CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 maggio 2011
484.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04369 Ghizzoni: Ripristino delle discipline giuridiche ed economiche nei bienni liceali.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'atto parlamentare ora in discussione ripropone il tema dell'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, che l'Onorevole interrogante auspica venga ripristinato nei bienni dei percorsi liceali, in modo che gli studenti siano messi in grado di conseguire compiutamente i saperi e le competenze propri di ciascun ordine di studi.
Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che, prima della recente riforma della scuola secondaria superiore, non era previsto l'insegnamento generalizzato delle discipline giuridiche ed economiche nei programmi liceali; esso, infatti, era presente soltanto in alcuni indirizzi sperimentali.
Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, è stato definito il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei». Gli aspetti generali che caratterizzano tale regolamento possono riassumersi nei seguenti quattro punti fondamentali:
1) riconferma della identità e della peculiarità dei licei all'interno del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e formazione;
2) acquisizione, da parte dei giovani, di capacità critica e conoscenza approfondita degli specifici settori disciplinari;
3) superamento della frammentazione dei percorsi di studio derivante dal sovrapporsi delle sperimentazioni, delimitando un quadro orario atto all'approfondimento delle discipline e mirato al possesso di una solida cultura che, pur in presenza di una forte area comune, mira al rafforzamento dello studio della matematica e della lingua straniera;
4) maggiori spazi di autonomia per le istituzioni scolastiche, attraverso il piano dell'offerta formativa, con la previsione dell'aumento delle quote di flessibilità riservate alle istituzioni stesse (sino al 30 per cento nel secondo biennio).

Per ciò che concerne in specie «Diritto ed economia», il relativo insegnamento è obbligatorio nella opzione economico-sociale del Liceo delle scienze umane. È, comunque, disciplina attivabile nei nuovi licei sulla base del piano dell'offerta formativa, deliberato in autonomia dalle istituzioni scolastiche, e a tal fine le scuole potranno avvalersi delle quote di flessibilità ad esse riservate.
Si ricorda, inoltre, che con decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, è stato introdotto l'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione». L'articolo 1 della legge citata ha testualmente stabilito che «a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione", nell'ambito

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delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse».
Conseguentemente, nei licei in cui l'insegnamento di «Diritto ed economia» non è presente come disciplina obbligatoria, vanno trasmesse le conoscenze e le competenze di «Cittadinanza e Costituzione», affidate all'insegnante di storia, posto che la legge fa espresso riferimento all'area «storico-sociale». Tali competenze vengono, invece, affidate all'insegnante di diritto ed economia nei licei nei quali questo insegnamento è presente come obbligatorio per tutti gli studenti o viene autonomamente attivato dalle istituzioni scolastiche sulla base del piano dell'offerta formativa, avvalendosi delle quote di flessibilità ad esse riservate.
I contenuti delle aree storico-geografica e storico-sociale vanno integrati con un repertorio di contenuti specifici che, partendo dalla conoscenza approfondita della Costituzione, attraversa (come peraltro dichiarato dalla legge) lo studio degli Statuti regionali, estende l'interesse ai documenti nazionali, europei e internazionali (la Carta europea dei diritti fondamentali, la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione dei diritti dell'infanzia, la Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione) al fine di formare mentalità aperte ad una visione multiprospettica e plurale della realtà.
L'insegnamento garantisce che vengano fornite le basi per la riaffermazione del rispetto della persona umana senza discriminazioni, del senso civico, della responsabilità individuale e collettiva, dei valori di libertà, di giustizia, di bene comune che affondano le radici nella nostra Costituzione.
Si tratta di un obiettivo di alto profilo che mira a consolidare nelle giovani generazioni una cultura civico-sociale e della cittadinanza che intreccia lo sguardo locale e regionale con più ampi orizzonti: nazionale, europeo, internazionale. Esso deve tradursi in adesione consapevole al quadro valoriale espresso dalla nostra Carta costituzionale, a cui si ispirano atteggiamenti, comportamenti, punti di vista, linguaggi e pratiche quotidiane.

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ALLEGATO 2

5-04422 Carlucci: Iniziative normative volte a riconsiderare la decisione del congelamento dei finanziamenti destinati al FUS.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Carlucci chiede di conoscere se il Governo non ritenga necessario ed urgente assumere iniziative normative per riconsiderare la decisione del cosiddetto «congelamento» dei finanziamenti destinati al Fondo unico per lo spettacolo e garantire il ripristino della dotazione prevista originariamente.
Come correttamente esposto dall'onorevole interrogante, la tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) reca lo stanziamento FUS di euro 258.610,00, peraltro inizialmente soggetto al meccanismo di potenziale «congelamento» previsto dall'articolo 1, comma 13, della medesima legge n. 2002 del 2010, meccanismo legato al possibile mancato introito delle aste del digitale terrestre.
Successivamente, l'articolo 2, comma 12-novies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (cosiddetta «milleproroghe») ha integrato lo stanziamento del FUS, per il solo anno 2011, di 15 milioni di euro per le esigenze delle Fondazioni lirico-sinfoniche.
Infine, come noto, il decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, di imminente conversione in legge, ha previsto, da un lato, l'integrazione del FUS di 149 milioni annui, a decorrere dall'anno 2011 [articolo 1, comma 1, lettera a)], dall'altro la sottrazione del medesimo Fondo al meccanismo di «congelamento» inizialmente previsto dalla legge di stabilità 2011 (articolo 1, comma 2).
Conseguentemente, sommando le risorse a ciò destinate dal decreto legge n. 225 del 2010 e dal decreto legge n. 34 del 2011, la dotazione complessiva del FUS - non più soggetta, come già riferito, al meccanismo del «congelamento» - risulta pari per l'anno in corso ad un importo di circa 422 milioni di euro, superiore rispetto ai valori degli anni precedenti (nel 2010 è stato di circa 418 milioni di euro).

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ALLEGATO 3

5-04461 De Pasquale: Sulla visione politica del Governo in merito alla scuola d'infanzia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si concorda con l'Onorevole interrogante che la scuola dell'infanzia costituisce per i bambini un insostituibile momento di crescita relazionale e di sviluppo cognitivo e per le famiglie una necessità.
Proprio per questo, pur in presenza delle esigenze di contenimento della spesa e di rientro dal deficit, l'azione del governo ha costantemente perseguito l'obiettivo di assicurare adeguati livelli della consistenza organica.
Si ricorda, come più volte riferito in risposta ad altri atti parlamentari, che il Governo ha dovuto affrontare la situazione determinatasi anche a seguito dei mancati interventi di razionalizzazione che erano stati previsti dall'articolo 1, comma 605, della legge finanziaria per il 2007, e della conseguente applicazione della clausola di salvaguardia che ha imposto, da un lato, una rimodulazione negli anni successivi dei tagli previsti e non operati, dall'altro, un taglio lineare degli stanziamenti del Ministero dell'Istruzione.
È stato, pertanto, predisposto un programma di razionalizzazione e contenimento della spesa, definito con il complesso delle azioni previste dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, in materia di revisione e riordino del sistema scolastico.
In base a tale programma, il Ministero è tenuto a garantire il servizio nei limiti delle disponibilità finanziarie e di organico concordate con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Nonostante il quadro generale sopra esposto e pur nella considerazione che la frequenza dei bambini alla scuola dell'infanzia non riveste carattere di obbligatorietà ai sensi delle vigenti disposizioni, sono state tuttavia messe in atto le misure idonee a limitare al massimo il contenimento dei posti, in considerazione della forte valenza educativa e sociale che riveste tale scuola.
Infatti si ricorda che il decreto interministeriale relativo agli organici per l'anno scolastico 2009/2010 ha confermato in tutte le realtà regionali il contingente di posti in organico di fatto assegnato nel precedente anno 2008/2009.
Per l'anno scolastico 2010/2011, il contingente di posti assegnato alla scuola dell'infanzia è stato incrementato di 560 posti, portandolo a complessive 81.357 unità.
Anche per il prossimo anno scolastico 2011/2012, il Ministero non ha previsto alcuna riduzione di posti di scuola dell'infanzia: con circolare n. 21 del 14 marzo 2011, infatti, è stato trasmesso alle strutture periferiche lo schema di decreto interministeriale con il quale vengono confermati, in organico di diritto, i posti attivati in organico di fatto nell'anno 2010/2011; ciò ai fini della graduale generalizzazione del servizio.
Inoltre, ciascun direttore scolastico regionale, nell'ambito delle dotazioni assegnate, può effettuare compensazioni di posti tra i vari gradi di scuola.
Infine, si ricorda, che con il prossimo anno scolastico ha termine il triennio di contenimento delle dotazioni organiche previsto dall'articolo 64 della legge n. 133 del 2008.

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ALLEGATO 4

5-04639 Giammanco: Istituzione di un elenco unico degli insegnanti di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto rappresentato dall'Onorevole interrogante, si assicura che la questione dell'unificazione delle quattro aree disciplinari, in cui si articola attualmente l'insegnamento del sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, in un unico elenco comprendente tutti gli aspiranti al detto insegnamento, è all'attenzione di questo Ministero.
Occorre premettere, al riguardo, che attualmente le graduatorie ad esaurimento prevedono che gli aspiranti ai posti di sostegno degli istituti di secondo grado siano graduati in fasce riferite a quattro aree disciplinari. Una modifica di tale impostazione, tenuto conto della delicatezza e complessità della materia, potrebbe avere buon esito solo attraverso l'adozione dello strumento legislativo. Non può sfuggire, infatti, che dalla comparazione dei punteggi in possesso dei singoli docenti delle predette aree disciplinari emerge una diversità delle posizioni degli aspiranti, tale da rendere difficile la gestione della confluenza in un'unica area genericamente denominata «di sostegno» per la scuola secondaria superiore. A ciò si aggiunge che in due delle quattro aree, per mancanza di disponibilità di posti, sono collocati docenti con un punteggio molto elevato che andrebbero a porsi in posizione più vantaggiosa rispetto ai docenti già inseriti nelle rimanenti due aree, ma con un punteggio inferiore. Tutto questo a discapito delle posizioni giuridiche ormai consolidate e con il rischio di impugnative che, fondatamente, vedrebbero soccombente l'Amministrazione.
Per le graduatorie di istituto, invece, si potrebbe ipotizzare un intervento a livello amministrativo, limitatamente ai docenti collocati nella seconda e nella terza fascia di tali graduatorie.
Della questione è stato interessato il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione in sede di richiesta di parere sullo «Schema di regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti d'insegnamento, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133». Nell'ambito di tale richiesta, è stata anche prospettata l'opportunità di superare le divisioni tra le aree disciplinari del sostegno alle scuole superiori, a cominciare dalle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia.
Detto parere è stato reso nell'adunanza del 6 ottobre 2010, anche sulla base di quanto emerso in più incontri preliminari con rappresentanti dell'amministrazione, che hanno avuto luogo per chiarire diversi aspetti.
Nel parere favorevole, il Consiglio, tra l'altro, auspica, in riferimento al superamento delle aree disciplinari in ordine al sostegno, «l'esigenza di accompagnare tale processo con opportuni momenti di verifica, al fine di evitare eventuali effetti di squilibrio nella distribuzione delle competenze afferenti alle diverse aree disciplinari».