CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 giugno 2011
501.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04954 Di Biagio: Iniziative per fronteggiare i gravi fenomeni di inquinamento nell'area industriale di Sarroch.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Di Biagio riguardante gli impianti di raffineria e attività petrolchimiche della società SARAS di Sarroch, in provincia di Cagliari, si rappresenta quanto segue.
La raffineria di cui trattasi risulta soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., recante attuazione delle direttive 96/82/CE e 2003/105/CE riguardanti il controllo degli incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose (direttiva Seveso).
Tale normativa è finalizzata «o prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente» (articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999).
In particolare, risulta che per lo stabilimento in questione sia stato redatto il Rapporto di Sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto stesso e che il Comitato tecnico regionale della Sardegna ha concluso positivamente con prescrizioni l'istruttoria di competenza per la valutazione del Rapporto di sicurezza/edizione 2005 con verbale n 4291 del 15 luglio 2007. Tali prescrizioni fanno anche parte del quadro prescrittivo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata nel marzo 2009 per l'impianto in questione.
Diverse verifiche ispettive sono state disposte da questo Ministero, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 334 del 1999, tra gli anni 2001-2009. È stata inoltre disposta per il corrente anno un'ulteriore verifica ispettiva.
In relazione al recente incidente accaduto in data 11 aprile 2011 e segnalato nell'interrogazione, facendo seguito alla comunicazione del Comando dei vigili del fuoco di Cagliari (fax del 12 aprile 2011) ed alle informazioni richieste ed acquisite in merito dal Comitato Tecnico Regionale ex articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999 con nota del 14 aprile 2011 dal Ministero dell'interno con nota del 20 aprile 2011 e dalla Prefettura di Cagliari con nota del 9 maggio 2011, risulta che esso sia consistito nell'esalazione di sostanze tossiche nel corso di attività di manutenzione presso l'impianto denominato DEA 3 al momento fermo per manutenzione programmata.
Anche con riferimento all'incidente verificatosi in data 26 maggio 2009 presso altro impianto del medesimo stabilimento, in merito al quale erano state richieste ed acquisite analoghe informazioni, e su cui ha indagato l'autorità giudiziaria, è stata attivata con nota del 6 giugno 2011 la procedura per l'istituzione della apposita Commissione prevista ai sensi dell'articolo 24 comma 3 del decreto legislativo 334/99 ai fini dell'«effettuazione dei sopralluoghi post incidentali per approfondire le dinamiche degli eventi, che sembrano presentare elementi comuni».
Si ricorda che la Saras S.p.A., a seguito della domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente l'impianto di gassificazione di idrocarburi pesanti e produzione di energia elettrica in cogenerazione (IGCC) presentata il 16 febbraio 1994, ha ricevuto parere positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni in data 28 dicembre 1994. Nell'istruttoria al

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tempo condotta, si è preso atto che il progetto presentato prevedeva essenzialmente la realizzazione di una sezione per il trattamento di una quota di residui pesanti, comunemente detto TAR, prodotto dalla raffineria e utilizzato anche per la produzione di olio combustibile ad alto tenore di zolfo.
Dal processo di gassificazione e combustione all'interno dell'impianto IGCC viene prodotto anche un concentrato di nickel e di vanadio, denominato filter cake o metal cake, autorizzato al movimento transfrontaliero con Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna.
Si ricorda, altresì, che ai sensi del Codice ambientale (articolo 29-sexies comma 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.), in tema di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC, per gli impianti soggetti alla normativa «Seveso» di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999 nonché ad Autorizzazione integrata ambientale, quale lo stabilimento in questione, «le prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidente rilevante sono riportate nell'autorizzazione», al fine di garantire l'opportuno coordinamento e la sinergia tra le prescrizioni e le misure di controllo da applicarsi ai sensi delle normative citate.
Per lo stabilimento in questione la procedura di Autorizzazione integrata ambientale attivata ai sensi del citato decreto legislativo n. 59 del 2005, si è conclusa con prescrizioni con DEC AIA del 24 marzo 2009.
Come noto, ai sensi della normativa vigente (articolo 29-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., ex articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2005), le condizioni dell'AIA devono essere stabilite dall'autorità competente sulla base delle prestazioni delle «migliori tecniche disponibili» (MTD), individuate dal gestore in relazione alla specificità dell'impianto, nel rispetto delle linee guida emanate con decreto dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e della salute, sentita la Conferenza unificata.
Tali tecniche sono quelle che permettono di ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso al fine di evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, tra quelle economicamente applicabili nelle specifiche condizioni del settore produttivo, sotto i profili impiantistico, gestionale, territoriale e ambientale.
Inoltre, si ricorda che il rispetto delle condizioni delle autorizzazioni integrate ambientali che vengono rilasciate ai sensi di tale normativa, è sottoposto alle attività di controllo da parte delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 29-decies del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., sulla base dello specifico piano di monitoraggio e controllo facente parte integrante dell'autorizzazione.
Le stesse autorità di controllo accertano inoltre la regolarità dei controlli, delle misure di prevenzione dell'inquinamento ed il rispetto dei valori limite di emissione, secondo quanto disposto nell'autorizzazione e con oneri a carico dei gestori, nonché l'ottemperanza dei relativi obblighi di comunicazione da parte dei gestori stessi.
In particolare, relativamente alle autorizzazioni relative alla gestione dei rifiuti nello stabilimento in oggetto, dalla documentazione acquisita nell'ambito del procedimento di AIA risulta che, mentre questa comprende l'autorizzazione allo smaltimento interno di rifiuti prodotti dalla raffineria, resta ferma la competenza regionale per la gestione dei rifiuti della raffineria in capo ad altre società, quali la messa in riserva e movimento trasfrontaliero del Filter Cake in capo a Sarlux con determine, rispettivamente, del giugno 2006 e del luglio 2007.
Il comma 9 dello stesso articolo 11 prevede le misure da applicarsi in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie secondo la gravità delle eventuali infrazioni, e l'articolo 16 dispone le relative sanzioni penali, nel caso di inosservanza delle prescrizioni dell'AIA, ed amministrative nel caso di mancate comunicazioni da parte del gestore all'autorità

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competente ed ai comuni interessati, anche in particolare riguardo ai dati relativi alle misurazioni delle emissioni.
Sulla base dei controlli da parte di ISPRA, nell'ambito delle verifiche ispettive di competenza effettuate nel giugno 2010 ai sensi del citato articolo 29-decies del decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i per il rispetto delle prescrizioni disposte con la citata Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) del 24 marzo 2009, è stata evidenziata e comunicata anche alla Procura della Repubblica la non conformità di diverse prescrizioni riguardanti la gestione interna dei rifiuti, le emissioni in atmosfera e gli scarichi idrici, per cui è stata disposta dal Ministero dell'ambiente, con nota del 31 agosto 2010 della competente Direzione generale per le Valutazioni ambientali, apposita diffida alla realizzazione degli interventi di adeguamento.
Con nota del novembre 2010 la stessa Direzione ha richiesto all'ISPRA la verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni oggetto della diffida, e con nota dell'ISPRA del febbraio 2011 è stato comunicato lo stato degli adempimenti e degli impegni assunti in tempi ritenuti congrui con quanto dovuto, rimanendo in corso i controlli di competenza.
Tutta la documentazione relativa al procedimento sopra richiamato è disponibile presso il sito web http://aia.minambiente.it.
Riguardo ai superamenti delle centraline della qualità dell'aria avvenuti nel mese di marzo 2011, l'ARPA Sardegna ha fatto presente che i superamenti sono stati in numero di tre, nei giorni 14, 15 e 16 marzo 2011, e che la presenza, nei suddetti giorni, di vento di scirocco e l'assenza del superamento dei limiti di altri inquinanti è una situazione che deve essere analizzata in base all'esposizione diretta dello stabilimento che si affaccia sul mare e che potrebbe essere stato investito da fenomeni di trasporto di particelle marine (spray marino) o di nebulizzazioni provenienti dal mare stesso.
La vigente normativa in materia di valutazione della qualità dell'aria indica che la media giornaliera di 50 microgrammi per metrocubo del materiale particolato PM10 non deve essere superata per più di 35 volte per anno civile. Solo dopo la trentacinquesima eccedenza il valore limite si considera superato. Pertanto le eccedenze giornaliere registrate nel mese di marzo 2011 nell'area prossima all'impianto non determinano un superamento del valore limite imposto dalla normativa, la cui verifica di conformità può essere effettuata solo sulla base di un intero anno di dati. In generale si segnala che, sulla base dei dati e delle informazioni sulla qualità dell'aria comunicate ufficialmente dalla Regione Sardegna al Ministero dell'ambiente per la successiva trasmissione alla Commissione Europea, nella zona di Sarroch non si sono registrati superamenti dei valori limite del PM10 nel triennio 2007-2009. Non sono ancora stati inviati al Ministero i dati ufficiali relativi all'anno 2010 (scadenza 30 giugno).
Riguardo alle indagini in corso, il Ministero della Giustizia ha fatto presente che presso la Procura della Repubblica presso il tribunale di Cagliari «sono in corso le indagini preliminari volte sia alla ricostruzione storica dei fatti concernenti le emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti da parte dello stabilimento industriale della Saras Spa, sia alla rilevazione degli eventuali effetti sull'ambiente e sulla salute pubblica».
In tale ottica sono stati preliminarmente esaminati i tabulati relativi alle emissioni registrate dalle centraline di monitoraggio dell'ARPAS e di quelle interne Saras dal 2005 fino ad oggi, oltre ai certificati delle analisi chimiche sulle emissioni eseguiti dal Presidio Multizonale di Prevenzione della ASL n. 8 di Cagliari. È stata, inoltre, acquisita la documentazione concernente l'autorizzazione rilasciata alla Saras Spa dal Ministero dell'ambiente, c.d. Autorizzazione Integrata Ambientale del 24 marzo 2009 per l'esercizio dell'impianto complesso a Raffineria e Impianto di Gassificazione a Ciclo Combinato (IGCC).
Tale decreto autorizza la Saras Spa, per il solo impianto di raffineria ad emettere

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in «bolla», e cioè complessivamente, per il 2011, un quantitativo pari a 6.400 tonnellate annue di biossido di zolfo e pari a 3400 tonnellate annue di Ossido di Azoto, oltre ad altri quantitativi predeterminati di ulteriori sostanze.
La predetta magistratura inquirente ha altresì, precisato che «sono stati attivati accertamenti tecnici volti a verificare sia l'effettivo rispetto dei valori limite, sia l'impatto delle emissioni sull'ambiente e, conseguentemente, sullo stato di salute della popolazione, attraverso l'esame di lavori scientifici aventi ad oggetto il tratto di costa prospiciente gli impianti della Saras, siti in Sarroch, già effettuati nel recente passato da organismi pubblici, nonché attraverso l'esame dei dati epidemiologici fino ad ora raccolti».
Allo stato, non sono emerse condotte illecite con riferimento allo smaltimento dei prodotti di scarto delle lavorazioni industriali.
Per quanto riferito dal Ministero della Salute, poiché il sito di Sarroch non è inserito tra i siti di bonifica d'interesse nazionale, l'Istituto Superiore di Sanità non ha al momento dati epidemiologici aggiornati su tale area. Infatti, il progetto denominato SENTIERI riguarda uno studio epidemiologico condotto unicamente sui SIN. Tuttavia, ha fornito uno studio pubblicato nel 2006 su Epidemiologia e Prevenzione, in cui vengono riportati alcuni dati di mortalità e ricoveri che riguardano il Comune di interesse, Sarroch, e che è a disposizione degli interroganti.
Per completezza di informazione, il Ministero dello sviluppo economico ha fatto presente che il provvedimento CIP6/92 ha inteso incentivare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate, tra cui rientrano anche alcuni residui di raffineria (cosiddette combustibili da processo). In relazione a questa incentivazione i soggetti interessati hanno stipulato apposite convenzioni con il GSE, la cui scadenza naturale è fissata al 2020. La legge n. 99 del 2009, allo scopo di ridurre gli oneri gravanti sulla fornitura di energia elettrica per le famiglie e le imprese, ha previsto un meccanismo di risoluzione volontaria anticipata delle convenzioni in essere. A fronte di questa previsione normativa sono stati emanati i decreti ministeriali relativi alla fuoriuscita volontaria dal regime CIP 6 degli impianti alimentati da combustibili fossili mentre è in corso di approvazione il provvedimento relativo alla fuoriuscita per gli impianti alimentati da combustibili da processo. Tale ultimo provvedimento potrebbe, se le aziende aderiranno, comportare la risoluzione delle convenzioni anche per questa tipologia di impianti.

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ALLEGATO 2

5-04955 Ghiglia e Stradella: Misure per la messa in sicurezza e la bonifica del sito inquinato di Serravalle Scrivia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per quanto indicato nell'interrogazione presentata dall'onorevole Ghiglia, riguardante la bonifica dell'area dello stabilimento Ecolibarna di Serravalle Scrivia, si rappresenta quanto segue:
Lo stabilimento di cui trattasi è inserito nel sito di bonifica di interesse nazionale di Serravalle Scrivia - Ex Ecolibarna, la cui perimetrazione, approvata con Decreto Ministeriale del 7 febbraio 2003, comprende anche altri stabilimenti industriali, abitazioni civili ed aree agricole.
Pur essendo un Sito di Interesse Nazionale e quindi, ai sensi dell'articolo 252 Titolo V - Parte Quarta del decreto legislativo 152/2006, di competenza del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, per effetto di quanto disposto dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003, le attività afferenti la bonifica rientrano, in deroga alla vigente normativa, tra le competenze del Commissario delegato, il Prefetto di Alessandria.
Per ciò che concerne le risorse finanziarie destinate al risanamento del SIN, si rappresenta che la Regione Piemonte ha stanziato 2.089.550,00 euro e che questo Dicastero ha trasferito alla contabilità speciale del Commissario delegato 3.272.727,00 euro, così ripartiti:
1.000.000,00 euro previsti dall'O.P.C.M. n. 3382/2004,
2.272.727,00 euro assentiti con decreto ministeriale n. 308/2006,

Per quanto riguarda le iniziative finalizzate a fronteggiare l'emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sono stati, inoltre, destinati 1.200.000,00 euro a valere sulle risorse programmatiche nell'ambito dell'Accordo di programma Quadro del 30 gennaio 2004 e del 1o Atto Integrativo del 30 marzo 2005, stipulati tra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Piemonte. A tal proposito si segnala che ai sensi dell'articolo 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3742 del 18 febbraio 2009, il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica è autorizzato al trasferimento di tali risorse direttamente sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato - Prefetto di Alessandria.
In merito alla specifica richiesta dell'Onorevole interrogante di completare il finanziamento delle attività relative alla messa in sicurezza del sito, si rappresenta che, con decreto 23 marzo 2011, il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ha autorizzato il trasferimento di ulteriori euro 1.500.000,00 a favore del Commissario delegato, risorse assegnate con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 e già impegnate con decreto del 31 dicembre 2010.
Da ultimo, in relazione alla richiesta di proroga dello stato di emergenza in scadenza il 31 luglio 2011, si precisa che, laddove fosse rappresentata tale necessità da parte di tutti soggetti interessati, il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare valuterà l'opportunità di procedere in tal senso.

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ALLEGATO 3

5-04956 Libè e Dionisi: Sugli eventi alluvionali che hanno colpito l'11 giugno 2011 il territorio di diversi comuni in provincia di Parma.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto riportato nell'interrogazione a risposta immediata presentata dagli onorevoli Libè e Dionisi, concernente gli eventi alluvionali che hanno colpito la zona Pedemontana parmense si rappresenta quanto segue.
Il giorno 11 giugno 2011, la Regione Emilia Romagna, in particolare nella zona dei comuni di Collecchio, Fomovo di Taro e Sala Baganza, tutti in provincia di Parma, è stata interessata da eccezionali nubifragi di elevata intensità. Le precipitazioni sono state di carattere impulsivo-temporalesco e particolarmente intense tra le ore 16.30 e le 18.00. Hanno causato forti disagi e gravi danni alla popolazione, alle opere e infrastrutture pubbliche, alle attività produttive, nonché purtroppo si è verificata la sciagurata morte di un cittadino di Sala Baganza.
Il rapporto di evento dell'ARPA-Servizio Idro Meteo Clima-Centro Funzionale, sulla base delle analisi delle mappe radar e dei dati pluviometrici, afferma che l'area del massimo scroscio ha registrato valori complessivi orari superiori a 100 mm, il cui tempo di ritorno per l'area considerata risulta di quasi 100 anni.
Il fenomeno ha messo in crisi il reticolo idrografico minore del torrente Scodogna e dei rii delle Ginestre, Case Giorgi, Fagnana, Sporzana e Ricco, affluenti dei fiumi Baganza e Taro ed inoltre, ha provocato tracimazione di fossi e canali e rigurgiti e cedimenti di parti delle reti fognarie.
Si sono riscontrati diffusi allagamenti a centri abitati, sedi stradali provinciali e comunali, abitazioni, insediamenti produttivi e coltivazioni. In conseguenza di ciò il traffico veicolare sull'intera area è rimasto bloccato o fortemente limitato per tutta la notte tra i giorni 11 e 12 giugno, mentre la viabilità direttamente interessata dalle esondazioni risulta ancora interrotta. L'evento ha provocato danni alle sedi stradali ed ai ponti lungo la strada comunale che costeggia il torrente Scodogna, nonché alle fognature ed alle infrastrutture dei servizi a rete. Oltre quattrocento abitazioni sono state allagate ed in alcuni casi danneggiate con conseguente dichiarazione di inagibilità da parte del comune, numerose autovetture sono state trasportate e danneggiate dalla corrente dei corsi d'acqua esondati, mentre alcune decine sono risultate le attività produttive danneggiate. L'evento ha provocato anche gravi danni al Giardino storico della Rocca Sanvitale di Sala Baganza con crollo parziale delle mura di cinta.
Al riguardo, si evidenzia che il verificarsi dell'evento in orario diurno ed il pronto intervento di alcuni cittadini e delle amministrazioni locali hanno evitato il coinvolgimento di ulteriori persone, considerati gli elevati livelli idrometrici raggiunti in prossimità dei corsi d'acqua e la fortissima velocità della corrente.
In ordine a tali eventi il 21 giugno 2011 il Presidente della Regione Emilia Romagna ha trasmesso per le vie brevi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una nota dove sono stati rappresentati gli avversi eventi meteorologici descritti, avvenuti nell'arco temporale compreso tra il 4 e il 12 giugno 2011.

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Va sottolineata l'immediata e positiva risposta all'emergenza da parte dei Sindaci, delle strutture comunali, dei Vigili del fuoco, dei volontari di protezione civile dei coordinamenti di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena, del personale tecnico della Provincia e dei Servizi Tecnici regionali, nonché l'impegno attivo dei cittadini, la Regione ha altresì comunicato che il Direttore dell'Agenzia regionale della protezione civile, il Prefetto ed il Presidente della provincia di Parma, i sindaci dei comuni di Sala Baganza, Fornovo Taro e Collecchio, nonché i funzionari dei servizi tecnici regionali competenti, hanno effettuato, in data 12 giugno 2011, un sopralluogo a seguito del quale sono stati rilevati i primi interventi urgenti necessari per il superamento di emergenza e sono state valutate in 25 milioni di euro le risorse economiche occorrenti per il superamento della prima emergenza.
Sempre la Regione, nel far presente che è in corso di attivazione un concorso finanziario urgente in favore delle amministrazioni locali maggiormente colpite per un importo complessivo di 500.000 euro ha rappresentato l'impossibilità di far fronte, con risorse finanziarie dei bilanci della Regione e degli enti locali, all'evento verificatosi nelle province di Piacenza, Parma e Modena che valuta di «rilevanza nazionale» e che «sussistono situazioni di pericolo per possibili e maggiori danni a persone e cose, tali da richiedere l'adozione di provvedimenti statali di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 225/1992» (quindi di ordinanze non derogatorie finalizzate ad evitare situazioni, di pericolo o di maggiori danni a persone o a cose).
Non è stata richiesta la delibera, da parte del Consiglio dei Ministri, dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 225/1992.
Ebbene, in ordine alle richieste della Regione e per far fronte alla situazione emergenziale verificatasi è già stata avviata l'istruttoria da parte del Dipartimento della protezione civile.
Vale la pena ricordare che in materia di difesa del suolo per la mitigazione del rischio idrogeologico, tra il Ministero dell'ambiente, che rappresento, e la Regione Emilia Romagna è stato firmato in data 3 novembre 2010, l'Accordo di Programma (registrato alla Corte dei Conti in data 15 dicembre 2010) finalizzato alla individuazione, finanziamento ed attuazione degli interventi da effettuare nel territorio di competenza della regione medesima, prevedendosi uno stanziamento di euro 154.879.629,15 di cui euro 90.076.000,00 a carico dello scrivente Dicastero ed euro 64.803.629,15 a carico della Regione interessata.
A seguito dell'entrata in vigore della legge 26 febbraio 2011 n. 10 (conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010) si è verificata una riduzione delle risorse stanziate a suo tempo per il dissesto idrogeologico con legge finanziaria 26/2010 (complessivi 200 milioni di euro).
L'Accordo di Programma è stato così rimodulato con formale Atto Integrativo firmato in data 4 maggio 2011, le risorse statali da attribuire alla Regione Emilia Romagna per il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sono state quantificate in complessivi euro 81.068.400,00.

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ALLEGATO 4

5-04957 Guido Dussin ed altri: Sugli esiti dell'istruttoria VIA relativa al progetto per la realizzazione di un deposito di gas nel comune di Rivara.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito all'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Guido Dussin ed altri, afferente alla pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto relativo all'impianto finalizzato allo stoccaggio di gas naturale a Rivara, si rappresenta quanto segue.
Preliminarmente, si evidenzia che le infrastrutture di stoccaggio di gas naturale svolgono un ruolo strategico nel garantire al paese la sicurezza della fornitura sia nel caso di eventi climatici eccezionali che nel caso di rischi di interruzioni o riduzioni delle importazioni. Inoltre la loro funzione è indispensabile per la modulazione dell'offerta di gas nel sistema italiano, vista la rigidità del profilo delle importazioni e la grande differenza tra domanda estiva rispetto a quella invernale nel settore civile.
L'attuale sistema nazionale degli stoccaggi dispone di una capacità totale di circa 14 miliardi di metri cubi, di cui 5 miliardi per riserva strategica. Il decreto legislativo 130/2010 mira a aumentare la capacità citata e per questo sono in corso 10 procedimenti per il rilascio di nuove concessioni, tutti in giacimenti esauriti ad eccezione del progetto della Società Erg Rivara Storage S.r.L.
Quest'ultimo progetto prevede lo stoccaggio di gas naturale in una unità geologica profonda, ossia in una formazione calcarea fratturata, alla profondità di 2.550-2.800 metri. Si tratta della prima iniziativa del genere in Italia, sebbene sia prevista dalla normativa vigente (decreto legislativo 164/2000 c.d. decreto Letta) che prevede la realizzazione dell'attività di stoccaggio di gas naturale anche in unità geologiche profonde.
Per quanto concerne il progetto di deposito di gas naturale «Rivara», la Commissione Tecnica VIA e VAS riunita in sessione plenaria, in data 17 giugno 2011 ha espresso il parere n. 734, il cui dispositivo finale così recita: «alla luce dei dati presenti agli atti, afferma di non essere in condizione né di valutare le ipotesi alternative, né di concludere la procedura di compatibilità ambientale del progetto di stoccaggio gas, e valuta quindi necessario che il Proponente esegua la campagna di indagini geognostiche prospettata nel rispetto della normativa vigente».
Tale decisione, interlocutoria negativa, esplicitata nel parere, si è basata sui seguenti fattori:
1) la Commissione osserva che lo stesso proponente ha previsto nel progetto che la fase di sviluppo ed esercizio per la realizzazione dello stoccaggio, sia preceduta da una fase di accertamento, ritenuta necessaria per la conferma dei parametri progettuali con l'obiettivo di confermare la fattibilità tecnico-economica e la totale sicurezza dello stoccaggio. I lavori programmati prevedono la realizzazione di prospezioni sismiche e la perforazione di tre pozzi, di cui due saranno lasciati disponibili per l'eventuale fase di sviluppo ed esercizio, per effettuare misurazioni tecnico-scientifiche direttamente nella struttura destinata ad ospitare lo stoccaggio e nello strato di copertura. A detta dello stesso proponente lo stoccaggio potrà

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essere realizzato solo dopo che gli accertamenti predetti avranno dato esito favorevole;
2) in assenza quindi di detta reale fase di accertamento, l'istruttoria svolta è tutta impegnata a valutare ipotesi, più o meno validamente supportate da dati di letteratura e modelli di simulazione. I risultati di tali simulazioni non sono sicuramente sufficienti per una compiuta valutazione ambientale essendo carenti e poco significativi i dati disponibili, peraltro non acquisiti con tecniche sperimentali aggiornate e comunque relativi ad un solo pozzo;
3) il progetto in argomento ricade nella fattispecie di cui all'articolo 3, comma 7, (Durata della concessione e proroghe) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 gennaio 2011 - «Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo». Tale articolo 3 comma 7 prevede che «Per l'accertamento della fattibilità di programmi di stoccaggio in unità geologiche profonde il Ministero, d'intesa con la Regione interessata, può autorizzare un programma di ricerca, di durata non superiore a quattro anni, al termine del quale potrà essere richiesta la concessione di stoccaggio. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso».

La Commissione ha, quindi, ritenuto che la Società Erg Rivara Storage S.r.L debba acquisire, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con la Regione Emilia Romagna, l'autorizzazione ad effettuare il programma di ricerca di cui al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo summenzionato.
Solo al termine dell'effettuazione di detto programma di ricerca, una volta acquisiti tutti gli esiti necessari, la Società potrà fare richiesta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della riattivazione della VIA secondo la procedura di legge.

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ALLEGATO 5

5-04958 Mariani e Sani: Interventi urgenti per prevenire situazioni di crisi ambientale nella Laguna di Orbetello.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata sopra indicata, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere quali siano i motivi alla base dei ritardi riscontrati nell'espletamento delle attività assegnate al Commissario delegato per il risanamento ambientale nella laguna di Orbetello ex OPCM n. 3937 del 7 maggio 2011.
Dalle informazioni acquisite dallo stesso Commissario delegato e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - è emerso che i ritardi a cui si fa riferimento sono ascrivibili essenzialmente al lungo tempo intercorso tra l'emanazione del decreto di proroga dello stato di emergenza (DPCM 11 gennaio 2011) e l'emanazione dell'ordinanza con cui sono state specificate le attività che il Commissario delegato deve completare o deve porre in essere nell'anno in corso (OPCM 7 maggio 2011, n. 3739). Fino all'emanazione della suddetta ordinanza, il Commissario delegato, non conoscendo di quali deroghe avrebbe potuto avvalersi, non ha potuto avviare alcuna delle attività ad esso assegnate. Un ulteriore rallentamento è, inoltre, dovuto alle disposizioni introdotte dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, relative al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti su tutti i provvedimenti commissariali.
In ordine alle iniziative assunte dal Ministero dell'ambiente si segnala che, a seguito della segnalazione da parte del Commissario delegato della situazione di inerzia che si stava generando e delle problematiche ambientali connesse ad un ulteriore ritardo nell'emanazione dell'ordinanza, si è provveduto a sollecitare il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri affinché provvedesse a dare rapida soluzione all'impasse amministrativo creatosi.
In relazione all'attuale stato delle attività, si informa che il Commissario delegato ha comunicato che nei primi giorni della prossima settimana saranno avviati i lavori relativi alla raccolta e allo smaltimento delle alghe, nonché all'immissione di acqua di mare in laguna, con uno slittamento rispetto al cronoprogramma di circa 5-6 mesi.

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ALLEGATO 6

5-04959 Piffari e Zazzera: Sulle attività di messa in sicurezza e di gestione delle scorie nucleari presenti in Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione promossa dagli onorevoli Zazzera e Piffari, nella quale si chiede di fornire una piena informazione sullo stato della messa in sicurezza delle scorie nucleari presenti in Italia, si rappresenta quanto segue.
La maggior parte dei rifiuti radioattivi presenti in Italia si trova presso le installazioni realizzate nell'ambito del pregresso programma nucleare, le quali da molti anni non sono più in esercizio e che, in ragione della loro vetustà, con diversi gradi di avanzamento, hanno in atto un programma di disattivazione.
Si tratta, in particolare, dei rifiuti derivanti dalle precedenti attività di esercizio delle installazioni oggi gestite dalla So.G.I.N. S.p.A. (ex centrali nucleari di Latina, Garigliano, Trino e Caorso, impianti pilota di riprocessamento EUREX - Saluggia (VC) e ITREC - Rotondella (MT), impianti Plutonio e OPEC nel Centro ENEA della Casaccia (RM), impianto di Fabbricazione dei combustibile nucleare di Bosco marengo (AL)), delle installazioni del Centro Comune di Ricerca di Ispra (VA), gestito dalla Commissione Europea, del Deposito Avogadro in Saluggia (VC).
Sono presenti inoltre sul territorio alcuni centri per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti di origine medica, industriale e di ricerca (ad esempio le installazioni della Nucleco S.p.A. presso il Centro della Casaccia).
Oltre ai suddetti rifiuti, è ancora presente nella Centrale di Trino e nel Deposito Avogadro del combustibile nucleare irraggiato, per il quale è in corso la campagna di trasferimento in Francia nell'ambito di un accordo intergovernativo stipulato nel 2006. È previsto che tale campagna si concluda nel corso del prossimo anno. Tutto il rimanente combustibile nucleare esaurito generato dal passato esercizio delle centrali nucleari è già stato trasferito in Inghilterra ed in Francia negli anni passati.
Tutte le citate installazioni sono tutt'ora contemplate in specifici atti autorizzativi, corredati da apposite prescrizioni, e su di esse viene esercitata la vigilanza dell'ISPRA, come previsto dalla vigente normativa.
I principi ispiratori adottati dall'ISPRA per le proprie attività di controllo riguardano la verifica del mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza presso le installazioni, dello svolgimento di idonee operazioni per il miglioramento degli attuali livelli di sicurezza (ad esempio attraverso il condizionamento dei rifiuti), tutto nel pieno rispetto di criteri di sicurezza nucleare e di radioprotezione stabiliti dalla vigente normativa nazionale che, in alcuni casi, sono anche più cautelativi di quelli oggi internazionalmente adottati. Ci si riferisce, in particolare, al rispetto dei livelli di non rilevanza radiologica (10 microSv/anno) per gli ordinari rilasci di effluenti liquidi ed aeriformi dai siti.
Per quanto attiene all'inventario dei rifiuti radioattivi presenti sui siti italiani, le stime effettuate dall'ISPRA danno, al dicembre 2010, un totale è di ca. 28.300 m3 di cui:
8.500 m3 di origine elettrica (le centrali nucleari);

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15.200 m3 dalla ricerca (Centri di Ricerca ex-ENEA comprendendo gli impianti sperimentali del ciclo del combustibile: fabbricazione, riprocessamento eccetera.);
4.600 m3 di origine medica e industriale.

La suddivisione, invece, in tre categorie (secondo quanto stabilito dalla Guida Tecnica n. 26 dell'ISPRA), di particolare importanza perché determina le differenti strategie di gestione e di smaltimento, risulta la seguente:
3.800 m3 della I Cat.;
22.800 m3 della II Cat.;
1.700 m3 della III Cat.

A questo inventario, sono da aggiungere circa 30.000 m3 che, si stima, potranno derivare dalle attività di decommissioning in corso e previste per il prossimo futuro, nonché i rifiuti derivanti dal trattamento all'estero del combustibile irraggiato.
In merito allo stato di conservazione dei rifiuti e alle attività in corso per la loro messa in sicurezza va detto che presso le centrali nucleari e le altre installazioni i rifiuti esistenti sono attualmente conservati in strutture di deposito dedicate. In attesa della realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale, per assicurare che lo stoccaggio di detti rifiuti avvenga in sempre migliori condizioni di sicurezza e per accogliere i rifiuti che deriveranno dalle attività di smantellamento, è in corso o è programmata la realizzazione di nuove strutture di deposito, ovvero, in alcuni casi, l'adeguamento di quelle esistenti, per le quali viene richiesta l'adozione dei più elevati standard internazionali di sicurezza. Si citano, ad esempio, i depositi di Latina e Garigliano, in fase di realizzazione.
Per alcune tipologie di rifiuti sono poi in atto specifici processi di trattamento e condizionamento, per conferire loro le caratteristiche chimico fisiche idonee allo stoccaggio temporaneo ed al successivo conferimento al deposito nazionale. Rientrano in tale ambito anche le attività di sistemazione di rifiuti che, secondo pratiche ritenute adeguate nel passato, si trovano oggi in strutture interrate (ad esempio presso la centrale del Garigliano, il Centro di Ispra (VA), l'impianto ITREC). Tali attività, oggi in corso, prevedono, appunto, il recupero di tali rifiuti ed il loro trattamento e condizionamento.
In merito alle scorie liquide presenti a Saluggia (VC), si ritiene che gli interroganti si riferiscano ai 235 m3 di rifiuti liquidi dell'impianto EUREX, i più attivi dei quali si trovano oggi stoccati in serbatoi di nuovissima generazione, collocati in condizioni di elevata sicurezza in una struttura «bunkerizzata», in attesa di essere solidificati nei prossimi anni. Il progetto per la realizzazione dell'impianto di cementazione è stato di recente autorizzato e si è avviata la progettazione di dettaglio.
Riguardo alla presenza dell'acqua, si precisa che proprio in seguito alle alluvioni eccezionali del 2000, quando l'esondazione della Dora Baltea interessò proprio il sito di Eurex, senza peraltro determinare rilasci di contaminazione radioattiva nell'ambiente, nel 2002 è stato realizzato un muro di difesa idraulica che circonda l'intero sito. Inoltre, per migliorare le condizioni di stoccaggio in sicurezza degli altri rifiuti presenti è prevista la realizzazione di una nuova struttura di deposito, il cui iter autorizzativo è in fase di completamento.
In merito, poi, ai presunti rilasci di rifiuti liquidi che avrebbero inquinato la falda acquifera dei comuni Piemontesi è da presupporre che gli interroganti si riferiscano alle tracce di radioattività rinvenute a partire dal 2006 su campioni di terreno e dell'acqua della falda superficiale nei pressi del comprensorio di Saluggia, ove si trovano appunto gli impianti EUREX, Deposito Avogadro e le installazioni della Sorin Biomedica. È da tener presente che da anni è in atto nell'area un sistematico e capillare programma di monitoraggio, da parte degli esercenti e dell'ARPA Piemonte, e sino ad oggi nessuna delle misure effettuate ha evidenziato valori di concentrazione di attività di alcuna

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rilevanza radiologica e sanitaria. Per quanto riguarda la falda profonda, dalla quale l'acquedotto si alimenta, non è mai emersa alcuna evidenza di tracce di radioattività artificiale. Le tracce di radioattività rilevate nel terreno e nella falda superficiale, pur se non di rilevanza radiologica, sono state ritenute delle anomalie ed è stato richiesto agli esercenti di identificare le possibili cause e di porre in atto tutti gli interventi atti a rimuoverle. Al riguardo è stata negli anni scorsi completata la bonifica della piscina dell'Impianto Eurex (il cui combustibile è stato trasferito presso l'adiacente Deposito Avogadro, dal quale, come detto, è in via di trasferimento in Francia). Sono altresì in corso le operazioni di sistemazione dei rifiuti della Sorin Biomedica in un deposito di nuova realizzazione, nonché la decontaminazione di vecchie installazioni.
Le informazioni sullo stato di conservazione dei rifiuti e sui programmi in atto per il loro condizionamento, e stoccaggio vengono fornite alle amministrazioni locali ed alle associazioni nell'ambito dei tavoli della trasparenza periodicamente convocati dalle amministrazioni regionali. A tali tavoli partecipa anche l'ISPRA stesso che, in tale ambito, informa sulle risultanze delle proprie attività di valutazione e controllo.
Il destino finale dei rifiuti energetici presenti e di quelli che deriveranno dal decommissioning delle installazioni, unitamente a quello dei rifiuti medicali, industriali e di ricerca, che oggi sono stoccati in strutture non progettate con finalità di deposito temporaneo, non può che essere il deposito nazionale di tipo superficiale, avente finalità di smaltimento per i rifiuti di seconda categoria e di stoccaggio a lungo termine per quelli di terza categoria, in maniera analoga a quanto già avviene in altri paesi europei.
È da citare anche che l'Italia è Stato parte della Convenzione congiunta sulla sicurezza del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e che il relativo rapporto nazionale è stato sottoposto già a tre conferenze di revisione, nell'ambito delle quali l'unica raccomandazione emersa è quella di procedere alla realizzazione di un deposito nazionale.
La definitiva messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi presenti richiede, pertanto, che proseguano le molte attività di trattamento, condizionamento e di realizzazione di nuove strutture di stoccaggio in corso e programmate. A tali attività l'ISPRA sta rivolgendo la massima attenzione nel corso delle sue azioni di valutazione e controllo per gli aspetti di sicurezza nucleare e di radioprotezione. Va poi ribadita l'assoluta necessità che il Paese si doti in prospettiva di un Deposito Nazionale, come peraltro verrà a breve richiesto agli Stati Membri da una Direttiva comunitaria in corso di emanazione.
Purtroppo, sul tema esiste un atteggiamento generalizzato di contrasto a qualsivoglia azione in tal senso (es.: leggi regionali, atti comunali, eccetera, che preannunciano il divieto di qualsiasi installazione sul proprio territorio; manifestazioni varie, tentativi di blocco dei convogli che trasportano all'estero il combustibile irraggiato, eccetera), che non agevola certamente la ricerca di soluzioni.
Si rappresenta, comunque, che per addivenire ad una soluzione definitiva all'annosa questione relativa alla gestione dei rifiuti radioattivi, è intenzione del Ministero dell'ambiente procedere alla realizzazione del deposito unico nazionale, prevedendo l'individuazione del sito idoneo secondo modalità e procedure trasparenti e condivise, cosi come dettato dal decreto legislativo n. 31 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni.

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ALLEGATO 7

5-04896 Rainieri: Sugli eventi alluvionali che hanno colpito l'11 giugno 2011 il territorio di diversi comuni in provincia di Parma.

5-04923 Motta: Sugli eventi alluvionali che hanno colpito l'11 giugno 2011 il territorio di diversi comuni in provincia di Parma e sulle iniziative di modifica della disciplina in tema di reperimento delle risorse per fronteggiare le calamità naturali.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione agli atti di sindacato ispettivo presentati dalle S.V. onorevoli, concernenti gli eventi alluvionali del giugno 2011 in Emilia Romagna e in conformità a quanto comunicato dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e dal Dipartimento della Protezione Civile, si fa presente quanto segue.
La regione Emilia Romagna il giorno 11 giugno 2011 è stata interessata da eccezionali nubifragi di elevata intensità che hanno causato forti disagi e danni alla popolazione, alle infrastrutture pubbliche ed alle attività produttive.
Le precipitazioni sono state di carattere impulsivo-temporalesco e intense tra le ore 16.30 e le 18.00 dell'11 giugno 2011 ed hanno colpito, in particolare, i comuni di Collecchio, Fornovo di Taro e Sala Baganza.
Il rapporto di evento della Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) - Centro Funzionale sulla base delle analisi delle mappe radar e dei dati pluviometrici, afferma che l'area del massimo scroscio ha registrato valori complessivi orari superiori a 100 mm, il cui tempo di ritorno, per l'area considerata, risulta di quasi 100 anni.
Il fenomeno ha messo in crisi il reticolo idrografico minore del torrente Scodogna e dei rii delle Ginestre, Case Giorgi, Fagnana, Sporzana e Riccò, affluenti dei fiumi Baganza e Taro, e ha provocato la tracimazione di fossi e canali con rigurgiti e cedimenti di parti delle reti fognarie.
I diffusi allagamenti hanno interessato i centri abitati, le sedi stradali provinciali e comunali, gli insediamenti produttivi e le coltivazioni.
In conseguenza di ciò il traffico veicolare sull'intera area è rimasto bloccato o fortemente limitato per tutta la notte tra i giorni 11 e 12 giugno, mentre la viabilità, direttamente interessata dalle esondazioni, risulta ancora interrotta. L'evento ha, inoltre, provocato danni alle sedi stradali ed ai ponti lungo la strada comunale che costeggia il torrente Scodogna, nonché alle fognature ed alle infrastrutture dei servizi a rete. Oltre quattrocento abitazioni sono state allagate e in alcuni casi danneggiate, con conseguente dichiarazione di inagibilità da parte del comune. Anche numerose autovetture sono state trasportate e danneggiate dalla corrente dei corsi d'acqua esondati così come alcune attività produttive. Gravi danni si sono registrati anche al Giardino storico della Rocca Sanvitale di Sala Baganza, con il crollo parziale delle mura di cinta.
Nel corso del nubifragio e della conseguente violenta piena, che ha provocato danneggiamenti lungo il torrente Scodogna, si è verificato, purtroppo, il grave episodio dell'annegamento di un cittadino.
Al riguardo si evidenzia che il verificarsi dell'evento in orario diurno ed il

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pronto intervento di alcuni cittadini e delle amministrazioni locali hanno evitato il coinvolgimento di ulteriori persone, considerati gli elevati livelli idrometrici raggiunti in prossimità dei corsi d'acqua e la fortissima velocità della corrente.
Si rappresenta, altresì, che in merito alle attività di prevenzione del rischio idrogeologico, il Governo, con l'ultima legge finanziaria (articolo 2 comma 240, Legge Finanziaria 2010), ha stanziato risorse pari a 900 milioni di euro per la realizzazione di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico in tutto il territorio nazionale.
Tale importo costituisce l'intera dotazione di risorse assegnate per il risanamento ambientale dalla Deliberazione CIPE del 6 novembre 2009 e il Governo ha deciso di destinarle completamente alla realizzazione degli interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico.
La norma stabilisce che le risorse disponibili possono essere utilizzate anche tramite Accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'ambito del quale viene definita la quota di cofinanziamento regionale.
Le risorse complessive, pari a 1.286,083 milioni di Euro - comprensivi delle risorse a disposizione del Ministero per l'annualità 2009 e 2010 - sono in corso di programmazione.
Lo strumento dell'Accordo di programma, utilizzato a tale scopo dal Ministero dell'Ambiente, consente di convogliare, all'interno di un unico piano coordinato, sia le risorse statali che quelle regionali, evitando duplicazioni di interventi e frammentazione della spesa e attivando processi che consentano una più rapida attuazione degli interventi ed una maggiore incisività del monitoraggio.
Al fine di arrivare, per ogni regione e per ogni bacino idrografico, alla individuazione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico che richiedono interventi prioritari per la prevenzione e la mitigazione di tale rischio, nonché in successione, alla definizione e alla sottoscrizione, su base regionale, degli accordi di programma finalizzati al finanziamento degli interventi, il Ministero dell'Ambiente ha avviato, da tempo, apposite consultazioni con tutte le regioni, le Autorità di bacino e con il Dipartimento della protezione civile.
Gli interventi sono stati, quindi, individuati sulla base delle effettive criticità, del territorio con l'obiettivo primario di garantire la sicurezza delle persone e dei centri abitati.
Il peso del dissesto idrogeologico per il Paese è importante e impone a tutte le istituzioni decisioni responsabili e un'attenta valutazione delle situazioni di maggiore crisi.
L'attribuzione delle risorse è stata compiuta applicando coefficienti di ripartizione coerenti con le raccomandazioni indicate dalla Corte dei Conti, a conclusione dell'indagine conoscitiva sui «Programmi ed interventi per il riassetto idrogeologico per la difesa del suolo», in ordine alla necessità di integrare i coefficienti superficie-popolazione, ex decreto del Presidente della Repubblica in data 27 luglio 1999, con «un correttivo che tenga in debito conto l'effettivo rischio esistente sul territorio».
A fronte di tale richiesta, si è ritenuto di attribuire un peso del 50 per cento alle variabili superficie e popolazione (criterio indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999), inserendo ulteriori variabili relative all'alta criticità idrogeologica (frane e alluvioni), desunta da un'analisi dei Piani per l'Assetto Idrogeologico approvati, adottati o predisposti e dai fenomeni di erosione costiera, ricavati da un'analisi dell'arretramento della linea di riva dal 1960 al 2000, in relazione ai beni esposti.
Questi due fattori rappresentano in maniera più completa e significativa il rischio per il territorio derivante dai pericoli naturali in materia di difesa del suolo.
A tale riguardo, il Dicastero dell'Ambiente stesso ha avviato con le regioni un

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confronto tecnico al fine di definire le basi per la stipula degli Accordi di Programma, finalizzati alla individuazione, al finanziamento e all'attuazione degli interventi per la difesa del suolo e per la mitigazione del rischio idrogeologico.
In particolare, si fa presente che nell'ambito delle attività complessivamente svolte nei mesi scorsi, è stato operato un confronto tra gli uffici competenti del suddetto Dicastero e quelli della regione Emilia Romagna, al fine di definire le basi per un Accordo di Programma finalizzato all'individuazione, al finanziamento e all'attuazione degli interventi di difesa del suolo per la mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuare nel territorio di competenza della regione medesima.
Detto Accordo è stato firmato in data 3 novembre 2010 e registrato alla Corte dei Conti in data 15 dicembre 2010, n. 10, foglio 83, per l'importo complessivo di 154.879.629,15 euro di cui 90.076.000,00 da parte del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e 64.803.629,15 da parte della regione interessata.
Si precisa, inoltre, che il Decreto Legge 29 dicembre 2010, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10, all'articolo 2, comma 12-quinquies, ha ridotto di un importo pari ad euro 100 milioni le risorse stanziate dall'articolo 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, già divenute 900 milioni per l'effetto dell'articolo 17, comma 2-bis, del decreto-legge n. 195 del 2009, concernente disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo e altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Protezione Civile, convertito, con modificazioni, in legge n. 26 del 2010.
Ciò ha comportato la necessità di dover procedere alla rimodulazione delle risorse previste per i piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, anche alla luce delle ulteriori disposizioni previste dallo stesso decreto-legge 29 dicembre 2010 per le finalità di difesa del suolo.
A seguito di ulteriori contatti intercorsi è stato firmato, in data 4 maggio 2011, l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma tra il citato Ministero e la regione Emilia Romagna, che riquantifica in complessivi 81.068.400,00 euro le risorse statali da attribuire alla Regione Emilia Romagna per il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.
Per quanto riguarda, poi, le iniziative normative finalizzate all'abrogazione o alla modifica delle norme introdotte in materia di protezione civile, con il «decreto mille proroghe» (decreto-legge n. 225 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011), in merito all'applicazione della citata fonte normativa, si segnala l'emanazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2011 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2011, n. 120), recante gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la predisposizione e l'attuazione delle ordinanze di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché in attuazione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10».
Si rappresenta, inoltre, che in data 21 giugno 2011 il Presidente della regione Emilia Romagna ha trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Dipartimento della protezione civile una nota con la quale sono stati rappresentati i gravi danni causati dagli avversi eventi meteorologici.
Nel sottolineare l'immediata e positiva risposta all'emergenza da parte dei Sindaci, delle strutture comunali, dei Vigili del fuoco, dei volontari di protezione civile dei coordinamenti di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena, del personale tecnico della Provincia e dei Servizi Tecnici

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regionali, nonché l'impegno attivo dei cittadini, la regione ha comunicato che il Direttore dell'Agenzia regionale della protezione civile, il Prefetto ed il Presidente della provincia di Parma, i sindaci dei comuni di Sala Baganza, Fornovo Taro e Collecchio, nonché i funzionari dei servizi tecnici regionali competenti, hanno effettuato, in data 12 giugno 2011, un sopralluogo a seguito del quale sono stati rilevati i primi interventi urgenti necessari per il superamento dell'emergenza e sono state valutate in 25 milioni di euro le risorse economiche occorrenti per il superamento della prima emergenza.
La regione ha, altresì, comunicato che è in corso di attivazione un concorso finanziario urgente in favore delle amministrazioni locali maggiormente colpite per un importo complessivo di 500.000 euro.
La citata nota ha, anche, fatto presente l'impossibilità di far fronte, con risorse finanziarie dei bilanci della regione e degli enti locali, all'evento meteorologico che la regione valuta di «rilevanza nazionale» e che «sussistono situazioni di pericolo per possibili e maggiori danni a persone e cose, tali da richiedere l'adozione di provvedimenti statali di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992» (quindi di ordinanze non derogatorie finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o di maggiori danni a persone o a cose).
Si precisa, infine, che non è stata richiesta la delibera dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992 e che in merito alle richieste della regione Emilia Romagna è già stata avviata l'istruttoria da parte del Dipartimento della protezione civile.