CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 maggio 2011
474.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale (C. 4299 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4299 Governo, recante «Proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale»,
considerato che le modifiche proposte dal provvedimento rivestono carattere ordinamentale in quanto rispondono all'esigenza di aumentare il tempo a disposizione dei soggetti istituzionali coinvolti, con riferimento ai termini originariamente previsti, per l'attuazione della delega legislativa in materia di federalismo fiscale attribuita al Governo dalla legge 5 maggio 2009, n. 42;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

DL 34/2011: Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo (C. 4307 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4307 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo»;
premesso che:
gli articoli 1 e 2 riguardano gli ambiti della tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e della promozione e organizzazione delle attività culturali;
l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione), mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ha incluso la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali», tra le materie di legislazione concorrente;
con riferimento al riparto di competenze sopra delineato, la Corte costituzionale nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 ha evidenziato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni»;
la disciplina dell'articolo 2, comma 5 - volto a regolare le modalità di intervento a tutela dell'area archeologica di Pompei per l'affidamento di lavori, servizi e forniture - appare riconducibile alla materia «tutela della concorrenza», attribuita dalla Costituzione alla competenza legislativa statale esclusiva (articolo 117, secondo comma, lettera e);
secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale le disposizioni relative ai contratti pubblici «non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono» e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali (sentenza numero 303 del 2003). Secondo la Corte «Non è, dunque, configurabile né una materia relativa ai lavori pubblici nazionali, né tantomeno un ambito materiale afferente al settore dei lavori pubblici di interesse regionale...L'attività di programmazione di tali lavori non essendo una materia a sé stante, né risultando riconducibile ad uno specifico ambito

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materiale, segue il regime giuridico proprio della realizzazione delle relative opere, le quali possono rientrare, a seconda dei casi, in settori di competenza esclusiva statale o residuale delle Regioni ovvero ripartita tra Stato e Regioni» (sentenza n. 401 del 2007);
nel caso di specie, l'articolo 2, comma 5, detta una disciplina derogatoria al codice dei contratti pubblici con riferimento alla realizzazione di interventi a tutela dell'area archeologica di Pompei e dunque a tutela dei beni culturali, materia che rientra tra quelle ascrivibili alla competenza esclusiva statale;
l'ambito di incidenza del comma 6 del medesimo articolo 2 - che prevede che gli interventi previsti dal programma che ricadono all'esterno del perimetro delle aree archeologiche sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, sentiti la regione e il comune territorialmente competenti - è rappresentato dalla urbanistica, riconducibile, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, alla materia «governo del territorio», attribuita dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;
gli articoli 3 e 4 intervengono in materia «ordinamento della comunicazione», che è attribuita, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente Stato-regioni;
le citate norme vanno peraltro anche ricondotte a finalità di tutela della concorrenza, materia attribuita alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e);
per l'articolo 3, in particolare, rilevano inoltre competenze individuate dal Trattato delle Comunità europee, in base alle quali sono stati adottati strumenti normativi volti ad armonizzare la legislazione dei singoli Stati membri;
con riferimento all'articolo 5, che detta norme in materia di energia nucleare e, in particolare, in tema di localizzazione e realizzazione degli impianti di produzione e di smaltimento di rifiuti radioattivi, vengono in rilievo le materie di competenza legislativa concorrente di Stato e regioni «produzione, trasporto e distribuzione azionale dell'energia» e «governo del territorio» (cui, come ha precisato la sentenza n. 278 del 2010 della Corte costituzionale, afferisce «tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività»), nonché la materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» (alla quale va ricondotta, come ha precisato la sentenza costituzionale sopra citata, anche la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti radioattivi);
con riferimento all'articolo 6, che reca disposizioni a sostegno degli enti del servizio sanitario della regione Abruzzo, prevedendo misure a favore del personale a tempo determinato e con tipi di contratto di lavoro flessibile, viene in rilievo, oltre a quella della «tutela della salute» (di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione), anche la materia «ordinamento civile e penale» (di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma 2, lettera l) della Costituzione: in tale ambito, infatti, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 50 del 2005), è inclusa la materia «mercato del lavoro»;
con riferimento, infine, all'articolo 7, la materia rientra tra quelle di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettere e) (moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie) ed l) (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa) della Costituzione;

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osservato che:
all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) - che autorizzano, rispettivamente, stanziamenti per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali e per interventi in favore di enti ed istituzioni culturali, senza peraltro specificarne le modalità attuative - dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere l'acquisizione del parere degli enti locali nella fase di attuazione delle disposizioni;
all'articolo 2, comma 6 - che prevede che gli interventi individuati dal programma ivi previsto che ricadono all'esterno del perimetro delle aree archeologiche sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, «sentiti la regione e il comune territorialmente competenti» - dovrebbe essere valutata l'opportunità, alla luce delle competenze regionali in materia di urbanistica, di prevedere il coinvolgimento della regione tramite lo strumento dell'intesa, anziché mediante il semplice parere;
andrebbe valutata l'opportunità della previsione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo - che demanda la definizione della disciplina introdotta dal primo periodo a un'ordinanza di protezione civile - sia con riguardo alla necessità di una disciplina applicativa (si tratta esclusivamente di fare riferimento come parametro all'anno 2010 anziché al 2009) sia con riguardo alla congruità dello strumento prescelto (quello dell'ordinanza di protezione civile);
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere l'acquisizione, nella fase di attuazione delle disposizioni ivi previste, del parere degli enti locali;
b) all'articolo 2, comma 6, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della regione tramite lo strumento dell'intesa, anziché mediante il semplice parere;
c) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo valutino le Commissioni di merito l'opportunità del rinvio alla ordinanza di protezione civile.

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009 (C. 4192 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4192 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009»,
rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009 (C. 4201 Governo).

PARERE APPROVATO

Le comunico che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, da me presieduto, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4201 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009»;
rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE