considerata l'opportunità, in relazione alla previsione secondo cui, ai fini del sorteggio, i componenti di ciascuna

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lista sono collocati in ordine alfabetico e questo determina l'attribuzione di un numero d'ordine, essendo in caso di omonimia l'ordine di priorità definito sulla base della data di nascita, di sopprimere quest'ultima previsione;
valutata l'esigenza, con riguardo alla formazione di ciascuna commissione, che vengano sorteggiati anche dei membri supplenti, per il caso di dimissioni o di impossibilità a proseguire i lavori dei membri effettivi, al fine di evitare ritardi nella conclusione dei lavori dovuti a nuovi sorteggi;
rilevato che, all'articolo 6, comma 9, il riferimento corretto, in base all'articolo 16, comma 3, lett. i), della legge n. 240 del 2010 non è alla formazione della lista, ma al sorteggio nell'ambito della lista;
rilevato che, all'articolo 8, comma 1, terzo periodo, la locuzione «pubblicità sul sito dell'università per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione» potrebbe essere interpretata nel senso che, dopo sette giorni, non è più necessario che le determinazioni siano disponibili sul sito, quando, invece, l'obiettivo è chiaramente quello di vincolare, in termini temporali, lo svolgimento della successiva riunione della commissione;
considerata l'opportunità di precisare che i pareri pro-veritate possano essere richiesti solo dalla maggioranza della Commissione;
esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1. con riguardo all'articolo 3, comma 2, venga definito in maniera univoca già nel regolamento il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, facendo, inoltre, riferimento, quale dies a quo, esclusivamente alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
2. con riguardo all'articolo 6, si preveda un primo sorteggio nell'ambito del macrosettore, volto a integrare la lista dei professori del settore concorsuale fino a raggiungere il numero di 8, e che il sorteggio dei commissari si effettui nell'ambito della lista così integrata;
3. con riguardo all'articolo 6, comma 5, venga previsto che anche l'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari provenienti da atenei italiani sia effettuata dall'ANVUR;
4. con riguardo all'articolo 6, comma 11, va confermata la previsione di esenzione solo parziale dalla attività didattica, a domanda, per i commissari in servizio presso atenei italiani, dovendo comunque essere assicurato lo svolgimento delle sessioni di esame;
5. con riguardo all'articolo 7, comma 1, lettera b), venga soppressa la previsione secondo cui, in caso di omonimia, l'ordine di priorità è definito sulla base della data di nascita;
6. con riguardo alla formazione di ciascuna commissione, si preveda il sorteggio anche di membri supplenti, per il caso di dimissioni o di impossibilità a seguire i lavori da parte dei membri effettivi;
7. con riguardo all'articolo 8, ove è previsto che le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro 5 mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande dei candidati, venga rispettato il dettato dell'articolo 16, comma 3, lett. e), della legge n. 240 del 2010, che dispone che i 5 mesi decorrono dall'indizione della procedura;
8. con riguardo all'articolo 9, comma 2, venga specificato che, ai fini delle procedure di formazione delle commissioni, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, includendo tra i soggetti in possesso di idoneità anche coloro i quali, ai sensi di tale legge, abbiano prestato servizio in qualità di professori ordinari di ruolo;

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9. si abroghi il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005, che aveva conferito una delega al Governo nella stessa materia, da esercitare entro 6 mesi dalla data della sua entrata in vigore;

e con le seguenti osservazioni:
a) con riguardo all'articolo 3, comma 5, si valuti l'opportunità di prevedere che titoli e pubblicazioni scientifiche, editi prima della data di entrata in vigore del decreto, possano essere presentati al Ministero per via cartacea ovvero per via telematica, e di prevedere che possano essere presentate esclusivamente per via telematica soltanto le pubblicazioni aventi data posteriore all'entrata in vigore del decreto;
b) all'articolo 6, comma 9, si valuti l'opportunità di sostituire le parole «La formazione della lista di cui al comma 2» con le parole «Il sorteggio nell'ambito dei componenti della lista di cui al comma 2», nonché l'opportunità di spostare il comma in questione nell'ambito dell'articolo 7, dedicato alle operazioni di sorteggio;
c) all'articolo 8, comma 1, terzo periodo, si valuti l'opportunità di sopprimere le parole «per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione»;
d) si valuti l'opportunità di precisare, con riguardo all'articolo 8, comma 3, che i pareri pro-veritate possano essere richiesti solo dalla maggioranza della Commissione.