CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 giugno 2011
491.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 70/2011: Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (C. 4357 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 4357, di conversione in legge del decreto-legge n. 70 del 2011;
rilevato che, in attuazione di talune parti del Programma nazionale di riforma, allegato al Documento di economia e finanza, recentemente esaminato dalle Camere, il provvedimento in esame interviene in distinti settori dell'ordinamento, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la competitività del Paese nonché il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, garantendo il rispetto degli impegni assunti in sede europea;
preso atto che, per quanto concerne l'ambito di competenza della XI Commissione, il provvedimento contiene diverse norme di diretto interesse, tra le quali si segnalano, in particolare, quelle previste all'articolo 2, in materia di credito d'imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno;
ritenute altresì di indubbia rilevanza, talune disposizioni dell'articolo 4, che, modificando il Codice dei contratti pubblici - in particolare l'articolo 38 - intervengono sulle cause di esclusione delle imprese da appalti per violazioni in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
segnalato inoltre che tali ultime disposizioni, nel chiarire che le violazioni si intendono gravi con riferimento all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, e, per quanto concerne i contributi previdenziali ed assistenziali, con riferimento alle cause ostative al rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva), modificano altresì il comma 1 dell'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici nel senso di escludere le imprese da appalti se non in regola con legge n. 68 del 1999, in materia di diritto al lavoro dei soggetti disabili, sopprimendo il riferimento alla mancata presentazione della certificazione di ottemperanza di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 68 del 1999;
giudicate di rilievo le norme contemplate agli articoli 7 e 8, in materia di gestione operativa della riscossione coattiva da parte dell'INPS e di contratto di inserimento delle donne prive di un impiego da almeno 6 mesi;
tenuto conto che il provvedimento, all'articolo 9, prevede, inoltre, importanti disposizioni in materia di personale scuola (docente e ATA), al fine di assicurare la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, affrontando le problematiche conseguenti all'utilizzo in tale settore di contratti di natura flessibile;
preso atto che neanche con il testo in esame viene individuata una soluzione in ordine ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro operanti presso l'INPS, ai quali non è stata tuttora garantita una deroga temporanea che consenta la prosecuzione del loro impiego, con l'obiettivo di assicurare gli attuali livelli di servizio dell'Istituto, senza peraltro determinare

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forme di stabilizzazione del rapporto di lavoro e fermo restando il diritto dei vincitori di concorso,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, lettera b), n. 1.7, valutino le Commissioni di merito la possibilità di reintrodurre nel testo il riferimento alla mancata presentazione della certificazione che attesti il rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili (di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68), al fine di evitare che vi sia il rischio di un possibile affievolimento dei controlli sul rispetto di questa fondamentale normativa;
b) all'articolo 5, dopo il comma 2, si rileva l'opportunità di introdurre una disposizione aggiuntiva al fine di ripristinare la presentazione della documentazione relativa alla regolarità dell'impresa da parte del committente all'amministrazione comunale prima dell'inizio dei lavori privati, estendendo altresì l'area di applicazione della normativa relativa al documento unico di regolarità contributiva (DURC);
c) vista l'assoluta rilevanza del tema, anche ai fini della promozione di misure di riequilibrio e di equità, occorre poi esaminare l'opportunità di inserire nel testo del decreto-legge talune disposizioni in materia pensionistica, al fine di affrontare e risolvere le problematiche emerse con riferimento alla ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali (ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010), considerato che alcune categorie di lavoratori - tra cui gli elettrici e i telefonici (ma non solo) - si trovano, a causa dell'applicazione delle predette disposizioni, nella condizione di dover sborsare ingenti somme in vista della ricongiunzione di contributi versati presso fondi diversi e del relativo accesso al trattamento pensionistico;
d) considerata la significativa valenza sociale di una simile iniziativa, andrebbe, infine, valutato un possibile intervento normativo che, riordinando nel complesso la materia, favorisca il riconoscimento dei benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto, di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 marzo 1992, n. 257, semplificando le relative procedure e incrementando, al contempo, la dotazione del Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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ALLEGATO 2

DL 70/2011: Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (C. 4357 Governo).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI PALADINI E ANIELLO FORMISANO

La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 4357, recante conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente «Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia»
valutato che:
il cosiddetto «decreto sviluppo» contiene una serie di norme eterogenee molte delle quali non hanno nemmeno i requisiti di necessità ed urgenza dato che per la loro attuazione si rinvia a norme attuative non immediate;
si può legittimamente dubitare che questo provvedimento abbia una qualche efficacia nel rilancio della crescita e della produttività del nostro sistema Paese, stante che si tratta di misure senza spesa ed essendo, perlopiù, altre le urgenze. Gli unici soldi «freschi» derivano da una sorta di condono riguardante la rivalutazione delle partecipazioni azionarie non quotate e degli immobili (per 240 milioni per l'anno 2012, e 120 milioni annui per il 2013 e il 2014);
il Governo ha annunciato un ulteriore provvedimento per il mese di giugno che dovrebbe contenere misure di contenimento dei conti pubblici;
per la crescita e il rilancio della nostra economia e dell'occupazione servono un insieme di riforme come quelle indicate dalla Risoluzione dell'Italia dei Valori presentata in occasione del dibattito sul Documento di Economia e Finanza per il 2012;
viceversa questo decreto interviene con 10 articoli e più di 300 commi (il tredicesimo intervento di finanza pubblica di questo Governo negli ultimi tre anni) senza minimamente procedere sulla strada delle riforme. Anzi in alcuni casi complicando ancora il quadro burocratico e gli adempimenti amministrativi per le imprese;
è il caso degli appalti pubblici regolati già attualmente da oltre 600 articoli. Sarebbe opportuno sfoltirne la giungla normativa. L'articolo 4 del decreto legge introduce modifiche di 36 disposizioni già in vigore, dieci nuove decorrenze a numerose norme del regolamento, e modifica altre 4 leggi sempre sugli appalti pubblici;
in compenso, si innalzano i limiti di importo che permettono di affidare gli appalti di lavoro mediante procedura negoziata. Un modo per favorire gli amici ed offrire il destro al dilagare della corruzione: infatti gli appalti saranno assegnati senza gara per opere pubbliche di importo fino a 1 milione di euro;
si introduce un pericoloso «silenzio-assenso» passati 90 giorni (180 per città oltre i 100.000 abitanti) per i permessi a costruire in assenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;
con l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in

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materia di acqua, con compiti di regolazione del mercato nel settore delle acque pubbliche e di gestione del servizio pubblico locale idrico integrato, si tenta di proseguire nella politica di privatizzazione del settore;
si prova poi ad aggirare le regole europee sulla concorrenza per quanto concerne le concessioni demaniali sulle spiagge introducendo il diritto di superficie sia pure ridotto - dopo le polemiche - da 90 a 20 anni;
si rafforzano i poteri dell'Esattore (Equitalia) disponendo che esso non può attendere più di tanto: il giudice tributario deve essere veloce ed anche se la pretesa dell'erario è manifestamente infondata, non può sospendere per più di 120 giorni la riscossione. Una norma ad alto rischio di incostituzionalità;
le stesse misure «per premiare il merito» scolastico (con un Fondo di 10 milioni) appaino risibili e viziate da un intento accentratore, stante anche i tagli apportati negli ultimi anni alla pubblica istruzione;
si cerca viceversa di bloccare i ricorsi per i precari della scuola con una norma di interpretazione autentica;
rilevato, per gli aspetti di competenza della Commissione, che:
l'articolo 2 istituisce un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto in esame. Il credito d'imposta è concesso ai datori di lavoro che nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) assumono a tempo indeterminato lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» in base alle definizioni contenute in atti normativi dell'Unione europea, aumentando il numero di dipendenti; l'articolo in questione disciplina, inoltre, le modalità di calcolo del beneficio in relazione alla differente tipologia contrattuale presa in riferimento (contratto indeterminato, contratto a tempo parziale e contratto part-time), prevedendo altresì delle ipotesi di decadenza dal diritto a fruirne. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettata dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro tre anni dalla data di assunzione;
l'articolo 2 contiene svariate espressioni scritte in stile colloquiale e informale, di cui non è possibile stabilire la portata normativa, il significato e l'utilità. Nel comma 1, per esempio, si fa riferimento a misure la cui scelta è di competenza dell'Unione e che non è nella possibilità del Governo programmare, come pure si utilizza l'espressione 'per cominciare' che non vuol dire nulla dal punto di vista legislativo. Al comma 8 è scritto che le risorse per il credito d'importa spettanti a ciascuna Regione sono distribuite «tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari «, da cui si potrebbe anche intendere che è volontà del Governo punire quelle regioni che in passato non hanno speso o ben speso i fondi strutturali comunitari, attribuendogli risorse in misura inferiore ad altre regioni. Una tale previsione non avrebbe senso se la ratio del provvedimento è quella di favorire l'occupazione e la stabilità;
i commi 3 e 7, lettera a) contengono un gioco di parole. Mediante il rinvio all'«arco temporale di cui al comma 1» dicono infatti che il datore di lavoro decade dal beneficio del credito d'imposta quando il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti «l'arco temporale di cui al comma 1» ovvero i 12 mesi successivi all'entrata in vigore del decreto legge. Questa dizione porrebbe molti problemi interpretativi, superabili se si facesse riferimento al momento di entrata in vigore del decreto;

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il comma 7, lettera a) dell'articolo 2 prevede che si decade dal beneficio quando il numero complessivo dei dipendenti, senza altra specificazione, è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti. Ciò può creare problemi alle imprese, dal momento che pur aumentando il numero dei lavoratori a tempo indeterminato, potrebbe calare o rimanere invariato il numero dei lavoratori dipendenti, perché, per esempio, potrebbero essere trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato quelli a tempo determinato o altri contratti assimilati al lavoro dipendente, rilevante ai fini della disposizione in esame. Per questo motivo dovrebbe essere specificato che il confronto va fatto solo con i lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa, così come peraltro è scritto nel comma 3. In caso contrario c'è il rischio di favorire solo la nuova occupazione e non la stabilizzazione di altri rapporti di lavoro dipendente già in corso. Ciò potrebbe costituire una forte barriera alla possibilità di successo dell'incentivo;
l'articolo 2 non contiene previsioni che cerchino di prevenire eventuali frodi prevedendo che il datore di lavoro che usufruisca del credito d'imposta lo restituisca nel caso in cui non conservi i nuovi posti di lavoro creati per almeno un certo arco di tempo, ad esempio tre anni, e se commetta violazioni alla normativa fiscale. Lo Stato o le Regioni dovrebbero poter recuperare in tali casi i crediti d'imposta usufruiti e tali somme dovrebbero essere considerate prededucibili nelle procedura concorsuali;
il decreto non ascrive all'articolo 2 effetti sui saldi di finanza pubblica, ma ciò crea dei margini di incertezza relativi alle risorse a disposizione dell'incentivo, nonostante la copertura individuata sarebbe potenzialmente superiore ai costi del credito d'imposta. È necessario individuare un'altra copertura certa e subito disponibile per consentire all'incentivo di funzionare. Il finanziamento dell'incentivo alle assunzioni, infatti, pone dei problemi. Con un gioco di parole si potrebbe dire che se da una parte ci sono i soldi, dall'altra non c'è la copertura: infatti, il comma 6 dice che il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso, cioè fin dal pagamento dell'F24 di giugno 2011, quindi anche da subito ed entro i successivi 3 anni, ma il comma 9 copre il credito con risorse di fondi europei su cui l'UE deve dare un consenso preventivo.
Ciò vuol dire che, se il consenso ci sarà, sarà necessario attendere tempi tecnici e/o burocratici perché le istituzioni dell'Unione esprimano questo consenso, in contrasto con quel possibile utilizzo immediato del credito che sembra consentito dal comma 6. In caso di parere negativo, inoltre, si verrebbero a creare molti problemi giuridici, perché l'impresa che ha assunto lavoratori a tempo indeterminato avrebbe acquisito un diritto a godere del credito d'imposta, che non potrebbe essergli revocato;
un ulteriore elemento di 'ostacolo' burocratico è dato dal fatto che i limiti del finanziamento di questo incentivo, regione per regione, saranno determinati con il decreto interministeriale previsto dal comma 8 che, per ovvie ragioni, è ipotizzabile che non venga adottato prima della pronuncia dell'UE. Anche per questi motivi, evidentemente, il comma 9 non contiene una quantificazione delle risorse necessarie e rese disponibili per realizza questa misura incentivante: se l'UE approva potranno essere rese disponibili maggiori risorse; se non approva le risorse saranno ridotte - probabilmente annullando la portata del beneficio - perché queste dovranno provenire dal FAS;
il nuovo credito d'imposta per le assunzioni al Sud, infatti, sfrutta le risorse Ue destinate a questi territori dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale. Nel caso in cui l'UE non autorizzasse l'utilizzo di questi Fondi per questo credito d'imposta o se essi non fossero sufficienti, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, è autorizzato a ridurre la dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) in

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modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica;
infine, non va sottovalutato che per il principio dell'addizionalità, in corrispondenza alle quote di risorse comunitarie che transitano dai fondi strutturali per il raggiungimento di ciascun obiettivo delle politiche di coesione e sviluppo, si prevede un ammontare pressoché pari di cofinanziamento nazionale, che transita dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Questo meccanismo - se trovasse applicazione anche nel caso di questo credito d'imposta - sarebbe in grado di paralizzare la misura introdotta, considerati i bilanci di Stato e Regioni. Va ricordato che il 25 maggio 2011 il commissario europeo alle politiche di coesione, Johannes Hahn, ha inviato al governo italiano una lettera che contiene pesanti rilievi sui contenuti del cosiddetto 'Piano per il Sud'. La critica dell'esponente europeo si rivolge anche ai vincoli imposti dal patto di stabilità interno che impedisce alle Regioni ed agli enti locali l'accelerazione della spesa e rischia addirittura di trasformarsi in un freno allo sviluppo. Il commissario, infine, ha ancora una volta ribadito ai Ministri italiani i paletti entro cui dovrà mantenersi ogni operazione di rimodulazione dei fondi europei e confermato il ritardo italiano e la possibilità di disimpegni di fondi alla fine del 2011;
l'articolo 9, commi da 17 a 21, reca varie disposizioni sul personale della scuola (docente e ATA):
1) modifica il Decreto Legislativo 368/2001 che applica in Italia la direttiva comunitaria sui contratti a tempo determinato. La modifica introdotta non consente al personale precario della scuola di ottenere la conversione del rapporto di lavoro dopo 36 mesi di servizio. Il rapporto di lavoro, secondo questa norma, non potrà dunque essere trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato anche per il personale che da anni ricopre incarichi, conferiti dagli Uffici Scolastici Provinciali, che si estendono per l'intero arco dell'anno scolastico, protraendosi fino al termine delle attività didattiche (30 giugno);
2) sposta in avanti il termine delle operazioni di avvio dell'anno scolastico. Le operazioni di avvio dell'anno si concludono entro il 31 agosto anziché entro il 31 luglio;
3) viene disposto l'aggiornamento triennale delle graduatorie ad esaurimento dei docenti. È possibile chiedere il cambio di provincia (solo una), sulla base del punteggio maturato;
4) estende da tre a cinque anni il blocco della mobilità territoriale per i neo immessi in ruolo. I docenti immessi in ruolo a partire dal 1 settembre 2011 non potranno spostarsi di provincia per i primi cinque anni. Non è consentita neanche l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in provincia diversa;
5) prevede un piano triennale di assunzioni docenti e ATA. Miur e Mef decideranno annualmente, senza costi aggiuntivi per i conti pubblici, un piano di assunzioni nel triennio 2011-2013 combinando i posti liberi in organico di diritto e il turn over;
6) prevede che chi entrerà in ruolo nell'anno scolastico 2011/2012 potrebbe forse beneficiare, ai soli fini giuridici, della decorrenza retroattiva di un anno della nomina;
l'aspetto più critico delle disposizioni sul personale della scuola riguarda i precari, ai quali è preclusa la possibilità di (avere riconosciuto il diritto alla carriera e la conversione) convertire il rapporto di lavoro dopo aver garantito, grazie alla propria professionalità, il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche pubbliche per almeno 36 mesi. Questa modifica contravviene a una norma comunitaria già introdotta nel nostro ordinamento, ma resa inapplicabile solo ai precari della scuola. Si tratta di interventi iniqui, che,

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creando disparità di trattamento tra i lavoratori, daranno origine inevitabilmente a nuovo contenzioso;
tutto l'intervento sulle graduatorie rappresenta un ulteriore irrigidimento nel reclutamento del personale ed è ben lontano dal dare stabilità al sistema di istruzione. La pretesa di bloccare le persone per cinque anni nello stesso posto appare inaudita e contravviene ai principi generali sulla mobilità;
infine, il piano delle immissioni in ruolo, elemento imprescindibile e necessario onde evitare il collasso del sistema scuola pubblica, è tuttavia pieno di limiti e non sarà sufficiente a colmare i vuoti di organico, che inevitabilmente si determinerebbero se finalmente si decidesse di applicare, nella determinazione degli organici, criteri che rispettino le norme di sicurezza sul lavoro e che siano improntati al miglioramento della qualità dell'offerta formativa. Oltretutto nel testo del decreto non compare neanche un dato previsionale sulle immissioni in ruolo. Basti ricordare che negli ultimi tre anni, a causa dell'applicazione dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 (finanziaria estiva 2008) recante «norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale utilizzo delle risorse umane della scuola», sono stati tagliati 8 miliardi di euro destinati alla scuola. In conseguenza di ciò sono state eliminate nei passati 2 anni 67.100 cattedre, a cui se ne aggiungeranno più 19.000 quest'anno. In totale in tre anni sono state tagliate 86.100 cattedre. Per il personale ATA i tagli sono stati più di 45.000 in tre anni. In totale tra docenti e ATA, in tre anni, saranno tagliati più di 130.000 posti di lavoro;
va anche ricordato che gli istituti scolastici vantano crediti nei confronti del MIUR per oltre 1 miliardo di euro. Ciò significa che i dirigenti scolastici non hanno più neanche i soldi per coprire supplenze brevi e per il funzionamento delle scuole (carta, carta igienica, toner e simili),
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) venga individuata una copertura certa e subito disponibile a favore del credito d'imposta introdotto dall'articolo 2, anche in aggiunta alla copertura individuata dal Governo;
2) vengano rese disponibili risorse sufficienti a coprire tutto il credito d'imposta maturato da parte di chi assuma lavoratori a tempo indeterminato, senza le limitazioni che il Governo lascia presagire dalla lettura dell'articolo 2;
3) nel caso di applicazione del principio dell'addizionalità, in corrispondenza alle quote di risorse comunitarie che transitano dai fondi strutturali per il raggiungimento di ciascun obiettivo delle politiche di coesione e sviluppo, siano individuate e rese disponibile le risorse necessarie a coprire il cofinanziamento nazionale;
4) sia introdotta una disposizione che prevenga eventuali frodi da parte del datore di lavoro che usufruisca del credito d'imposta. In particolare va introdotta la previsione della restituzione dei crediti usufruiti nel caso in cui i nuovi posti di lavoro non siano conservati per almeno tre anni, e in caso di commissione di violazioni alla normativa fiscale. Va previsto che lo Stato o le Regioni possano recuperare in tali casi i crediti d'imposta usufruiti e che tali somme siano considerate prededucibili nelle procedura concorsuali;
5) sia previsto che i precari della scuola siano assunti a tempo indeterminato laddove abbiano garantito, grazie alla propria professionalità, il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche pubbliche per almeno 36 mesi, rispettando in tal modo la direttiva comunitaria 1999/70/CE in materia di tutela dei lavoratori contro gli abusi di contratti a termine da parte dei datori di lavoro;
6) sia permesso a coloro che si sono abilitati dopo il 2007 di essere inseriti

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nelle graduatorie ad esaurimento e con riserva a coloro che attualmente frequentano percorsi abilitanti istituiti dal MIUR, (semestri aggiuntivi SSIS, corsi abilitanti COBASLID, AFAM e Scienze della Formazione Primaria);
7) non vengano posti ostacoli alla mobilità del personale scolastico sul territorio nazionale e venga rispettato, in via esclusiva, il principio del merito (titoli culturali e servizio) in base al quale sono redatte le graduatorie ad esaurimento del personale precario della scuola;
8) il piano delle immissioni in ruolo si basi su criteri di determinazione degli organici che rispettino le norme di sicurezza nella distribuzione degli alunni per classe e siano finalizzati al potenziamento dell'offerta formativa delle scuole, prevedendo eventualmente una dotazione organica aggiuntiva;
9) venga introdotta una norma che disponga il soddisfacimento dei crediti vantati dagli istituti scolastici nei confronti del MIUR, al fine di garantire ai dirigenti scolastici la possibilità di assicurare il funzionamento delle istituzioni scolastiche e la continuità del servizio coprendo le supplenze brevi e acquistando le forniture necessarie all'attività didattica e di supporto.
«Paladini, Aniello Formisano».

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità (testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitanio Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnecchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 1.Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Dopo il secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è inserito il seguente: «L'aliquota percentuale della pensione da liquidare al coniuge superstite è elevata al 100 per cento quando nell'anno di decorrenza il beneficiario risulta sprovvisto di redditi di qualsiasi natura».
1. 2.Damiano, Gnecchi, Bobba, Schirru, Berretta, Bellanova, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

Al comma 1, sostituire le parole da: o dell'assicurato fino a: e comunque con le seguenti: con età superiore a 66 anni, qualora non ci siano figli minori, studenti fino al 26o anno di età o disabili, se il coniuge superstite ha una età anagrafica inferiore a trentacinque anni e non versa in condizione di inabilità lavorativa accertata dalle competenti autorità, l'erogazione della pensione di reversibilità è sospesa.
1. 3.Cazzola.

Al comma 1, sostituire le parole da: o dell'assicurato fino a: e comunque con le seguenti: con età superiore a 66 anni, qualora non ci siano figli minori, studenti fino al 26o anno di età o disabili, se il coniuge superstite ha una età anagrafica inferiore a quaranta anni e non versa in condizione di inabilità lavorativa accertata dalle competenti autorità, l'erogazione della pensione di reversibilità è sospesa.
1. 3. (Nuova formulazione)Cazzola.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: L'erogazione della pensione di reversibilità è altresì sospesa nei casi in cui il coniuge superstite abbia un'età anagrafica superiore ai trentacinque anni e la differenza di età tra il pensionato deceduto e il coniuge superstite superi i venticinque anni.
1. 4.Poli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Cumulo dei trattamenti pensionistici ai superstiti).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 gli importi dei trattamenti pensionistici ai

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superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.
2. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del comma 41 dell'articolo 1 è soppresso;
b) la Tabella F è abrogata.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 4 e 5.
4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di Cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti.

5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e al comma 4, devono derivare risparmi non inferiori a 5.700.000,00 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Tabella A

Riduzione della pensione ai superstiti in caso di cumulo con altri redditi
Reddito del superstiteRiduzione percentuale
Fino a 5 volte il trattamento minimo Inps0
Tra le 5 e le 8 volte il trattamento minimo Inps25
Tra le 8 volte e le 10 volte il minimo Inps40
Oltre le 10 volte il minimo Inps50

1. 01.Poli.

ART. 2

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Imposta sostitutiva sui trattamenti pensionistici in favore dei superstiti).

1. I trattamenti pensionistici in favore dei superstiti delle forme pensionistiche

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obbligatorie sono soggetti a un'imposta sostitutiva pari al 20 per cento.
2. I redditi derivanti dai trattamenti pensionistici di cui al comma 1 del presente articolo sono esclusi dalla base imponibile ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. 1.Damiano, Gnecchi, Bobba, Schirru, Berretta, Bellanova, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

Al comma 1, sostituire la parola: spetta con le seguenti: è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto e della sua situazione economica,.
2. 2.Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.

Al comma 1, sostituire le parole: Una quota della pensione spetta con le seguenti: Il giudice attribuisce, sulla base della durata del matrimonio e tenendo conto della situazione economica, una quota della pensione.
2. 2. (Nuova formulazione)Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 1, comma 41 della legge n. 335 del 1995).

1. All'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, sono abrogate le seguenti parole: «nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti».
2. È conseguentemente abrogata la tabella F allegata alla suddetta legge n. 335 del 1995.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, si provvede mediante appositi stanziamenti da iscrivere annualmente nella legge di stabilità.
3. 1.Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Cumulo del trattamento pensionistico ai superstiti con i redditi del beneficiario).

1. All'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario».
2. La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogata.
3. 2.Damiano, Gnecchi, Bobba, Schirru, Berretta, Bellanova, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

Pag. 449

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Il coniuge superstite di lavoratore iscritto alle forme di previdenza di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995, e successive modificazioni, deceduto prima o dopo aver maturato l'anzianità utile al trattamento di pensione, può chiedere, in alternativa alle disposizioni vigenti in materia di reversibilità e limitatamente alla percentuale spettante, l'accreditamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di trattamento di fine rapporto versati dal coniuge deceduto.
3. 3.Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Il coniuge superstite che lavora può dichiarare a proprio carico i figli minori, ai fini delle detrazioni previste dalla legge, indipendentemente dall'importo percepito a titolo di reversibilità dai figli.
3. 4.Aniello Formisano, Paladini, Borghesi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. I redditi da pensione di reversibilità di cui sono titolari i figli del dante causa non concorrono alla determinazione del limite di reddito previsto dal comma 2 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e si considerano a carico del coniuge superstite.
3. 01.Damiano, Gnecchi, Bobba, Schirru, Berretta, Bellanova, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 1.Damiano, Gnecchi, Bobba, Schirru, Berretta, Bellanova, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

Al comma 1, dopo le parole: derivanti dall'attuazione inserire le seguenti: del comma 2-bis del presente articolo e.

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono determinate le modalità per operare una razionalizzazione e una riduzione, di almeno 20 per cento, delle spese complessivamente sostenute per rappresentanza e per l'utilizzo di autovetture di rappresentanza in dotazione a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, tutti gli enti pubblici non economici statali e le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4. 2.Il Relatore.

Pag. 450

ALLEGATO 4

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio (testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso articolo 17-bis, comma 1, dopo le parole: nel periodo di congedo di maternità aggiungere le seguenti: e/o nel periodo di congedo parentale.
1. 1.Brugger, Zeller.

Al comma 1, capoverso articolo 17-bis, comma 1, sostituire le parole: previa presentazione di un'idonea certificazione medica attestante che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della donna e del nascituro con le seguenti: a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e, solo nei casi in cui la lavoratrice sia soggetta alla sorveglianza sanitaria, il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale pozione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro, con conseguente liberatoria per il datore di lavoro.
1. 2.Saltamartini.

Al comma 1, capoverso articolo 17-bis, comma 2, dopo le parole: amministrazioni pubbliche, inserire le seguenti: così come definite dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
1. 3.Saltamartini.

Al comma 1, capoverso articolo 17-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. La lavoratrice che interrompe un corso di formazione professionale ovvero un concorso pubblico ai sensi dei precedenti comma 1 e 2, per il congedo di maternità e/o il congedo parentale ha diritto di sospendere il corso iniziato e di proseguirlo dopo il congedo.
1. 4.Brugger, Zeller.

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 1.Cazzola.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nei casi di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180o giorno dall'inizio della gestazione, o di decesso del bambino durante il periodo di fruizione del congedo di maternità post-partum da parte della madre, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere il qualunque momento l'attività lavorativa

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a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario Nazionale o con esso convenzionato e, solo nei casi in cui la lavoratrice sia soggetta alla sorveglianza sanitaria, il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute, con conseguente liberatoria per il datore di lavoro.
2-ter. Ottenuta l'attestazione, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere l'attività lavorativa con un preavviso di dieci giorni al proprio datore di lavoro».
2. 2.Saltamartini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le parole: «nei quattro mesi successivi al parto» sono sostituite dalle seguenti: «nei sei mesi successivi al parto».
1-ter. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le parole: «durante i tre mesi dopo il parto» sono sostituite dalle seguenti: «durante i cinque mesi dopo il parto».
2. 3.Paladini, Donadi, Mura, Borghesi, Aniello Formisano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sostituire le parole: «fino ad un mese rispetto al periodo di inizio congedo» con le seguenti: «fino ad un mese rispetto alla data di inizio del congedo di cui all'articolo 16, lettera a)».
2. 4.Saltamartini.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alle medesime condizioni ivi previste con le seguenti: nei medesimi casi ivi previsti.
3. 1.Saltamartini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire le parole: per un periodo di quattro giorni continuativi con le seguenti: per un periodo di quattordici giorni continuativi e non trasferibili.
3. 2.Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire il terzo periodo con il seguente: Per tale periodo l'indennità corrisponde a quella che spetta alla madre ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25.
3. 3.Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 2-ter.
3. 4.Brugger, Zeller.

ART. 4.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, prima delle parole: congedo parentale inserire le seguenti: Previo accordo con il datore di lavoro,.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere le parole: previo accordo con il datore di lavoro,.
4. 1.Saltamartini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, prima delle parole: Il padre lavoratore

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inserire le seguenti: Previo accordo con i rispettivi datori di lavoro,.
* 4. 2.Cazzola.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, dopo le parole: Il padre lavoratore, inserire le seguenti: Previo accordo con i rispettivi datori di lavoro.
* 4. 3.Saltamartini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, al primo periodo, dopo le parole: di congedi parentali orizzontali aggiungere le seguenti: e verticali.
4. 4.Brugger, Zeller.

ART. 5.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sino al 35 per cento con le seguenti: sino al 45 per cento.
5. 1.Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: sino al 55 per cento.
5. 2.Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: sino al 60 per cento.
5. 3.Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: sino al 65 per cento.
5. 4.Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, vengono determinate le modalità attuative della presente disposizione.
5. 5.Saltamartini.

ART. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 45 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni in materia di congedo di paternità di cui all'articolo 28 del Capo IV si applicano anche in caso di adozioni e di affidamenti entro i tre mesi dall'ingresso del minore nella famiglia».
6. 1.Brugger, Zeller.

ART. 7.

Al comma 1, dopo le parole: la proposta di affidamento inserire le seguenti: e, in entrambi i casi, fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
7. 1.Saltamartini.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
1-bis. Al comma 7 dell'articolo 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 dopo le parole: «di cui all'articolo 28,» sono inserite le parole: «comma 1,».
7. 2.Saltamartini.

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Dopo il comma 7, inserire il seguente:
1-bis. Al comma 4 dell'articolo 54 del testo unico delle disposizioni legislative il materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole da: «o del reparto» fino a: «autonomia funzionale» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'ufficio o reparto autonomo cui essa è addetta».
7. 3.Saltamartini.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.

1. Dopo l'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 56-bis. - (Misure di sostegno per il reinserimento delle madri nel mondo del lavoro). 1. Nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei due anni successivi al parto, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora il rapporto di lavoro tra i soggetti interessati sia stato interrotto nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione della lavoratrice».
7. 01.Aniello Formisano, Paladini, Donadi, Mura, Borghesi.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Benefici fiscali per le imprese che istituiscono asili nido aziendali).

1. Qualora il datore di lavoro provveda autonomamente alla realizzazione di uno specifico servizio di asilo nido aziendale, le relative spese di gestione o di partecipazione alla gestione sono deducibili fino a 3.000 euro annui per ciascun bambino ospitato nella struttura. Qualora il bambino sia ospitato nella struttura per una frazione d'anno, la quota deducibile è stabilita in misura proporzionale al periodo di permanenza effettiva, secondo i parametri stabiliti dal decreto di cui al comma 2.
2. Le modalità per usufruire dei benefici fiscali previsti dal comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa con le regioni e gli enti locali in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, avente ad oggetto l'obiettivo di assicurare che gli asili nido situati nei territori di ciascuna regione garantiscano un servizio che, per quantità di posti e per orario, consenta alle madri di svolgere un'attività lavorativa a tempo pieno nei primi cinque anni di vita del bambino.
7. 02.Aniello Formisano, Paladini, Donadi, Mura, Borghesi.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.

1. Dopo l'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26

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marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 74-bis. - (Indennità di genitore). 1. È istituita l'indennità di genitore. L'indennità si applica esclusivamente ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, che intendano ridurre la propria attività lavorativa o che siano privi di occupazione. L'indennità è erogata con cadenza mensile.
2. In caso di riduzione dell'attività lavorativa, l'indennità di cui al comma 1 è dovuta al genitore richiedente applicando le seguenti aliquote all'importo della diminuzione netta del reddito familiare totale conseguente alla predetta riduzione:
a) fino a 20.000 euro di reddito totale familiare: aliquota del 100 per cento;
b) oltre 20.000 euro e fino a 30.000 euro di reddito familiare totale: aliquota del 50 per cento;
c) oltre 30.000 euro e fino a 40.000 euro di reddito familiare totale: aliquota del 25 per cento;
d) oltre 40.000 euro e fino a 50.000 euro di reddito familiare totale: aliquota del 10 per cento.

3. Oltre 50.000 euro di reddito familiare totale, l'indennità di cui al comma 2 non è corrisposta.
4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito familiare totale è determinato al netto dell'importo della diminuzione conseguente alla riduzione dell'attività lavorativa.
5. Se il genitore richiedente risulta privo di occupazione, l'indennità di cui al comma 1 è corrisposta nelle seguenti misure mensili:
a) 500 euro, se il reddito familiare totale non supera 10.000 euro;
b) 375 euro, se il reddito familiare totale è compreso tra 10.001 euro e 20.000 euro;
c) 250 euro, se il reddito familiare totale è compreso tra 20.001 euro e 40.000 euro;
d) 125 euro, se il reddito familiare totale è compresa tra 40.001 euro e 50.000 euro.

6. Le indennità di cui al presente articolo non possono comunque superare un importo massimo di 500 euro mensili e non spettano ai lavoratori o alle lavoratrici che hanno usufruito del congedo parentale facoltativo previsto dall'articolo 32 del testo unico, come modificato dalla presente legge.
7. Le indennità di cui al presente articolo sono erogate per i ventiquattro mesi successivi al parto.
8. Chiunque, al fine di ottenere la concessione dell'indennità di genitore dichiara un reddito familiare totale non rispondente al vero è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con l'obbligo dell'integrale restituzione degli importi percepiti maggiorati di una sanzione pecuniaria pari al 10 per cento dei medesimi».
7. 03.Paladini, Donadi, Mura, Borghesi, Aniello Formisano.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

1. All'articolo 60 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono inseriti in fine i seguenti commi:
«3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che riprendono l'attività lavorativa dopo i periodi di congedo obbligatorio o facoltativo hanno diritto a un reinserimento

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graduale mediante l'applicazione di un orario di lavoro a tempo parziale.

3-ter. La riduzione di orario di cui al comma 3-bis è applicata su richiesta della lavoratrice o del lavoratore e può essere modulata in:
a) 30 ore lavorative settimanali. In tale caso il datore di lavoro è obbligato ad accettare la richiesta della lavoratrice o del lavoratore;
b) 20 ore lavorative settimanali. In tale caso il datore di lavoro ha la facoltà di accettare o di rifiutare la richiesta della lavoratrice o del lavoratore.

3-quater. Il diritto alla riduzione dell'orario di lavoro può essere esercitato per un periodo di dodici mesi, se la lavoratrice o il lavoratore ha utilizzato sia il congedo obbligatorio sia il congedo facoltativo, oppure per un periodo di diciotto mesi, se la lavoratrice, o il lavoratore nei casi di cui all'articolo 28 comma 1, ha fatto ricorso esclusivamente al congedo obbligatorio.
3-quinquies. In entrambi i casi di cui al comma 3-ter, è posto a carico all'INPS l'onere di provvedere alla contribuzione figurativa per la differenza di orario rispetto al rapporto di lavoro a tempo pieno limitatamente a dieci ore lavorative settimanali.
In caso di richiesta di riduzione dell'orario di lavoro ai sensi della lettera b) del comma 3-ter, l'onere della contribuzione relativa alle ore lavorative eccedenti le dieci ore lavorative settimanali è posto a carico del datore di lavoro.
3-sexies. In entrambi i casi di cui al comma 3-ter, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice o del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori».
7. 04.Paladini, Donadi, Mura, Borghesi, Aniello Formisano.

ART. 8.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
3. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno carattere sperimentale e producono i propri effetti a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e sino al 31 dicembre 2013.
4. Il Governo è delegato ad emanare, a decorrere dal 1o luglio 2013 ed entro i successivi sei mesi, uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare a regime gli istituti di cui alla presente legge, sulla base del monitoraggio della loro attuazione nel corso del periodo sperimentale di vigenza di cui al comma 3.
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) eventuale conferma testuale delle disposizioni di cui alla presente legge, mediante definitiva novellazione delle corrispondenti parti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
b) introduzione di eventuali modifiche o integrazioni, anche di carattere testuale, con particolare riferimento alla eventuale estensione della durata dei permessi, nel caso in cui se ne ravvisi la necessità sulla base del monitoraggio di cui al comma 4;
c) indicazione della copertura finanziaria a regime, in ragione anche di un contributo parziale a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro, ove se ne ravvisi la necessità sulla base del monitoraggio di cui al comma 4.

6. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 4, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n, 196, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio

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dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Disposizioni finanziarie e transitorie. Delega al Governo).
8. 1.Cazzola.