CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 maggio 2011
484.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (Nuovo testo C. 1952).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

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ALLEGATO 2

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona (Nuovo testo C. 1320).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

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ALLEGATO 3

7-00532 Vannucci ed altri: Utilizzo delle risorse della programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali e del fondo per le aree sottoutilizzate.
7-00563 Franzoso ed altri: Utilizzo delle risorse della programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali e del fondo per le aree sottoutilizzate.

RISOLUZIONE APPROVATA

La V Commissione,
premesso che:
è condivisa la necessità di promuovere politiche atte a colmare il divario tra le diverse aree del Paese con particolare riferimento allo sviluppo del Mezzogiorno teso anche a valorizzare la responsabilità dei territori e mettere a frutto tutte le energie presenti nel Paese;
è necessario promuovere una politica di sviluppo che, sulla base della rilevata inefficacia degli interventi effettuati per il Mezzogiorno nell'ultimo decennio, tenda a privilegiare interventi infrastrutturali e settoriali in una logica di concentrazione settoriale delle risorse;
i capitoli di spesa dei fondi strutturali (cofinanziamento nazionale) e del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) rappresentano circa il 41 per cento delle risorse statali destinate ad infrastrutture e, pertanto dall'efficiente utilizzo di questi fondi dipende la riuscita della politica infrastrutturale;
gli enti regionali gestiscono circa il 75 per cento delle risorse destinate ad infrastrutture e costruzioni della cosiddetta «programmazione unitaria» 2007-2013;
in quasi tutte le regioni del sud le costruzioni sono il settore economico di riferimento; il settore delle costruzioni incide per il 33 per cento sul valore aggiunto del Mezzogiorno e contribuisce mediamente al 10 per cento del PIL di ogni regione; l'occupazione nel settore è pari mediamente al 10 per cento sul totale degli occupati; le costruzioni svolgono un ruolo determinante nell'economia meridionale e, quindi, nella definizione delle azioni prioritarie di intervento per consentire la ripresa economica del sud, il suo riallineamento ai tassi di crescita del Paese e il raggiungimento degli obiettivi di crescita stabiliti dall'Unione europea;
la ricognizione effettuata con delibera CIPE n. 79 del 31 luglio 2010 ha messo in luce che le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate 2000-2006 assegnate alle regioni meridionali ammontavano a 16,057 miliardi di euro, di cui sono stati spesi solo il 38,2 per cento. In totale le risorse riprogrammabili variano da un minimo di 6,690 a un massimo di 18,455 miliardi di euro;
il 26 novembre 2010 il Governo ha approvato il Piano nazionale per il sud che ha come obiettivi:
a) creare le condizioni per il conseguimento di standard nazionali ed europei nei servizi essenziali per i cittadini del sud: scuola, giustizia, sicurezza, acqua e rifiuti, cura degli anziani e dei bambini, trasporto;
b) far progredire l'unificazione nazionale e promuovere lo sviluppo del mercato interno del sud attraverso la realizzazione di grandi infrastrutture di trasporto, soprattutto ferroviario;

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c) garantire l'accesso alla banda ultralarga ad almeno il 50 per cento della popolazione residente nel Mezzogiorno;
d) consentire l'affermazione di tre o quattro grandi centri di ricerca di livello internazionale e promuovere l'innovazione delle imprese attraverso finanziamenti condizionati ai progressi compiuti dai progetti innovativi;
e) concentrare nello strumento del credito d'imposta gli interventi rivolti ad aiutare le imprese a superare le strozzature alla loro crescita, e promuovere il ricorso alla fiscalità di vantaggio introdotta con un'anticipazione del federalismo fiscale;
f) assicurare la messa in sicurezza, la tutela e la valorizzazione di risorse naturali e culturali attraverso un rafforzamento di centri nazionali di competenza dedicati a questi obiettivi;

il Piano si basa su obiettivi da realizzare attraverso otto grandi priorità. Lo sforzo è concentrato sull'attuazione di tre priorità strategiche di sviluppo su cui misurare, in un'ottica pluriennale, progressi strutturali di miglioramento delle condizioni di sviluppo del Mezzogiorno:
1. infrastrutture, ambiente e beni pubblici;
2. competenze e istruzione;
3. innovazione, ricerca, competitività;
a queste si aggiungono cinque priorità strategiche di carattere orizzontale:
1. sicurezza e legalità;
2. certezza dei diritti delle regole;
3. pubblica amministrazione più trasparente ed efficiente;
4. un sistema finanziario per il territorio (la banca del mezzogiorno);
5. sostegno mirato e veloce per le imprese, il lavoro e l'agricoltura;

le suddette priorità devono essere attuate rapidamente per creare nel Mezzogiorno un ambiente favorevole e pre-condizioni adeguate al pieno dispiegamento delle sue potenzialità di sviluppo;
i programmi regionali e nazionali dei fondi strutturali (Fondo europeo di sviluppo regionale-FESR e Fondo sociale europeo-FSE) presentavano al 31 dicembre 2010, un modesto livello di attuazione, con riferimento ai pagamenti, pari al 9,33 per cento per il fondo FESR e al 10,80 per cento per il FSE. Il FESR presenta impegni pari al 19,29 per cento mentre il FSE presenta impegni pari al 16,94 per cento;
occorre evitare il disimpegno a fronte di un obiettivo di spesa da certificare calcolato in circa 7 miliardi di euro di risorse comunitarie destinate alle aree del Mezzogiorno;
con delibera CIPE dell'11 gennaio 2011, il Governo ha dettato nuovi obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate al fine di selezionarle ed attuare gli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013. In particolare, il Governo ha annunciato di voler riprogrammare i programmi regionali del Fondo per le aree sottoutilizzate, riformando, al contempo, la governance dell'utilizzo dei fondi e introducendo lo strumento del contratto istituzionale di sviluppo che definisce tempi, modalità e responsabilità per l'attivazione degli investimenti finanziati con i fondi europei e nazionali destinati alle politiche di sviluppo e coesione territoriale, così come delineato nei documenti della Commissione europea relativi all'approvanda riforma della politica regionale dell'Unione europea;
il Consiglio dei ministri nella riunione del 9 febbraio 2011 ha preso atto del cronoprogramma presentato dal Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale;
risulta fondamentale accelerare la spesa dei programmi dei fondi strutturali 2007-2013, allocando le risorse su progetti pronti a partire;

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appare necessario avviare immediatamente una riprogrammazione - in chiave strategica - dei programmi attuativi regionali (PAR) finanziati con le risorse del FAS 2007-2013, in linea con le priorità del Piano nazionale per il sud,

impegna il Governo:

a promuovere ogni intervento utile a scongiurare il disimpegno di circa 7 miliardi di euro di risorse comunitarie, attraverso la rapida conclusione di processi di concertazione con le regioni concentrando le risorse su progetti infrastrutturali che presentino un livello di progettazione e di realizzazione tali da garantire l'immediato avvio dei cantieri, in grado di assicurare lavoro alle imprese e garantire la qualità della vita nei territori;
a rispettare il cronoprogramma delle attività propedeutiche alla riprogrammazione e alla concreta attuazione del Piano nazionale per il sud presentato dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale al Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2011;
ad avviare immediatamente tutti i progetti infrastrutturali pronti a partire - già contenuti nei programmi 2007-2013 approvati dalle regioni - necessari per dare lavoro alle imprese e garantire la qualità della vita nei territori, evitando una riprogrammazione tout court dei 30,6 miliardi di euro di investimenti previsti in infrastrutture e costruzioni;
a garantire la disponibilità delle risorse nazionali del FAS destinate a tutte le regioni e a dare certezza alla programmazione delle risorse stesse;
a concludere, entro il prossimo 31 luglio, il confronto con tutte le amministrazioni nazionali e regionali al fine di giungere in tempi certi alla stipula del contratti istituzionali di sviluppo;
ad assumere iniziative volte a promuovere, all'interno delle regole del patto di stabilità interno, meccanismi premiali a favore delle regioni, delle province e dei comuni che si impegnano a ridurre la spesa corrente a favore di quella in conto capitale per investimenti finanziati con le risorse del fondo europeo per lo sviluppo regionale;
a riformare la governance della politica nazionale di coesione e di sviluppo territoriale, finanziata con le risorse dei fondi strutturali e del Fondo per le aree sottoutilizzate, affinché sia improntata all'efficienza, alla responsabilità e al rispetto degli impegni da stabilire nei contratti istituzionali di sviluppo, così come previsto nell'ambito della riforma della politica europea regionale e nello schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio del 2009, n. 42, concernente gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.
(8-00120)
«Franzoso, Vannucci, Gioacchino Alfano, Baretta, Calvisi, Cambursano, Capodicasa, Ciccanti, D'Antoni, Duilio, Fallica, Iannuzzi, Margiotta, Mariani, Cesare Marini, Ventura, Vico».

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili (Atto n. 359).

PARERE APPROVATO

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili (atto n. 359),
rilevato che:
con riferimento all'articolo 4 del Titolo II è opportuno tenere conto che la definizione degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche dovrà avvenire in conformità alla disciplina recata dal Titolo III dello schema di decreto;
è necessaria una revisione delle disposizioni del decreto che prevedono l'adozione di atti di rango secondario, al fine di precisare la natura regolamentare o meno di tali atti e di assicurare comunque forme adeguate di pubblicità per gli atti di natura non regolamentare;
è necessario dare attuazione al criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge n. 196 del 2009, relativo all'adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati;
nell'ambito dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, di cui all'articolo 2, comma 2, dello schema, anche alla luce della disciplina europea, è opportuno inserire un principio relativo alla programmazione di medio termine, richiedendo che i bilanci di previsione abbiano una proiezione almeno triennale, al fine di garantire una sufficiente stabilità nel tempo delle previsioni;
per conseguire l'obiettivo dell'armonizzazione dei bilanci pubblici appare opportuno assicurare l'applicazione di principi contabili generali analogamente configurati da parte di tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196;
quanto sopra andrebbe, in particolare, assicurato con riferimento al principio di competenza finanziaria che dovrebbe presentare un contenuto omogeneo in modo da evitare le complicazioni derivanti dal dover fare riferimento a diverse nozioni di impegno e di accertamento, con riflessi anche sulla nozione di residui;
il principio di competenza finanziaria individuato nell'ambito dello schema di decreto legislativo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, appare in astratto suscettibile di fronteggiare il fenomeno dei residui passivi, quantificare in modo più puntuale l'ammontare dei debiti delle amministrazioni pubbliche, nonché di determinare una minore rigidità di bilancio e una maggiore effettività della rappresentazione della gestione;
è, tuttavia, necessario verificare in concreto gli effetti dell'applicazione di tale criterio, prevedendo una attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, al fine di valutare se sia opportuno

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estendere alle amministrazioni di cui al presente decreto la tenuta di una contabilità finanziaria sulla base del principio di competenza finanziaria attualmente applicato nelle Regioni;
è opportuna una revisione formale dello schema, al fine di migliorare la qualità del testo e precisare la portata di alcune disposizioni,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 3, sopprimere il comma 2;

all'articolo 4, comma 3, sostituire l'alinea con il seguente: 3. Con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti;

all'articolo 4, comma 3, sopprimere lettera a);

all'articolo 4, comma 3, lettera b), aggiungere, in fine: ed il contenuto di ciascuna voce;

conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera e);

all'articolo 4, comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto anche di quanto previsto dal titolo terzo del presente decreto.

all'articolo 4, comma 4, sopprimere il primo periodo;

all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: e resi disponibili sul sito internet del medesimo Dipartimento con le seguenti: da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del medesimo Ministero;

all'articolo 4, comma 6, dopo le parole: sentite le amministrazioni vigilanti, aggiungere le seguenti: da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole: di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), con le seguenti: di cui al comma 1;

all'articolo 8, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: di cui ai commi 5 e 6 con le seguenti: di cui al presente articolo;

all'articolo 8, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: Con decreto aggiungere le seguenti: di natura non regolamentare;

conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al presente comma è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

all'articolo 11, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta con le seguenti: centoventi;

all'articolo 11, comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

all'articolo 11, comma 5, sopprimere le parole da e conformano fino alla fine del comma;

all'articolo 12, comma 1, primo periodo, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: di natura non regolamentare;

conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole:, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

all'articolo 14, comma 2, dopo le parole: Con decreto aggiungere le seguenti: di natura non regolamentare;

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conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al presente comma è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: Art. 14-bis. - (Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate). - 1. Nei documenti di bilancio di previsivi e consuntivi di cui al presente decreto, le entrate sono ripartire in:
a) titoli, secondo la fonte di provenienza delle entrate;
b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;
c) tipologie, definite secondo la natura delle entrate nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto;
d) categorie, secondo la natura dei cespiti.

2. L'ulteriore livello di disaggregazione è definito, con riferimento al comune piano dei conti integrato, ai sensi del Titolo II del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Conseguentemente, nella rubrica del Titolo III, aggiungere, in fine, le parole: e delle entrate.

all'articolo 15, comma 2, dopo le parole: con decreto aggiungere le seguenti: di natura non regolamentare;

conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al presente comma è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

all'articolo 16, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Fino all'adozione delle codifiche SIOPE di cui al comma 3, le società e gli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilità civilistica redigono il conto consuntivo in termini di cassa e conformandosi alle regole di riclassificazione di cui al Titolo II.

dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente: Art. 16-bis. - (Bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è individuato uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate e altri organismi controllati. Nel medesimo decreto sono stabiliti i tempi e le modalità per l'adozione dei bilanci consolidati e per la loro pubblicazione.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

all'articolo 17, comma 4, sostituire le parole: tale sistema minimo è individuato con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: tale sistema minimo è stabilito con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: dall'articolo 12 con le seguenti: dall'articolo 13;

dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente: 22-bis - 1. Al fine di valutare gli effetti derivanti da un avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale, entro novanta giorni

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dalla data di entrata in vigore del presente decreto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata, a partire dal 2012, una attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Le amministrazioni interessate alla sperimentazione sono individuate anche tenendo conto della opportunità di verificarne in particolare gli effetti sulle spese in conto capitale. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. 2. Ai sensi del comma 1, in considerazione degli esiti della sperimentazione, è valutata la possibilità di estendere alle amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, lettera a), la tenuta di una contabilità finanziaria sulla base del principio di competenza finanziaria come configurato dal comma 1.

sostituire l'articolo 23 con il seguente: Art. 23. - (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto entra in vigore il 1o settembre 2011.

nell'allegato 1, capoverso 1. Principio della Annualità, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella predisposizione dei documenti annuali di bilancio, le previsioni per l'esercizio di riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.

e con le seguenti osservazioni:

al fine di una migliore qualità del testo, il Governo dovrebbe procedere ad una complessiva revisione formale dello schema, nonché delle denominazioni in esso contenute, uniformando in particolare quelle riferite ai documenti di bilancio;

al fine di garantire una maggiore certezza della normativa vigente, il Governo dovrebbe prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni di rango primario incompatibili con le disposizioni del decreto in esame.