CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 maggio 2011
480.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. (C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo).

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE, ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO, ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.
(Partecipazione delle lavoratrici in congedo di maternità a corsi di formazione e a concorsi pubblici).

1. Dopo l'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. - (Partecipazione delle lavoratrici in congedo di maternità a corsi di formazione e a concorsi pubblici). - 1. Nel periodo di congedo di maternità, le lavoratrici possono partecipare a concorsi pubblici, a procedure selettive interne, anche finalizzate alla progressione di carriera, a corsi di formazione professionale, nonché a corsi di riqualificazione per la progressione in carriera, comunque denominati, previa presentazione di un'idonea certificazione medica attestante che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della donna e del nascituro.
2. La lavoratrice in stato di gravidanza interessata da un provvedimento di interdizione ai sensi dell'articolo 17, conserva il diritto alla frequenza dei concorsi, dei corsi e delle procedure selettive di cui al comma 1 del presente articolo. Le amministrazioni pubbliche, ove non sia rinviabile l'inizio dei concorsi, dei corsi o delle procedure selettive, provvedono ad ammettere le lavoratrici impossibilitate a partecipare a causa della gravidanza a una seconda sessione, previo accantonamento del numero di posti necessario. I posti accantonati, ove le interessate non superino utilmente le prove finali, sono attribuiti agli idonei della prima sessione. Nel caso in cui le interessate superino utilmente le prove finali, esse sono inserite nella graduatoria della prima sessione e la loro nomina ha la medesima decorrenza giuridica di quella degli altri candidati».

ART. 2.
(Flessibilità del congedo di maternità).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:
«1-bis. Le lavoratrici hanno la facoltà di non astenersi dal lavoro nel periodo e alle condizioni di cui al comma 1, nel caso di parto di feto morto o di morte neonatale, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato attesti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della lavoratrice. È altresì prevista la facoltà di modificare il periodo di cui al citato comma 1, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, secondo un'espressa e unica opzione della lavoratrice e con criteri di flessibilità, a condizione che il medico del

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Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato attesti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della lavoratrice, con conseguente liberatoria per il datore di lavoro».

ART. 3.
(Congedo di paternità e istituzione del congedo di paternità obbligatorio).

1. All'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il congedo di cui al comma 1 spetta, alle medesime condizioni ivi previste, al padre lavoratore anche nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma, imprenditrice agricola o libera professionista e abbia diritto alle indennità di cui agli articoli 66 e 70»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Il padre lavoratore è tenuto ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di quattro giorni continuativi, entro i tre mesi dalla nascita del figlio, previa comunicazione al datore di lavoro, da rendere in forma scritta almeno quindici giorni prima della data di inizio del periodo di astensione dal lavoro. L'indennità prevista per tale periodo è posta a carico del sistema previdenziale di appartenenza. Per tale periodo la retribuzione è pari al 100 per cento. Per l'eventuale sostituzione dei lavoratori assenti dal lavoro nel periodo di astensione obbligatoria di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.
2-ter. Il limite temporale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 è ampliato di ulteriori quindici giorni qualora il padre decida di usufruire del congedo ai sensi del comma 1 del presente articolo. Per l'ulteriore periodo previsto dal presente comma la retribuzione è fissata all'80 per cento dalla retribuzione mensile spettante».

ART. 4.
(Congedo parentale).

1. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il congedo parentale, nel limite massimo della metà dell'orario giornaliero, può essere fruito dal genitore lavoratore su base oraria, previo accordo con il datore di lavoro, con un preavviso di almeno trenta giorni allo stesso. In tale caso è esclusa la cumulabilità del congedo con altri permessi o riposi previsti dalla legge o dai contratti collettivi»;
b) dopo il comma 4 sono aggiungi i seguenti:
«4-bis. Il padre lavoratore e la madre lavoratrice, fermi restando i limiti previsti dai commi 1 e 2, possono usufruire, nei primi tre anni di vita del figlio, di congedi parentali orizzontali fino ad un massimo di otto ore a settimana per ciascun genitore.
4-ter. Il padre lavoratore e la madre lavoratrice che intendano usufruire del congedo parentale con le modalità di cui al comma 4-bis allegano, alla richiesta di congedo, il certificato di nascita del figlio, ovvero una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

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ART. 5.
(Trattamento economico del congedo parentale).

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'indennità è incrementata sino al 35 per cento della retribuzione, nel caso in cui i genitori dividano esattamente a metà tra di loro il periodo di congedo parentale. L'indennità è, altresì, incrementata sino al:
a) 40 per cento della retribuzione, qualora i genitori stabiliscano di usufruire del congedo parentale di cui all'articolo 32 per un periodo massimo complessivo di cinque mesi;
b) 50 per cento della retribuzione qualora i genitori stabiliscano di usufruire del congedo parentale di cui all'articolo 32 per un periodo massimo complessivo di quattro mesi;
c) 60 per cento della retribuzione qualora i genitori stabiliscano di usufruire del congedo parentale di cui all'articolo 32 per un periodo massimo complessivo non superiore a tre mesi».

ART. 6.
(Adozioni e affidamenti).

1. Al comma 1 dell'articolo 45 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «entro il primo anno di vita del bambino» sono sostituite dalle seguenti: «entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia».

ART. 7.
(Divieto di licenziamento).

1. Il comma 9 dell'articolo 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione nazionale e internazionale e di affidamento. Il divieto di licenziamento del lavoratore o della lavoratrice si applica dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di affidamento».

ART. 8.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 148,57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.