CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 giugno 2011
500.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.
(C. 841 Fallica, C. 3644 Nastri e C. 4153 Meta).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Finalità e istituzione della patente nautica a punti).

1. La presente legge prevede misure volte a tutelare la sicurezza della navigazione da diporto, attraverso la riduzione delle violazioni delle norme sulla navigazione da diporto e degli incidenti che da tali comportamenti possono derivare.
2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è istituita la patente nautica a punti per il comando e la condotta di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto per le quali, ai sensi dell'articolo 39 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è previsto l'obbligo della patente nautica.

Art. 2.
(Disposizioni per la regolamentazione della patente nautica a punti e per l'accertamento delle violazioni).

1. All'atto del rilascio della patente nautica è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nella banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3, subisce decurtazioni, nelle misure indicate dai decreti legislativi adottati in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, a seguito della violazione delle norme indicate nei medesimi decreti legislativi. L'indicazione della decurtazione di punti relativa a ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la decurtazione del punteggio della patente nautica ne dà notizia, entro un mese dalla definizione della contestazione effettuata, al personale addetto alla tenuta della banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3. La contestazione si intende definita quando è stato effettuato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o sono stati conclusi, con esito sfavorevole per l'interessato, i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ovvero sono decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di un mese decorre dalla conoscenza, da parte dell'organo di polizia da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione, dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi ovvero dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se il conduttore del natante, dell'imbarcazione o della nave da diporto, responsabile della violazione, è stato identificato inequivocabilmente.
3. La comunicazione di cui al comma 2 avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Qualsiasi variazione di punteggio è comunicata agli interessati dal personale addetto alla tenuta della banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3. Tutti i soggetti in possesso di patente nautica possono controllare in tempo reale lo stato della

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propria patente nautica collegandosi per via telematica alla banca dati, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4 del citato articolo 3.
5. Fatto salvo il caso previsto dal comma 6 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza dei corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole che rilasciano la patente nautica ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consente di riacquistare sei punti. A tale fine l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'archivio nazionale e alla banca dati istituiti ai sensi dell'articolo 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di aggiornamento e i programmi e le modalità di svolgimento dei medesimi.
6. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 7, la mancanza, per un periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.
7. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente nautica deve sottoporsi nuovamente all'esame per il conseguimento della patente nautica. A tale fine l'ufficio che ha rilasciato la patente nautica, su comunicazione del personale addetto alla tenuta della banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3, dispone la revisione della patente nautica. Qualora il titolare della patente nautica non si sottoponga ai predetti accertamenti entro un mese dalla data della notifica del provvedimento di revisione, la patente è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dall'ufficio che ha rilasciato la patente nautica. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi a ciò preposti, che provvedono, altresì, al ritiro e alla conservazione della patente nautica.

Art. 3.
(Istituzione della banca dati dei conducenti e dell'archivio nazionale delle unità da diporto).

1. Ai fini della tutela della sicurezza in mare è istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una banca dati dei soggetti abilitati alla condotta o al comando di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto, in possesso della patente nautica rilasciata ai sensi dell'articolo 1.
2. Nella banca dati sono riportati i dati relativi :
a) alle violazioni e all'incidentalità;
b) al procedimento di rilascio, alla convalida, alla scadenza di validità, al rilascio di duplicati, al rinnovo, alla revisione, alla sospensione e alla revoca dell'abilitazione della patente;
c) alla decurtazione o all'attribuzione di punti sulla patente, ai sensi dell'articolo 2
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è, altresì, istituito un archivio nazionale delle unità da diporto che, per ogni imbarcazione e nave da diporto, indica:
a) i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione;
b) le eventuali modifiche tecniche, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
c) i dati relativi allo stato giuridico del costruttore e del mandatario, come definiti ai sensi dell'articolo 5 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
d) gli eventuali sinistri in cui siano incorse le unità, con l'indicazione dei danni causati a persone e cose.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei

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limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, stabilisce le modalità di costituzione e di aggiornamento periodico dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, stabilisce le modalità di costituzione e di aggiornamento periodico dell'archivio nazionale e della banca dati. Con il medesimo regolamento è altresì prevista la possibilità di collegamento per via telematica alla banca dati, al fine di assicurare il controllo dello stato delle patenti nautiche a punti da parte dei soggetti che ne sono in possesso, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4.
5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 700 mila euro per l'anno 2012 e di 100 mila euro annui a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede:
quanto a euro 600 mila per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
quanto a euro 100 mila a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Delega al Governo).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi recanti integrazione delle norme sanzionatorie previste dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 per le violazioni commesse con unità da diporto dai titolari di patente nautica, nonché del rilascio di un certificato di abilitazione professionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) indicare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie;
b) individuare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione, oltre che delle sanzioni di cui alla lettera a), della decurtazione di punti della patente nautica e l'indicazione del numero dei punti decurtati;
c) indicare le modalità di accertamento da parte degli organi competenti delle violazioni che comportano la detrazione del punteggio della patente nautica a punti, anche con riferimento alle ipotesi di rilevamento a distanza delle violazioni;
d) prevedere i casi di sospensione o di revoca della patente nautica;
e) prevedere il rilascio di un certificato di abilitazione professionale per i soggetti che svolgono a livello professionale l'attività di conduzione di natanti, imbarcazioni o navi da diporto che tiene conto dell'eventuale decurtazione di punti della patente nautica a seguito di violazioni delle norme di comportamento, prevedendo, nei casi più gravi, la sospensione o il ritiro della patente nautica e dello stesso certificato di abilitazione;
f) determinare la decurtazione del punteggio in relazione alla gravità della violazione, avendo particolare riguardo

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alla sicurezza della vita umana e della navigazione, alla tutela e al rispetto dell'ambiente e delle aree protette, alle dotazioni di sicurezza, al comando responsabile in condizioni non influenzate dall'assunzione di sostanze alcoliche o di droghe, alla navigazione in presenza delle necessarie polizze assicurative a tutela di terzi e di naviganti e alla specificità di particolari abilitazioni professionali e per i mezzi di vigilanza e soccorso.

2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine senza che le commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. La procedura di cui al comma 2 si applica anche ai decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare, entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, allo scopo di apportare modifiche o integrazioni ai medesimi decreti.

Art. 5.
(Sportello telematico del diportista).

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le procedure per l'istituzione degli sportelli telematici del diportista, presso le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitate quali sportelli telematici dell'automobilista, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.
(Disposizioni transitorie e finali).

1. Alle patenti in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge è attribuito il punteggio di venti punti previsto dall'articolo 2.