CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 giugno 2011
503.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo. Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova ed abbinate.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 762 Bellanova e abbinate, recante «Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo»,
considerata la legge 100 del 2010, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali,
tenuto conto del testo unificato delle proposte di legge C. 136 Carlucci e abbinate, recante Legge quadro per lo spettacolo dal vivo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) posto che la legge 100 del 2010 prevede la riduzione dell'età anagrafica di ballerini e tersicorei ai fini della maturazione del diritto alla pensione, la Commissione di merito stralci all'articolo 1 il comma 14 del testo unificato C. 762 Bellanova e abbinate in quanto il suo contenuto è già contemplato nella legge 100 del 2010, recante riforma delle fondazioni lirico sinfoniche;
2) la Commissione di merito coordini il provvedimento in esame con il testo unificato delle proposte 136 Carlucci e abbinate recante «Legge quadro per lo spettacolo dal vivo» considerato la parziale sovrapposizione di contenuti con gli artt. 19 e 20 di quest'ultima, senza stralciare alcuna parte della medesima legge.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo. Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova ed abbinate.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO DALLA DEPUTATA CARLUCCI APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge Bellanova ed altri, recante disposizioni per la tutela professionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago e disposizioni fiscali in favore delle esecuzioni musicali dal vivo» (762);
giudicato complessivamente condivisibile l'impianto del provvedimento;
preso atto, peraltro, delle disposizioni di più diretto interesse della Commissione, che riguardano prevalentemente interventi in materia di previdenza e di lavoro privato, con particolare riferimento ai lavoratori dello spettacolo;
valutato, in particolare, il contenuto degli articoli 1, 2, 3 e 4 del provvedimento in esame, che dispongono agevolazioni in materia fiscale, nonché interventi di natura previdenziale e di collocamento al lavoro (che introducono, peraltro, misure da far rientrare nell'ambito di politiche attive definite mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali);
ricordato che la VII Commissione, dopo un esame iniziato nel luglio del 2008 (che ha visto anche lo svolgimento di un ampio e articolato ciclo di audizioni dei soggetti coinvolti), ha recentemente definito un nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 136 e abb., elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base dalla stessa Commissione, con il quale si disciplina in modo organico e coerente l'intera materia della tutela lavorativa, professionale e previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago;
tenuto conto altresì dalla recente disciplina introdotta dalla legge n. 100 del 2010, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali;
rilevata, pertanto, l'esigenza di un adeguato coordinamento tra le disposizioni recate dal richiamato nuovo testo unificato n. 136 e abb., la legge n. 100 del 2010 e quelle di cui al provvedimento in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) siano soppressi gli articoli del testo unificato n. 762 e abb., che confliggono con il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 136 e abb., elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base dalla VII Commissione;
2) in particolare, siano soppressi l'articolo 1, in particolare i commi 14 e 15, e l'articolo 2, comma 1, del testo unificato n. 762 e abbinate, che appaiono in contrasto anche con l'articolo 1, commi 1, lettera b) e 1-bis, lettera b), e con gli articoli 2 e 3, comma 7, della legge n. 100 del 2010, il quale ultimo, nel disciplinare

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il nuovo regime previdenziale dei lavoratori del settore dello spettacolo dal vivo tersicorei e ballerini, novella l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 e successive modificazioni, fissando a 45 anni l'età pensionabile per uomini e donne delle categorie di lavoratori indicati;
3) in coerenza con la condizione di cui al punto precedente, si provveda in particolare - nell'ambito degli interventi previsti all'articolo 15 - al recepimento della disposizione introdotta all'articolo 1, comma 20, del richiamato nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 762 e abb. che mira a favorire una maggiore corrispondenza tra l'imponibile contributivo e quello fiscale, al fine di prevedere - per le spese sostenute per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate - una deduzione riferita, entro un limite massimo stabilito, in termini percentuali al compenso annuale fatturato.