CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 luglio 2011
507.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-04895 Bernardini: Sulla «giurisdizione domestica» della giustizia amministrativa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di risposta, non senza osservare, in via preliminare, che alcuni dei fatti evidenziati sono attualmente al vaglio della magistratura e che altre circostante sono del tutto non veritiere, come quella secondo cui il dottor Liberati sarebbe stato sottoposto a ben sei procedimenti disciplinari (anziché due), così come egli stesso ha dichiarato alla trasmissione «Report».
In ogni caso, nel merito dell'interrogazione, si deve rilevare che gli atti incidenti sullo stato giuridico dei magistrati amministrativi - fra cui quindi anche le sanzioni disciplinari - sono soggetti al sindacato del giudice amministrativo - cioè del Tribunale amministrativo regionale in primo grado e del Consiglio di Stato in appello - alla cui cognizione sono devolute, in via generale, le controversie aventi ad oggetto la legittimità di provvedimenti amministrativi, ai sensi degli articolo 103, comma 1, e 113 della Costituzione.
Questa competenza, che costituisce quindi regola generale, trova pertanto la propria fonte nel dettato costituzionale ed è comune a tutte le categorie di dipendenti il cui rapporto di lavoro è assoggettato, in considerazione delle connotazioni pubblicistiche dell'attività svolta, al «regime di diritto pubblico».
Di conseguenza, in relazione alla questione posta dagli onorevoli interroganti, non si può assolutamente parlare di «giurisdizione domestica» che, quindi, è espressione dei tutto impropria e fuorviante.
Si parla, infatti, di giurisdizione domestica quando le controversie sono sottratte al giudice che dovrebbe ordinariamente occuparsene, cioè per quelle situazioni nelle quali la devoluzione ad organi interni delle questioni concernenti il personale avviene in deroga alla disciplina generale in tema di giurisdizione, come è il caso degli ordinamenti della Presidenza della Repubblica, della Corte costituzionale e delle Camere parlamentari.
E si badi che sia la Corte Costituzionale che la Corte di Cassazione, in più occasioni, hanno considerato compatibile tale sistema coi principio di terzietà, indipendenza e imparzialità del giudice.
Questi elementi sono stati segnalati alla redazione di Report alcuni giorni prima della trasmissione, con una nota del Presidente del Consiglio di Stato.
Occorre prendere atto, con rammarico, che tale trasmissione non ha fatto però alcun riferimento sostanziale alla lettera, contravvenendo all'obbligo di fornire una valutazione obiettiva delle vicende esposte.
In ogni caso, tale trasmissione probabilmente non ha rispettato il Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, il quale, all'articolo 1, lettera d), testualmente prevede l'obbligo del principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono - comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo - e rispettando il principio di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti.
Si deve anche rilevare che gli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi sulla legittimità dei singoli provvedimenti

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concernenti lo stato giuridico dei magistrati amministrativi sono, ovviamente, del tutto distinti ed autonomi da quelli che li hanno adottati o che hanno concorso a formarli.
Il che rende impossibile ogni interferenza fra gli uni e gli altri sul piano istituzionale.
Nell'interrogazione, con riferimento alla persona del Presidente del Consiglio di Stato, è prospettata l'ipotesi che il magistrato intervenuto nel procedimento conclusosi con l'adozione del provvedimento contestato in sede giurisdizionale, faccia parte dell'organo giudicante chiamato a pronunziarsi sulla sua legittimità.
Questa possibilità è però da escludere.
Infatti, a presidio della terzietà e dell'imparzialità del giudice soccorrono gli istituti dell'astensione e della ricusazione previsti dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, che ovviamente valgono anche nel processo amministrativo.
Nell'interrogazione è anche insinuato il dubbio che i magistrati amministrativi, chiamati a giudicare della legittimità di atti adottati con l'intervento degli organi di vertice della Giustizia amministrativa, possano subire, stante la loro soggezione alla potestà di supremazia degli stessi organi, un condizionamento non conciliabile con i requisiti di terzietà ed imparzialità che devono connotare l'esercizio della giurisdizione.
In realtà, una situazione non diversa esiste anche nell'ambito della magistratura ordinaria con riferimento al procedimento disciplinare.
Il dato caratterizzante tale procedimento, infatti, è la competenza dell'organo di autogoverno che, nell'ordinamento della magistratura ordinaria, è la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.
Poiché contro i provvedimenti di tale sezione disciplinare è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione - se fosse vera la tesi degli onorevoli interroganti - vi sarebbe, anche in tal caso, un'ipotesi di «giurisdizione domestica».
In realtà la soluzione legislativa risponde ad una regola generale che ha la sua fonte nella Costituzione, quella secondo cui contro le sentenze è sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge.
La prospettata «giurisdizione domestica dei giudici amministrativi» si sottrae, quindi, alla valutazione negativa sottesa all'interrogazione.
In effetti, se gli interventi di riforma sollecitati dagli interroganti fossero posti in atto e restassero circoscritti alla sola Giustizia amministrativa, allora sì, in questo caso, la norma sarebbe viziata da evidente illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, in quanto si determinerebbe un'asimmetria fra gli ordinamenti delle diverse magistrature.
Resta da osservare che la pluralità di funzioni del Presidente del Consiglio di Stato - che è ovviamente prevista dalla normativa vigente - trova giustificazione nella sua posizione di Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e di organo rappresentativo esterno relativamente alle questioni di sua competenza.
Pertanto, per il verificarsi di un «conflitto di interessi» o, più in generale, di una anomalia funzionale, non è sufficiente il concreto esercizio delle funzioni ma è necessaria la sussistenza degli elementi che determinano una effettiva situazione di incompatibilità, dei quali nell'interrogazione non è fatta neppure menzione.
In realtà il dottor Liberati ha molte volte tentato di superare il concorso a Consigliere di Stato senza mai riuscirvi e da qui ha iniziato un'azione di vera e propria diffamazione a largo spettro nei confronti della magistratura amministrativa.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-04982 Mattesini: Problematiche relative alla casa circondariale di Arezzo.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Mattesini posso evidenziare i seguenti dati informativi, sulla scorta delle notizie trasmesse dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
I lavori in corso di esecuzione nella Casa circondariale di Arezzo riguardano essenzialmente: a) l'adeguamento strutturale e funzionale del muro di cinta per l'intero suo perimetro (consolidamento, innalzamento, rifacimento dei camminamenti e delle garitte angolari, realizzazione dell'impianto termico antigelo eccetera); b) il rifacimento degli impianti di sicurezza (videosorveglianza, antintrusione-antiscavalcamento); c) il completamento degli interventi di manutenzione delle facciate del reparto detentivo maschile, anch'esso per l'intero suo perimetro.
Oltre ai predetti lavori di natura primaria, è prevista la realizzazione di lavori complementari quali la pavimentazione dell'area compresa tra il muro di cinta ed i fabbricati, la regimentazione delle acque e la rivisitazione di alcune aree esterne.
Per l'esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale è risultata necessaria la predisposizione di ponteggi metallici, che sono stati posizionati non soltanto all'interno e all'esterno del fabbricato detentivo, ma anche lungo tutto il perimetro del muro di cinta.
In verità, tali opere provvisionali sono imposte dalla vigente legislazione sulla sicurezza nei cantieri e sono indispensabili per la fattibilità degli interventi. È evidente, tuttavia, che le stesse mal si conciliano con la sicurezza penitenziaria in senso lato, potendo fortuitamente determinare una estrema facilità di intrusione dal muro di cinta, oltre che il suo scavalcamento, nonché la concreta possibilità per i detenuti di entrare in contatto, dalle finestre delle loro camere, con gli operai sui ponteggi.
Questi, dunque, i motivi che hanno imposto lo sfollamento dell'Istituto.
A ciò si aggiunga l'impraticabilità del camminamento di ronda a causa delle impalcature ed il conseguente movimento di mezzi e di maestranze, che avrebbero reso estremamente rischioso il permanere di agenti e detenuti all'interno della struttura.
Pertanto, a fronte di una scelta iniziale di mantenere l'operatività di pochissime celle (destinate alla sola ricezione di arrestati, per il tempo strettamente necessario alla convalida degli arresti), si è convenuto - da parte dell'Amministrazione competente - di sospendere totalmente le attività amministrative e penitenziarie dell'istituto aretino, previo il trasferito dell'ultimo detenuto, avvenuto il 27 giugno ultimo scorso. Faccio presente, infatti, che le attività ristrutturative avranno ad oggetto tutti i reparti detentivi, inclusi gli spazi destinati ad attività trattamentali e ciò anche ai fini del loro adeguamento al Regolamento di Esecuzione.
Quanto alla durata dei lavori, comunico che lo scorso 28 giugno sono stati discussi gli elaborati relativi al futuribile assetto della struttura penitenziaria e che gli atti progettuali esecutivi potranno essere approntati entro l'autunno 2011.
Per ciò che concerne, invece, la prospettata ipotesi di pur parziale utilizzo di sezioni detentive femminili, voglio segnalare che una siffatta soluzione, per quanto pregevole ai fini del recepimento dei desideri

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del personale della Casa Circondariale di Arezzo, rappresenterebbe un serio rischio per la sicurezza della struttura stessa, finendo per esporre tutto l'assetto organizzativo agli intuibili pericoli derivanti dalla concomitanza dell'attività di cantiere che richiede movimenti, anche rapidi, di uomini, mezzi e materiali - con l'attività penitenziaria - che impone controlli ed assenza di contatti diversi da quelli previsti dall'Ordinamento Penitenziario.
Coniugare questi due aspetti si rivelerebbe, infatti, non soltanto problematico, quanto decisamente sconsigliabile.
Ad ogni buon conto, tengo a precisare che proprio al fine di contenere il più possibile i disagi derivanti da tale situazione, sono già in atto alcuni incontri con le OO.SS., per cercare di individuare le forme di impiego più opportune e meno disagevoli per il personale dell'istituto aretino.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05010 Contento: Sulla eventuale intenzione del Ministro della Giustizia di adottare iniziative ispettive in merito alla correttezza, sotto il profilo disciplinare, delle indagini relative ad un procedimento penale che coinvolge un parlamentare.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione dell'onorevole Contento sottopone all'attenzione del Ministro della giustizia numerosissimi aspetti critici connessi allo svolgimento delle indagini e delle intercettazioni telefoniche disposte dagli uffici giudiziari napoletani nell'ambito dell'indagine sulla cosiddetta P4.
Va rilevato, al riguardo, che la molteplicità degli aspetti dedotti e la loro complessità mal si conciliano con i tempi necessariamente assai stretti per rendere risposta ad un question-time, come è certamente noto all'onorevole interrogante.
Tanto premesso, devo peraltro rilevare che, ad oggi, il Ministro della giustizia non ha inteso assumere alcuna iniziativa, ancorché di carattere preliminare, in relazione al procedimento pendente presso gli uffici giudiziari napoletani. Infatti, allo stato attuale, una iniziativa di tal genere verrebbe a determinare, inevitabilmente, il sovrapporsi di un sindacato amministrativo, riguardante atti di un procedimento penale in corso, con lo svolgimento sia delle funzioni giurisdizionali che di quelle peculiari attribuite alla giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati.
Ciò non deve far ritenere, peraltro, che l'attenzione del Ministro Guardasigilli non sia massima nel caso in esame, sia in relazione alla delicatezza delle indagini in corso, sia in relazione ad eventuali illegittimità che dovessero profilarsi, tali da attingere la soglia del rilievo disciplinare. In tal senso comunico che sono stati richiesti elementi informativi alle autorità procedenti e che i dati pervenuti sono e saranno oggetto di attento monitoraggio.
Quanto, poi, all'ulteriore aspetto, concernente l'illegittima pubblicazione di intercettazioni telefoniche non rilevanti per il procedimento in corso, faccio presente che è intenzione del Governo sottoporre all'attenzione del Parlamento un provvedimento diretto a fornire una disciplina più puntuale e rigorosa della materia, in modo tale da assicurare, assieme al corretto svolgimento delle indagini, il rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti non indagati, le cui conversazioni, ciò nonostante, siano state tuttavia a vario titolo «captate» nell'ambito di un procedimento penale.