CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 aprile 2011
473.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04323 Meta: Mancata emanazione del decreto di attuazione delle disposizioni del codice della strada relative all'attribuzione e destinazione dei proventi derivanti dall'accertamento di violazioni ai limiti di velocità.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

L'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, introducendo i nuovi commi 12-bis, 12-ter e 12-quater all'articolo 142 del Codice della strada, disciplina la modalità di accertamento delle infrazioni per eccesso di velocità e la ripartizione dei proventi delle sanzioni tra ente proprietario della strada ed ente da cui dipende l'organo accertatore. In particolare al comma 2 dell'articolo 25 è prevista l'emanazione di apposito decreto attuativo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto stesso.
Si tratta quindi di uno di quei casi in cui il legislatore non ha disposto termini per l'adozione del provvedimento che, comunque, purché adottato nell'anno in corso, non potrà produrre effetti se non dall'anno prossimo.
Dall'esame puntuale delle disposizione introdotte dalla normativa in esame sono emersi una serie di interrogativi, tra i quali, credo sia opportuno evidenziarne alcuni tra i più rilevanti al fine di rendere maggiormente evidente la cautela adoperata in questa fase dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Per quanto attiene all'eccezione relativa alle strade in concessione (comma 12-bis), la norma prevede che i proventi da accertamento di infrazioni ai limiti massimi di velocità siano attribuiti in misura pari al 50 per cento ciascuno all'amministrazione da cui dipendono gli organi di polizia stradale che svolgono l'accertamento ed all'ente proprietario della strada su cui è fatto il controllo, ad eccezione delle strade in concessione.
Da un'interpretazione letterale delle norma sembrerebbe che le strade di interesse nazionale, in concessione all'ANAS, siano escluse dall'applicazione della nuova disciplina. Di conseguenza, per tali strade, i proventi degli accertamenti sarebbero interamente attribuiti in favore dell'amministrazione di appartenenza dell'organo accertatore facendo così mancare allo Stato, quale Ente proprietario, questa fonte di finanziamento che la norma ha previsto per la messa in sicurezza dell'infrastruttura proprio sulle strade che assorbono importanti quote di traffico e presentano quote significative di incidentalità.
Esempio illuminante è il caso della Polizia municipale che compia gli accertamenti su di un tratto di strada statale ricadente nel territorio di competenza.
Per quanto riguarda gli accertamenti operati da organi di polizia nazionale (comma 12-bis), si osserva che la norma non opera alcuna distinzione tra amministrazioni di appartenenza dell'organo di polizia accertatore, di modo che anche per gli accertamenti operati da organi di polizia dipendenti dallo Stato, su strade di proprietà non dello Stato stesso, vigerebbe lo stesso criterio di ripartizione. Non può

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che rilevarsi che questo comporta un evidente minore introito per le casse statali, con conseguenti minori risorse per poter attuare tutta una serie di misure di sicurezza stradale finanziate proprio con questi proventi ai sensi dell'articolo 208 del Codice della strada, e con un altrettanto evidente trasferimento di fondi a favore degli Enti Locali. Peraltro non è da sottovalutare l'eventualità che un organo di polizia potrebbe essere indotto ad operare, in via preferenziale, su strade che gli consentano di incamerare l'intero provento anziché indirizzare l'attività verso situazioni legate al miglioramento delle condizioni di sicurezza.
Per quanto concerne l'applicazione del meccanismo sanzionatorio per mancata trasmissione della relazione a consuntivo sui proventi contravvenzionali (comma 12- quater), la norma prevede che ciascun Ente Locale debba trasmettere ogni anno una relazione a consuntivo sui proventi contravvenzionali e sulla loro destinazione. Per quelli inadempienti sono previsti «meccanismi sanzionatori» rappresentati dalla riduzione percentuale del 30 per cento dei proventi stessi. Tenuto conto che i proventi contravvenzionali affluiscono direttamente alle casse degli Enti Locali e non risulta che ci sia modo per intervenire sulle stesse casse da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o del Ministero dell'interno, non è chiaro come legittimamente e tecnicamente la sanzione possa essere applicata. In particolare risulta inapplicabile la sanzione in caso di mancata trasmissione della relazione poiché in questo caso rimane sconosciuto il «quantum» su cui applicare la riduzione percentuale.
In aggiunta a quanto sopra va evidenziato che anche la disciplina delle modalità di trasferimento ed il controllo dei proventi di cui al comma 12-bis, ossia di quelli derivanti dai soli accertamenti a distanza delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, agli enti cui sono attribuiti dallo stesso comma pone ulteriori problematiche riconducibili all'esigenza di dover scorporare i proventi derivanti dalla sola attività in questione dal complesso di quelli derivanti dalle altre attività di accertamento ed al fatto che l'entità dell'attività è conosciuta solo dagli organi di polizia che la svolgono così come i relativi proventi andati a buon fine sono noti solo agli Enti Locali a cui questi fanno capo.
In conclusione, fermo restando che per gli altri aspetti meno problematici come ad esempio il modello di relazione e le connesse modalità di trasmissione, ci si è già attivati ed a breve saranno ultimati, per la definizione complessiva del provvedimento è indispensabile chiarire tutte le perplessità in modo che il decreto da emanarsi non comporti effetti distorsivi rispetto alle reali finalità previste dalla legge.

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ALLEGATO 2

5-04492 Bordo: Soppressione della fermata di Candela nell'ambito dei collegamenti ferroviari interregionali tra le città di Foggia e Potenza.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Attualmente, nella stazione di Candela, effettuano fermate sia una coppia di treni regionali, in servizio sulla relazione Foggia-Gioia del Colle e viceversa, rientranti nel Contratto di Servizio della Regione Puglia che, n. otto collegamenti della relazione Foggia-Potenza e viceversa, rientranti nel Contratto di Servizio con la Regione Basilicata.
La Regione Basilicata ha in atto un programma di riorganizzazione dei servizi di propria competenza che prevede, fra l'altro, la velocizzazione dei collegamenti con la soppressione delle fermate a bassissima frequentazione. In quest'ambito, da giugno prossimo è stata programmata, per i treni della Basilicata sopra citati, la soppressione della fermata di Candela che fa registrare indici di frequentazione di assoluta inconsistenza, corrispondenti a meno di un viaggiatore al giorno per treno in salita o discesa.
Riferito quanto sopra ritengo doveroso precisare che il servizio di trasporto ferroviario a carattere pendolare è integralmente di competenza regionale sia per quanto attiene i compiti di amministrazione e programmazione che per gli aspetti finanziari, a seguito della riforma introdotta con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e che, allo Stato, residuano quasi esclusivamente competenze specifiche in materia di sicurezza dei servizi.
In merito faccio rilevare che i rapporti tra le Regioni e la Società Trenitalia sono disciplinati da appositi contratti di servizio. Con tali contratti viene definito il volume e la caratteristica del servizio da effettuare nonché, i relativi standard qualitativi e i meccanismi di penalità da applicare nei casi di eventuali difformità dai parametri contrattualmente stabiliti. In tale sede gli Enti territorialmente competenti, nell'ambito delle loro funzioni, potranno adottare tutti i provvedimenti che riterranno opportuni nei confronti del gestore del servizio per assicurare ai propri cittadini un trasporto più efficiente.