CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 luglio 2011
505.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-03673 Bellanova: Sulla disciplina di specifiche tipologie di contratti di inserimento.

TESTO DELLA RISPOSTA

Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'Onorevole Bellanova inerente la tematica dei contratti di inserimento stipulati ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 276/2003.
In proposito, con particolare riguardo a quanto evidenziato dall'interrogante, l'Inps ha reso noto di non aver mai fornito alcuna indicazione di carattere generale finalizzata al recupero delle agevolazioni contributive fruite in relazione a contratti di inserimento stipulati successivamente al 31 dicembre 2008.
L'Istituto ha infatti ritenuto che - nelle more dell'emanazione del previsto decreto ministeriale - la stipula dei contratti e le correlate agevolazioni contributive dovessero ritenersi legittime sulla base di quanto previsto dall'ultimo decreto emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 novembre 2008.
Tale orientamento si fonda sul riconoscimento della natura essenzialmente dichiarativa del Decreto Ministeriale da emanarsi in attuazione della predetta disposizione normativa; ciò alla stregua di quanto affermato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in sede di risposta ad una istanza di interpello sulla medesima questione formulata dalla Regione Siciliana.
In tale atto, in particolare, si afferma che un decreto intervenuto «in ritardo» rispetto al proprio periodo di riferimento vada a «sanare» tutti i contratti di inserimento già stipulati nel corso di tale periodo e conformi a quanto rilevato nel decreto medesimo.
È proprio su questo presupposto che l'Istituto ha reso noto di non aver mai modificato le proprie procedure di controllo delle denunce mensili, al fine di consentire che le agevolazioni per contratti di inserimento stipulati con le donne a decorrere dal 1o gennaio 2009 risultassero legittimamente fruite.
Pertanto, solo nel momento in cui verranno emanati i decreti ministeriali per gli anni dal 2009 in poi, l'Istituto potrà verificare la conformità dei contratti già stipulati al contenuto dei decreti, prevedendo modalità di conguaglio dei benefici eventualmente fruiti in misura difforme da quanto spettante.
Al riguardo segnalo che è attualmente in fase di redazione, da parte degli uffici dell'Amministrazione che rappresento, il nuovo Decreto ministeriale di individuazione delle aree di cui al predetto articolo 54, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 276/2003. L'ipotesi allo stato più accreditata è quella secondo cui l'emanando decreto estenda il proprio ambito di applicazione agli anni 2009 e 2010, in tal modo superando ogni dubbio sulla paventata soluzione di continuità temporale.

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ALLEGATO 2

5-03846 Bellanova: Problematiche dei lavoratori addetti al servizio di pulizia negli istituti scolastici.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione che passo ad illustrare verte sulle problematiche relative agli appalti di pulizie negli istituti scolastici.
A tal proposito informo che nei giorni scorsi si sono svolti presso gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali diversi incontri per affrontare e risolvere le complesse questioni occupazionali richiamate dall'Onorevole interrogante.
In particolare, nell'ultimo incontro del 14 giugno scorso, è stata raggiunta la sottoscrizione di un accordo tra le parti sociali interessate ed il Ministero dell'istruzione, in cui si è stabilito di confermare la prosecuzione degli affidamenti in essere fino all'assegnazione delle nuove gare di appalto, i cui bandi sono attualmente in via di definizione, seppur con una riduzione di corrispettivo rispetto allo scorso anno.
Nello specifico, con tale accordo, le parti hanno convenuto «a fronte della disponibilità finanziaria di 390 milioni di euro su base annua, assicurata alle istituzioni scolastiche a decorrere dal primo luglio 2011 sino alla conclusione della procedura di gara avviata con CONSIP per l'acquisto dei servizi» in parola, di proseguire l'esecuzione dei servizi medesimi.
La riduzione del corrispettivo rispetto alle annualità pregresse comporta necessariamente un'eccedenza di lavoratori che rende necessario il ricorso a strumenti di ammortizzatori sociali per un numero di lavoratori appartenenti alla categoria dei cosiddetti «ex LSU», presuntivamente quantificato in 12.550 unità.
Nell'ambito dell'accordo sottoscritto il 14 giugno scorso, è stato inoltre previsto il ricorso a misure di cassa integrazione in deroga le cui modalità specifiche verranno definite nelle singole procedure avviate dalle aziende e nei relativi accordi governativi sottoscritti con le organizzazioni sindacali.
Le Parti hanno altresì concordato che le Aziende impegnate sia nei cosiddetti «appalti storici» che in quelli «ex LSU», privilegeranno il ricorso a procedure di mobilità finalizzate all'accompagnamento a pensione del personale in possesso dei requisiti per il trattamento di quiescenza, che, per l'anno in corso, viene stimato in circa 1000 unità.
Informo, inoltre, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è impegnato a garantire - in concorso con le Regioni interessate - gli opportuni strumenti di ammortizzazione sociale in deroga necessari a consentire un sostegno al reddito ai lavoratori interessati, fermo restando che per l'anno in corso la possibilità di autorizzazione dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni in deroga è limitata al 31 dicembre 2011.
Da ultimo faccio presente che il Ministero dell'istruzione, in funzione degli accordi innanzi richiamati, ha ritirato la direttiva n. 103/2010 che aveva suscitato forte preoccupazione nei lavoratori in questione provvedendo a diramare, ai fini della corretta applicazione degli accordi medesimi, le prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche interessate.

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ALLEGATO 3

5-04783 Codurelli: Tutela dei diritti sindacali per i lavoratori di una cooperativa sociale.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole Codurelli - nell'atto ispettivo che passo ad illustrare - richiama l'attenzione sulla vicenda relativa all'esclusione dallo status di socio di tre lavoratrici dell'Istituto Casa degli Angeli di Lecco, cooperativa sociale a responsabilità limitata avente come oggetto sociale il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi educativi.
In proposito informo che la Direzione provinciale del lavoro di Lecco - nel corso degli accessi ispettivi effettuati il 16 e 21 febbraio c.a. presso la sede della cooperativa - ha accertato che tale esclusione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto - con provvedimento del 26 novembre 2010 - a seguito della iscrizione da parte delle lavoratrici ad un'organizzazione sindacale ritenuta ispirata a principi non del tutto conformi alle specifiche finalità perseguite dall'Istituto; ciò in conformità a quanto stabilito dall'articolo 15 lettera b) del vigente statuto sociale, in base al quale «il socio può essere escluso anche nel caso in cui non condivida le finalità specifiche della scuola cattolica e non collabori, anche con la propria testimonianza, a renderle concrete».
La predetta decisione non ha comunque investito il rapporto di lavoro delle tre lavoratrici le quali prestano tutt'ora servizio presso l'Istituto.
Della questione è stato investito il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Lecco che ha rigettato il ricorso presentato dall'organizzazione sindacale, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge n. 300/1970, rilevando che lo stesso non abbia fornito elementi di alcun genere, né di fatto né di diritto, per poter riconoscere la tutela inibitoria di cui alla predetta disposizione di legge.
La Direzione provinciale di Lecco ha inoltre comunicato che lo scorso 30 aprile - nell'ambito del procedimento arbitrale promosso dalle tre lavoratrici nei confronti della cooperativa in questione - le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in base al quale - a fronte della revoca da parte dell'Istituto del provvedimento di esclusione - due delle tre lavoratrici si sono impegnate a rinunciare allo status di socio, continuando però ad espletare le loro mansioni in qualità di dipendenti a tempo indeterminato.
Da ultimo informo che, allo stato, risulta ancora pendente innanzi competente Autorità Giudiziaria il ricorso per comportamento antisindacale promosso ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 300/1970, per il quale è stata fissata udienza per il 21 settembre p.v.

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ALLEGATO 4

5-04976 Laura Molteni: Problemi relativi a licenziamenti collettivi riguardanti il settore farmaceutico.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione che passo ad illustrare verte sui problemi relativi a licenziamenti collettivi riguardanti il settore farmaceutico e, in particolare, della società Aptalis Pharma Group Eurand.
Preliminarmente preciso che farò riferimento ad Eurand S.p.A. in quanto la denominazione della società acquisita nel febbraio 2011 dal Gruppo canadese Axcan è a tutt'oggi rimasta invariata, sebbene in data 4 maggio 2011 sia stato annunciato il nuovo nome dell'intero Gruppo in «Aptalis».
Ciò premesso, segnalo, altresì, che le Parti sociali, ad oggi, non hanno richiesto alcun incontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esame della situazione occupazionale né è pervenuta altra segnalazione al riguardo, né, tantomeno, è pervenuta alcuna istanza di concessione di trattamento di integrazione salariale.
Al momento le uniche informazioni disponibili in merito alla situazione aziendale ed alla procedura in corso, sono state acquisite dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano (competente per territorio) per il tramite del responsabile delle Risorse Umane della Società di cui trattasi, che ha provveduto a trasmettere al Servizio Ispezione del Lavoro la lettera di apertura della procedura di mobilità datata 25 maggio 2011 con n. 2 allegati, uno relativo ai profili professionali del personale interessato alla procedura di mobilità, l'altro relativo ai profili professionali del personale complessivamente impiegato in azienda nelle varie unità.
Da quanto è stato comunicato per iscritto dall'Azienda è emerso quanto segue.
«La riorganizzazione di cui si tratta è frutto dell'acquisizione da parte del Gruppo Axcan, avvenuta a febbraio di quest'anno, del Gruppo Eurand, un gruppo internazionale, quotato sulla borsa NASDAQ. La riduzione del personale attualmente in corso è conseguenza della esigenza di realizzare una struttura aziendale più efficiente e competitiva.
L'Azienda ha sottolineato come la riorganizzazione e l'eliminazione delle duplicazioni di funzioni, ruoli e attività attualmente in fase di implementazione si inseriscano in un piano a livello mondiale atto a permettere al Gruppo Aptalis di potersi sviluppare in un mercato farmaceutico globale sempre più competitivo, e dove elemento decisivo sarà l'investimento nella ricerca e nello sviluppo.
Il Piano di riorganizzazione viene considerato dall'Azienda non solo come un mero processo di snellimento e di eliminazione delle sovrapposizioni, ma come condizione essenziale per configurare un percorso di sviluppo coerente e sostenibile nel tempo.
Al tempo stesso, l'Azienda fa presente che non si tratta di una «fuga dall'Italia» come da alcune parti si è paventato.
Il Gruppo Aptalis che emergerà da questo processo vede l'Italia preservare il proprio ruolo di preminenza nella Produzione e nella Ricerca e Sviluppo farmaceutico.
Il Piano di riorganizzazione ha individuato circa 250 posizioni in esubero a

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livello mondiale. Di queste, circa il 75 per cento nei siti Nordamericani, il restante in Francia e Italia.
In Italia hanno sede due dei centri produttivi principali del gruppo. All'interno del portafoglio prodotti fabbricati in Italia è presente il prodotto di punta di questo gruppo: lo Zenpep.
Per quanto riguarda la Ricerca e Sviluppo farmaceutico, ha sede in Italia (a Pessano con Bornago - MI) il maggiore centro di ricerca del Gruppo Aptalis. Occorre notare come il Piano di riorganizzazione preveda interventi solo marginali a livello di addetti alla Ricerca e Sviluppo farmaceutico in Italia.
Ulteriore elemento che testimonia l'importanza che la Ricerca e Sviluppo farmaceutico effettuata in Italia continua ad avere nel Gruppo Aptalis è la scelta fatta di basare il Responsabile mondiale R&S farmaceutico in Italia, a Pessano.
Tutto questo per significare come l'attuale Piano di riorganizzazione rappresenti un punto importante che, se colto nella sua interezza, può costituire il vero momento di decollo di un gruppo farmaceutico internazionale forte ed efficiente nel quale la componente italiana potrà giocare un ruolo di primo piano. È questo il messaggio portato dall'azienda nel corso dei 3 incontri che si sono già svolti in Assolombarda con le Organizzazioni Sindacali e che continueranno secondo il calendario concordato.
Nel corso delle negoziazioni sindacali l'Azienda ha manifestato la disponibilità di porre in essere misure volte a ridurre l'impatto sociale della mobilità quali, la possibile ricollocazione del personale in esubero in aree non affette dalla mobilità, l'utilizzo del criterio dell'accesso al pensionamento trai i criteri di scelta, un supporto al reddito per la ricollocazione e la disponibilità di un servizio di outplacement per i lavoratori coinvolti».
Secondo quanto appreso dall'Azienda, il prossimo 7 luglio le Parti si incontreranno in Assolombarda per un ulteriore incontro, che speriamo essere decisivo.
L'Azienda ha fatto sapere di aver fornito tutte le informazioni e chiarimenti richiesti in occasione dell'incontro presso la Provincia di Milano in data 1o luglio 2011.
In ultimo, faccio presente che dalle ricerche effettuate per il tramite del collegamento ministeriale con l'archivio INPS, aggiornato al maggio 2011, risulta che la Eurand S.p.A. ha una posizione previdenziale aperta su Milano priva di sofferenze contributive.

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ALLEGATO 5

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. (C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli).

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE

Norme sperimentali per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di anzianità e di vecchiaia e delega al Governo per stabilire a regime le regole in materia.

Art. 1.
(Introduzione, in via sperimentale, di norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia e delega al Governo per la definizione di un meccanismo di prosecuzione part-time del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti per la maturazione della pensione di anzianità).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. In via sperimentale, i lavoratori dipendenti del settore privato che maturano i requisiti per il trattamento di vecchiaia tra il 1o luglio 2011 e il 31 dicembre 2012 hanno facoltà di optare per la prosecuzione del rapporto oltre i limiti di età di cui al comma 2, dandone preavviso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data prevista per il pensionamento di vecchiaia.
2-ter. Quando è stata esercitata l'opzione per la prosecuzione del rapporto di cui al comma 2-bis, gli obblighi contributivi relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché alle forme sostitutive della medesima, sono ridotti di due terzi. Il trattamento pensionistico a cui il lavoratore ha diritto al momento del pensionamento è pari a quello che sarebbe stato attivato se non fosse stata esercitata l'opzione per la prosecuzione del rapporto, con la sola aggiunta di quanto spettante a titolo di perequazione automatica, maturato nel frattempo. È altresì erogata una pensione supplementare corrispondente alla sommatoria dei contributi ridotti versati nel periodo di prosecuzione del rapporto.
2-quater. Decorso il termine previsto per il pensionamento di vecchiaia del dipendente per raggiunti limiti di età, quando questi ha esercitato l'opzione di cui al comma 2-bis, il datore di lavoro ha la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro, previo preavviso, corrispondendogli, in aggiunta al trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, un'ulteriore indennità pari a un quarto di mensilità dell'ultima retribuzione lorda per ogni anno di anzianità di servizio, fino a un massimo di due mensilità. L'indennità aggiuntiva non è dovuta in caso di risoluzione del rapporto di lavoro dopo il compimento del secondo anno successivo alla scadenza del termine originariamente previsto per il pensionamento del dipendente.
2-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è ripartita annualmente, mediante apposito bando di gara ad evidenza pubblica, una

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quota pari al 30 per cento delle risorse rese disponibili dai risparmi derivanti dall'attuazione del presente articolo, accertate dagli istituti previdenziali, al fine di finanziare borse di studio finalizzate all'apprendimento e alla qualificazione professionale onde favorire l'accesso al lavoro dei giovani. Il decreto di cui al presente comma disciplina altresì le modalità per la definizione dei bandi di gara e per la presentazione delle domande di finanziamento».

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare la facoltà dei lavoratori dipendenti del settore privato di introdurre un meccanismo di prosecuzione part-time del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti per la maturazione della pensione di anzianità, in concomitanza con la corrispondente assunzione, con contratti di lavoro part-time, di giovani lavoratori.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 2, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) facoltà per il lavoratore, al momento della maturazione di almeno 40 anni di anzianità contributiva, di passare, previa intesa con il datore di lavoro, ad un rapporto di lavoro part-time per un anno, con calcolo della pensione determinato sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data di perfezionamento dei requisiti assicurativi e contributivi;
b) contestuale trasferimento in busta paga in favore del lavoratore, al momento dell'esercizio della facoltà di cui alla lettera a), della somma detassata corrispondente alla metà dell'aliquota prevista dalla legislazione vigente e mantenimento dell'altra metà della predetta aliquota in capo al datore di lavoro;
c) possibilità per il datore di lavoro di coprire con un ulteriore contratto di lavoro part-time, stipulato con un lavoratore di età non superiore a 30 anni, la prestazione lavorativa facente capo al lavoratore di cui alla lettera a);
d) previsione di una copertura previdenziale figurativa in favore del lavoratore di cui alla lettera c).

Art. 2.
(Delega al Governo in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il trattamento unificato di vecchiaia).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare la facoltà dei lavoratori del settore privato di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, fissando a regime quanto già stabilito in via sperimentale dall'articolo 1 della presente legge, in vista di una liberalizzazione più complessiva dell'età pensionabile, nell'ambito di limiti anagrafici minimi e massimi previsti per il trattamento unificato di vecchiaia, sostitutivo delle diverse tipologie vigenti.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) tenere conto degli effetti economici e sociali prodotti nel frattempo dalla disciplina transitoria introdotta dall'articolo 1 della presente legge e apportare a questa le conseguenti modifiche e integrazioni;
b) definire il ruolo delle parti nella decisione relativa alla prosecuzione del rapporto lavorativo, configurando le seguenti possibilità alternative:
1) facoltà per il datore di lavoro e il lavoratore, qualora quest'ultimo abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, di accordarsi preventivamente per il proseguimento dell'attività lavorativa oltre i limiti di età, applicando i normali rendimenti di cui alle disposizioni di legge vigenti;
2) facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato

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esclusivamente secondo il sistema retributivo, di proseguire la propria attività lavorativa anche senza l'accordo con il datore di lavoro, fatta salva la possibilità per quest'ultimo di risolvere il rapporto di lavoro, previo preavviso, corrispondendo al lavoratore un'ulteriore indennità pari a un quarto di mensilità dell'ultima retribuzione lorda per ogni anno di anzianità di servizio, fino a un massimo di due mensilità. In questo caso il termine massimo di prosecuzione del rapporto di lavoro è pari a tre anni;
3) facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato secondo il sistema misto o interamente secondo il sistema contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attività lavorativa per un anno oltre l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sempre che il rapporto di lavoro non sia risolto per altri motivi;
c) escludere dall'ambito applicativo delle disposizioni determinate categorie di lavori, con particolare riferimento a quelli usuranti;
d) prevedere che la domanda di permanenza al lavoro e di contestuale rinvio del godimento dell'assegno pensionistico sia sottoscritta, oltre che dal lavoratore, anche dal datore di lavoro, e sia inoltrata all'ente della previdenza obbligatoria competente entro e non oltre il mese successivo alla maturazione dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia e non oltre i tre mesi precedenti i termini per l'esercizio del diritto stesso;
e) destinare, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, i risparmi derivanti dall'applicazione della presente legge alla previsione di incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori, di età non superiore a 30 anni, con contratti di lavoro a tempo determinato e al miglioramento delle prestazioni previdenziali e assistenziali riconosciute ai collaboratori in regime di monocommittenza.

Art. 3.
(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative).

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 1 e 2, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi.
2. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dai citati articoli 1 e 2 e con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2-quinquies, della legge 11 maggio 1990, n. 108, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonché dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della presente legge, si provvede mediante l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a decorrere dal 1o luglio 2011, di un «Fondo per l'inserimento lavorativo e l'occupabilità giovanile», nel quale confluiscono le economie derivanti dall'applicazione dei commi da 2-bis a 2-quater della citata

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legge n. 108 del 1990, come introdotti dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonché dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, della presente legge. A tal fine, la realizzazione degli interventi in attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo avviene nei limiti della dotazione del predetto Fondo, come determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.