CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 maggio 2011
484.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1952 Guido Dussin, recante «Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale»;
premesso che:
l'ambito di incidenza della proposta in esame è rappresentato in via prevalente dall'urbanistica e dall'edilizia, riconducibili alla materia «governo del territorio», assegnata dal terzo comma dell'articolo 117 alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;
tra le materie oggetto della proposta di legge è altresì ricompresa la «tutela dell'ambiente», assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato;
infine limitatamente ad alcuni profili, la proposta incide sulla materia della tutela della salute, che l'articolo 117, terzo comma, attribuisce alla competenza concorrente;
la Corte costituzionale ha più volte affermato (si veda la sentenza n. 401 del 2007) che, se è pur vero che «la parola «urbanistica» non compare nel nuovo testo dell'articolo 117», nondimeno «ciò non autorizza a ritenere che la relativa materia non sia più ricompresa nell'elenco del terzo comma», dovendosi essa considerare compresa nel governo del territorio (sentenza numero 303 del 2003; nello stesso senso sono, tra le altre, anche le sentenze numeri 383 e 336 del 2005);
viene altresì in rilievo la materia dell'edilizia residenziale pubblica con specifico riferimento alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e interventi di manutenzione e ampliamento di quelli esistenti;
la Corte costituzionale ha precisato che la materia dell'edilizia residenziale pubblica, anch'essa non espressamente contemplata dall'articolo 117 della Costituzione, si estende su diversi livelli normativi: la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica ricade nella materia «governo del territorio», ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione; secondo la Corte, «lo Stato con l'azione di pianificazione fissa i principi generali che devono presiedere alla programmazione nazionale ed a quelle regionali nel settore. Nello stabilire tali principi, lo Stato non fa che esercitare le proprie attribuzioni in una materia di competenza concorrente, come il «governo del territorio» (sentenza n. 121 del 2010);
con specifico riguardo all'articolo 3 della proposta, in cui si prevede l'emanazione (con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza unificata e sentite le competenti Commissioni parlamentari) di linee guida recanti i metodi di calcolo e i requisiti minimi del sistema «casa qualità», va detto che, se è vero che l'articolo

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117, sesto comma, attribuisce alle regioni la potestà regolamentare in tutte le materie che non afferiscono alla competenza statale esclusiva, è anche vero che l'oggetto delle linee guida è riconducibile non solo al governo del territorio e alla tutela della salute, che sono materie di competenza concorrente, ma altresì alla tutela dell'ambiente, che è materia di competenza esclusiva statale; va inoltre ricordato che il decreto contenente le linee guida è adottato previa intesa della Conferenza, ossia tramite «uno strumento «forte» di leale collaborazione», l'intesa appunto, imposto dall'incidenza del principio di sussidiarietà» (sent. 121 del 2010); va infine ricordato che, per quanto attiene l'attuazione tecnico-amministrativa dei principi in materia di competenza concorrente, la Corte costituzionale ha specificato che essa «è demandata allo Stato, per quanto attiene ai profili nazionali uniformi, con la conseguenza che la competenza amministrativa, limitatamente alle linee di programmazione di livello nazionale, deve essere riconosciuta, in applicazione del principio di sussidiarietà di cui al primo comma dell'articolo 118 Cost., allo Stato medesimo» (sentenza n. 121 del 2010),
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi (C. 1524-B Lo Presti, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato, limitatamente alle parti modificate dal Senato, il testo della proposta di legge C. 1524-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante «Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi»,
richiamato il parere espresso dal Comitato il 13 gennaio 2010 nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera in prima lettura;
considerato che:
l'intervento normativo è riconducibile alla materia di potestà esclusiva statale «previdenza sociale» di cui all'articolo 117, comma 2, lettera o), della Costituzione
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione (Ulteriore nuovo testo C. 797 Angela Napoli).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 797, recante «Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione», risultante dall'emendamento approvato dalla Commissione di merito nella seduta del 4 maggio 2011;
richiamate le premesse del parere espresso dal Comitato il 29 marzo 2011 sul precedente testo trasmesso dalla Commissione di merito;
premesso che:
a seguito delle modifiche apportate al precedente testo si prevede, in capo alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, la facoltà - e non più l'obbligo - di attribuire ai servizi di anestesia e rianimazione la denominazione di unità operative di anestesia, rianimazione, terapia intensiva, tecniche analgesiche e terapia iperbarica;
la modifica della denominazione dei servizi di anestesia e rianimazione sembra rientrare nella materia dell'organizzazione sanitaria, che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, è attribuita alla competenza legislativa residuale delle regioni;
con riguardo alle materie che rientrano nella competenza residuale delle regioni, la Corte costituzionale ha recentemente specificato che «L'attribuzione alle Regioni di una specifica facoltà in una materia che rientra nella loro competenza residuale implica un'intromissione dello Stato in una sfera che non gli appartiene. Per contro, l'attribuzione della medesima facoltà agli enti locali ha l'effetto di consentire a questi ultimi, avvalendosi della legge statale, di scavalcare la competenza regionale, anche nell'ipotesi che le singole Regioni, nella loro discrezionalità legislativa, non ritengano di dare spazio, nel proprio territorio, alle convenzioni previste dalla norma censurata» (sentenza n. 121 del 2010),
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
si sopprima la disposizione che dà facoltà alle regioni e alle province autonome di mutare il nome dei servizi di anestesia e rianimazione nelle aziende sanitarie locali, negli ospedali costituiti in aziende ospedaliere e in aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e nelle strutture private accreditate.

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ALLEGATO 4

5-04798 Tassone: Ordine pubblico in Calabria.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli Deputati, con l'interrogazione, iscritta all'ordine del giorno della seduta odierna l'onorevole interrogante pone all'attenzione di questa Commissione il problema della sicurezza pubblica in Calabria, in particolare nell'area di Vibo Valentia, chiedendo di conoscere le misure che si intendono adottare per contrastare le estorsioni a danno delle imprese e garantire protezione e sicurezza alle persone impegnate in attività imprenditoriali, al fine di rendere possibile il mantenimento di un soddisfacente livello di sviluppo grazie all'attività di impresa.
Con specifico riferimento alla provincia di Vibo Valentia il Prefetto e il Questore seguono con particolare attenzione la situazione della sicurezza pubblica, caratterizzata da un'attività criminale dei gruppi delinquenziali, particolarmente dediti all'usura e all'estorsione a danno di esercizi commerciali e di imprenditori che operano nel settore degli appalti per lavori e forniture pubbliche.
Invito a riflettere sui risultati di questo impegno. La Squadra mobile ha concluso, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 ed il 22 aprile 2011, 9 importanti operazioni. Ne voglio ricordare in particolare 3, volte a tutelare attività imprenditoriali: il 29 luglio 2010 a Vibo Valentia, nell'ambito dell'operazione «Una Tantum», la Squadra mobile ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone, ritenute responsabili di una tentata estorsione ai danni del titolare di una concessionaria di autovetture; il successivo 5 novembre, in un'operazione congiunta tra le Squadre mobili di Catanzaro e di Vibo Valentia, è stato eseguito un provvedimento restrittivo nei confronti di tre soggetti ritenuti responsabili di tentata estorsione ed usura continuata in danno dei titolari di un'attività di ristorazione. Il 24 novembre, infine, a Vibo Valentia è stata eseguita, a seguito di una complessa indagine condotta unitamente a personale del Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Monza, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un pericoloso esponente della 'ndrangheta, ritenuto responsabile di attività estorsiva in pregiudizio di un imprenditore edile vibonese.
L'onorevole Tassone manifesta la preoccupazione che i fenomeni criminali nel territorio di Vibo Valentia possano portare all'abbandono delle attività economiche con gravi ripercussioni negative sulle condizioni di sviluppo della zona.
Sulla base degli accertamenti disposti per il tramite del Prefetto di Vibo Valentia e del Dipartimento pubblica sicurezza, riferisco che l'imprenditore Vincenzo Restuccia è titolare, insieme alla moglie, della «Vincenzo Restuccia costruzioni s.r.l.», società costituita nel 1985, avente ad oggetto la progettazione e la costruzione di nuovi edifici, interventi edilizi in genere, progettazione e manutenzione di strade, impianti per la produzione dell'energia elettrica anche con origine da fonti rinnovabili e alternative. A questa società ne sono collegate altre intestate ai familiari del Restuccia.
Nel corso degli anni l'imprenditore, proprio per le numerose attività svolte, è stato oggetto di numerosi atti intimidatori, per i quali nei confronti dell'imprenditore e del figlio è stato attivato un servizio di

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vigilanza generica, esteso anche alle sedi delle ditte riconducibili alla famiglia Restuccia.
Il Dipartimento di pubblica sicurezza ha interessato la locale Prefettura per la sensibilizzazione dei servizi in atto e per la comunicazione di ogni ulteriore aspetto informativo e investigativo.
Tali misure si inseriscono nel più ampio quadro di tutela delle attività economiche.
Attualmente in Calabria risultano in atto 5 dispositivi di protezione, di cui al decreto ministeriale del 28 maggio 2003, e 91 servizi di vigilanza generica radio collegata nei confronti di imprenditori locali. Di questi ultimi, 8 risultano attivi nella provincia di Vibo Valentia.
La lotta contro i fenomeni della criminalità calabrese, anche in relazione ai mutamenti che la 'ndrangheta ha subito negli ultimi anni, rappresenta una priorità nell'azione di Governo.
Sull'intero territorio nazionale, dal 7 maggio 2008 al 10 maggio 2011, sono state portate a termine 206 operazioni, con la cattura di 2.694 affiliati alla 'ndrangheta; sono stati tratti in arresto 88 latitanti, tra i quali 11 inseriti nell'elenco del Programma speciale di ricerca quali latitanti di massima pericolosità.
In conclusione, voglio riaffermare l'impegno del Governo e per esso del Ministero dell'interno in direzione di quanto auspicato dall'onorevole interrogante.
Non posso, tuttavia, fare a meno di sottolineare come la lotta contro i fenomeni estorsivi che colpiscono soprattutto le imprese si basa certo sull'attività investigativa, ma anche - ed è questo un aspetto non trascurabile - sulla collaborazione piena e fattiva dei soggetti interessati in sede di denuncia.
La mancanza di questo contributo - desidero sottolinearlo - è inevitabile che condizioni l'efficacia di ogni migliore impegno delle Forze di polizia.

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ALLEGATO 5

5-04797 Favia: Aggiornamento dell'elenco unico degli italiani residenti all'estero

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli Deputati,
con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno della seduta odierna gli onorevoli Favia e Donadi chiedono di conoscere quale concreto seguito sia stato dato alla circolare urgentissima n. 33 inviata, il 10 novembre dello scorso anno, dalla Direzione centrale per i servizi demografici del Ministero dell'interno ai Prefetti, ai Commissari del Governo per la provincia di Trento e Bolzano e al Presidente della regione Valle d'Aosta, per vigilare sulla regolare tenuta ed aggiornamento delle anagrafi degli italiani residenti all'estero e per verificare che tutti i Comuni inviassero i propri dati all'AIRE centrale.
In relazione allo specifico quesito formulato dagli onorevoli interroganti preciso che tutti gli adempimenti sono stati espletati, in vista delle consultazioni referendarie, come risulta dagli accertamenti disposti per il tramite del Dipartimento affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.
Gli adempimenti hanno permesso la predisposizione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero - previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 104/2003 - previo allineamento dei dati presenti nelle anagrafi comunali con quelli contenuti negli schedari consolari, comunicati dal Ministero degli affari esteri al Ministero dell'interno in formato elettronico.
L'ultimo elenco disponibile, aggiornato al 31 dicembre 2010, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2011 e contiene un numero di iscritti pari a 4.115.235 che, rispetto al 31 dicembre 2009, risultano aumentati di 119.498 unità.
Sulla base dei predetti aggiornamenti è stato formato un elenco provvisorio degli elettori successivamente trasmesso, per via informatica, al Ministero degli affari esteri, per la distribuzione agli Uffici consolari, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.
L'elenco provvisorio è stato poi trasmesso dalla Direzione centrale per i servizi elettorali ai comuni per le opportune verifiche e l'inserimento degli aggiornamenti intervenuti.
Infatti, con circolare n. 28 del 20 aprile scorso, diramata proprio in vista delle consultazioni referendarie, sono state impartite nuove istruzioni per i necessari aggiornamenti che sono stati poi comunicati tempestivamente dai comuni agli Uffici consolari, per posta elettronica certificata, al fine di assicurare il corretto esercizio del diritto di voto agli italiani residenti all'estero.
In base agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 104/2003, i cittadini eventualmente non ricompresi nell'elenco degli elettori, che non hanno alcun impedimento all'esercizio del diritto di voto, possono essere comunque ammessi al voto all'estero - a seguito di

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appositi accertamenti da parte dei comuni competenti - previo inserimento nella lista elettorale aggiunta.
L'elenco definitivo degli aventi diritto al voto all'estero è stato già inviato all'Ufficio centrale per la Circoscrizione elettorale estero Infatti la normativa vigente (articolo 19, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 104/2001) prevede che tale trasmissione debba avvenire entro 20 giorni antecedenti la data delle consultazioni referendarie.

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ALLEGATO 6

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province (Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio e C. 2579 cost. Vassallo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 9.
1. 1. Reguzzoni, Luciano Dussin, Dal Lago, Pastore, Vanalli, Volpi.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*1. 2. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimerlo.
*1. 3. Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sopprimerlo.
*1. 4. Lanzillotta.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dalle Città metropolitane,» sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «le Città metropolitane,» sono soppresse.

2. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, lettera p), le parole: «Province e Città metropolitane» sono sostituite delle seguenti: «e Province»;
b) al sesto comma, le parole: «e le Città metropolitane» sono soppresse.

3. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «Città metropolitane» sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «e le Città metropolitane» sono soppresse;
c) al quarto comma, le parole: «e Città metropolitane» sono soppresse.

4. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo e al secondo comma, le parole: «, le Città metropolitane» sono soppresse;
b) al quarto comma, le parole: «, alle Città metropolitane» sono soppresse;
c) al quinto comma, le parole: «, Città metropolitane» sono soppresse;
d) al sesto comma, le parole: «, le Città metropolitane» sono soppresse.

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5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Città metropolitane», sono soppresse.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione).

1. All'articolo 133, primo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «della Repubblica», sono sostituite dalle seguenti: «della Regione»;
b) le parole: «, sentita la stessa Regione», sono soppresse;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a trecentomila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati».

2. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Nelle aree metropolitane, in luogo delle Province e dei Comuni capoluogo, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, possono istituire Città metropolitane con un minimo di cinquecentomila abitanti. Le Città metropolitane esercitano le funzioni delle Province e le funzioni comunali di ambito metropolitano. I Comuni ricompresi nella circoscrizione metropolitana partecipano alle decisioni della Città metropolitana. La Regione, con la legge istitutiva della Città metropolitana, disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre Province».

Art. 3.
(Disposizioni transitorie).

1. Ciascuna Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, riordina, con propria legge, le circoscrizioni delle Province esistenti o ne assicura la soppressione, in conformità ai criteri previsti dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale. Decorso tale termine senza che la Regione abbia provveduto, lo Stato, con propria legge, procede al riordino o alla soppressione.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 9.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti le Province e le Città metropolitane».
1. 7. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dalle Città metropolitane,» sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «le Città metropolitane,» sono soppresse.

2. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, lettera p), le parole: «Province e Città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «e Province»;
b) al sesto comma, le parole: «e le Città metropolitane» sono soppresse.

3. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «Città metropolitane» sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «e le Città metropolitane» sono soppresse;

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c) al quarto comma, le parole: «e Città metropolitane» sono soppresse.

4. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo e al secondo comma, le parole: «, le Città metropolitane» sono soppresse;
b) al quarto comma, le parole: «, alle Città metropolitane» sono soppresse;
c) al quinto comma, le parole: «, Città metropolitane» sono soppresse;
d) al sesto comma, le parole: «, le Città metropolitane» sono soppresse.

5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Città metropolitane», sono soppresse.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione).

1. All'articolo 133, primo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «della Repubblica», sono sostituite dalle seguenti: «della Regione»;
b) le parole: «, sentita la stessa Regione», sono soppresse;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a duecentocinquantamila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati».

2. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Nelle aree metropolitane, in luogo delle Province e dei Comuni capoluogo, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, possono istituire Città metropolitane con un minimo di cinquecentomila abitanti. Le Città metropolitane esercitano le funzioni delle Province e le funzioni comunali di ambito metropolitano. I Comuni ricompresi nella circoscrizione metropolitana partecipano alle decisioni della Città metropolitana. La Regione, con la legge istitutiva della Città metropolitana, disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre Province».

Art. 3.
(Disposizioni transitorie).

1. Ciascuna Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, riordina, con propria legge, le circoscrizioni delle Province esistenti o ne assicura la soppressione, in conformità ai criteri previsti dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale. Decorso tale termine senza che la Regione abbia provveduto, lo Stato, con propria legge, procede al riordino o alla soppressione.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 9.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti le Province e le Città metropolitane».
1. 6. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dalle Città metropolitane,» sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «le Città metropolitane,» sono soppresse.

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2. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, lettera p), le parole: «, Province e Città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «e Province»;
b) al sesto comma, le parole: «e le Città metropolitane» sono soppresse.

3. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «Città metropolitane» sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «e le Città metropolitane» sono soppresse;
c) al quarto comma, le parole: «e Città metropolitane» sono soppresse.

4. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo e al secondo comma, le parole: «, le Città metropolitane» sono soppresse;
b) al quarto comma, le parole: «, alle Città metropolitane» sono soppresse;
c) al quinto comma, le parole: «, Città metropolitane» sono soppresse;
d) al sesto comma, le parole: «, le Città metropolitane» sono soppresse.

5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Città metropolitane», sono soppresse.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 133 della Costituzione).

1. All'articolo 133, primo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «della Repubblica», sono sostituite dalle seguenti: «della Regione»;
b) le parole: «, sentita la stessa Regione», sono soppresse;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a duecentomila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati».

2. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Nelle aree metropolitane, in luogo delle Province e dei Comuni capoluogo, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, possono istituire Città metropolitane con un minimo di cinquecentomila abitanti. Le Città metropolitane esercitano le funzioni delle Province e le funzioni comunali di ambito metropolitano. I Comuni ricompresi nella circoscrizione metropolitana partecipano alle decisioni della Città metropolitana. La Regione, con la legge istitutiva della Città metropolitana, disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre Province».

Art. 3.
(Disposizioni transitorie).

1. Ciascuna Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, riordina, con propria legge, le circoscrizioni delle Province esistenti o ne assicura la soppressione, in conformità ai criteri previsti dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale. Decorso tale termine senza che la Regione abbia provveduto, lo Stato, con propria legge, procede al riordino o alla soppressione.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 9.

Pag. 103

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti le Province e le Città metropolitane».
1. 5. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

ART. 2.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 3 a 9.
2. 1. Reguzzoni, Pastore, Volpi, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 114 della Costituzione).

1. All'articolo 114 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:
«La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato, nonché dalle Province o dalle città metropolitane, ove costituite».

2. All'articolo 114 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le Regioni, i Comuni e le Città metropolitane sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione. Con legge regionale e senza oneri per lo Stato possono essere istituite le Province, con compiti di coordinamento e di collaborazione tra Comuni, in base a parametri fissati con legge dello Stato. L'organo collegiale della Provincia è eletto dall'assemblea dei sindaci dei Comuni del territorio provinciale secondo modalità previste dalla legge della Regione che prevede altresì l'elezione diretta del Presidente della Provincia».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Norma transitoria).

1. Alla data stabilita dalla legge dello Stato che fissa i paramenti per l'istituzione delle Province di cui all'articolo 114, seconda comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, le attuali amministrazioni provinciali sono soppresse. La legge dello Stato prevede altresì norme per il trasferimento dei beni e del personale alle Province istituite dalle Regioni ovvero, in mancanza alle Regioni stesse».
2. 2. Calderisi, Stasi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifica all'articolo 114 della Costituzione).

1. All'articolo 114 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La costituzione delle Città metropolitane comporta la soppressione delle Province nel medesimo territorio su cui insistono e il trasferimento delle rispettive funzioni fondamentali».
2. 3. Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - 1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dalle Città metropolitane,» sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «, le Città metropolitane» sono soppresse.
2. 4. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Pag. 104

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il primo comma dell'articolo 114 della Costituzione e sostituito dal seguente: «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province o dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.
2. 5. Lanzillotta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Dopo il secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione è inserito il seguente: «Le Città metropolitane sono istituite in territori individuati dalla legge dello Stato in sostituzione di uno o più Comuni. Esse possono essere ripartite in Municipi».
2. 6. Vassallo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Dopo il secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione è inserito il seguente: «Con legge regionale, sulla base di parametri fissati con legge dello Stato, nelle Regioni con più di cinquecentomila abitanti, con riferimento ai territori nei quali non è istituita la Città metropolitana, sono istituite le Province, ai soli fini dell'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione di area vasta conferite dalle Regioni e quali soggetti di coordinamento e collaborazione dei Comuni. La formazione degli organi di governo delle Province è disciplinata con legge dello Stato. Nelle Regioni con meno di cinquecentomila abitanti le funzioni delle Province sono esercitate dalla Regione».
2. 7. Vassallo.

ART. 3.

Sopprimerlo.
* 3. 1. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimerlo.
* 3. 2. Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sopprimerlo.
* 3. 3. Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - 1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, lettera p), le parole: «, Province e Città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «e Province»;
b) al sesto comma, terzo periodo, le parole: «e le Città metropolitane» sono soppresse.
3. 4. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimere il comma 2.
3. 5. Vassallo.

ART. 4.

Sopprimerlo.
* 4. 1. Reguzzoni, Pastore, Volpi, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimerlo.
* 4. 2. Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Pag. 105

Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. - 1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «, Città metropolitane» sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «, le Province e le Città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «e le Province»;
c) al quarto comma, le parole: «, Città metropolitane» sono soppresse.
4. 3. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. - 1. All'articolo 118 della Costituzione, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «La legge dello Stato indica il limite minimo di abitanti delle Province e delle Città metropolitane e ulteriori criteri per la determinazione delle rispettive circoscrizioni. Gli organi delle Province e delle Città metropolitane sono eletti dai componenti dei consigli comunali dei Comuni ricadenti nei rispettivi territori secondo le modalità stabilite dalla legge».
4. 4. Lanzillotta.

ART. 5.

Sopprimerlo.
* 5. 1. Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimerlo.
* 5. 2. Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sopprimerlo.
* 5. 3.Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - 1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «, le Città metropolitane» sono soppresse;
b) al secondo comma, primo periodo, le parole: «, le Città metropolitane» sono soppresse;
c) al quarto comma, le parole: «, alle Città metropolitane» sono soppresse;
d) al quinto comma, le parole: «, Città metropolitane» sono soppresse;
e) al sesto comma, le parole: «, le Città metropolitane» sono soppresse.
5. 4.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

ART. 6.

Sopprimerlo.
* 6. 1.Reguzzoni, Pastore, Volpi, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimerlo.
* 6. 2.Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sopprimerlo.
* 6. 3.Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. - 1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Città metropolitane» sono soppresse.
6. 4.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Pag. 106

ART. 7.

Sopprimerlo.
* 7. 1.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimerlo.
* 7. 2.Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - 1. All'articolo 132 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Le popolazioni interessate di cui al precedente comma sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione».
7. 3.Pini, Reguzzoni.
(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - 1. All'articolo 132, comma secondo, della Costituzione, dopo le parole: «consentire che» è aggiunta la seguente: «singole».
7. 4.Lanzillotta.

ART. 8.

Sopprimerlo.
8. 1.Reguzzoni, Pastore, Volpi, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - 1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Regione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti con legge della Repubblica, con proprie leggi istituisce nel proprio territorio nuove province, modifica le loro circoscrizioni e denominazioni o dispone la soppressione di una o più Province».
8. 2.Reguzzoni, Pastore, Volpi, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Modifica all'articolo 133 della Costituzione).

1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«La soppressione delle province o il mutamento delle circoscrizioni provinciali sono stabiliti con legge della Repubblica sentiti i Comuni interessati».
8. 3.Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sostituirlo con il seguente:
1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Il mutamento delle circoscrizioni provinciali è stabilito con legge regionale su iniziativa dei Comuni, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla legge dello Stato».
8. 4.Vassallo.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - 1. All'articolo 133, comma primo, della Costituzione, la parola «delle» è sostituita dalle seguenti: «di singole» ed è aggiunto, in fine, il seguente

Pag. 107

periodo: «Al riordino generale delle circoscrizioni provinciali provvede la legge dello Stato».
8. 5.Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - 1. All'articolo 133, primo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione»;
b) le parole: «, sentita la stessa Regione» sono soppresse.
8. 6.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - 1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
«Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a trecentomila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati»;
«Nelle aree metropolitane, in luogo delle Province e dei Comuni capoluogo, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, possono istituire Città metropolitane con un minimo di cinquecentomila abitanti. Le Città metropolitane esercitano le funzioni delle Province e le funzioni comunali di ambito metropolitano. I Comuni ricompresi nella circoscrizione metropolitana partecipano alle decisioni della Città metropolitana. La Regione, con la legge istitutiva della Città metropolitana, disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre Province».
8. 7.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - 1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
«Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a duecentocinquantamila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati»;
«Nelle aree metropolitane, in luogo delle Province e dei Comuni capoluogo, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, possono istituire Città metropolitane con un minimo di cinquecentomila abitanti. Le Città metropolitane esercitano le funzioni delle Province e le funzioni comunali di ambito metropolitano. I Comuni ricompresi nella circoscrizione metropolitana partecipano alle decisioni della Città metropolitana. La Regione, con la legge istitutiva della Città metropolitana, disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre Province».
8. 8.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - 1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
«Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a duecentomila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati»;
«Nelle aree metropolitane, in luogo delle Province e dei Comuni capoluogo, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, possono istituire Città metropolitane con un minimo di cinquecentomila abitanti. Le Città metropolitane esercitano le funzioni delle Province e le funzioni comunali di ambito metropolitano. I Comuni ricompresi nella circoscrizione metropolitana partecipano alle decisioni della Città metropolitana. La Regione, con la legge istitutiva della Città metropolitana, disciplina le eventuali variazioni territoriali delle altre Province».
8. 9.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

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Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - 1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a trecentomila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati».
8. 10.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - 1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a duecentocinquantamila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati».
8. 11.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - 1. All'articolo 133 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Ciascuna Provincia non può avere una popolazione inferiore a duecentomila abitanti o un'estensione territoriale inferiore a tremila chilometri quadrati».
8. 12.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

ART. 9.

Sopprimerlo.
* 9. 1.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sopprimerlo.
* 9. 2.Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sopprimerlo.
* 9. 3.Lanzillotta.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 9. - (Disposizioni transitorie). - 1. Ciascuna Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, riordina, con propria legge, le circoscrizioni delle Province esistenti o ne assicura la soppressione, in conformità ai criteri previsti dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 8 della presente legge costituzionale. Decorso tale termine senza che la Regione abbia provveduto, lo Stato, con propria legge, procede al riordino o alla soppressione.
9. 4.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 9. - (Disposizione transitoria). - 1. Con legge della Repubblica, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono individuati i criteri dimensionali, con riferimento sia alla dimensione territoriale che a quella demografica, per il riordino delle circoscrizioni provinciali, la soppressione delle province sottodimensionate e la fusione delle province contigue con caratteristiche e bisogni comuni. Il riordino è funzionale a garantire un governo delle aree vaste secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, fatte salve le istanze di promozione e tutela delle aree montane, conformemente a quanto disposto dall'articolo 44 della Costituzione.
2. Nei centottanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, le Regioni

Pag. 109

adottano le leggi di riordino delle circoscrizioni provinciali, di soppressione e di fusione delle province, nel rispetto dei criteri generali stabiliti con legge della Repubblica.
3. Nel caso in cui le Regioni non adempiano, in tutto o in parte, agli obblighi di cui al comma 2, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
9. 5.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

1. Gli organi amministrativi delle province cessano da ogni funzione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire alle Città metropolitane, ove costituite, ai Comuni e alle loro forme associate le funzioni amministrative esercitate dalle Province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, la legge dello Stato, tenendo conto dei conferimenti effettuati dalle Regioni ai sensi del comma 2, disciplina:
a) il trasferimento del personale dipendente dalle province e dagli enti e dalle aziende che esercitano funzioni amministrative delle province, secondo princìpi di economicità ed efficienza di impiego, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento, o loro equivalenti;
b) il trasferimento delle funzioni dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative delle province agli enti destinatari e la successione nei rispettivi rapporti giuridici e finanziari. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle funzioni amministrative conferite;
c) la disciplina, anche transitoria, dei tributi, delle compartecipazioni, dei canoni e di ogni altra entrata assegnata dalla legge o comunque spettante alle soppresse province.
9. 6.Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 10. - 1. Senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, ma fermo restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Regione Romagna composta dalle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, che vengono così contestualmente abrogate, e dai comuni confinanti con esse che nei 10 anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto con esito positivo un referendum popolare finalizzato al distacco dalla loro provincia e all'aggregazione con una delle tre costituenti la Regione Romagna.
2. Le popolazioni interessate di cui al precedente comma sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.
3. In caso di esito positivo della consultazione delle popolazioni interessate di cui al primo comma, l'elenco di cui all'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia;

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Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna».
9. 01.Pini, Reguzzoni, Raisi, Mazzuca.
(Inammissibile)

Sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti le Province e le Città metropolitane.
Tit. 1.Reguzzoni, Volpi, Pastore, Vanalli, Luciano Dussin, Bragantini.

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ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (Atto n. 339).

PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati;
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (atto n. 339);
preso atto dell'intesa sul testo dello schema sancita in sede di Conferenza unificata il 3 marzo 2011;
considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera a) del disegno di legge del Governo C. 4299, approvato dalla Camera e trasmesso al Senato (S. 2729), proroga di sei mesi (dal 21 maggio al 21 novembre 2011) il termine per l'attuazione delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, mentre la lettera d) novella l'articolo 3, comma 6, della medesima legge portando da 90 a 150 giorni la proroga del termine per l'esercizio della delega «qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente»;
premesso che:
l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi costituisce obiettivo da raggiungere in sede di attuazione dell'articolo 119, comma quinto, della Costituzione, come espressamente enunciato dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 42 del 2009;
a tal fine, il comma 2 di tale articolo, alla lett. h), come modificata dalla legge n. 196 del 2009, stabilisce i relativi principi di delega;
le disposizioni che recano rinvii a ulteriori decreti legislativi correttivi devono essere esaminate alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha individuato precisi limiti per l'esercizio della potestà legislativa di tipo integrativo e correttivo (sentenza n. 206 del 2001), in particolare chiarendo che questa può esplicarsi solo nell'ambito dei principi e criteri direttivi già imposti per la delega principale e «solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega»;
notato che il provvedimento prevede, all'articolo 35, «una fase di sperimentazione a decorrere dal 2012, della durata di due esercizi finanziari, volta a verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile, definito a seguito dei principi di armonizzazione introdotti dallo schema in esame, alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e ad individuare le eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche necessarie a realizzare una più efficace disciplina della materia»,

DELIBERA DI FORMULARE I SEGUENTI RILIEVI:

all'articolo 1, comma 4 - ove si specifica che le tipologie di soggetti giuridici che costituiscono enti ed organismi

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strumentali ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel provvedimento saranno identificate con decreti legislativi correttivi - e all'articolo 35, comma 4 - ove si prevede che sulla base degli esiti della sperimentazione verranno emanati i successivi decreti legislativi correttivi per la definizione dei principi contabili applicati (di cui all'articolo 3), del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto (di cui all'articolo 4), della struttura della codifica della transazione elementare (di cui all'articolo 6), degli schemi di bilancio (di cui agli articoli 11 e 12), dei criteri di individuazione dei programmi sottostanti le missioni, delle metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi (di cui all'articolo 17) e le eventuali ulteriori integrazioni al provvedimento - appare opportuna una valutazione delle relative disposizioni sotto il profilo dell'effettività dell'attuazione della delega: infatti, la legge n. 42 del 2009 consente solo l'emanazione di uno o più decreti legislativi nel termine di esercizio previsto per la delega principale; a tal fine appare opportuno fare riferimento, come consentito dall'articolo 2, comma 1, della stessa legge delega, a «distinti decreti legislativi», da emanare nel termine di esercizio previsto per la delega principale;
all'articolo 2, comma 4 - ove si prevede un'ulteriore sperimentazione, finalizzata alla graduale estensione alle regioni e agli enti locali e ai loro enti strumentali in contabilità finanziaria dell'applicazione del bilancio finanziario di sola cassa, successivamente agli esiti della sperimentazione già prevista dalla legge di contabilità nell'ambito dell'apposita delega contenuta nell'articolo 42 della legge n. 196 del 2009, per il passaggio al bilancio di sola cassa per il bilancio dello Stato - si consideri che la legge 7 aprile 2011, n. 39, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, all'articolo 5, ha sostituito la delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa, contenuta nel citato articolo 42 della legge di contabilità, con una nuova delega, da esercitare entro quattro anni, volta a riordinare la disciplina per la gestione del bilancio di cassa e potenziare la funzione del bilancio di cassa, ferma restando, tuttavia, la redazione del bilancio anche in termini di competenza;
all'articolo 6 - che stabilisce che la struttura della codifica della transazione elementare sia definita con i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009 n. 42 - e all'articolo 34, comma 1 - che rinvia ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i necessari aggiornamenti degli schemi allegati al decreto legislativo, di cui agli articoli 26 e 32, nonché la tabella di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), in funzione di eventuali fabbisogni informativi - appare opportuna una valutazione sotto il profilo che riguarda il rinvio a fonti normative subprimarie per integrazioni o modifiche di norme contenute in fonti di rango primario, a tal fine verificando la congruità dello strumento prescelto ai fini dell'intervento normativo previsto;
all'articolo 29, comma 1, lettera k) (seconda riga), si consideri che risulta mantenuto l'inciso «o la provincia autonoma», che è stato invece soppresso in seguito all'intesa sancita in sede di Conferenza unificata;
all'articolo 35, comma 2 - ove si stabilisce che le modalità di sperimentazione sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 90 giorni dall'adozione del provvedimento in esame «anche in deroga alle vigenti discipline contabili» (deroga che dovrebbe riferirsi all'attuale disciplina

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contabile, poiché le disposizioni dei titoli I e III entrano in vigore a partire dal 2014) - appare opportuno considerare che la previsione di norme derogatorie in sede di decreto delegato non sembra consentita dalla legge di delega; d'altro canto lo schema di decreto legislativo, nel prevedere la fase di sperimentazione, non ne individua i destinatari, rinviandone la definizione a fonte di rango inferiore e analogo rinvio è effettuato per la previsione di forme semplificate di bilanci e contabilità per comuni con meno di 5000 abitanti.

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ALLEGATO 8

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (Atto n. 339).

RILIEVI DELIBERATI

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati;
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (atto n. 339);
preso atto dell'intesa sul testo dello schema sancita in sede di Conferenza unificata il 3 marzo 2011;
considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera a) del disegno di legge del Governo C. 4299, approvato dalla Camera e trasmesso al Senato (S. 2729), proroga di sei mesi (dal 21 maggio al 21 novembre 2011) il termine per l'attuazione delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, mentre la lettera d) novella l'articolo 3, comma 6, della medesima legge portando da 90 a 150 giorni la proroga del termine per l'esercizio della delega «qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente»;
premesso che:
l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le materie dei rapporti dello Stato con l'Unione europea (lettera a)), del sistema tributario e contabile dello Stato e della perequazione delle risorse finanziarie dello Stato (lettera e));
il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni la materia della armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi costituisce obiettivo da raggiungere in sede di attuazione dell'articolo 119, comma quinto, della Costituzione, come espressamente enunciato dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 42 del 2009;
a tal fine, il comma 2 di tale articolo, alla lett. h), come modificata dalla legge n. 196 del 2009, stabilisce i relativi principi di delega;
le disposizioni che recano rinvii a ulteriori decreti legislativi correttivi devono essere esaminate alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha individuato precisi limiti per l'esercizio della potestà legislativa di tipo integrativo e correttivo (sentenza n. 206 del 2001), in particolare chiarendo che questa può esplicarsi solo nell'ambito dei principi e criteri direttivi già imposti per la delega principale e «solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega»;

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notato che il provvedimento prevede, all'articolo 35, «una fase di sperimentazione a decorrere dal 2012, della durata di due esercizi finanziari, volta a verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile, definito a seguito dei principi di armonizzazione introdotti dallo schema in esame, alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e ad individuare le eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche necessarie a realizzare una più efficace disciplina della materia»,

DELIBERA DI FORMULARE I SEGUENTI RILIEVI:

all'articolo 1, comma 4 - ove si specifica che le tipologie di soggetti giuridici che costituiscono enti ed organismi strumentali ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel provvedimento saranno identificate con decreti legislativi correttivi - e all'articolo 35, comma 4 - ove si prevede che sulla base degli esiti della sperimentazione verranno emanati i successivi decreti legislativi correttivi per la definizione dei principi contabili applicati (di cui all'articolo 3), del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto (di cui all'articolo 4), della struttura della codifica della transazione elementare (di cui all'articolo 6), degli schemi di bilancio (di cui agli articoli 11 e 12), dei criteri di individuazione dei programmi sottostanti le missioni, delle metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi (di cui all'articolo 17) e le eventuali ulteriori integrazioni al provvedimento - appare opportuna una valutazione delle relative disposizioni sotto il profilo dell'effettività dell'attuazione della delega: infatti, la legge n. 42 del 2009 consente solo l'emanazione di uno o più decreti legislativi nel termine di esercizio previsto per la delega principale; a tal fine appare opportuno fare riferimento, come consentito dall'articolo 2, comma 1, della stessa legge delega, a «distinti decreti legislativi», da emanare nel termine di esercizio previsto per la delega principale;
all'articolo 2, comma 4 - ove si prevede un'ulteriore sperimentazione, finalizzata alla graduale estensione alle regioni e agli enti locali e ai loro enti strumentali in contabilità finanziaria dell'applicazione del bilancio finanziario di sola cassa, successivamente agli esiti della sperimentazione già prevista dalla legge di contabilità nell'ambito dell'apposita delega contenuta nell'articolo 42 della legge n. 196 del 2009, per il passaggio al bilancio di sola cassa per il bilancio dello Stato - si consideri che la legge 7 aprile 2011, n. 39, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, all'articolo 5, ha sostituito la delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa, contenuta nel citato articolo 42 della legge di contabilità, con una nuova delega, da esercitare entro quattro anni, volta a riordinare la disciplina per la gestione del bilancio di cassa e potenziare la funzione del bilancio di cassa, ferma restando, tuttavia, la redazione del bilancio anche in termini di competenza;
all'articolo 6 - che stabilisce che la struttura della codifica della transazione elementare sia definita con i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009 n. 42 - e all'articolo 34, comma 1 - che rinvia ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i necessari aggiornamenti degli schemi allegati al decreto legislativo, di cui agli articoli 26 e 32, nonché la tabella di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), in funzione di eventuali fabbisogni informativi - appare opportuna una valutazione sotto il profilo che riguarda il rinvio a fonti normative subprimarie per integrazioni o modifiche di norme contenute

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in fonti di rango primario, a tal fine verificando la congruità dello strumento prescelto ai fini dell'intervento normativo previsto;
all'articolo 29, comma 1, lettera k) (seconda riga), si consideri che risulta mantenuto l'inciso «o la provincia autonoma», che è stato invece soppresso in seguito all'intesa sancita in sede di Conferenza unificata;
all'articolo 35, comma 2 - ove si stabilisce che le modalità di sperimentazione sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 90 giorni dall'adozione del provvedimento in esame «anche in deroga alle vigenti discipline contabili» (deroga che dovrebbe riferirsi all'attuale disciplina contabile, poiché le disposizioni dei titoli I e III entrano in vigore a partire dal 2014) - appare opportuno considerare che la previsione di norme derogatorie in sede di decreto delegato non sembra consentita dalla legge di delega; d'altro canto lo schema di decreto legislativo, nel prevedere la fase di sperimentazione, non ne individua i destinatari, rinviandone la definizione a fonte di rango inferiore e analogo rinvio è effettuato per la previsione di forme semplificate di bilanci e contabilità per comuni con meno di 5000 abitanti.