CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 giugno 2011
500.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04236 De Pasquale: Sulla messa in sicurezza degli edifici scolastici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Sull'argomento oggetto dell'atto in discussione - l'edilizia scolastica e, in particolare, la sicurezza degli edifici scolastici - questa Amministrazione ha più volte riferito in questa sede in risposta a vari atti di sindacato ispettivo, anche dell'Onorevole interrogante.
Pertanto, confermo quanto già fatto presente nelle precedenti occasioni circa le competenze istituzionali in materia - attribuite, come è noto, alle Regioni e agli Enti locali, che sono puntualmente obbligati anche per quanto riguarda la messa in sicurezza degli edifici scolastici e l'adeguamento antisismico degli edifici stessi.
Mi limiterà a ricordare che la tematica della sicurezza è oggetto di particolare attenzione da parte di questo Ministero.
In particolare, l'impegno di questa Amministrazione si è espresso attraverso una serie di iniziative dirette, da una parte, ad acquisire una piena conoscenza della situazione dell'edilizia scolastica nazionale (in tale ottica va vista l'Intesa istituzionale per l'accertamento di eventuali pericolosità degli elementi non strutturali degli edifici scolastici) e, dall'altra, con interventi mirati al supporto finanziario degli Enti locali, direttamente obbligati in merito.
A titolo esemplificativo, ricordo:
il finanziamento, a regime, del Piano straordinario di messa in sicurezza delle scuole nelle zone a rischio sismico disposto con l'articolo 7-bis, comma 1 del decreto-legge n. 137 del 2008 (cosiddetto decreto Gelmini);
la previsione di un Piano di interventi per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, sulla base di un apposito «atto di indirizzo» formulato dalle competenti Commissioni parlamentari permanenti, disposto con l'articolo 2, comma 239, della legge finanziaria 2010;
l'avvio del Piano straordinario disposto con delibera CIPE 13 maggio 2010 per 1.706 interventi. Quest'ultimo Piano, come è noto, è attivato attingendo ad un finanziamento ad hoc di mille milioni di euro di fondi FAS disposto dal CIPE, di cui 226 già assegnati all'Abruzzo per la ricostruzione e messa in sicurezza delle scuole danneggiate dal sisma del 2009, mentre i restanti (oltre 410 milioni) saranno utilizzati in un prossimo, analogo piano, con congrua tempestività previa concertazione delle relative modalità con le Amministrazioni competenti.

Quanto alla richiesta di «allentare» il patto di stabilità interno per le attività degli Enti locali finalizzate alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, va preliminarmente precisato che la competenza in questa materia non è riconducibile alle specifiche attribuzioni di questo Ministero.
È stato comunque interessato il competente Dicastero dell'economia e delle finanze che, al riguardo, ha fatto presente che l'esclusione dal patto di stabilità interno di tipologie diverse da quelle previste dalle norme vigenti (calamità naturali, grandi eventi, progetti finanziati con risorse europee, e così via), oltre a richiedere uno specifico intervento normativo, comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, con la conseguente necessità di rinvenire le adeguate risorse compensative.

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Il Dicastero dell'economia, tuttavia, ha segnalato che, nell'ambito del nuovo quadro normativo di riferimento del patto di stabilità interno 2011-2013, il comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali in base ai criteri definiti con il medesimo decreto, potrebbe consentire, ove fosse raggiunta la prevista intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e nei limiti degli spazi finanziari disponibili, la rimodulazione degli obiettivi del patto di stabilità interno per tener conto delle suesposte esigenze.

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ALLEGATO 2

5-04599 D'Ippolito Vitale: Sulla sede dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Accademia di Belle Arti di Catanzaro occupa attualmente un immobile di proprietà dell'Istituto educativo assistenziale femminile Stella, dato in locazione all'Amministrazione Provinciale, competente in materia di oneri riguardanti la manutenzione ed il funzionamento, nonché la disponibilità degli edifici in uso delle istituzioni scolastiche, ed anche, si ritiene, delle Accademie e dei Conservatori.
Si accenna, brevemente, in merito alla disciplina in materia di edilizia delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
Prima dell'entrata in vigore della legge n. 508 del 1999, che prevede anche per le istituzioni dell'alta formazione artistica, l'applicazione della normativa in materia di edilizia universitaria, le Accademie di Belle Arti, così come tutti gli istituti di istruzione scolastica superiore, erano soggetti a quanto disposto dalla legge n. 23 del 1996 che imponeva alle Province l'onere economico in materia di edilizia, ed, in particolare, dall'articolo 8, comma 5, il quale prevedeva che le Province subentrassero «a tutti gli effetti, nei contratti di locazione degli immobili di proprietà privata, utilizzati dal Comune o dallo Stato quale sede di istituzione scolastica».
Le Province, dopo l'entrata in vigore della predetta legge n. 508 del 1999, sostenendo che la competenza in materia di edilizia fosse ormai del Ministero, hanno spesso ritenuto di non essere più vincolate al rispetto della normativa precedente.
Per dirimere il contenzioso instaurato sulla materia è stata investita l'Avvocatura Generale dello Stato, la quale si è espressa con due pareri, emessi in data 20 luglio 2000 e 17 maggio 2004, che confermano l'attuale piena efficacia delle disposizioni previste dalla legge n. 23 del 1996, prevedendo l'immediata applicazione dell'articolo 5 della legge n. 508 del 1999, esclusivamente per la «costruzione» di nuovi edifici.
Con il passare degli anni, la discussione in materia è continuata nell'incertezza in quanto i regolamenti attuativi della legge n. 508 del 1999 non sono stati, ad oggi, tutti predisposti e non è possibile fare previsioni sui tempi della loro effettiva applicazione.
L'Amministrazione ha più volte sollecitato gli organi di gestione dell'Accademia di Catanzaro a farsi parte attiva sulla questione del reperimento di una sede unica, nell'ambito della riconosciuta autonomia dell'Istituzione, cercando, nell'interesse degli allievi e della collettività, possibili soluzioni finalizzate a risolvere il problema ed ha anche offerto la propria disponibilità a contribuire finanziariamente alle necessarie opere di ristrutturazione di un nuovo immobile, da individuare con gli enti locali, al fine di arrivare, in tempi brevi, ad una possibile e condivisa, soluzione.
Con nota del 28 gennaio 2010, infatti, è stata data assicurazione agli organi gestionali dell'Accademia sulla disponibilità a contribuire finanziariamente e ad offrire la propria collaborazione in merito alla stesura della bozza di convenzione tra la stessa ed il Comune di Catanzaro.
Occorre evidenziare, però, la riduzione delle risorse messe a disposizione con lo stanziamento previsto dalla legge n. 311

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del 2004, che istituisce il capitolo di bilancio 7312 riguardante «interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali», rispetto alle esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica in materia di edilizia; infatti, lo stanziamento iniziale di competenza e cassa di 10.000.000 di euro, previsto dalla Finanziaria 2005, si è ridotto dagli esercizi 2008 e seguenti, di anno in anno.
Relativamente all'anno finanziario 2011, il Decreto concernente la determinazione dei criteri di ripartizione dello stanziamento previsto sul predetto capitolo n. 7312 del Bilancio di previsione dello Stato, che al momento ha quantificato lo stanziamento medesimo in 4.722.501 euro, è stato inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio per il successivo inoltro alla Corte dei conti.
A fronte alle richieste che pervengono da parte delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, il suddetto importo è evidentemente insufficiente ma in linea con il periodo di congiuntura economica che attraversa il nostro Paese.
Si assicura che, nei limiti delle pur esigue risorse, l'Amministrazione terrà nella dovuta considerazione quanto rappresentato dall'On. interrogante.

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ALLEGATO 3

5-04718 Ghizzoni: Sulle fonti di finanziamento dei contratti di diritto privato a tempo determinato presso le università.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'articolo 24 della legge n. 240 del 2010 prevede le modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, disciplinando le tipologie di contratti che le università possono stipulare (lett. a) e b) del comma 3), previa adozione di appositi regolamenti.
L'attivazione di tali contratti è espressamente subordinata dalla legge alla disponibilità di risorse da parte delle università nell'ambito della propria programmazione.
L'articolo 18, comma 3, dispone, come possibilità di reperimento di fonti di finanziamento aggiuntive ed ulteriori, rispetto a quelle ordinarie, la facoltà per le università di attivare convenzioni con soggetti pubblici e privati con le quali finanziare posti da professore o da ricercatore (a tempo determinato).
Pertanto, non vi è alcuna incongruenza con il disposto dell'articolo 24, poiché il comma in esame prevede, si ripete, un canale di finanziamento di posti da docente universitario che si aggiunge, ove attivato nei termini di legge a quelli ordinari degli atenei.
L'articolo 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010, integrando il disposto dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, aggiunge un'ipotesi ulteriore di categoria di studiosi che possono essere destinatari di chiamata diretta da parte delle università, istituto che - come è noto - è ben diverso da quello della chiamata ex articoli 18 e 24 della legge 240 del 2010.
La categoria in questione è quella degli studiosi che abbiano vinto programmi di ricerca di alta qualificazione che il Ministero, sentiti i competenti organi consultivi, sta provvedendo ad individuare.
Anche l'Istituto della chiamata diretta, peraltro, presuppone che le Università abbiano le relative, adeguate disponibilità finanziarie (si veda in tal senso, l'incipit dell'articolo 1, comma 9, legge 230/2005).
L'articolo 29, comma 7, dunque, non limita affatto la possibilità di copertura di nuove posizioni di ruolo, come osserva l'interrogante, quanto aggiunge una nuova ipotesi di studiosi che possono essere individuati dalle università mediante l'istituto della chiamata diretta, pur sempre nell'ambito delle proprie risorse finanziarie.

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ALLEGATO 4

5-04790 Zazzera: Sulla nomina a relatore di un esponente politico per un corso sull'antimafia presso il liceo classico statale «Q. Orazio Flacco» di Bari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto parlamentare con il quale l'On.le Zazzera, in relazione anche ad alcuni articoli di stampa apparsi sul quotidiano La Repubblica, ha chiesto chiarimenti in merito all'intervento in un progetto formativo realizzato nel Liceo Classico Statale «Q. Orazio Fiacco» di Bari di un esponente del PDL, questo Ministero, esperiti gli opportuni accertamenti presso le strutture scolastiche periferiche, comunica quanto segue.
Secondo quanto riferito in particolare dal competente dirigente scolastico, nell'istituto è stato attivato il progetto «Leg@li al Sud: un progetto per la legalità in ogni scuola». Trattasi di un progetto PON (C3), finalizzato all'approfondimento di tematiche attinenti alla legalità: nel Liceo Flacco esso è ripartito in 2 moduli dei quali uno (Modulo B) dedicato a 25 ragazzi più giovani e l'altro (Modulo A) - quello in cui è intervenuto il parlamentare - ad altri 25 studenti del triennio superiore. Il numero di 50 è dunque quello complessivo del due moduli, e non quello erroneamente attribuito dalla stampa al solo modulo A, per il quale si sostiene che «faticosamente» si sia riuscito ad arrivare a 48 aderenti. In realtà i ragazzi aderenti al modulo del triennio sono attualmente 24 (rispetto agli originari 27); il numero degli studenti partecipanti è lievemente calato, anche in relazione agli impegni di studio di fine anno, come avviene fisiologicamente per tutti i progetti e le attività pomeridiane.
Il progetto prevede attività differenti per i due differenti moduli tra le quali, appunto, la presentazione da parte di esperti di chiara fama delle problematiche generali legate alla lotta alla criminalità organizzata. L'intervento, cui si riferiscono gli articoli di stampa, si è tenuto al Flacco il 18 marzo 2011, ed è durato 3 ore e non 5, alla presenza della tutor interna, con vivo apprezzamento da parte della tutor medesima e di tutti i corsisti presenti.
Il progetto prevede, altresì, per il modulo del biennio, una convenzione con l'associazione VivaMENTE di Bari e, per il triennio, con l'associazione Libera, i cui due tutor dalla stessa associazione indicati non hanno mai sollevato obiezioni, né manifestato dissensi di alcun genere, contrariamente a quanto affermato su Repubblica del 17 maggio 2001, né all'atto della stipula della convenzione e dei contratti di nomina a tutor, né nelle comunicazioni successive (come risulta dagli atti della scuola).
Dunque, nessuna presa di distanza né alcun dissenso manifestato alla scuola e al suo Dirigente da Libera né da altri. Del resto la programmazione degli interventi era nel dettaglio inserita sulla piattaforma PON, cui i tutor esterni hanno accesso. Al contrario, come si può evincere dalla lettera inviata da Libera dopo la pubblicazione del secondo articolo, l'associazione si è dissociata dal contenuto di «una polemica giornalistica faziosa», che ha rischiato, non riuscendoci, di inficiare i risultati attesi, per cui alla fine della lettera, Libera conferma la propria «piena disponibilità a portare a termine, con piena efficacia, il percorso avviato».
Gli esperti «esterni» (per un totale di 5 ore su 50) sono stati scelti anche per il

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Modulo A dal Gruppo Operativo tecnico (GOP) e non dal Dirigente Scolastico (che pure ne fa parte), in base ad un curriculum vitae da cui evincere la chiara fama dell'aspirante, come è stato ritenuto con riferimento ai personaggi prescelti: un giudice e un sociologo, oltre che il parlamentare cui l'interrogazione fa riferimento il quale è un penalista del Foro di Bari, componente della Commissione Parlamentare per la lotta alla mafia, docente universitario, autore di decine di articoli e saggi scientifici sulla materia e, comunque, è genitore di una alunna del triennio e, come tale, aveva diritto come gli altri di aderire all'iniziativa. Il parlamentare, «ex alunno» del Flacco, ha offerto la propria disponibilità, dichiarando che non avrebbe percepito emolumenti, come di fatto è avvenuto (e risulta dal planning finanziario del progetto). Si è ritenuto che il suo status di ex alunno e, soprattutto, di genitore di una alunna del Flacco rappresentasse di per sé garanzia di terzietà.
È stato, altresì, precisato che, in ogni caso, non sono in discussione «scelte didattiche operate dalla dirigenza» del liceo, perché il parlamentare ha tenuto una conferenza in un corso di formazione extracurriculare, su tematiche non disciplinari, facoltativo ed opzionale, svolto in orario extrascolastico pomeridiano. Gli studenti che vi hanno aderito lo hanno fatto - così come per tutte le attività elettive del Flacco - liberamente e spontaneamente - sulla base di informazioni preventive della scuola e di un patto formativo sottoscritto (come risulta agli atti della scuola), con la presenza di tutor interni (docenti della scuola) ed «aziendali» (indicati da Libera e da Vivamente).
È stato, di seguito, confermato che la scelta di tutti i relatori è stata effettuata dal GOP con l'unico intento di assicurare ai corsisti interventi significativi e soprattutto competenti, ancorché legati alla realtà territoriale e che per quanto riguarda in particolare i contenuti dell'intervento del personaggio in parola, agli atti dell'istituto, non risulta che alcuno, non soltanto tra i corsisti - ma nell'intero Liceo, abbia rappresentato proteste e/o perplessità di sorta direttamente al Dirigente scolastico, come, correttamente, sarebbe dovuto avvenire.
È' stato riferito che, al contrario, è agli atti della scuola, la sottoscrizione «per condivisione» da parte dei docenti del Flacco della replica inviata a Repubblica dal Dirigente, che i genitori in seno al consiglio di Istituto hanno inviato una lettera di sostegno e che nessuno degli studenti interessati si è ritirato dal PON per protesta. A tale proposito il Dirigente medesimo ha comunicato anche che gli studenti, a conclusione di un percorso durante il quale gli stessi sono stati protagonisti di scelte formative condivise, e non vittime di imposizioni di parte e che ha visto, tra l'altro, la realizzazione di uno stage a Mesagne in visita ad un'azienda confiscata alla mafia, la realizzazione di una visita guidata al Tribunale dei minori, e la produzione di un video, accompagnati dai loro due docenti tutor e dal tutor di Libera, sono stati in visita al Parlamento.
Non si può, da ultimo sottacere che il Dirigente scolastico si è fortemente rammaricato del contenuto degli articoli di stampa che hanno rappresentato un'immagine non veritiera della scuola e della sua dirigenza; al contrario, il medesimo ha sostenuto che il rapporto con gli alunni, sul piano educativo e formativo, è stato sempre schietto e sereno e che il ruolo educativo del liceo è stato sempre inteso a dare spazio a voci in maniera pluralistica, all'educazione al dialogo, all'ascolto e alla critica costruttiva.

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ALLEGATO 5

Nuova disciplina del prezzo dei libri. C. 1257-B Levi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato.

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 3.

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro per i beni e le attività culturali» inserire le seguenti «e con il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria».

Conseguentemente, al medesimo comma 3, dopo la parola: «trasmette» aggiungere il seguente periodo: «alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria che provvede al successivo inoltro».
3. 1.Il relatore (nuova formulazione).
(Approvato)