CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 giugno 2011
491.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 70/2011: Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (C. 4357 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DELLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
tenuto conto delle audizioni dei rappresentanti del settore, svolte dalla Commissione nella seduta del 31 maggio 2011;
esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 4357 di conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante «Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia»;
considerata l'opportunità di dar seguito in questa sede, con riferimento alla legge di riforma dell'università (L. 240 del 2010), al rilievo del Presidente della Repubblica relativo alla previsione di una limitazione riferita al reddito per la stipula di contratti per attività di insegnamento;
ravvisata, altresì, l'opportunità di apportare alcune ulteriori modifiche al testo del decreto-legge, anche al fine di dar seguito a quanto rappresentato nel corso delle audizioni svolte,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 3, lettera a), dopo il numero 3 deve essere aggiunto il seguente: «4) le organizzazioni non lucrative che hanno come oggetto sociale lo svolgimento prevalente di attività di ricerca e sviluppo»;
2) al fine di dare attuazione ai contratti di programma previsti dall'articolo 9, comma 1, ed al fine di dare attuazione ad iniziative e progetti strategici di rilevante interesse per la ricerca, appare necessario prevedere che l'Amministrazione possa avvalersi di personale qualificato e di alto profilo professionale per gestire lo strumento innovativo nella sua prima applicazione, ponendo il compenso a carico del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR);
3) all'articolo 9, comma 1, al fine di correggere un errore materiale nell'indicazione della norma l'ultimo periodo deve essere sostituito con il seguente: «La disposizione contenuta nel presente comma è consentita anche agli accordi di programma già previsti dall'articolo 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;
4) con riguardo all'articolo 9, comma 5, lettera b), considerata la funzione e l'esperienza storica dei Collegi universitari, e visto anche l'articolo 4, comma 4, della legge n. 240 del 2010, appare opportuno prevedere la presenza all'interno del comitato consultivo della Fondazione per il merito di un loro rappresentante;
5) all'articolo 9, comma 18, con riguardo alle assunzioni del personale docente della scuola e ATA, appare opportuno ribadire la portata legislativa dell'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, citandolo espressamente:

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infatti, occorre riaffermare la peculiarità del settore scuola, per il quale è necessario garantire sempre la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo;
6) con riguardo al comma 17 dell'articolo 9, considerato che il nuovo sistema per la formazione iniziale degli insegnanti introdotto dal decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 entrerà a regime, con l'istituzione dei corsi di laurea previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), a partire dall'anno accademico 2011/2012 e si prevede che già per l'anno 2013 potranno essere immessi in ruolo i docenti abilitati secondo il nuovo sistema, occorre prevedere che il piano per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili si riferisca al triennio 2010-2012: attraverso questo piano, pertanto, potranno essere trasformati a tempo indeterminato i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per rispondere alle esigenze di funzionamento del sistema scolastico. La stabilizzazione, ovviamente, potrà avvenire nei limiti dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto;
7) considerato che le riduzioni di organico previste dall'articolo 64 della legge 133/08 sono operative anche nell'ultimo anno del triennio, è opportuno prevedere l'applicabilità delle disposizioni cosiddette «salva precari» (articolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 134/2009) anche con riferimento all'anno scolastico 2011/2012;
8) all'articolo 9, comma 20, è necessario prevedere che anche le graduatorie di circolo e di istituto siano aggiornate con cadenza triennale. Inoltre, con riferimento alle graduatorie ad esaurimento, è opportuno specificare che il trasferimento in un'altra provincia avviene «secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti»;
9) all'articolo 9, dopo il comma 16 andrebbe aggiunto il seguente: «16-bis. All'articolo 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono soppresse le parole: «in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi»;
10) al fine di assicurare continuità agli interventi del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca nel campo della ricerca applicata, nel rispetto delle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, andrebbe infine previsto l'utilizzo di una quota pari al 40 per cento delle complessive disponibilità derivanti dai rientri dei finanziamenti agevolati concessi sul Fondo Agevolazioni alla Ricerca per la concessione di incentivi nella forma di contributo nella spesa;

e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 9, commi da 3 a 16, del decreto in esame, concernente la Fondazione per il merito, che viene dichiarata istituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile per realizzare gli obiettivi di pubblico interesse del Fondo per il merito degli studenti universitari - di cui all'articolo 4 della legge n. 240 del 2010 - e per promuovere la cultura del merito e la qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e universitario, appare opportuno chiarire se indicare nel testo che la Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, nonché chiarire se alla stessa si applica la disciplina civilistica;
b) con riguardo al comitato consultivo della Fondazione, formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e degli studenti, appare opportuno chiarire che il comitato debba svolgere solo funzioni consultive collegate al fondo per il merito degli studenti universitari. Lo stesso chiarimento sarebbe opportuno in relazione alla previsione di svolgimento delle prove per l'accesso ai benefici previsti;
c) appare opportuno che i soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e quelli con patologie oncologiche di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge n. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,

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con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possano chiedere il riconoscimento della riserva e l'inserimento di tale titolo nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra banditi nel 1999, almeno annualmente e comunque prima delle procedure di assegnazione degli incarichi. Appare inoltre opportuno che l'eventuale assegnazione di incarico a tempo determinato o di supplenza breve non pregiudichi il diritto all'inserimento del titolo di riserva.

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ALLEGATO 2

DL 70/2011: Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (C. 4357 Governo).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI GHIZZONI, BACHELET, COSCIA, DE BIASI, DE PASQUALE, DE TORRE, LEVI, LOLLI, MAZZARELLA, MELANDRI, NICOLAIS, PES, ROSSA, RUSSO, SIRAGUSA

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
premesso che:
per quanto riguarda i profili di competenza, le nuove modalità di credito di imposta per la ricerca scientifica, previste dall'articolo 1, rappresentano un cambio attuato dal Governo nelle proprie decisioni politiche in materia, non si può non rilevare criticamente il metodo di lavoro dettato dall'improvvisazione, soprattutto in considerazione del fatto che le imprese e i soggetti coinvolti, come qualunque istituzione sociale, necessitano di certezza e di continuità nelle scelte che attengono alla loro attività e finalità. Pare poi inadeguata la disposizione che il nuovo credito di imposta sia calcolato solo sulla parte incrementale delle somme destinate alla ricerca, mentre sarebbe più incentivante e più opportuno, al fine di premiare le imprese che si sono impegnate costantemente nella ricerca, disporre il credito - come introdusse il Governo Prodi - su quota fissa delle risorse investite, indipendentemente dall'ammontare e dall'eventuale incremento. Si ritiene inoltre più efficace individuare precise direttrici di ricerca e di avvalersi, per l'utilizzo dello strumento in parola, di tutti i centri di ricerca. Per le finalità individuate dall'articolo in oggetto e, pertanto, per consentire agli enti di ricerca di poter rispondere alle esigenze di innovazione espresse dall'impresa finanziata, è imprescindibile rimuovere tutti gli ostacoli frapposti all'effettuazione del turn over del personale e consentire agli enti medesimi di poter disporre delle risorse umane necessarie. Tale disponibilità andrebbe garantita anche per le università, pertanto anche per l'anno in corso dovrebbe essere applicato lo «sconto» nel conteggio delle spese di personale rispetto alle risorse del Fondo di finanziamento ordinario, al fine di non superare la soglia del 90 per cento: sono infatti numerosi gli atenei che, in assenza della norma richiamata, si trovano completamente bloccati nelle loro esigenze di assunzione di nuovo personale per garantire la continuità della didattica e della ricerca. Si ricorda, poi, che effetti negativi sta ovviamente producendo la norma introdotta dal decreto-legge n. 78, che riduce del 50 per cento l'attivazione dei contratti a tempo determinato. Si valuta pertanto negativamente che le nuove norme per il credito d'imposta non si accompagnino a misure - quali quelle richiamate - tese a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena operatività delle strutture pubbliche finalizzate alla ricerca. Infine, si ritiene necessario che il finanziamento dei progetti sia sottoposto ad una valutazione ex ante, coinvolgendo i garanti della ricerca previsti dall'articolo 21 della legge n. 240 del 2010, e ad una valutazione ex post a cura dell'ANVUR. È con rammarico, quindi, che si osserva la mancanza di tali disposizioni, tese alla concreta valorizzazione del merito e alla valutazione della reale efficacia del provvedimento in parola;

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si valutano negativamente le disposizioni dell'articolo 4, comma 16, poiché la finalità espressa di semplificare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si presta in realtà ad attenuare la funzione di tutela esercitata dallo Stato sui beni culturali e sancita dalla Costituzione;
in merito all'istituzione della Fondazione per il merito (articolo 9, commi da 3 a 16), si ricorda che pochi mesi fa l'Esecutivo ha istituito il Fondo per il merito, destinato all'erogazione di premi e prestiti per il finanziamento degli studi universitari, sul quale il Partito Democratico ha espresso i propri dubbi e critiche - soprattutto in merito all'attribuzione di premi senza valutazione del reddito dei beneficiari e alla decisione di percorre la strada dell'indebitamento degli studenti - in occasione dell'approvazione della legge 240/10. Si stigmatizza la costituzione della detta Fondazione, alla quale sono attribuite funzioni attualmente affidate al Miur (come disposto dall'articolo 4 della L. 240/10) in materia di diritto allo studio. Si ritiene, infatti, incongruo che ad un soggetto di natura privata, peraltro sottratto a qualsiasi tipo di controllo, di merito e di natura contabile, siano affidate scelte politiche, strategiche e delicate quali sono quelle del diritto allo studio, soprattutto alla luce del progressivo calo di immatricolazioni caratterizzante l'ultimo quinquennio e della crisi congiunturale che ha colpito il Paese. L'affidamento di una funzione strumentale del Miur all'istituenda Fondazione appare estranea all'esigenza, quanto mai urgente per lo sviluppo del Paese, di dare attuazione ad un vero welfare studentesco. Si osserva, inoltre, che a fronte del grave fenomeno delle migliaia di studenti che, sebbene ne abbiano diritto, non ricevono alcuna provvidenza per affrontare gli studi universitari, la priorità del Governo dovrebbe essere quella di finanziare adeguatamente il Fondo per l'erogazione delle borse di studio e quello per l'edilizia universitaria, piuttosto che investire in strumenti di indebitamento degli studenti, quali sono i prestiti d'onore. Si valuta inoltre negativamente l'assenza di una norma che abroghi la lettera o) del comma 3 dell'articolo 4 della Legge 240/11, che ha introdotto la previsione di riservare la quota del 10 per cento delle borse di studio agli studenti iscritti in un'università della regione in cui sono residenti. A tale proposito si ricorda che in occasione della promulgazione della citata legge 240, il Presidente della Repubblica ha indirizzato una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri, nella quale si legge «Per quanto concerne l'articolo 4 relativo alla concessione di borse di studio agli studenti, appare non pienamente coerente con il criterio del merito nella parte in cui prevede una riserva basata anche sul criterio dell'appartenenza territoriale»;
per quel che riguarda la scuola, i commi da 17 a 20 dell'articolo 9, rappresentano nel loro complesso, una clamorosa smentita del piano straordinario di assunzione e stabilizzazione del personale precario (insegnanti e personale ATA) promesso dal governo prima delle elezioni; essi inoltre contengono norme dirompenti per la programmazione e l'ordinata partenza dell'anno scolastico e omettono previsioni che invece, alla luce delle novità introdotte dal decreto, sembrerebbero necessarie. Pare utile ricordare che al momento dell'approvazione del decreto in parola da parte del Consiglio dei Ministri, non avevano fatto ben sperare le parole del Presidente secondo cui «il Ministro dell'Economia non ha voluto scrivere numeri nel decreto, ma le assunzioni nella scuola saranno migliaia». L'assenza non solo di tabelle e numeri esatti, ma anche di un impegno chiaro alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili - sottolineata da tutte le associazioni professionali e sindacati nel corso della audizione qui in VII commissione - è la manifestazione plastica della scarsa capacità della disposizione ad affrontare il problema del precariato. Gli inflessibili richiami alla legge 133/2008 e al regime autorizzatorio delle nomine (legge 449/1997) fanno peraltro facilmente prevedere la prosecuzione delle assunzioni a contagocce dell'ultimo triennio, ben al di sotto della

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copertura dei posti vacanti e disponibili e del turnover. La disposizione in oggetto non può certamente essere spacciata per un piano straordinario di assorbimento del precariato ed è totalmente incapace di compensare l'effetto deleterio del comma 18 dell'articolo 9, secondo il quale la norma europea - già recepita nella nostra legislazione - che costringe qualunque azienda, pubblica o privata, all'assunzione di chi copre per tre anni consecutivi lo stesso posto di lavoro, non si applicherebbe alla scuola. In coerenza con la discussione già avvenuta in occasione del decreto cosiddetto Salvaprecari, ribadiamo un netto parere di contrarietà a tale norma. Una lettura, anche superficiale, rivela che tutti i commi riguardanti le assunzioni della scuola hanno lo stesso segno: quello di aumentare anziché diminuire la mole del personale a tempo determinato sfruttato dalla scuola, perfino rispetto ai posti dell'organico risultante dai tagli della legge 133/2008. Oltre all'inaccettabile segno complessivo determinato dall'articolo 9, cioè quello di una accresciuta instabilità didattica, si sottolinea l'opposizione ad una norma dirompente per la programmazione e l'ordinata partenza dell'anno scolastico: il comma 19, che fa slittare dal 31 luglio al 31 agosto la scadenza per le nomine nella scuola, mettendo i dirigenti scolastici di fronte alla pratica impossibilità di dare ordinatamente inizio, di lì a pochi giorni, all'anno scolastico, ed esponendo insegnanti alunni e famiglie ad un forte aggravio del già notevole caos di inizio anno. Non si può poi non richiamare l'assenza di norme attese, quale quella per introdurre i necessari correttivi in favore degli insegnanti che dovrebbero godere delle riserve di cui alla legge 68/1999, nonché di quelle per i malati oncologici: se l'aggiornamento delle graduatorie sarà triennale per effetto del comma 20, diventa irragionevole e profondamente iniquo che gli interessati possano far valere la riserva solo una volta ogni tre anni. Appare altresì irragionevole che le stesse categorie (abilitati e abilitandi in scienza della formazione primaria, in strumento musicale, COBASLID) ammesse alle graduatorie da questo Governo al momento del loro primo aggiornamento, nel 2009, vengano invece escluse questa volta. Infine, l'assenza della proroga di validità delle graduatorie per i passaggi di profilo del personale ATA metterà a rischio il regolare funzionamento di moltissime istituzioni scolastiche per i venir meno di personale qualificato che già vi presta servizio. In conclusione, si ritiene che l'instabilità e l'iniquità di una scuola che ricorre in misura inaccettabile al personale precario è lasciata intatta, se non addirittura aumentata, da un decreto che a parole dichiara di porvi rimedio,
esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 3

DL 70/2011: Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (C. 4357 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
tenuto conto delle audizioni dei rappresentanti del settore, svolte dalla Commissione nella seduta del 31 maggio 2011,
esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 4357 di conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante «Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia»;
considerata l'opportunità di dar seguito in questa sede, con riferimento alla legge di riforma dell'università (L. 240 del 2010), al rilievo del Presidente della Repubblica relativo alla previsione di una limitazione riferita al reddito per la stipula di contratti per attività di insegnamento;
ravvisata, altresì, l'opportunità di apportare alcune ulteriori modifiche al testo del decreto-legge, anche al fine di dar seguito a quanto rappresentato nel corso delle audizioni svolte,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 3, lettera a), dopo il numero 3 deve essere aggiunto il seguente: «4) le organizzazioni non lucrative che hanno come oggetto sociale lo svolgimento prevalente di attività di ricerca e sviluppo»;
2) al fine di dare attuazione ai contratti di programma previsti dall'articolo 9, comma 1, ed al fine di dare attuazione ad iniziative e progetti strategici di rilevante interesse per la ricerca, appare necessario prevedere che l'Amministrazione possa avvalersi di personale qualificato e di alto profilo professionale per gestire lo strumento innovativo nella sua prima applicazione, ponendo il compenso a carico del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR);
3) all'articolo 9, comma 1, al fine di correggere un errore materiale nell'indicazione della norma l'ultimo periodo deve essere sostituito con il seguente: «La disposizione contenuta nel presente comma è consentita anche agli accordi di programma già previsti dall'articolo 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;
4) con riguardo all'articolo 9, comma 5, lettera b), considerata la funzione e l'esperienza storica dei Collegi universitari, e visto anche l'articolo 4, comma 4, della legge n. 240 del 2010, appare opportuno prevedere la presenza all'interno del comitato consultivo della Fondazione per il merito di un loro rappresentante;
5) all'articolo 9, comma 18, con riguardo alle assunzioni del personale docente della scuola e ATA, appare opportuno ribadire la portata legislativa dell'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, citandolo espressamente: infatti, occorre riaffermare la peculiarità del settore scuola, per il quale è

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necessario garantire sempre la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo;
6) con riguardo al comma 17 dell'articolo 9, considerato che il nuovo sistema per la formazione iniziale degli insegnanti introdotto dal decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 entrerà a regime, con l'istituzione dei corsi di laurea previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), a partire dall'anno accademico 2011/2012 e si prevede che già per l'anno 2013 potranno essere immessi in ruolo i docenti abilitati secondo il nuovo sistema, occorre prevedere che il piano per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili si riferisca al triennio 2010-2012: attraverso questo piano, pertanto, potranno essere trasformati a tempo indeterminato i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per rispondere alle esigenze di funzionamento del sistema scolastico. La stabilizzazione, ovviamente, potrà avvenire nei limiti dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto;
7) considerato che le riduzioni di organico previste dall'articolo 64 della legge 133/08 sono operative anche nell'ultimo anno del triennio, è opportuno prevedere l'applicabilità delle disposizioni cosiddette «salva precari» (articolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 134/2009) anche con riferimento all'anno scolastico 2011/2012;
8) all'articolo 9, comma 20, è necessario prevedere che anche le graduatorie di circolo e di istituto siano aggiornate con cadenza triennale. Inoltre, con riferimento alle graduatorie ad esaurimento, è opportuno specificare che il trasferimento in un'altra provincia avviene «secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti»;
9) all'articolo 9, dopo il comma 16 andrebbe aggiunto il seguente: «16-bis. All'articolo 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono soppresse le parole: «in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi»;
10) al fine di assicurare continuità agli interventi del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca nel campo della ricerca applicata, nel rispetto delle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, andrebbe infine previsto l'utilizzo di una quota pari al 40 per cento delle complessive disponibilità derivanti dai rientri dei finanziamenti agevolati concessi sul Fondo Agevolazioni alla Ricerca per la concessione di incentivi nella forma di contributo nella spesa;
11) la disposizione recata all'articolo 9, comma 19, del decreto-legge in esame, che ha spostato al 31 agosto di ogni anno il termine per la nomina degli insegnanti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, andrebbe applicata solo in via transitoria, e non a regime;

e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 9, commi da 3 a 16, del decreto in esame, concernente la Fondazione per il merito, che viene dichiarata istituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile per realizzare gli obiettivi di pubblico interesse del Fondo per il merito degli studenti universitari - di cui all'articolo 4 della legge n. 240 del 2010 - e per promuovere la cultura del merito e la qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e universitario, appare opportuno chiarire se indicare nel testo che la Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, nonché chiarire se alla stessa si applica la disciplina civilistica;
b) con riguardo al comitato consultivo della Fondazione, formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e degli studenti, appare opportuno chiarire che il comitato debba svolgere solo funzioni consultive collegate al fondo per il merito degli studenti universitari. Lo stesso chiarimento sarebbe opportuno in relazione alla previsione di svolgimento delle prove per l'accesso ai benefici previsti;
c) appare opportuno che i soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e quelli

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con patologie oncologiche di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge n. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possano chiedere il riconoscimento della riserva e l'inserimento di tale titolo nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra banditi nel 1999, almeno annualmente e comunque prima delle procedure di assegnazione degli incarichi. Appare inoltre opportuno che l'eventuale assegnazione di incarico a tempo determinato o di supplenza breve non pregiudichi il diritto all'inserimento del titolo di riserva.

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ALLEGATO 4

Nuova disciplina del prezzo dei libri (C. 1257-B Levi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 3.

Al comma 3, dopo le parole: Ministro per i beni e le attività culturali inserire le seguenti: e con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria».

Conseguentemente, al medesimo comma 3, dopo la parola: trasmette inserire il seguente periodo: alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria che provvede al successivo inoltro.
3. 1.Il relatore.
(Approvato)