CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 maggio 2011
484.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi (Atto n. 358).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XI Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi (atto n. 358);
considerate le finalità dell'intervento proposto, che è diretto a dare attuazione alla delega conferita dall'articolo 23 della legge n. 183 del 2010 (cosiddetto «collegato lavoro»);
dato atto al Governo che nella relazione illustrativa dello schema di decreto viene precisato che il provvedimento attua solo in parte la delega, poiché «non si è proceduto al riordino dell'intera normativa in materia in quanto, considerati anche i tempi ridotti ed il complesso iter di approvazione, si è preferito optare per un'impostazione minimale e settoriale»;
considerato che - pur in un contesto di non integrale attuazione della delega - il provvedimento in esame rappresenterebbe la sede più adatta a risolvere altre questioni, tra cui la problematica riguardante i permessi elettorali, la cui gestione, per quanto concerne taluni aspetti dell'organizzazione del lavoro, ha dato luogo a talune criticità da affrontare, in un quadro di regole condivise, a livello aziendale, fermo restando il diritto dei cittadini elettori di svolgere la funzione pubblica ai seggi, ma salvaguardando anche le necessarie esigenze di programmazione dell'attività delle imprese;
rilevata, inoltre, l'utilità di valutare se sussistano - compatibilmente con i principi e i criteri contenuti nella delega e fermo restando che una sede forse più idonea sembra essere rappresentata dalla delega di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c), del cosiddetto «collegato lavoro» - le condizioni per inserire all'interno dello schema di decreto anche talune delle norme richiamate nel recente avviso comune relativo alle misure a sostegno delle politiche di conciliazione vita/lavoro e di crescita dell'occupazione femminile, siglato lo scorso 7 marzo;
acquisiti gli elementi conoscitivi e informativi resi dalle parti sociali e dagli altri soggetti coinvolti nelle audizioni informali che la Commissione ha ritenuto opportuno svolgere sull'argomento;
giudicato, a tal fine, importante proporre al Governo l'adozione di modifiche e integrazioni allo schema di decreto, che siano in grado di recepire, oltre alle considerazioni emerse nel dibattito della Commissione, taluni dei principali elementi acquisiti nel corso delle predette audizioni;
rilevato che il provvedimento ha acquisito anche il parere favorevole della Conferenza unificata;
preso atto, infine, della valutazione favorevole formulata dalla V Commissione (Bilancio), ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, in ordine alle conseguenze di carattere finanziario,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 2, che introduce un comma 1-bis all'articolo 20 del decreto legislativo n. 151 del 2001, si valuti l'opportunità

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di contemplare, in aggiunta alla fattispecie all'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180o giorno dall'inizio della gestazione, anche il caso di decesso del bambino durante il periodo di fruizione del congedo di maternità post-partum da parte della madre, nonché di precisare che, ferma restando l'attestazione richiesta al medico specialista del Servizio sanitario nazionale, l'ulteriore attestazione circa l'assenza di pregiudizio per la salute della lavoratrice - nel caso in cui la lavoratrice opti per la ripresa dell'attività lavorativa - sia dovuta, da parte del medico competente, solo se la lavoratrice sia soggetta alla sorveglianza sanitaria; al medesimo articolo 2, si verifichi la possibilità di introdurre un ulteriore comma del seguente tenore: «Ottenuta l'attestazione, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere l'attività lavorativa con un preavviso di dieci giorni al proprio datore di lavoro»;
2) con riferimento all'articolo 2, si raccomanda di prevedere che la modifica proposta in materia di flessibilità del congedo di maternità, ampiamente condivisibile, riguardi tutte le tipologie di lavoratrici contemplate dal decreto legislativo n. 151 del 2001, ivi incluse quelle di cui agli articoli 61 e 62 del medesimo decreto (lavoro a domicilio e lavoro domestico);
3) in merito all'articolo 3, è opportuno chiarire che il riferimento al ricovero a tempo pieno in istituti specializzati del minore con handicap non riguarda la circostanza del ricovero ospedaliero del minore stesso, in quanto la presenza del genitore potrebbe essere richiesta dai sanitari; in questo caso, al genitore dovrebbe pertanto essere consentita espressamente la fruizione del congedo retribuito;
4) si propone di precisare i rapporti sistematici fra la previsione dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001 (di cui il provvedimento propone la riscrittura) e quella del precedente articolo 32, con particolare riguardo alla questione del cosiddetto «prolungamento» del congedo parentale, chiarendo che i periodi di cui all'articolo 33 includono quelli di cui al predetto articolo 32; si suggerisce, inoltre, di valutare l'opportunità di introdurre - in questo provvedimento ovvero in sede di attuazione della specifica delega in materia, di cui alla legge n. 183 del 2010 (con particolare riferimento al principio di delega richiamato al capoverso 81, lettera b), dell'articolo 46, comma 1, lettera c), della citata legge) - una ulteriore modifica all'articolo 33 del decreto legislativo n. 151 del 2001, eliminando le parole «anche adottivi», in quanto tale formulazione - che peraltro finirebbe per attribuire ai genitori adottivi ed affidatari un trattamento meno favorevole rispetto a quello previsto dalla normativa vigente - potrebbe entrare in contraddizione con quanto disposto dall'articolo 36 del medesimo decreto n. 151, che attribuisce il diritto a fruire del congedo parentale ai genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia;
5) all'articolo 4, si segnala l'errore materiale contenuto nella rubrica, dove si fa riferimento all'anno 2011 anziché assumere la corretta indicazione dell'anno 2001;
6) all'articolo 4, comma 1, capoverso 5, si ritiene che l'esplicito richiamo all'articolo 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000 confermi, in ogni caso, la possibilità di usufruire dei congedi in modo frazionato e, in questo caso, di cumularli con i permessi di cui alla legge n. 104 del 1992;
7) all'articolo 4, comma 1, capoverso 5-bis, appare opportuno precisare che il congedo fruito ai sensi del comma 5 non possa superare la durata complessiva di ventiquattro mesi «per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco dell'intera vita lavorativa»; al contempo, nel medesimo capoverso, si dovrebbe anche introdurre una disposizione per assicurare - nei casi in cui ciò si renda necessario, come ad esempio per cure particolari all'estero - la contestuale presenza di entrambi i genitori, fermo restando il tetto massimo dei giorni di permesso fruibili da

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entrambi i genitori lavoratori e assicurando che questa eventualità sia adeguatamente supportata dalla relativa documentazione medica;
8) inoltre, al medesimo articolo 4, comma 1, capoverso 5-bis, per esigenze di coordinamento con la disciplina di riferimento e per una maggiore chiarezza espositiva, la locuzione «nello stesso periodo» andrebbe sostituita con quella «negli stessi giorni»; analogamente, anche la locuzione «24 mesi» andrebbe sostituita con quella «due anni»;
9) sempre con riferimento all'articolo 4, al comma 1, capoverso 5-quater, nel suggerire di eliminare l'evidente refuso contenuto al secondo rigo, laddove si fa riferimento «al presente comma» anziché al comma 5, si esamini altresì la possibilità, a legislazione vigente, di riconoscere il diritto a contribuzione figurativa per quei soggetti che usufruiscano dei congedi per assistenza dei soggetti portatori di handicap e che hanno diritto ad usufruire dei permessi non retribuiti; al contempo, con riferimento al contenuto dell'ultimo periodo del richiamato capoverso 5-quater, si suggerisce di convertirlo in un comma autonomo, in quanto la previsione di tale periodo costituisce una clausola di salvaguardia circa la disciplina dettata dai commi precedenti in tema di congedo straordinario; al medesimo articolo 4, andrebbe, infine, valutata l'eventuale opportunità di precisare, con una disposizione integrativa, che «il periodo di congedo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto»;
10) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 5, considerato che esso - non essendo stati trattati nello schema di decreto in esame i permessi per motivi di studio - potrebbe più coerentemente essere incluso in altro provvedimento;
11) dopo l'articolo 5, per ragioni di certezza interpretativa, si potrebbe inserire un ulteriore articolo del seguente tenore: «Art. 5-bis. (Permessi fruiti da lavoratori dipendenti che esercitano funzioni pubbliche). - L'articolo 80, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disposizione ivi prevista si applica anche ai dipendenti delle società a partecipazione pubblica»;
12) in ordine all'articolo 6, comma 1, lettera a), premesso che, di norma, i permessi sono usufruiti da un singolo lavoratore per una sola persona assistita, in casi particolari si pone l'esigenza di poter cumulare i permessi per l'assistenza a più persone: in questi casi, si ritiene opportuno che il provvedimento ponga un limite massimo al numero di persone che un singolo lavoratore può assistere, cumulando i relativi permessi;
13) in relazione al predetto articolo 6, fermi restando i principi e criteri di delega e la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale in materia (da cui è desumibile un ordine di parentela come parametro di guida per procedere al riconoscimento del diritto), valuti il Governo la possibilità di riconoscere al soggetto assistito una facoltà di scelta, revocabile, nell'ambito della graduatoria;
14) al medesimo articolo 6, si raccomanda al Governo di valutare con attenzione il coordinamento tra il periodo inserito al comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 e le modifiche introdotte, di recente, dall'articolo 24 della legge n. 183 del 2010, al fine di favorire l'omogeneità di trattamento tra soggetti che versino in situazioni simili o analoghe;
15) si segnala, peraltro, l'opportunità di armonizzare - in questo provvedimento ovvero in sede di attuazione della specifica delega in materia, di cui alla legge n. 183 del 2010 (con particolare riferimento al principio di delega richiamato al capoverso 81, lettera b), dell'articolo 46, comma 1, lettera c), della citata legge) - i presupposti e i requisiti per ottenere i permessi di cui alla predetta legge n. 104

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del 1992 e i congedi parentali di cui alla legge n. 151 del 2001, in considerazione del fatto che tali congedi parentali non vengono riconosciuti al coniuge del genitore di un minore, il quale, pur non essendo genitore naturale di tale minore, presta comunque costante assistenza allo stesso, in quanto convivente con il coniuge medesimo;
16) all'articolo 7, al fine di prevenire eventuali perplessità interpretative, si suggerisce di chiarire quale regime economico applicare in caso di fruizione del congedo per cure;
17) al medesimo articolo 7, appare necessario verificare la compatibilità fra quanto riportato all'interno della relazione illustrativa (la quale precisa che «per quanto riguarda il regime giuridico, si chiarisce che il congedo non rientra nel periodo di comporto») e il testo dell'articolato; all'articolo 7, comma 1, andrebbe poi precisato che i congedi annuali per cure, dei quali fruire in maniera frazionata, possano comunque essere richiesti, di norma, previo congruo preavviso al datore di lavoro;
18) valuti il Governo la possibilità di introdurre, all'articolo 7, una disposizione atta a consentire l'utilizzo del certificato cumulativo nei confronti dei lavoratori sottoposti a trattamento di dialisi, secondo quanto previsto anche dalla risoluzione n. 8-00098, approvata all'unanimità dalla XI Commissione nel novembre 2010;
19) sarebbe, infine, opportuno pensare - in questo provvedimento ovvero in sede di attuazione della specifica delega in materia, di cui alla legge n. 183 del 2010 (con particolare riferimento al principio di delega richiamato al capoverso 81, lettera b), dell'articolo 46, comma 1, lettera c), della citata legge) -ad una modifica dell'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001, prevedendo che in caso di adozione e affidamento il termine dei tre anni previsto dalla disposizione di cui all'articolo 42-bis, comma 1, di tale decreto decorra dall'ingresso del minore in famiglia, considerato che le esigenze che giustificano il riavvicinamento temporaneo sorgono, in caso di adozione, proprio dal momento dell'ingresso del minore in famiglia; si segnala, peraltro, che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 45, comma 1, del citato decreto legislativo n. 151, nella parte in cui prevede che i riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, «entro il primo anno di vita del bambino» e non «entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia».

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi (Atto n. 358).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi (atto n. 358);
considerate le finalità dell'intervento proposto, che è diretto a dare attuazione alla delega conferita dall'articolo 23 della legge n. 183 del 2010 (cosiddetto «collegato lavoro»);
dato atto al Governo che nella relazione illustrativa dello schema di decreto viene precisato che il provvedimento attua solo in parte la delega, poiché «non si è proceduto al riordino dell'intera normativa in materia in quanto, considerati anche i tempi ridotti ed il complesso iter di approvazione, si è preferito optare per un'impostazione minimale e settoriale»;
considerato che - pur in un contesto di non integrale attuazione della delega - il provvedimento in esame rappresenterebbe la sede più adatta a risolvere altre questioni, tra cui la problematica riguardante i permessi elettorali, la cui gestione, per quanto concerne taluni aspetti dell'organizzazione del lavoro, ha dato luogo a talune criticità da affrontare, in un quadro di regole condivise, a livello aziendale, fermo restando il diritto dei cittadini elettori di svolgere la funzione pubblica ai seggi;
rilevata, inoltre, l'utilità di valutare se sussistano - compatibilmente con i principi e i criteri contenuti nella delega e fermo restando che una sede forse più idonea sembra essere rappresentata dalla delega di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c), del cosiddetto «collegato lavoro» - le condizioni per inserire all'interno dello schema di decreto anche talune delle norme richiamate nel recente avviso comune relativo alle misure a sostegno delle politiche di conciliazione vita/lavoro e di crescita dell'occupazione femminile, siglato lo scorso 7 marzo;
acquisiti gli elementi conoscitivi e informativi resi dalle parti sociali e dagli altri soggetti coinvolti nelle audizioni informali che la Commissione ha ritenuto opportuno svolgere sull'argomento;
giudicato, a tal fine, importante proporre al Governo l'adozione di modifiche e integrazioni allo schema di decreto, che siano in grado di recepire, oltre alle considerazioni emerse nel dibattito della Commissione, taluni dei principali elementi acquisiti nel corso delle predette audizioni;
rilevato che il provvedimento ha acquisito anche il parere favorevole della Conferenza unificata;
preso atto, infine, della valutazione favorevole formulata dalla V Commissione (Bilancio), ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, in ordine alle conseguenze di carattere finanziario,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 2, che introduce un comma 1-bis all'articolo 20 del decreto

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legislativo n. 151 del 2001, si valuti l'opportunità di contemplare, in aggiunta alla fattispecie all'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180o giorno dall'inizio della gestazione, anche il caso di decesso del bambino durante il periodo di fruizione del congedo di maternità post-partum da parte della madre, nonché di precisare che, ferma restando l'attestazione richiesta al medico specialista del Servizio sanitario nazionale, l'ulteriore attestazione circa l'assenza di pregiudizio per la salute della lavoratrice - nel caso in cui la lavoratrice opti per la ripresa dell'attività lavorativa - sia dovuta, da parte del medico competente, solo se la lavoratrice sia soggetta alla sorveglianza sanitaria; al medesimo articolo 2, si verifichi la possibilità di introdurre un ulteriore comma del seguente tenore: «Ottenuta l'attestazione, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere l'attività lavorativa con un preavviso di dieci giorni al proprio datore di lavoro»;
2) con riferimento all'articolo 2, si raccomanda di prevedere che la modifica proposta in materia di flessibilità del congedo di maternità, ampiamente condivisibile, riguardi tutte le tipologie di lavoratrici contemplate dal decreto legislativo n. 151 del 2001, ivi incluse quelle di cui agli articoli 61 e 62 del medesimo decreto (lavoro a domicilio e lavoro domestico);
3) in merito all'articolo 3, è opportuno chiarire che il riferimento al ricovero a tempo pieno in istituti specializzati del minore con handicap non riguarda la circostanza del ricovero ospedaliero del minore stesso, in quanto la presenza del genitore potrebbe essere richiesta dai sanitari; in questo caso, al genitore dovrebbe pertanto essere consentita espressamente la fruizione del congedo retribuito;
4) si propone di precisare i rapporti sistematici fra la previsione dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001 (di cui il provvedimento propone la riscrittura) e quella del precedente articolo 32, con particolare riguardo alla questione del cosiddetto «prolungamento» del congedo parentale, chiarendo che i periodi di cui all'articolo 33 includono quelli di cui al predetto articolo 32; si suggerisce, inoltre, di valutare l'opportunità di introdurre - in questo provvedimento ovvero in sede di attuazione della specifica delega in materia, di cui alla legge n. 183 del 2010 (con particolare riferimento al principio di delega richiamato al capoverso 81, lettera b), dell'articolo 46, comma 1, lettera c), della citata legge) - una ulteriore modifica all'articolo 33 del decreto legislativo n. 151 del 2001, eliminando le parole «anche adottivi», in quanto tale formulazione - che peraltro finirebbe per attribuire ai genitori adottivi ed affidatari un trattamento meno favorevole rispetto a quello previsto dalla normativa vigente - potrebbe entrare in contraddizione con quanto disposto dall'articolo 36 del medesimo decreto n. 151, che attribuisce il diritto a fruire del congedo parentale ai genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia;
5) all'articolo 4, si segnala l'errore materiale contenuto nella rubrica, dove si fa riferimento all'anno 2011 anziché assumere la corretta indicazione dell'anno 2001;
6) all'articolo 4, comma 1, capoverso 5, si ritiene che l'esplicito richiamo all'articolo 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000 confermi, in ogni caso, la possibilità di usufruire dei congedi in modo frazionato e, in questo caso, di cumularli con i permessi di cui alla legge n. 104 del 1992;
7) all'articolo 4, comma 1, capoverso 5-bis, appare opportuno precisare che il congedo fruito ai sensi del comma 5 non possa superare la durata complessiva di ventiquattro mesi «per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco dell'intera vita lavorativa»; al contempo, nel medesimo capoverso, si dovrebbe anche introdurre una disposizione per assicurare - nei casi in cui ciò si renda necessario, come ad esempio per cure particolari all'estero - la contestuale presenza di entrambi i genitori, fermo restando il tetto

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massimo dei giorni di permesso fruibili da entrambi i genitori lavoratori e assicurando che questa eventualità sia adeguatamente supportata dalla relativa documentazione medica;
8) inoltre, al medesimo articolo 4, comma 1, capoverso 5-bis, per esigenze di coordinamento con la disciplina di riferimento e per una maggiore chiarezza espositiva, la locuzione «nello stesso periodo» andrebbe sostituita con quella «negli stessi giorni»; analogamente, anche la locuzione «24 mesi» andrebbe sostituita con quella «due anni»;
9) sempre con riferimento all'articolo 4, al comma 1, capoverso 5-quater, nel suggerire di eliminare l'evidente refuso contenuto al secondo rigo, laddove si fa riferimento «al presente comma» anziché al comma 5, si esamini altresì la possibilità, a legislazione vigente, di riconoscere il diritto a contribuzione figurativa per quei soggetti che usufruiscano dei congedi per assistenza dei soggetti portatori di handicap e che hanno diritto ad usufruire dei permessi non retribuiti; al contempo, con riferimento al contenuto dell'ultimo periodo del richiamato capoverso 5-quater, si suggerisce di convertirlo in un comma autonomo, in quanto la previsione di tale periodo costituisce una clausola di salvaguardia circa la disciplina dettata dai commi precedenti in tema di congedo straordinario; al medesimo articolo 4, andrebbe, infine, valutata l'eventuale opportunità di precisare, con una disposizione integrativa, che «il periodo di congedo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto»;
10) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 5, considerato che esso - non essendo stati trattati nello schema di decreto in esame i permessi per motivi di studio - potrebbe più coerentemente essere incluso in altro provvedimento;
11) dopo l'articolo 5, per ragioni di certezza interpretativa, si potrebbe inserire un ulteriore articolo del seguente tenore: «Art. 5-bis. (Permessi fruiti da lavoratori dipendenti che esercitano funzioni pubbliche). - L'articolo 80, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disposizione ivi prevista si applica anche ai dipendenti delle società a partecipazione pubblica»;
12) in ordine all'articolo 6, comma 1, lettera a), premesso che, di norma, i permessi sono usufruiti da un singolo lavoratore per una sola persona assistita, in casi particolari si pone l'esigenza di poter cumulare i permessi per l'assistenza a più persone: in questi casi, si ritiene opportuno che il provvedimento ponga un limite massimo al numero di persone che un singolo lavoratore può assistere, cumulando i relativi permessi;
13) in relazione al predetto articolo 6, fermi restando i principi e criteri di delega e la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale in materia (da cui è desumibile un ordine di parentela come parametro di guida per procedere al riconoscimento del diritto), valuti il Governo la possibilità di riconoscere al soggetto assistito una facoltà di scelta, revocabile, nell'ambito della graduatoria;
14) al medesimo articolo 6, si raccomanda al Governo di valutare con attenzione il coordinamento tra il periodo inserito al comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 e le modifiche introdotte, di recente, dall'articolo 24 della legge n. 183 del 2010, al fine di favorire l'omogeneità di trattamento tra soggetti che versino in situazioni simili o analoghe;
15) si segnala, peraltro, l'opportunità di armonizzare - in questo provvedimento ovvero in sede di attuazione della specifica delega in materia, di cui alla legge n. 183 del 2010 (con particolare riferimento al principio di delega richiamato al capoverso 81, lettera b), dell'articolo 46, comma 1, lettera c), della citata legge) - i presupposti e i requisiti per ottenere i

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permessi di cui alla predetta legge n. 104 del 1992 e i congedi parentali di cui alla legge n. 151 del 2001, in considerazione del fatto che tali congedi parentali non vengono riconosciuti al coniuge del genitore di un minore, il quale, pur non essendo genitore naturale di tale minore, presta comunque costante assistenza allo stesso, in quanto convivente con il coniuge medesimo;
16) all'articolo 7, al fine di prevenire eventuali perplessità interpretative, si suggerisce di chiarire quale regime economico applicare in caso di fruizione del congedo per cure;
17) al medesimo articolo 7, appare necessario verificare la compatibilità fra quanto riportato all'interno della relazione illustrativa (la quale precisa che «per quanto riguarda il regime giuridico, si chiarisce che il congedo non rientra nel periodo di comporto») e il testo dell'articolato; all'articolo 7, comma 1, andrebbe poi precisato che i congedi annuali per cure, dei quali fruire in maniera frazionata, possano comunque essere richiesti, di norma, previo congruo preavviso al datore di lavoro;
18) valuti il Governo la possibilità di introdurre, all'articolo 7, una disposizione atta a consentire l'utilizzo del certificato cumulativo nei confronti dei lavoratori sottoposti a trattamento di dialisi, secondo quanto previsto anche dalla risoluzione n. 8-00098, approvata all'unanimità dalla XI Commissione nel novembre 2010;
19) sarebbe, infine, opportuno pensare - in questo provvedimento ovvero in sede di attuazione della specifica delega in materia, di cui alla legge n. 183 del 2010 (con particolare riferimento al principio di delega richiamato al capoverso 81, lettera b), dell'articolo 46, comma 1, lettera c), della citata legge) -ad una modifica dell'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001, prevedendo che in caso di adozione e affidamento il termine dei tre anni previsto dalla disposizione di cui all'articolo 42-bis, comma 1, di tale decreto decorra dall'ingresso del minore in famiglia, considerato che le esigenze che giustificano il riavvicinamento temporaneo sorgono, in caso di adozione, proprio dal momento dell'ingresso del minore in famiglia; si segnala, peraltro, che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 45, comma 1, del citato decreto legislativo n. 151, nella parte in cui prevede che i riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, «entro il primo anno di vita del bambino» e non «entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia».

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ALLEGATO 3

5-04550 Codurelli: Problematiche relative alla consegna del CUD ai pensionati INPS.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione che passo ad illustrare verte sui tempi di consegna dell'INPS del modello CUD 2011 ad una platea di circa 14.500.000 pensionati, 400.000 dei quali residenti all'estero e 138.000 pensionati ex IPOST.
Il Cud, come è noto, è la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di pensione che il datore di lavoro, o l'ente pensionistico, rilascia ai propri dipendenti o pensionati per attestare le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate all'Erario.
Nello specifico l'INPS, per la predisposizione di tale certificazione per una platea di soggetti così ampia, ha iniziato ad elaborare i dati necessari nella metà del mese di novembre 2010, in occasione del rinnovo degli ordinativi di pagamento per l'anno successivo. Successivamente, però le regioni Calabria, Campania, Molise e Liguria ed una ventina di comuni hanno modificato le aliquote delle addizionali regionali e comunali, cosicché l'Istituto, per poter effettuare in maniera corretta le trattenute mensili e poter rilasciare idonea certificazione, ha dovuto procedere al ricalcolo delle ritenute da applicare all'imponibile già quantificato ed a reinviare un nuovo modello CUD.
A partire dal 17 gennaio scorso, data in cui l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello CUD 2011, l'Istituto ha effettuato le prove tecniche, per verificare la correttezza nell'esposizione dei dati di certificazione. Al termine di tale operazioni i files contenenti le informazioni di ciascun soggetto sono stati trasmessi alla Società Postel che ha provveduto, dal 7 al 25 marzo scorso, alla spedizione postale.
L'INPS ha, inoltre, reso noto che, prima ancora dell'invio cartaceo, il modello CUD 2011 è stato inoltrato sulla casella di posta elettronica certificata dei pensionati che ne sono in possesso e che per i cittadini in possesso di PIN, si è provveduto a pubblicarlo nella pagina internet dell'Istituto, nella sezione dedicata al cittadino. Si rammenta, infine, che il predetto modello è stato anche messo a disposizione dei CAF nella sezione dedicata del sito istituzionale.
Da ultimo faccio presente che, nell'esercizio della facoltà attribuita dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 241 del 1997, l'INPS ha ritenuto di non prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti, per l'anno 2011. L'Istituto, al riguardo, ha fatto sapere che negli anni passati si è registrato un sempre minore ricorso all'assistenza fiscale da parte dei pensionati (poco più del 1 per cento), nonostante il rilevante sforzo organizzativo posto in essere dall'istituto in termini di risorse umane e strumentali (allestimento degli sportelli, ricezione pubblico, consulenza e compilazione dei moduli, trasmissioni e rettifiche).

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ALLEGATO 4

5-04690 Gatti: Utilizzo dei voucher per prestazioni occasionali e accessorie.
5-04739 Fedriga: Utilizzo dei voucher per prestazioni occasionali e accessorie.

TESTO DELLA RISPOSTA

Passo ad illustrare congiuntamente gli atti ispettivi degli On. Gatti e Fedriga, entrambi inerenti all'utilizzo dei buoni lavoro per prestazioni occasionali ed accessorie.
Preliminarmente, ricordo che l'istituto del lavoro occasionale di tipo accessorio è stato introdotto nel nostro ordinamento al fine di ricondurre in ambito di diritto determinate prestazioni di lavoro che altrimenti avrebbero rischiato di rimanere totalmente sommerse, nonché di affiancare forme di lavoro standard e tipiche con prestazioni di natura saltuaria e temporanea a favore, in particolare, di studenti e pensionati. Il sistema dei voucher, infatti, consente la massima semplificazione degli obblighi retributivi e contributivi connessi alla prestazione lavorativa.
La regolamentazione del lavoro occasionale accessorio ha riguardato inizialmente il settore agricolo, che nel corso degli anni 2008/2009 rappresentava ancora il settore prevalente di utilizzo dei voucher (94 per cento del totale), per poi estendersi anche ad altre tipologie di attività.
Attualmente l'ambito agricolo rappresenta il 30 per cento del totale per utilizzo di voucher, soprattutto concentrato nelle regioni Veneto, Emilia Romagna e Toscana; il settore del commercio rappresenta circa l'11 per cento del totale dei voucher venduti, in particolare nelle regioni Lombardia e Friuli.
Con riferimento ai prestatori interessati nei due settori in questione, i dati registrano un tendenziale aumento.
Riguardo, invece, ai prestatori considerati complessivamente per tutte le tipologie di attività previste dalla norma, circa 200.000 soggetti, i dati evidenziano un utilizzo prevalente da parte di pensionati ultrasessantenni e di giovani, in gran parte studenti, che continuano ad essere le categorie di prestatori più rappresentate, con un'incidenza percentuale sul totale di prestatori rispettivamente del 44 per cento e del 25 per cento.
L'importo medio riscosso per prestatore (rilevato a aprile 2011) risulta pari a circa 570 euro.
Tali dati evidenziano un ricorso al sistema dei voucher coerente con le finalità delle previsioni normative, tenendo presente che il limite economico per la generalità dei prestatori è fissato dalla norma in 5.000 - per anno solare per singolo committente e in 3.000 euro complessivi per i soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
In merito al rapporto tra voucher acquistati dai committenti e quelli effettivamente riscossi dai prestatori, è opportuno sottolineare che, mentre il dato sui voucher venduti è rilevato in tempo reale, quello relativo ai buoni lavoro pagati ai prestatori sconta sia un fisiologico ritardo temporale dovuto al momento del pagamento, che è successivo allo svolgimento della prestazione, sia un periodo temporale necessario alla rendicontazione da parte dei soggetti abilitati al pagamento dei voucher (uffici postali, tabaccherie),

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per cui i dati relativi ai voucher riscossi possono riguardare voucher acquistati anche in anni precedenti.
Premesso ciò, la percentuale di voucher riscossi in agricoltura rappresenta quasi il 90 per cento di quelli emessi, sia con la procedura cartacea sia con la procedura di distribuzione presso i tabaccai abilitati; nel commercio la percentuale di voucher riscossi è pari a circa il 72 per cento.
Per quanto riguarda i rimborsi, complessivamente le richieste sono def. tutto residuali riguardando circa 30.000 voucher su un totale di quasi 17 milioni di buoni lavoro venduti alla fine di aprile 2011.
Evidenzio, infine, che l'INPS, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 73 del decreto legislativo n. 276 del 2003, ha attivato il monitoraggio dell'utilizzo del sistema di lavoro occasionale accessorio, con il compito di pervenire all'analisi dei dati che consenta di verificare sia le caratteristiche di impiego dei voucher che la rispondenza dell'utilizzo alle finalità normative.
Faccio presente che sono a disposizione della Commissione i dati sull'andamento dei voucher forniti dall'INPS, aggiornati al 10 maggio 2011, che forniscono informazioni sui seguenti elementi:
i beneficiari di disoccupazione agricola con requisiti ridotti nonché il flusso annuo dei lavoratori impiegati nei settori agricoltura e commercio per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 (tabella 1);
il numero di voucher venduti, diviso per regioni, in termini numerici e percentuali, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e per la prima parte del 2011, con riferimento ai settori dell'agricoltura (tabella 2) e del commercio (tabella 3);
il numero di voucher riscossi, diviso per regioni, in termini numerici e percentuali, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e per la prima parte del 2011, con riferimento ai settori dell'agricoltura (tabella 4) e del commercio (tabella 5);
il flusso annuo dei lavoratori occasionali con almeno un voucher riscosso nell'anno, con riferimento ai settori dell'agricoltura (tabella 6) e del commercio (tabella 7), diviso per regioni, in termini numerici, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e per la prima parte del 2011.

Con riferimento alla possibilità di estendere il ricorso ai voucher ai rapporti di lavoro occasionale resi per aziende che svolgono servizi in regime di appalto, presso stadi di dimensione inferiore a 7.500 posti, nonché presso impianti fieristici ed eventi culturali, è utile ribadire che il ricorso ai buoni lavoro è limitato, per espressa volontà del legislatore, al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale senza intermediari, in quanto il lavoro accessorio, proprio per il suo carattere occasionale, è vietato, in via generale, per lo svolgimento di attività svolte in regime di appalto o di somministrazione.
La deroga introdotta dal decreto del Ministero dell'interno del 24 febbraio 2010 di modifica del decreto 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli assistenti negli impianti sportivi, si riferisce solo ed esclusivamente al circoscritto ambito di applicazione del medesimo decreto - impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 posti e nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche - al fine di soddisfare peculiari esigenze legate alla sicurezza di tali strutture.
Nel confermare che allo stato non si prevede di introdurre modalità applicative diverse da quelle stabilite dalla legislazione vigente, il Ministero che rappresento è tuttavia impegnato a diffondere ulteriormente l'utilizzo dei voucher per tutte le tipologie di rapporti di lavoro, anche facilitandone le modalità di accesso, ad esempio attraverso la rete degli Uffici postali e dei tabaccai, con l'obiettivo di favorirne l'uso in modo quanto più uniforme sull'intero territorio nazionale.

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