CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 giugno 2011
497.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04024 Zamparutti: Iniziative per una piena attuazione e accessibilità ai cittadini delle misure contenute nel decreto-legislativo n. 32 del 2010.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per quanto indicato nell'interrogazione n. 5-04024 dell'Onorevole Zamparutti ed altri, dove si segnalano alcune criticità in ordine a quanto dettato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32: «Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce una infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea-INSPIRE», si rappresenta quanto segue.
Riguardo l'adeguamento da parte delle Amministrazioni, e relativi tempi, a quanto stabilito ex articolo 14 del decreto legislativo di cui trattasi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha operato, con apposita lettera-circolare del 3 maggio 2011, una ricognizione mirata al monitoraggio del livello di implementazione del decreto legislativo. In esito a detta ricognizione, la rielaborazione aggregata degli elementi informativi, come affluiti dalle singole Autorità pubbliche, sarà resa nota a mezzo del sito web istituzionale del Ministero. Il Ministero provvede, altresì, in qualità di National Contact Point a comunicare i dati aggregati alla Commissione Europea, secondo gli standard informatici dalla stessa definiti, ai sensi dell'articolo 12 dello stesso decreto.
Ai sensi dell'articolo 5, i «Metadati di cui agli allegati I e II» non devono essere trasmessi al Ministero, ma al Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali istituito, ai sensi dell'articolo 59 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD - decreto legislativo n. 82 del 2005), presso il DigitPA (già CNIPA). Peraltro, si segnala che, anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 235 del 2010, che ha individuato il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali quale «base dati di interesse nazionale», il Ministero monitora, con la massima attenzione, le varie fasi di evoluzione del predetto Repertorio, tenuto anche conto che eventuali ipotetiche situazioni di impasse nel popolamento della base dati potrebbero rendere critica l'implementazione della Direttiva INSPIRE in Italia.
Il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali costituisce il Catalogo nazionale di riferimento per i metadati relativi ai set di dati territoriali di cui agli allegati del decreto legislativo n. 32 del 2010. La gestione del Repertorio è di competenza del DigitPA (ex CNIPA), ai sensi dell'articolo 59 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005).
In merito alla costituzione della Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, non è stato ancora emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il quale tale Consulta va istituita. Nelle more dell'emanazione, comunque, il Segretariato generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stante le funzioni in materia di informazione ambientale ad esso attribuite, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2009, assicura le attività di National Contact Point, nonché la connessa attività di monitoraggio sentite le Autorità pubbliche.
Riguardo, poi, le iniziative in merito alla piena accessibilità e gratuità da parte dei cittadini ai dati in questione, il decreto

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legislativo n. 32 del 2010 prevede, all'articolo 9, che siano messi gratuitamente a disposizione del pubblico i «servizi di ricerca» dei set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, nonché i «servizi di consultazione» che consentono di eseguire come minimo le operazioni di visualizzazione, navigazione, variazione della scala di visualizzazione (zoom in e zoom out), variazione della porzione di territorio inquadrata (pan), sovrapposizione dei set di dati territoriali consultabili e visualizzazione delle informazioni contenute nelle legende e qualsivoglia contenuto pertinente dei metadati. Sono previste, però, deroghe al predetto principio generale di libero accesso, in considerazione dei vincoli legati a problematiche quali: la sicurezza e la difesa nazionale, la riservatezza statistica, la tutela della proprietà intellettuale eccetera.
È previsto, altresì, in casi particolari da individuare con appositi decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che le Autorità pubbliche che «producono» set di dati territoriali, possano derogare al principio di gratuità, cosi come previsto ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 32 del 2010, «quando tali tariffe garantiscono il mantenimento di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi». Sono, inoltre, fatte salve le specifiche disposizioni concernenti i dati catastali gestiti dall'Agenzia del Territorio.
Peraltro, si rappresenta che, nel quadro della legislazione ambientale nazionale vigente, in particolare il decreto legislativo n. 195 del 2005 (con cui sono stati recepiti i principi del diritto all'informazione e al libero accesso a dati ed informazioni ambientali, secondo quanto previsto nella Convenzione di Aarhus e nella Direttiva Europea 2003/4/CE), sia il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che l'ISPRA rendono disponibili, attraverso i propri siti istituzionali, i dati e i metadati di interesse.
Per quanto esposto, non si ritiene necessario emendare l'articolo 9 del decreto legislativo di recepimento.

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ALLEGATO 2

5-03851 Marco Carra: Sull'avvio dell'attività di bonifica dell'area Collina nel sito di interesse nazionale «Laghi di Mantova e Polo Chimico».

5-03878 Marco Carra: Sulle operazioni di bonifica del sito di interesse nazionale di Mantova.

5-04716 Marco Carra: Sull'area del petrolchimico e dei laghi mantovani sito ad alto rischio ambientale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Poiché le interrogazioni nn. 5-03851, 5-03878 e 5-04716, presentate dall'Onorevole Carra ed altri, vertono sullo stesso argomento, ossia sulle problematiche inerenti il sito di bonifica di interesse nazionale «Laghi di Mantova e Polo Chimico», alle stesse si risponderà congiuntamente.
Per superare le criticità presenti su tale sito è già in vigore un Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo Chimico» sottoscritto in data 31 maggio 2007, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Lombardia, la Provincia di Mantova, il Comune di Mantova, il Comune di Virgilio, il Comune di San Giorgio di Mantova e l'Ente Parco del Mincio, avente proprio la finalità di assicurare la messa in sicurezza di emergenza, la bonifica ed il recupero delle aree pubbliche contaminate così da garantire la loro naturalità e la fruibilità delle acque.
Alle risorse finanziarie già assentite con il predetto accordo, pari ad euro 14.809.881,03, già trasferite praticamente nella loro totalità alla Regione Lombardia con diversi decreti emanati da ultimo nel 2010, si sono aggiunte quelle impegnate al 31 dicembre 2010, sempre in favore della regione Lombardia, per un importo pari a euro 5.126.931,00. Per un totale complessivo quindi di euro 19.936.812,03. Pertanto, risulta confermato quanto dichiarato dal Direttore Generale nel corso della conferenza di servizi citata dall'interrogante, come peraltro ripetutamente comunicato per iscritto a tutti gli enti locali partecipanti alle conferenze di servizi, tra cui, in primis, alla Provincia di Mantova, peraltro firmataria del suindicato accordo di programma.
Le risorse sopra indicate sono state destinate, di comune accordo tra Ministero, Regione ed Enti Locali, al finanziamento di un progetto di messa in sicurezza della falda da realizzare a protezione del bersaglio naturale costituito dai laghi in danno dei soggetti obbligati inadempienti alle ripetute prescrizioni formulate nell'ambito delle conferenze di servizi.
Preliminarmente, sono state completate le attività di caratterizzazione dell'area lacustre, è stato realizzato lo studio di fattibilità propedeutico alla progettazione, e sono state completate le indagini epidemiologiche previste nell'accordo del 2007.
La progettazione dell'intervento di bonifica della falda è stata affidata alla società in house del Ministero dell'ambiente, la Sogesid Spa che ha consegnato, rispettivamente in data 6 ottobre 2010 e 11 ottobre 2010, il progetto preliminare di messa in sicurezza della falda relativa

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all'intero sito di interesse nazionale e lo stralcio definitivo, corrispondente all'ammontare delle risorse attualmente disponibili, relativo all'area a valle della raffineria IES da considerare, su decisione unanime dei soggetti sottoscrittori dell'accordo di programma, la più critica e più bisognosa di immediati interventi sostitutivi a causa dello spessore significativo di prodotti idrocarburici surnatanti sulla falda.
I progetti sono stati prima discussi a livello locale nel corso di apposite riunioni tecniche convocate dalla Regione rispettivamente in data 26 ottobre 2010 e 18 novembre 2010 e, successivamente, sono stati istruiti dalla segreteria tecnica della Direzione Generale Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'ambiente.
In data 17 gennaio 2011 gli enti locali hanno formalizzato le loro osservazioni/prescrizioni che, insieme a quelle della predetta segreteria tecnica, sono state discusse con il progettista nel corso della riunione tenutasi a Roma in data 9 marzo 2011.
In tale occasione, il progettista ha fornito i chiarimenti richiesti e si è impegnato a recepire, in fase di progettazione esecutiva, tutte le prescrizioni formulate.
Il progetto è stato pertanto ritenuto approvabile e, ai fini della convocazione della conferenza di servizi decisoria e del relativo decreto di approvazione, si è in attesa che gli enti locali interessati (tra cui la Provincia di Mantova) si esprimano in ordine alla richiesta formulata in data 19 maggio 2011 dal Ministero dell'ambiente relativamente alla possibilità di utilizzare, nell'ambito del progetto pubblico, l'impianto di trattamento delle acque emunte ubicato nell'area IES.
Si ritiene, pertanto, che nelle prossime settimane, acquisita detta risposta, sarà possibile avviare le procedure di evidenza pubblica per la realizzazione del primo stralcio funzionale dell'intervento di bonifica della falda ed in tal modo utilizzare le risorse rese disponibili dal Ministero dell'ambiente.
Nell'Accordo di Programma del 31 maggio 2007 sono stati previsti anche interventi di valutazione epidemiologica individuando, quali soggetti attuatori, non soltanto l'Istituto Superiore di Sanità ma anche l'ASL di Mantova considerato il proprio ruolo di organo di controllo e tutela della salute pubblica nonché l'istituzione, in seno alla stessa, dell'Osservatorio epidemiologico con funzioni di sorveglianza e studio dello stato di salute della popolazione in relazione ai vari determinanti ambientali.
In data 19 dicembre 2007 presso il Comune di Mantova si è tenuto un incontro in relazione agli studi epidemiologici, nel corso del quale è stato presentato dall'ASL di Mantova, in conformità a quanto previsto all'articolo 2, comma 4, lettera a) dell'Accordo di Programma, il documento di «Consensus Report Sarcomi ed esposizione a sostanze diossino-simili in Mantova» con il contributo di diversi Autori e dell'Istituto Superiore di Sanità, in cui si asserisce che «la natura causale dell'associazione fra sarcomi dei tessuti molli ed esposizione a sostanze diossino-simili osservata intorno al polo industriale di Mantova appare credibile, nonostante le prove dell'esclusività causale di queste sostanze non risultino del tutto convincenti, ma orientino piuttosto per una probabile con-causalità da parte di altri inquinanti, sempre comunque di origine industriale. La consapevolezza di queste problematiche non mette assolutamente in discussione il perseguimento del piano di risanamento ambientale in atto, anzi».
Per la progettazione e l'effettuazione dello studio epidemiologico, sotto il coordinamento dell'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con l'ASL di Mantova, in data 18 gennaio 2008, è stata sottoscritta un'apposita Convenzione tra l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero dell'ambiente e, quindi, sulla base del documento di Consensus Report, sono iniziate le attività previste sulla popolazione residente nella zona industriale del Comune di Mantova e del Comune di San Giorgio di Mantova, secondo il seguente modello:
analisi della coorte dei soggetti;

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definizione della coorte: soggetti residenti nei quartieri della zona industriale di Mantova durante il periodo 1960-1990;
attribuzione dell'esposizione ad inquinanti chimici sulla base della storia abitativa;
indicatori di effetto analizzati: mortalità, incidenza tumori, malformazioni congenite;
popolazione di confronto: Comune di Mantova, Provincia di Mantova e Comune di San Giorgio di Mantova.

In data 4 giugno 2009, l'Istituto Superiore di Sanità ha trasmesso la 2a relazione sullo stato di avanzamento dei lavori svolti fino al maggio 2009, nonché il verbale della riunione con cui si è concordato con il Comune di Mantova una nuova definizione della coorte dei soggetti dei quartieri oggetto di studio e se ne è preso atto nella Conferenza di servizi decisoria del 31 luglio 2009.
In data 23 giugno 2010 si è tenuta presso il Ministero dell'ambiente una riunione dove l'Istituto Superiore di Sanità ha esposto i primi risultati dello studio epidemiologico, facendo presente che l'attività propedeutica allo studio vero e proprio è consistita in uno studio di fattibilità in cui si è proceduto all'enumerazione di tutti i soggetti da includere alla ricostruzione della loro storia abitativa nei quattro quartieri del Comune di Mantova selezionati nel trentennio 1961-1991.
In data 9 luglio 2010 l'Istituto ha trasmesso la relazione conclusiva delle attività, che confermava quanto già esposto nel corso della precedente riunione tecnica.
Con una nota del 27 settembre 2010 l'Istituto Superiore di Sanità chiesto un ulteriore anno di lavoro per il completamento dello studio epidemiologico di coorte, avanzando, contestualmente, la richiesta di un contributo di 100.000 euro, di cui una parte da trasferire alla ASL di Mantova, per condurre nello specifico le seguenti attività:
accertamento dello stato di vita per i 25.000 soggetti inclusi nei quattro quartieri del Comune di Mantova selezionati nel trentennio 1961-1991;
acquisizione, per i soggetti deceduti, delle cause di morte;
costruzione del profilo di esposizione;
analisi statistico epidemiologica dei dati raccolti.

L'esperienza di mortalità della coorte verrà poi confrontata con quella della popolazione della macroarea di riferimento e verrà valutata, inoltre, la possibilità di ricostruire le storie lavorative dei soggetti in esame.
La competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente ha preso atto della relazione conclusiva trasmessa dall'Istituto e ha condiviso le richieste avanzate dallo stesso, precisando che la copertura finanziaria per la prosecuzione delle ulteriori attività è già stata prevista nell'integrazione dell'Accordo di Programma in corso di sottoscrizione previo accordo tra le parti interessate.
Da ultimo, in ordine alla presunta situazione di confusione segnalata, relativa all'emanazione del decreto di urgenza, da parte di questo Ministero, per avviare le attività di bonifica dell'area Collina di proprietà Syndial S.p.A., ubicata all'interno del sito di interesse nazionale «Laghi di Mantova e Polo Chimico», preliminarmente, si rappresenta che Syndial S.p.A. ha predisposto e trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che conduce le attività istruttorie nell'ambito del procedimento amministrativo di bonifica, il progetto di bonifica dell'area Collina, denominato «Interventi di rimozione dei rifiuti e dei terreni contaminati», che è stato valutato positivamente con prescrizioni nel corso della Conferenza di servizi decisoria del 30 luglio 2009. Le determinazioni assunte dalla suddetta Conferenza di servizi sono state approvate con decreto del Direttore Generale del 30 settembre 2009 e comunicate alla società proponente.
Successivamente a tale decreto, la Syndial S.p.A. non ha presentato la richiesta

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formale dell'avvio dei lavori di bonifica per motivazioni d'urgenza, pertanto la Direzione Generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non sussistendo i presupposti per l'emanazione del decreto di approvazione definitiva del progetto di bonifica per motivi di urgenza, in data 30 luglio 2010 ha proceduto alla predisposizione dello stesso in via ordinaria coinvolgendo, secondo quanto previsto dall'articolo 252, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sia il Ministero dello sviluppo economico sia la Regione Lombardia per valutare l'eventuale necessità di acquisire la pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale regionale, ai fini dell'avvio dei lavori di bonifica del suddetto progetto.
Solo in data 22 febbraio 2011 è intervenuta la formale richiesta da parte di Syndial S.p.A. per l'avvio dei lavori per la realizzazione degli interventi di bonifica in condizioni di urgenza.
Si ricorda che l'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al comma 8, prevede espressamente che «In attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione di cui ai commi precedenti, completata l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano motivi d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale, ove prevista, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo il progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla conferenza di servizi convocata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'autorizzazione provvisoria produce gli effetti di cui all'articolo 242, comma 7».
Non potendo procedere diversamente in mancanza dell'espressa richiesta della parte interessata, solo in data 25 febbraio 2011 la competente Direzione Generale del Ministero ha potuto trasmettere, per la firma, all'Onorevole Signor Ministro il decreto di autorizzazione in via provvisoria all'avvio dei lavori previsti nel progetto di bonifica dell'area Collina, che - come anticipato - era già stato valutato positivamente con prescrizioni nel corso della Conferenza di servizi decisoria del 31 luglio 2009. Il decreto predisposto è stato firmato dall'Onorevole Signor Ministro ed è in fase di registrazione e notifica alla parte interessata.

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ALLEGATO 3

5-04384 Alessandri: Sull'Istituzione dell'Ente Parco nazionale delle foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nell'interrogazione n. 5-04384 presentata dall'Onorevole Alessandri, viene richiesta la promozione di una maggiore concertazione tra i rappresentanti legali dei comuni che rientrano nel territorio amministrativo del «Parco nazionale delle Foreste Casentinesi», al fine di individuare soluzioni efficaci per un più corretto ed effettivo sviluppo del territorio ed un maggiore coinvolgimento partecipativo dei cittadini del parco stesso. Viene altresì richiesto dall'interrogante di assumere iniziative, anche normative, dirette ad istituire una consulta in tutti i parchi nazionali, quale espressione diretta degli abitanti residenti all'interno dei confini dei relativi parchi.
Vale la pena evidenziare a tal fine che in base alle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge n. 394 del 1991, la Comunità del Parco è l'Organo consultivo e propositivo dell'Ente parco stesso, in essa vi sono già rappresentate tutte le amministrazioni facenti parte del parco nazionale: le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane.
È proprio la Comunità del Parco a redigere il Piano Pluriennale economico e sociale del parco, che è lo strumento fondamentale per lo sviluppo e la valutazione del territorio protetto.
Si ritiene quindi che proprio il predetto Organo costituisca il luogo deputato per la risoluzione di tutte le problematiche di ogni parco, mentre la «consulta» di cui l'interrogante chiede l'istituzione comporterebbe una duplicazione dei contesti decisori, con consequenziale effetto di appesantimento degli iter decisionali.

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ALLEGATO 4

5-03950 Gozi: Sui problemi interni alla Commissione scientifica CITES.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per quanto indicato nell'interrogazione n. 5-03950 presentata dall'Onorevole Gozi, riguardante principalmente il sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 5, comma 6, della legge n. 150 del 1992 e alcune problematiche inerenti la Commissione CITES, si rappresenta quanto segue.
Riguardo all'applicazione delle raccomandazioni della Commissione del 13 giugno 2007, l'Italia già da tempo ha posto in essere un adeguato sistema sanzionatorio con la legge n. 150 del 1992, che disciplina i reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del Regolamento (CE) n. 338/92 (ex Reg. (CE) 3626/82), e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.
Detto ciò, il decreto ministeriale 8 gennaio 2002 discende dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, che all'articolo 5, comma 5-bis, prevede che sia istituito il Registro di detenzione delle specie animali e vegetali incluse negli allegati A e B al Regolamento 338/97 con apposito decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e sentita la Commissione Scientifica CITES. Le sanzioni sono previste nel medesimo articolo della legge n. 150 al comma 6.
L'obbligo della tenuta del registro di detenzione di specie incluse negli allegati A e B al Regolamento 338/97 è una norma nazionale, che non discende dal Regolamento CE 338/97, il quale, all'articolo 11, comma 1, consente agli Stati Membri di adottare misure più rigorose per quanto riguarda il commercio, la detenzione ed il prelievo rispetto a quelle previste nel regolamento stesso.
A tal proposito sembra opportuno sottolineare che anche altri Paesi comunitari, quali Germania, Francia e Repubblica Ceca, adottano sistemi di registrazione di esemplari CITES paragonabili al registro di detenzione adottato dall'Italia.
A seguito di alcune difficoltà di applicazione fatte presenti dalle Associazioni di categoria e dal Corpo Forestale dello Stato, concordato con appositi tavoli tecnici con gli operatori, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato il decreto 5 ottobre 2010 che modifica il decreto ministeriale 8 gennaio 2002. Il decreto di modifica, in particolare, ha introdotto l'esenzione dalla tenuta del registro per i detentori di esemplari appartenenti a specie di uccelli incluse nell'Allegato B del Reg. CE 338/97, facilmente e comunemente allevate ed incluse nell'allegato 1 del decreto in parola, purché marcati secondo le modalità conformi alle disposizioni di cui all'articolo 66, comma 2, del Regolamento CE 865/2006. Il suddetto elenco è stato modificato ed ampliato con il decreto 8 aprile 2011.
Ebbene, ritornando all'entità delle sanzioni previste dall'articolo 5, comma 6, della legge n. 150 del 1992, vista la necessità di rimodulare le sanzioni attualmente previste in misura della gravità decrescente delle violazioni, anche su

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istanza delle Associazioni di categoria, il Ministero dell'ambiente sta operando in tal senso.
Per quanto riguarda la richiesta se questo Ministero intenda includere rappresentanti del mondo associativo e no profit specializzati e realmente operativi nel settore di fauna e flora, non risulta chiaro cosa esattamente si intenda. Comunque, questo Ministero ha provveduto a consultare, ogni volta che si è reso necessario, le Associazioni di categoria e Istituzioni no profit coinvolte nei provvedimenti di volta in volta adottati, recependo, ove opportuno, le eventuali proposte avanzate.
Inoltre, per quanto riguarda la Commissione Scientifica CITES istituita con decreto 27 aprile 1993 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero della sanità, prevista dall'articolo 4, comma 21, della legge 7 febbraio 1992 n. 150 e successive modificazioni e integrazioni, essa svolge il ruolo di Autorità Scientifica CITES prevista dal Regolamento CE 338/97 in base all'articolo 13, comma 2, e già prevede al suo interno due rappresentanti delle Associazioni ambientaliste, di cui uno nominato dal WWF Italia.
Tale Commissione ha carattere prettamente Scientifico, non si occupa in alcun modo degli aspetti commerciali ed è costituita da rappresentanti dei maggiori Istituti Scientifici di ricerca italiani, quali CNR, Società Botanica Italiana, Unione Zoologica Italiana.
Per quanto riguarda, infine, l'attività della Commissione Scientifica CITES, i ritardi non sono in alcun modo imputabili alla Commissione, ma ad aspetti amministrativi connessi alla nomina della stessa. Tali difficoltà sono state definitivamente superate e la Commissione ha ricominciato la propria attività dall'aprile di quest'anno. Naturalmente, la ripresa delle normale attività a pieno regime è tuttora condizionata dalla necessità di smaltire le istanze accumulate durante il periodo di inattività forzata.