CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 maggio 2011
487.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona (C. 1320 Gregorio Fontana).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 3, dopo la parola: nomina aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.
1. 100.Il relatore.
(Approvato).

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ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria (Testo unificato C. 3321 Scandroglio, C. 3406 Gregorio Fontana e C. 4272 Tullo).

EMENDAMENTI

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Servizi di contrasto alla pirateria svolti dalla Marina militare).

1. Il Ministero della difesa, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria al fine di garantire la libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, può stipulare con soggetti rappresentanti dell'armatoria privata italiana convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi a rischio di pirateria, individuati con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro degli affari esteri e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International Maritime Organization (IMO), mediante l'imbarco, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, di nuclei militari di protezione (NMP) della Marina, che può avvalersi anche di personale delle altre Forze armate, e del relativo armamento previsto per l'espletamento del servizio.
2. Il personale militare componente i nuclei di cui al comma 1 opera in conformità alle direttive e alle regole di ingaggio emanate con decreto del Ministro della difesa. Al comandante di ciascun nucleo, al quale fa capo la responsabilità esclusiva dell'attività di contrasto militare alla pirateria, e al personale da esso dipendente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n, 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e a quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.
3. Al personale di cui al comma 2 sono corrisposti il compenso forfetario di impiego e le indennità previsti per i militari imbarcati sulle unità della Marina negli spazi marittimi internazionali.
4. Si applicano le disposizioni in materia penale di cui all'articolo 5, commi da 2 a 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12 e successive modificazioni, riferite alle aree in cui si svolgono i servizi e alle navi di cui al comma 1.
5. Gli armatori che fruiscono dei servizi di scorta armata provvedono al ristoro dei corrispondenti oneri, comprensivi delle spese per il personale, di cui al comma 3, e delle spese di funzionamento, come definiti nelle convenzioni di cui al comma 1, mediante versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, integralmente riassegnati, entro sessanta giorni, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in

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deroga alle previsioni dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
01. 01.Il relatore.

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Servizi di vigilanza privata).

1. I servizi di vigilanza privata, disciplinati dagli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, e dagli articoli 249 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni, possono essere svolti, con l'impiego di guardie particolari giurate armate, a protezione delle merci e dei valori su navi mercantili e su navi da pesca battenti bandiera italiana negli spazi marittimi a rischio di pirateria, nei casi in cui non sono previsti i servizi di scorta armata di cui all'articolo 1.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche, le condizioni e i requisiti per il possesso, l'utilizzo, l'acquisizione e il trasporto delle armi e delle munizioni il cui porto è autorizzato per la prestazione dei servizi di protezione di cui al comma 1.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 2 a 6, del decreto- legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e successive modificazioni, riferite alle aree in cui si svolgono i servizi e alle navi di cui al comma 1.
1. 100.Il relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Clausola finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
1. 01.Il relatore.