CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 maggio 2011
475.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VII)
ALLEGATO
Pag. 38

ALLEGATO

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo (C. 4307 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 149 milioni di euro annui con le seguenti: 250 milioni di euro annui.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 101 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4-ter.
4-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
1. 5. De Biasi, Ghizzoni, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Lolli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 149 milioni di euro annui aggiungere le seguenti: nonché di ulteriori 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A copertura dell'onere derivante dal comma 1, lettera a), pari a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1 giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 13,5 per cento».
1. 12. Zazzera, Borghesi, Cambursano.

Pag. 39

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 7 milioni di euro annui con le seguenti: 14 milioni di euro annui.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera c), pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4-ter.
4-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
1. 6. Ghizzoni, De Biasi, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Alla lettera c) dopo le parole: enti ed istituzioni culturali aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 32, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dell'articolo 1, della legge 17 ottobre 1996, n. 534.
1. 8. Ghizzoni, De Biasi, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Alla lettera c) aggiungere, infine, il seguente periodo: A tale fine non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 24, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di riduzione del 50 per cento dei contributi dello Stato a enti, istituiti e fondazioni e altri organismi erogati dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera c), pari a 10 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4-ter.
4-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
1. 7. Ghizzoni, De Biasi, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

Pag. 40

2010, n. 122, le parole: «A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal primo rinnovo successivo all'anno 2012».
1. 1. De Biasi, Ghizzoni, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Lolli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 6, comma 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2012».
1. 2. Ghizzoni, De Biasi, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Lolli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2012».
1. 3. De Biasi, Ghizzoni, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Lolli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010» sono soppresse.
1. 4. Ghizzoni, De Biasi, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Lolli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire il funzionamento dei comitati nazionali di cui alla legge 1o dicembre 1997, n. 420, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4-ter.
4-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
1. 9. Ghizzoni, De Biasi, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Pag. 41

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A valere sulle dotazioni del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come incrementato dal presente articolo, è assegnato alla Fondazione Teatro Regio di Parma un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per gli eventi relativi al Festival Verdi.
1. 11. Motta.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A favore dei soggetti che alla data dei 6 aprile 2009 risultavano destinatari da almeno un triennio di sovvenzioni a carico del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché di sovvenzioni regionali, aventi sede legale o operativa nella città de l'Aquila e negli altri comuni del cratere, come individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4-ter.
4-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
1. 10. Lolli.
(Inammissibile)

Sostituire il comma 4, con i seguenti:
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis.
4-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1,5 punti percentuali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
4-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 4-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
1. 13. Zazzera, Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni a favore delle attività dello spettacolo nella città de l'Aquila e nei comuni del cratere a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009).

1. L'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2009 a favore degli organismi che alla data del 6 aprile 2009 risultavano destinatari da almeno

Pag. 42

un triennio di sovvenzioni a carico del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché del sostegno finanziario regionale, con sede legale o operativa nella città de l'Aquila e negli altri comuni del cratere, come individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è prorogata per il triennio 2012, 2013, 2014.
2. A causa delle gravi difficoltà finanziarie ed operative sorte a seguito dell'evento sismico del 6 aprile 2009, ai soggetti di cui al comma 1 è attribuito un contributo aggiuntivo straordinario pari a 5 milioni di euro, di cui 1 milione di euro da destinare al Comune de l'Aquila, a valere sulla dotazione finanziaria dei fondi disponibili di ARCUS spa.
1. 01. Lolli.
(Inammissibile)

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il Ministro per i beni e le attività culturali adotta aggiungere le seguenti: sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di beni archeologici e di tutela del paesaggio.
*2. 1. Ghizzoni, De Biasi, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il Ministro per i beni e le attività culturali adotta aggiungere le seguenti: sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di beni archeologici e di tutela del paesaggio.
*2. 10. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da realizzarsi aggiungere le seguenti:, entro il termine massimo di tre anni,.
**2. 2. De Biasi, Ghizzoni, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da realizzarsi aggiungere le seguenti:, entro il termine massimo di tre anni,.
**2. 11. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al primo periodo relative alla assunzione di personale si applicano anche per le Soprintendenze per i beni archeologici delle regioni diverse dalla Campania, nel limite di spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: dal presente comma le seguenti: dai commi primo e terzo.
2. 3. Ghizzoni, De Biasi, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà assunzionali consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente con le seguenti: sia mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà assunzionali consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente, sia per mezzo di concorsi a livello nazionale.

Pag. 43

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 8-ter.
8-ter. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
2. 4. De Biasi, Ghizzoni, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: da destinare all'espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale aggiungere le seguenti: sull'intero territorio nazionale.
2. 5. Ghizzoni, De Biasi, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Sopprimere il comma 4.
2. 17. Zazzera, Borghesi, Cambursano.

Al comma 4, dopo le parole: nel rispetto dei principi e delle disposizioni di fonte comunitaria, aggiungere le seguenti: nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi di pubblicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità previsti dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,.
2. 20. Zazzera, Borghesi, Cambursano.

Al comma 4, dopo le parole: risorse disponibili aggiungere le seguenti: e nei limiti delle attività previste dallo statuto della suddetta società al momento dell'approvazione della presente legge,.
2. 18. Borghesi, Zazzera, Cambursano.

Al comma 4, dopo le parole: per l'affidamento diretto di servizi tecnici, aggiungere le seguenti: con l'esclusione dell'affidamento dei lavori,.
2. 6. De Biasi, Ghizzoni, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: previa valutazione comparativa della convenienza rispetto all'affidamento a soggetti terzi con le modalità ordinarie, nel rispetto dei principi di

Pag. 44

buona amministrazione cui deve conformarsi l'operato della pubblica amministrazione.
2. 19. Borghesi, Zazzera, Cambursano.

Sopprimere il comma 5.
2. 12. Ghizzoni, De Biasi, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 5, dopo le parole: Al fine della realizzazione del programma di cui al comma 1, inserire le seguenti: e comunque, nel rispetto del principio della tutela del patrimonio storico ed artistico di cui all'articolo 9 della Costituzione,.
2. 13. De Biasi, Ghizzoni, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 5, dopo le parole: sono ridotti della metà., sopprimere le parole da: Per l'affidamento dei lavori compresi fino alla fine del comma.
2. 7. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Sopprimere il comma 6.
*2. 9. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Sopprimere il comma 6.
*2. 14. De Biasi, Ghizzoni, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Sopprimere il comma 6.
*2. 21. Zazzera, Borghesi, Cambursano.

Al comma 6, dopo le parole: Gli interventi aggiungere le seguenti: di tutela, conservazione, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. 15. De Biasi, Ghizzoni, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 6, sopprimere le parole da: e possono essere realizzati fino alla fine del comma.
*2. 8. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 6, sopprimere le parole da: e possono essere realizzati fino alla fine del comma.
*2. 16. De Biasi, Ghizzoni, Mazzarella, Melandri, Levi, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 6, sostituire le parole: sentiti la regione e il comune, con le seguenti: d'intesa con la regione e il comune.
2. 22. Zazzera, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: In caso di mancata o insufficiente presentazione di candidature, aggiungere le seguenti: e ove non sia possibile ricorrere a procedure di affidamento che consentano di valutare più offerte.
2. 23. Zazzera, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'applicazione

Pag. 45

del presente comma, per i soggetti che intendono instaurare rapporti a qualunque titolo con la pubblica amministrazione, restano obbligatorie le certificazioni antimafia rilasciate dalla prefettura Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, con le quali viene accertata l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
2. 24. Zazzera, Borghesi, Cambursano.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

1. Il comma 12 dell'articolo 43 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«12. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma non possono, prima del 31 dicembre 2012, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

2. Dopo il comma 12 dell'articolo 43 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:
«12-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013, l'ambito di applicazione del divieto di cui al precedente comma 12 viene definito con apposito provvedimento normativo di rango primario, previo parere vincolante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di garantire il massimo rispetto del principio del pluralismo dell'informazione e al contempo l'adeguamento del citato divieto all'evoluzione tecnologica intervenuta e ai nuovi assetti di mercato, sulla base dei seguenti provvedimenti:
1) il provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 novembre di ciascun anno ai fini dell'individuazione dei soggetti principali operanti nel SIC nell'anno di riferimento precedente;
2) il provvedimento di valutazione della dimensione economica del mercato delle comunicazioni elettroniche adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 novembre di ciascun anno, previa definizione da parte dell'Autorità stessa, con proprio provvedimento, della nozione di «mercati rilevanti» del settore delle comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 259 del 2003;
3) la relazione annuale dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Parlamento».
3. 4. Borghesi, Cambursano, Zazzera, Monai.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 12 dell'articolo 43 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«12. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2012, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il

Pag. 46

divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».
3. 2. Levi, De Biasi, Ghizzoni, Mazzarella, Melandri, Coscia, Siragusa, Antonino Russo, Pes, Rossa, De Torre, De Pasquale, Bachelet, Nicolais, Lolli.

Al comma 1, capoverso comma 12, primo periodo, sostituire le parole: dicembre 2012 con le seguenti: dicembre 2013.
3. 3. Gentiloni Silveri, Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Levi, De Biasi, Giulietti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Fino all'approvazione di una riforma organica del settore dell'editoria e, comunque, non oltre il pagamento dei contributi relativi all'esercizio 2012, al fine di garantire la stabilità del settore ed il mantenimento dei livelli occupazionali nel settore dell'editoria, con particolare riferimento al lavoro giornalistico, si applicano le seguenti disposizioni:
a) per i contributi di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3 e 10 dell'articolo 3 e all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, ai soggetti aventi diritto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed è corrisposto, in presenza di requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla presente legge;
b) all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«13-bis. Ai fini della presente legge, il controllo ed il collegamento di cui ai precedenti commi 11-ter e 13, rilevano soltanto se determinano una influenza rispettivamente dominante o notevole sulla autonomia della linea editoriale. In ogni caso, in via di interpretazione autentica, al fine della presente legge non si configura ipotesi di collegamento e/o di controllo nelle fattispecie che si realizzano soltanto in via indiretta. Nel caso di rapporti contrattuali, il rapporto di controllo non sussiste nell'ipotesi in cui lo stesso non abbia esplicitamente ad oggetto l'obbligo di uniformarsi alle indicazioni dell'altro contraente»;
c) all'articolo 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416 sono aggiunti i seguenti commi:
«8-bis. In ogni caso, ai fini del comma 7, lettera d), e del comma 8, l'influenza dominante prevista dal primo comma, lettera c) dell'articolo 2359 del codice civile si reputa esistente esclusivamente tra le società partecipanti all'accordo contrattuale.
8-ter. Costituisce prova contraria, ai sensi del comma 8, l'autonomia della linea editoriale. L'omissione della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 8, della legge 5 agosto 1981, n. 416, è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo. Nel caso di ritardata comunicazione, comunque non oltre sei mesi dalla scadenza, la sanzione amministrativa è applicata nella misura di un terzo. Nel caso in cui l'artificio della omessa o falsa comunicazione abbia tratto in inganno l'amministrazione e determinato la concessione delle provvidenze di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, la sanzione amministrativa prevista nei commi precedenti è aumentata sino a tre volte»;
d) a decorrere dall'esercizio 2011, al comma 574, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno precedente, fatti salvi i maggiori costi per il personale dipendente sostenuti per nuove assunzioni».

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2011, e 110 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013 si provvede come previsto dal comma 4.
3. 1. Catone.
(Inammissibile)

Pag. 47

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 14. Gentiloni Silveri, Meta, Velo, Levi, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, De Biasi, Giulietti.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
Alla liberazione delle frequenze per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in banda larga concorrono in misura di due terzi le frequenze destinate ai soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito nazionale ed in misura di un terzo le frequenze destinate ai soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale.
4. 23. Borghesi, Cambursano, Zazzera, Monai.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: provvede all'assegnazione dei diritti d'uso relativi alle frequenze radiotelevisive con le seguenti: provvede all'assegnazione dei diritti d'uso relativi ad almeno un terzo delle frequenze radiotelevisive.
4. 15. Meta, Gentiloni Silveri, Levi, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, De Biasi.

Al comma 1, secondo periodo, lettera b), dopo la parola: indeterminato, aggiungere le seguenti:, a tempo parziale, a tempo determinato e apprendisti.
4. 16. Lovelli, Gentiloni Silveri, Meta, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Levi, De Biasi.

Al comma 1, secondo periodo, lettera b), dopo la parola: indeterminato, aggiungere le seguenti:, a tempo determinato e apprendisti.
4. 17. Gentiloni Silveri, Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Levi, De Biasi, Giulietti.

Al comma 1, secondo periodo, lettera d), dopo le parole: con riferimento all'area di copertura, aggiungere il seguente periodo: L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce le modalità regolamentari per la predisposizione di tali graduatorie.
4. 18. Meta, Gentiloni Silveri, Levi, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, De Biasi.

Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le frequenze necessarie per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale definite con il regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 24 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
4. 19. Lovelli, Gentiloni Silveri, Meta, Velo, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Levi, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, De Biasi.

Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, fatte salve le frequenze necessarie per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale.
4. 13. Comaroli.

Al comma 1, dopo il quarto periodo aggiungere i seguenti: Sia nelle aree tecniche in cui, alla data del 1o gennaio 2011,

Pag. 48

non abbia avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale che in quelle in cui, alla stessa data, tale passaggio abbia avuto luogo, il Ministero assegna ai soggetti risultanti in posizione utile in base alle rispettive graduatorie i diritti d'uso delle sole frequenze adatte alla diffusione senza interferenze su tutto il territorio dell'area tecnica. Tali frequenze, in misura non inferiore ad un terzo delle frequenze complessivamente assegnate alle emittenti nazionali e locali, debbono appartenere alle bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz, fatte salve le frequenze necessarie per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale definite con il regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 24 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e sono specificate dai piani di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre in ciascuna area tecnica predisposti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con l'obiettivo di massimizzare la qualità del servizio per gli utenti e nel rispetto della delibera 300/10/CONS (Piano nazionale) e dei vincoli di coordinamento internazionale.
4. 20. Gentiloni Silveri, Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Levi, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, De Biasi, Giulietti.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: le modalità e le condizioni economiche con le seguenti: le modalità, le condizioni economiche con prezzi orientati ai costi e le clausole contrattuali.
4. 21. Meta, Gentiloni Silveri, Velo, Levi, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, De Biasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'importo di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010 n. 220 e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2011, 55 milioni di euro per l'anno 2012 e 45 milioni di euro per l'anno 2013 a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 dell'articolo 1 della stessa legge. Le risorse individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono escluse dalla riduzione lineare di cui al comma 13 dello stesso articolo. All'onere di cui al presente comma pari a 35 milioni di euro per l'anno 2011, 55 milioni di euro per l'anno 2012 e 45 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
*4. 1. Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'importo di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010 n. 220 e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2011, 55 milioni di euro per l'anno 2012 e 45 milioni di euro per l'anno 2013 a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 dell'articolo 1 della stessa legge. Le risorse individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono escluse dalla riduzione lineare di cui al comma 13 dello stesso articolo. All'onere di cui al presente comma pari a 35 milioni di euro per l'anno 2011, 55 milioni di euro per l'anno 2012 e 45 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
*4. 10. Distaso, Fucci, Franzoso.
(Inammissibile)

Pag. 49

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 del presente articolo, subito dopo il suo espletamento»; e, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2012 e 2013» sono inserite le seguenti: «ed è esclusa dalla riduzione lineare di cui al comma 13 del presente articolo sino all'anno 2015». All'onere di cui al presente comma si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
**4. 4. Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 del presente articolo, subito dopo il suo espletamento»; e, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2012 e 2013» sono inserite le seguenti: «ed è esclusa dalla riduzione lineare di cui al comma 13 del presente articolo sino all'anno 2015». All'onere di cui al presente comma si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
**4. 7. Distaso, Fucci, Franzoso.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, è ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012, e 2013, mentre è riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono, pertanto, riconosciuti 150 milioni di euro nel 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, all'incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».
*4. 2. Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, è ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012, e 2013, mentre è riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono, pertanto, riconosciuti 150 milioni di euro nel 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di

Pag. 50

euro a decorrere dal 2014. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, all'incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».
*4. 9. Distaso, Fucci, Franzoso.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai sensi dell'articolo 13, comma 8 della delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'operatore di rete in ambito locale può fornire servizi di trasmissione e diffusione in favore di tre fornitori di contenuti in ambito nazionale o comunque a copertura nazionale per ogni bouquet. Ai suddetti fornitori di contenuti sono attribuiti i posizionamenti LCN destinati alle reti nazionali, nell'ambito del piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre.
**4. 3. Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai sensi dell'articolo 13, comma 8 della delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'operatore di rete in ambito locale può fornire servizi di trasmissione e diffusione in favore di tre fornitori di contenuti in ambito nazionale o comunque a copertura nazionale per ogni bouquet. Ai suddetti fornitori di contenuti sono attribuiti i posizionamenti LCN destinati alle reti nazionali, nell'ambito del piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre.
**4. 8. Distaso, Fucci, Franzoso.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ad integrazione della delibera AGCOM n. 366/10/CONS, ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento del territorio nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante in forma di syndacation, sono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali.
*4. 5.Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ad integrazione della delibera AGCOM n. 366/10/CONS, ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento del territorio nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante in forma di syndacation, sono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali.
*4. 6.Distaso, Fucci, Franzoso.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. «All'articolo 1, comma 9, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «pari al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 30 per cento»;
b) le parole: «non eccedente 240 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «minimo di 720 milioni di euro».
4. 11.Distaso, Fucci, Franzoso.

Pag. 51

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Gli operatori di rete locali che d'intesa tra loto raggiungano una copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale possono diffondere un solo programma di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali non integrati, anche con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali, così come definiti precedentemente, può essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione che per la stessa capacità trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze utilizzate in ambito locale. È in ogni caso possibile la diffusione di fornitori di servizi ad accesso condizionato non integrati».
4. 22.Gentiloni Silveri, Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Gasbarra, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, De Biasi, Giulietti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Gli operatori di rete locali che d'intesa tra loro raggiungano una copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale possono diffondere sino a quattro programmi di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali, anche di soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q)».
4. 12.Distaso, Fucci, Franzoso.
(Inammissibile)

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Abrogazione di norme in materia di muove centrali per la produzione di energia nucleare).

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sopprimere la lettera d).
2. All'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: «della localizzazione nel territorio» a: «del combustibile nucleare,» sono soppresse;
b) al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;
c) al comma 2, lettera c), le parole da: «, con oneri a carico delle imprese» alle parole: «utenti finali» sono soppresse;
d) al comma 2, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare»;
e) al comma 2, lettera g), le parole da: «da costruzione e l'esercizio» a: «di impianti per» sono soppresse;
f) al comma 2, lettera g), dopo le parole: «dei rifiuti radioattivi o», sopprimere la parola: «per»;
g) al comma 2, sopprimere la lettera i);
h) al comma 2, lettera l), sopprimere le seguenti parole: «gli oneri relativi ai»;

Pag. 52

i) al comma 2, lettera l), le parole da: «a titolo oneroso» a «possano essere» sono soppresse;
l) al comma 2, sopprimere la lettera n);
m) al comma 2, lettera o), dopo le parole: «per le popolazioni» sopprimere il seguente segno di interpunzione: «,»;
n) al comma 2, lettera o), le parole da: «, al fine di creare le condizioni» a: «gestione degli impianti» sono soppresse;
o) al comma 2, sopprimere la lettera q);
p) sopprimere i commi 3 e 4.

3. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, l'articolo 26 è soppresso.
4. All'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «gli impieghi pacifici dell'energia nucleare,»;
b) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sia da impianti di produzione di elettricità sia»;
c) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «costruzione, l'esercizio e la»;
d) al comma 4, le parole da: «nell'ambito di priorità» a: «energetica nazionale e» sono soppresse;
e) al comma 5, lettera c), le parole da: «sugli impianti» a: «infrastrutture,» sono soppresse;
f) al comma 5, lettera e), le parole da: «del progetto» a: «pertinenziali, « sono soppresse;
g) al comma 5, lettera g), al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, diffidare i titolari delle autorizzazioni»;
h) al comma 5, lettera g), al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «da parte dei medesimi soggetti»;
i) al comma 5, lettera g), al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di cui alle autorizzazioni»;
l) al comma 5, lettera g), al primo periodo, sopprimere la seguente parola: «medesime»;
m) al comma 5, sopprimere la lettera h);
n) al comma 5, lettera i), sopprimere le seguenti parole: «all'esercizio o».

5. All'articolo 133, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole da: «ivi comprese» a: «fonte nucleare» sono soppresse.
6. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «della disciplina» a: «combustibile nucleare,» sono soppresse;
b) al comma 1, sopprimere le lettera b) e c);
c) al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «e future»;
d) al comma 1, sopprimere le lettere g) e h).

7. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le lettere b), c), e) ed f);
b) al comma l, lettera i), le parole da: «dall'esercizio» a: «derivanti» sono soppresse.

8. All'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: «, con il duale sono delineati» a: «sicurezza nucleare» sono soppresse;
b) al comma 1, al secondo periodo, le parole da: «la potenza complessiva» a: «da realizzare,» sono soppresse;

Pag. 53

c) al comma 1, al secondo periodo, le parole da: «valuta il contributo» a: «diversificazione energetica,» sono soppresse;
d) al comma 1, al secondo periodo, le parole da: «, benefici economici» a: «realizzazione» sono soppresse;
e) il comma 2 è soppresso;
f) al comma 3, sopprimere le lettere b), c), d), e), f);
g) al comma 3, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli»;
h) al comma 3, sopprimere le lettere h), i) ed l).

9. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sopprimere gli articoli da 4 a 24.
10. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «della disattivazione»;
b) al comma 1, al secondo periodo, lettera d), le parole da: «riceve dagli operatori» a: « il Ministero dell'economia e finanze, ed» sono soppresse;
c) al comma 1, al secondo periodo, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «, calcolate ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del presente decreto legislativo»;
d) al comma 1, al secondo periodo, lettera e), le parole: da: «, al fine di» a: «gestione degli impianti» sono soppresse.

11. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma l, le parole da: «e sulla base delle valutazioni « a: « di cui all'articolo 9» sono soppresse;
b) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, comma 2»;
c) al comma 10, sopprimere il secondo periodo.

12. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, l'articolo 29 è soppresso.
13. All'articolo 30 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole da: « riferito ai rifiuti radioattivi» fino alla fine del periodo;
b) sopprimere i commi 2 e 3.

14. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, l'articolo 31 è soppresso.
15. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, l'articolo 32 è soppresso.
16. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, l'articolo 33 è soppresso. 17. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, l'articolo 34 è soppresso. 18. All'articolo 35 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, il primo comma è soppresso».
5. 6.Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: Entro dodici mesi con le seguenti: Ferma l'esclusione del ricorso alla tecnologia nucleare per la produzione di energia, entro sei mesi.
5. 5.Baretta, Lulli, Mariani, Ghizzoni.

Sopprimere il comma 1.
5. 19.Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Al fine di garantire la sicurezza ambientale e delle popolazioni, è esclusa la produzione di energia nucleare in Italia.

Pag. 54

Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, dopo le parole: adotta la Strategia energetica nazionale che, aggiungere le seguenti: in ogni caso, non contempla la realizzazione di nuovi impianti nucleari e, e, al secondo periodo, dopo le parole: Nella definizione della Strategia, aggiungere le seguenti: che in ogni caso esclude la realizzazione di nuovi impianti nucleari,.
5. 7.Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 1, sopprimere le parole da: Al fine fino a: Unione europea.
5. 8.Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 1, sostituire le parole: non si procede alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, con le seguenti: per cinquanta anni sono vietati la.
5. 20.Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 1, sostituire le parole: non si procede alla definizione e attuazione del, con le seguenti: è abrogato il.

Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, dopo le parole: adotta la Strategia energetica nazionale che, aggiungere le seguenti: in ogni caso, non contempla la realizzazione di nuovi impianti nucleari e, al secondo periodo, dopo le parole: Nella definizione della Strategia, aggiungere le seguenti: che in ogni caso esclude la realizzazione di nuovi impianti nucleari,.
5. 9.Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 1, dopo le parole: non si procede aggiungere le seguenti: per un periodo minimo di dieci anni.
5. 2.Vannucci.

Al comma 5, lettera c) capoverso Art. 3, sostituire le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell'Agenzia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le seguenti: Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,.
5. 16.Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 5, lettera c), capoverso Art. 3, sostituire le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Con decreto del Presidente della Repubblica adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988 n. 400, previa delibera del Consiglio dei ministri.
5. 3.Lo Moro, Zazzera.

Al comma 5, lettera c), capoverso Art. 3, premettere le seguenti parole: Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente articolo,.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.
5. 17.Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 25, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 2, lettera i)», sono sostituite con le seguenti: «di cui all'articolo 2, lettera e)».
5. 15.Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Pag. 55

Al comma 5, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) all'articolo 27, comma 11, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, al primo periodo, dopo le parole: «parere vincolante dell'Agenzia», sono inserite le seguenti: «previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Regione sul cui territorio ricade la proposta di localizzazione del sito e d'intesa con gli enti locali interessati,».
5. 10.Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 5, lettera n) capoverso comma 1, secondo periodo, dopo le parole: e per il 35 per cento ai comuni aggiungere le seguenti: e alle province.
5. 4.Simonetti.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: Entro dodici mesi, con le seguenti: Entro centottanta giorni.
5. 11.Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: Entro dodici mesi con le seguenti: entro sessanta giorni.
5. 1.Vannucci.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: adotta la Strategia energetica nazionale che, aggiungere le seguenti: in ogni caso, non contempla la realizzazione di nuovi impianti nucleari e.
5. 12.Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: le priorità e le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza nella produzione di energia, la diversificazione delle fonti energetiche e delle aree geografiche di approvvigionamento,.
5. 21.Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: diversificazione delle fonti energetiche, aggiungere le seguenti: con esclusione dell'energia da fonte nucleare,.
5. 13.Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Al comma 8, al secondo periodo, dopo le parole: Nella definizione della Strategia, aggiungere le seguenti: che in ogni caso esclude la realizzazione di nuovi impianti nucleari,.
5. 14.Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. La Strategia energetica nazionale esclude la produzione di energia nucleare sul territorio nazionale.
5. 18.Borghesi, Donadi, Zazzera, Cambursano, Piffari, Cimadoro.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
6. 2. Lo Moro, Zaccaria.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: con ordinanza di protezione civile.
6. 7. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano, Zazzera, Palagiano, Mura.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: a valere, ove necessario, sulle risorse di cui all'autorizzazione di spesa

Pag. 56

dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con le seguenti: a valere sulle risorse di cui al comma 1-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
6. 3. Lolli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: di cui all'autorizzazione fino alla fine del comma, con le seguenti: di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
6. 6. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano, Zazzera, Palagiano, Mura.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la ASL de l'Aquila può prorogare i contratti di lavoro del personale in servizio alla data del 1o gennaio 2010 in possesso dei necessari requisiti per la stabilizzazione fino alla conclusione delle relative procedure ai fini della stabilizzazione dei relativi rapporti di lavoro.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati nel limite massimo di 12,5 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies.
1-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del Consiglio dei ministri;
b) Ministri e Vice ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di autorità indipendenti.

Pag. 57

1-quinquies. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma e del comma 1-quater devono derivare risparmi non inferiori a 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche e, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
6. 4. Lolli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo, nonché gli enti in regime di convenzione della medesima regione Abruzzo interessata dai piani per il rientro del disavanzo sanitario, senza ulteriori aggravi di spesa del bilancio, possono, ai fini delle stabilizzazioni dei relativi rapporti di lavoro, prorogare i contratti di lavoro del personale in servizio alla data del 1o gennaio 2010 in possesso dei necessari requisiti per la stabilizzazione fino alla conclusione delle relative procedure».
6. 5. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano, Zazzera, Palagiano, Mura.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile, anche temporanea, come strumento efficace per superare i problemi gravanti sul mercato del lavoro europeo, l'INPS, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato, per l'anno 2011, a destinare alla spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro, con variazioni interne di bilancio, le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, allo scopo di continuare a garantire l'erogazione di trattamenti a sostegno del reddito, il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero.
6. 1. Toccafondi, Moffa, Poli, Gatti, Antonino Foti, Paladini, Buonfiglio, Damiano, Fallica, Lo Presti, Cesario, Cambursano, Traversa, Baretta, Ciccanti, Pelino, Gianni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure a favore dei dirigenti scolastici meritevoli).

1. Al fine di favorire le attività di formazione continua, a decorrere dall'anno accademico 2011/2012 i dirigenti scolastici in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, e, come requisito necessario e aggiuntivo, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'alta formazione artistica e musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri complementari ai fini dell'immatricolazione, dell'iscrizione e della frequenza di un ulteriore corso di laurea, e sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi. Il diritto al predetto beneficio è subordinato alla regolare frequenza del corso di studio.
2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, nel limite massimo di

Pag. 58

100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti per i consumi intermedi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2011-2013.
6. 01. Ceccacci Rubino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Deroghe al Patto di stabilità interno per spese relative a calamità naturali).

1. Le spese effettuate, nell'anno 2011, per opere infrastrutturali e di manutenzione a seguito dello stato di emergenza deliberato in data 10 marzo 2011 con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per gli eventi atmosferici che hanno colpito i territori delle regioni Marche, Abruzzo e Basilicata, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2011, nella misura di 150 milioni di euro per la regione Marche, 10 milioni di euro per la regione Abruzzo, e 40 milioni di euro per la regione Basilicata.
2. Le spese escluse dal patto di stabilità interno ai sensi del comma 1 sono ripartite dalle regioni Marche, Abruzzo e Basilicata fra gli interventi di competenza regionale e quelli di competenza delle province e dei comuni interessati dallo stato di emergenza.
3. Le spese di cui al comma 1 sono effettuate, entro il 31 dicembre 2011, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di verificare l'assenza di effetti peggiorativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.
4. Alla compensazione finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente utilizzo per pari importo, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
6. 02. Vannucci.
(Inammissibile)

ART. 7.

Sopprimerlo.
7. 4. Fluvi, Baretta, Lulli.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 7.
(Operatività della Cassa depositi e prestiti - CDP S.p.A.).

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:
«8-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP S.p.A. può altresì assumere partecipazioni di minoranza, esclusivamente attraverso veicoli societari controllati dalla medesima CDP S.p.A., in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese e che risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità di assunzione delle partecipazioni, le modalità di individuazione dei requisiti, anche quantitativi, delle società oggetto di possibile acquisizione da parte di CDP S.p.A. ai sensi del presente comma. Nel medesimo regolamento sono definiti i tempi massimi

Pag. 59

di durata dell'intervento della CDP S.p.A., in relazione alle diverse tipologie di operazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a comunicare, con motivata relazione, alle competenti Commissioni parlamentari le operazioni di acquisizione di partecipazioni di minoranza di società di rilevante interesse nazionale, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento delle operazioni medesime. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla CDP S.p.A., riferisce entro il 31 marzo di ciascun anno, alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in merito alle singole operazioni poste in essere ai sensi del presente comma, con riferimento alle valutazioni concernenti: la condizione dei settori di operatività, le ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese e sui livelli occupazionali, l'evoluzione dei dati di bilancio relativi alle società oggetto di partecipazione riguardanti l'entità del fatturato, la stabilità dell'equilibrio finanziario e patrimoniale nonché la redditività delle stesse. Gli amministratori delle società veicolo controllate da CDP, ivi compresi i presidenti e gli amministratori delegati, sono scelti facendo ricorso, per almeno la metà, a personale interno della stessa CDP con adeguate e comprovate specializzazione e professionalità, per la restante quota, scegliendo fra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevata qualificazione e competenza nei settori di riferimento. Gli amministratori che CDP, direttamente o tramite i veicoli societari, nomina o elegge nelle società di cui siano state acquisite partecipazioni non possono acquisire deleghe operative e gestionali e devono essere scelti preferibilmente fra i dirigenti della CDP con adeguata specializzazione. Scelte diverse devono essere motivate dal Consiglio di amministrazione della stessa CDP. Nel caso in cui le partecipazioni siano acquisite mediante utilizzo di risorse provenienti dalla raccolta postale, le stesse sono contabilizzate nella gestione separata di cui al comma 8».

2. Il regolamento, di cui al comma 1, capoverso 8-bis è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. La Commissione di vigilanza di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, esercita le sue funzioni anche sulle società veicolo di cui al comma 1».
7. 5. Baretta, Fluvi, Lulli, Causi.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 7.
(Cessione alla Cassa depositi e prestiti dei crediti dei fornitori di beni e servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni).

1. I fornitori di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scaduto il termine per il pagamento di quanto dovuto previsto dal contratto di fornitura, possono cedere alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di idonei titoli giuridici, i loro crediti scaduti nei confronti di tali amministrazioni. La Cassa depositi e prestiti diventa a tutti gli effetti titolare di tali crediti ed eroga l'importo dovuto dalle pubbliche amministrazioni ai fornitori.
2. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
3. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, in ordine alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa depositi e prestiti S.p.A. di quanto alla stessa dovuto.

Pag. 60

5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitrici.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7.
7. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento";
b) al comma 11, lettera a), le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento"».
7. 12. Cambursano, Borghesi, Zazzera, Cimadoro, Messina, Barbato.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 7.
(Operatività della Cassa depositi e prestiti - CDP S.p.A.).

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:
«8-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP S.p.A. può altresì assumere partecipazioni, anche di controllo, in società proprietarie di infrastrutture energetiche nazionali e sovranazionali, al fine di contribuire, anche tramite operazioni di fusione tra le società acquisite e partecipate da CDP S.p.A. stessa, alla costruzione di un mercato interno concorrenziale, alla sicurezza degli approvvigionamenti, allo sviluppo di mercato unitario dell'energia a dimensione europea, tramite la realizzazione delle necessarie infrastrutture di interconcessione. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità di assunzione, da parte di CDP S.p.A., delle partecipazioni, nonché le modalità di individuazione dei requisiti, anche quantitativi, delle società oggetto di possibile acquisizione da parte di CDP S.p.A. ai sensi del presente comma. Nel caso in cui dette partecipazioni siano acquisite mediante utilizzo di risorse provenienti dalla raccolta postale, le stesse sono contabilizzate nella gestione separata di cui al comma 8".

2. Il regolamento, di cui al comma 1, capoverso 8-bis è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
7. 6. Federico Testa.

Al comma 1, capoverso 8-bis, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP S.p.A. può altresì assumere partecipazioni di minoranza in società quotate di rilevante interesse nazionale a condizione che siano caratterizzate da una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e da adeguate prospettive di redditività. A tal fine, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità di assunzione da parte di CDP S.p.A., tramite veicoli societari quotati, di partecipazioni di minoranza in società, nonché i criteri di individuazione delle medesime società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità, di livelli occupazionali, di entità di fatturato e di ricadute sul sistema economico-produttivo del Paese. È fatto comunque divieto alla Cassa depositi e prestiti di partecipare in salvataggi d'impresa, nonché di partecipare in società che richiedano oneri di ricapitalizzazione. In caso di mancato rispetto di almeno uno dei suddetti criteri e delle modalità di assunzione di partecipazioni in società, la

Pag. 61

Cassa depositi e prestiti può fare azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.
7. 13. Cambursano, Borghesi, Zazzera, Cimadoro, Messina, Barbato.

Al comma 1, capoverso 8-bis, primo periodo, dopo le parole: assumere partecipazioni aggiungere le seguenti: di minoranza.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare con le seguenti: con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. 9. Borghesi, Cambursano, Messina, Zazzera, Barbato.

All'articolo 7, capoverso 8-bis, al primo e al secondo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: di interesse nazionale con le seguenti: di interesse strategico sul piano industriale e dello sviluppo tecnologico.
7. 14. Causi.

Al comma 1, capoverso comma 8-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: e che risultino fino alla fine del periodo.
7. 2. Vannucci.

Al comma 1, capoverso 8-bis, secondo periodo, dopo le parole: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare aggiungere le seguenti: con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. 8. Borghesi, Cambursano, Messina, Zazzera, Barbato.

Al comma 1, capoverso comma 8-bis, secondo periodo, sostituire le parole: di natura non regolamentare con le seguenti: adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. 1. Lo Moro, Zaccaria.

Al comma 1, capoverso 8-bis, sostituire il terzo periodo con il seguente: Lo schema del decreto di cui al secondo periodo è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione di un parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
7. 3. Vannucci.

Al comma 1, capoverso 8-bis, terzo periodo, dopo le parole: è trasmesso alle Camere aggiungere le seguenti: per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.
7. 11. Borghesi, Cambursano, Zazzera, Barbato, Messina.

Al comma 1, capoverso 8-bis, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: In ogni caso, è fatto divieto alla CDP S.p.A. di acquisire dette partecipazioni, solo qualora detta acquisizione avviene direttamente mediante utilizzo delle risorse provenienti dalla raccolta postale. È invece consentito l'utilizzo delle risorse provenienti dalla raccolta postale per l'acquisizione di partecipazione in società, qualora essa avvenga attraverso la sottoscrizione di Fondi comuni di investimento, di cui all'articolo 2, comma 235, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
7. 10. Cambursano, Borghesi, Messina, Zazzera, Barbato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1,

Pag. 62

capoverso 8-bis è adottato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. 7. Fluvi, Causi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure di semplificazione fiscale).

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «l'ammontare di lire seicento milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammontare di euro un milione».
7. 010. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino, Proietti Cosimi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure di semplificazione fiscale).

1. All'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «stessa deve essere preceduta» sono sostituite dalle seguenti: «stessa nonché le eventuali azioni cautelari e conservative, ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore devono essere precedute».
7. 08. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino, Proietti Cosimi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure di semplificazione fiscale).

1. L'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è soppresso.
7. 09. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino, Proietti Cosimi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure di semplificazione fiscale).

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono soppresse le seguenti parole: «dello stesso periodo».
7. 07. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino, Proietti Cosimi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Organismo di regolazione del trasporto ferroviario).

1. Il comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, è sostituito dal seguente:
«1. L'organismo di regolazione indicato all'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE è l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Esso vigila sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari e agisce in piena indipendenza sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dall'organismo preposto alla determinazione dei canoni di accesso all'infrastruttura, dall'organismo preposto all'assegnazione della

Pag. 63

capacità e dai richiedenti, conformandosi ai principi di cui al presente articolo».
7. 01. Della Vedova, Di Biagio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure di semplificazione fiscale).

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «per più di un periodo» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno un triennio».
7. 03. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino, Proietti Cosimi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure di semplificazione fiscale).

1. All'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 1 è soppresso.
7. 02. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino, Proietti Cosimi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure di semplificazione fiscale).

1. L'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è soppresso.
7. 04. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino, Proietti Cosimi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure di semplificazione fiscale).

1. All'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 1 è soppresso.
7. 05. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino, Proietti Cosimi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure di semplificazione fiscale).

1. Al fine di semplificare gli adempimenti fiscali a carico delle imprese e riordinare il quadro dei controlli e delle verifiche induttive sull'attività economica, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dell'emanazione della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) qualificazione degli studi di settore, come istituiti dall'articolo 62-sexies, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come elementi di selezione per le verifiche fiscali e non come presupposto di accertamento automatico;
b) previsione che gli stessi, in sede di giudizio, rappresentino una presunzione semplice;
c) previsione che, ai fini dell'accertamento, l'ufficio accertatore abbia l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione al contribuente dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi di settore;

Pag. 64

d) codificazione della normativa primaria riguardante la materia, con esplicita indicazione delle norme abrogate.
7. 011. Raisi, Della Vedova, Bocchino, Briguglio, Patarino, Proietti Cosimi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Rivalutazione dei beni immobili).

1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2010.
2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.
3. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente decreto, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.
4. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 5 per cento da versare con le modalità indicate al comma 7.
5. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del 4 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 2 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.
6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
7. Le imposte sostitutive di cui ai commi 5 e 6 devono essere versate, a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la misura del 3 per cento

Pag. 65

annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.
7. 012. Moroni.
(Inammissibile)