CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 luglio 2011
506.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006. Atto n. 367.

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006;
rilevato che esso è volto ad istituire un quadro di garanzie finalizzato a consentire lo stoccaggio geologico permanente di biossido di carbonio assicurando il massimo livello di efficienza e di sostenibilità ambientale, nonché la sicurezza e la tutela della salute della popolazione;
sottolineato che ulteriore finalità dello schema di decreto è quella di contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) atteso che nel testo della direttiva 2009/31/CE ricorre unicamente la dizione «stoccaggio» e non «stoccaggio permanente», valuti il Governo l'opportunità di sopprimere, ovunque ricorra nel testo del decreto, la parola «permanente», che può ingenerare equivoci ed essere di impossibile accertamento tecnico;
b) all'articolo 1, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole «formazioni geologiche profonde» con le parole «formazioni geologiche idonee a garantire lo stato supercritico della CO2» e, conseguentemente, sostituire la parola «profonde», ovunque ricorra nel testo, con «idonee»;
c) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere o il comma 2 dell'articolo 2 o il comma 7 dell'articolo 12, che recano disposizioni di identico tenore;
d) all'articolo 3, comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «inclusi i giacimenti esauriti e semiesauriti»;
e) valuti il Governo l'opportunità di sostituire il riferimento normativo indicato nel comma 4 dell'articolo 4 («comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 216/2006») con il seguente «comma 10 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 216 del 2006», in quanto il citato articolo 8 è stato abrogato dal decreto legislativo n. 257 del 2010;
f) all'articolo 6, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, le parole «che saranno valutate nell'ambito delle istruttorie tecniche di cui agli articoli 11 e 16»;
g) all'articolo 7, comma 2, dopo le parole «di cui al comma 1» inserire le

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seguenti «, e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme, «;
h) all'articolo 7, comma 7, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, alla fine del primo periodo, dopo le parole «già in atto», le parole «, con particolare riferimento a quelle di cui alla lettera m) della fase 1 dell'Allegato 1»;
i) all'articolo 11, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole «Ministero dell'ambiente» le seguenti «e d'intesa con la regione interessata»;
j) all'articolo 18, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera a), con la seguente che meglio riproduce la prescrizione recata dalla direttiva 2009/31/CE: «a) sia composto prevalentemente da CO2 nella percentuale non inferiore a quella indicata nell'autorizzazione allo stoccaggio»;
k) all'articolo 18, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera b) con la seguente: «b) le concentrazioni di tutte le sostanze presenti, necessarie per aumentare la sicurezza e migliorare il monitoraggio, o accidentalmente prodotte dall'impianto e dai procedimenti attuati per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio, siano inferiori ai livelli che comporterebbero un rischio significativo per l'ambiente e la salute»;
l) all'articolo 19, valuti il Governo l'opportunità di eliminare nel titolo le parole «Controllo» e «ambientale» trattando l'articolo solo di monitoraggio, mentre il controllo è trattato al successivo articolo 21; valuti altresì il Governo l'opportunità di aggiungere, alla fine del medesimo articolo 19, il seguente comma: «5. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Ministeri dello Sviluppo economico e dell'Ambiente, definiscono con proprio decreto i criteri tecnici per il monitoraggio, fissando altresì i parametri quantitativi, in attuazione e in conformità con l'Allegato II del presente decreto»;
m) all'articolo 24, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente «c) assenza di irregolarità significative o fuoriuscite individuabili» che più correttamente riproduce il testo dell'articolo 18 della direttiva 2009/31/CE;
n) all'articolo 31, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indicati i contenuti e le modalità di diffusione delle informazioni».

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006. Atto n. 367.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006;
rilevato che esso è volto ad istituire un quadro di garanzie finalizzato a consentire lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio assicurando il massimo livello di efficienza e di sostenibilità ambientale, nonché la sicurezza e la tutela della salute della popolazione;
sottolineato che ulteriore finalità dello schema di decreto è quella di contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera;
rilevata, infine, l'opportunità che, nell'ambito della individuazione dei siti di stoccaggio di CO2, siano privilegiati, ove consentito dalla conformazione geologica dei siti, quelli ubicati in prossimità degli impianti industriali nei quali la stessa CO2 è prodotta,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) atteso che nel testo della direttiva 2009/31/CE ricorre unicamente la dizione «stoccaggio» e non «stoccaggio permanente», valuti il Governo l'opportunità di sopprimere, ovunque ricorra nel testo del decreto, la parola «permanente», che può ingenerare equivoci ed essere di impossibile accertamento tecnico;
b) all'articolo 1, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole «formazioni geologiche profonde» con le parole «formazioni geologiche idonee»;
c) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere o il comma 2 dell'articolo 2 o il comma 7 dell'articolo 12, che recano disposizioni di identico tenore;
d) all'articolo 3, comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «inclusi i giacimenti esauriti e semiesauriti»;
e) valuti il Governo l'opportunità di sostituire il riferimento normativo indicato nel comma 4 dell'articolo 4 («comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 216/2006») con il seguente «comma 10 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 216 del 2006», in quanto il citato articolo 8 è stato abrogato dal decreto legislativo n. 257 del 2010;
f) all'articolo 6, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, le parole «che saranno valutate nell'ambito delle istruttorie tecniche di cui agli articoli 11 e 16»;

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g) all'articolo 7, comma 2, dopo le parole «di cui al comma 1» inserire le seguenti «, e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme, «;
h) all'articolo 7, comma 7, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, alla fine del primo periodo, dopo le parole «già in atto», le parole «, con particolare riferimento a quelle di cui alla lettera m) della fase 1 dell'Allegato 1»;
i) all'articolo 11, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole «Ministero dell'ambiente» le seguenti «e d'intesa con la regione interessata»;
j) all'articolo 18, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera a), con la seguente che meglio riproduce la prescrizione recata dalla direttiva 2009/31/CE: «a) sia composto prevalentemente da CO2 nella percentuale non inferiore a quella indicata nell'autorizzazione allo stoccaggio»;
k) all'articolo 18, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera b) con la seguente: «b) le concentrazioni di tutte le sostanze presenti, necessarie per aumentare la sicurezza e migliorare il monitoraggio, o accidentalmente prodotte dall'impianto e dai procedimenti attuati per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio, siano inferiori ai livelli che comporterebbero un rischio significativo per l'ambiente e la salute»;
l) all'articolo 19, valuti il Governo l'opportunità di eliminare nel titolo le parole «Controllo» e «ambientale» trattando l'articolo solo di monitoraggio, mentre il controllo è trattato al successivo articolo 21; valuti altresì il Governo l'opportunità di aggiungere, alla fine del medesimo articolo 19, il seguente comma: «5. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Ministeri dello Sviluppo economico e dell'Ambiente, definiscono con proprio decreto i criteri tecnici per il monitoraggio, fissando altresì i parametri quantitativi, in attuazione e in conformità con l'Allegato II del presente decreto»;
m) all'articolo 24, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente «c) assenza di irregolarità significative o fuoriuscite individuabili» che più correttamente riproduce il testo dell'articolo 18 della direttiva 2009/31/CE;
n) all'articolo 31, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indicati i contenuti e le modalità di diffusione delle informazioni».