CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 aprile 2011
470.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04628 Damiano: Interventi in materia di sicurezza sul lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per quanto concerne la rilevante tematica della sicurezza sul lavoro, sulla quale richiama opportunamente l'attenzione l'On. Damiano, anche alla luce della recente sentenza della Thyssenkhrupp, vorrei in via preliminare rammentare che l'intero apparato sanzionatorio in materia opera essenzialmente in funzione prevenzionistica. È evidente che nella trattazione di casi di infortuni sul lavoro o di malattie professionali può rilevarsi, accanto alla violazione di norme di prevenzione anche un più grave profilo di carattere penale.
In questi casi, come avvenuto per la citata sentenza, si sovrappongono diversi piani di responsabilità, rimessi per ciò stesso alla valutazione da parte di diversi organi istituzionali.
Con particolare riguardo all'apparato sanzionatorio, faccio presente che il decreto legislativo n. 106 del 2009 ha rivisitato l'apparato del decreto legislativo n. 81 del 2008 garantendo la rimodulazione degli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e degli altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale, sulla base dell'effettività dei compiti rispettivamente propri, in coerenza coi criteri di delega stabiliti dal legislatore.
In particolare il citato decreto sanziona con maggiore gravità gli inadempimenti commessi in realtà lavorative connotate da un pericolo di maggiore immanenza per coloro che ne entrano a far parte, mantenendo l'ipotesi del solo arresto per le violazioni più gravi in materia (identificate nella omessa valutazione del rischio da parte del datore di lavoro in aziende a particolare rischio infortunistico, come ad esempio i cantieri, e nella ripresa della attività imprenditoriale pure a seguito di un provvedimento di sospensione della medesima da parte dell'organo di vigilanza).
Per quanto concerne la procedura di sospensione della attività imprenditoriale, le modifiche introdotte al decreto legislativo n. 81 del 2008, hanno permesso di ovviare ad una serie di problemi operativi emersi successivamente all'entrata in vigore del decreto medesimo. In particolare, è stato sostituito il parametro della «reiterazione», di difficile attuazione (come riconosciuto dalla totalità degli operatori), con quello innovativo di «plurime» violazioni, che consentono la sospensione sin dal primo accesso ispettivo qualora si rilevi la contestuale violazione di più ipotesi contravvenzionali.
A ciò si aggiunga, infine, come il decreto legislativo n. 106 del 2009 abbia migliorato l'applicabilità della disciplina della ed. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (quale disciplinata dal decreto legislativo n. 231 del 2001, e successive modificazioni e integrazioni) intervenendo sugli articoli 30 e 300 del decreto legislativo n. 81 del 2008, risolvendo una serie di rilevanti dubbi interpretativi - segnalati all'indomani dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2008 - ma mantenendo la piena applicabilità ai reati di omicidio colposo o lesioni colpose con violazione della normativa antinfortunistica della citata disciplina relativa alla «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche». Prova inconfutabile ne sia che proprio la sentenza «ThyssenKrupp» abbia previsto pesanti pene per l'azienda proprio in applicazione

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della predetta disciplina, pienamente operante e, anzi, perfezionata dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 106 del 2009.
Occorre considerare che molte delle iniziative dirette alla attuazione del ed. «testo unico» di salute e sicurezza sul lavoro (come tale intendendosi il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106) sono dalla medesima fonte devolute alla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6 del «testo unico»), composta in maniera paritaria e tripartita da rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche centrali competenti in materia, delle Regioni, dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro. Tale organismo è stato ricostituito con decreto ministeriale 3 dicembre 2008 (B.U. Ministero del lavoro n. 12 del 22 dicembre 2008). La Commissione si è insediata in data 17 marzo 2009 e ha svolto ventiquattro riunioni (l'ultima delle quali in data 16 marzo 2011), con prossima riunione prevista per il 20 aprile 2011. In particolare, va segnalato come tale Commissione abbia deciso di costituire nove gruppi «tecnici» di lavoro, nei quali è garantita la presenza paritetica di rappresentanti delle Amministrazioni Pubbliche (comprese le Regioni) e delle parti sodali, per affrontare in tali sedi gli argomenti attribuiti dalla Legge alla Commissione (si pensi, per tutte, alla elaborazione di linee metodologiche per la valutazione dello stress lavoro-correlato o alla individuazione delle regole della «patente a punti» per gli edili) e per i quali si prevedono attività finalizzate alla attuazione del «testo unico» di salute e sicurezza sul lavoro. Tutti i gruppi appena citati si sono regolarmente insediati e svolgono con continuità (con riunioni, in media, almeno una volta al mese) le attività loro devolute. Grazie alle attività istruttorie compiute in tali consessi sono stati elaborati documenti di notevole importanza per gli operatori della salute e sicurezza sul lavoro e altri sono di prossima approvazione da parte della Commissione consultiva.
In questa sede mi limito a segnalare che nel corso delle relative riunioni, in ragione del drammatico ripetersi di infortuni gravissimi avvenuti durante attività in ambienti limitati, è stata condivisa la opportunità, su proposta del Ministero del lavoro, di inserire tra le attività per le quali dovrà operare il sistema di qualificazione delle imprese quelle lavorazioni che si svolgano in ambienti confinati. Il Ministero ha, di conseguenza, inviato - in data 10 settembre 2010 (quindi, il giorno priva del fatto luttuoso di Capua) - a tutti i componenti (Regioni e parti sodali) del comitato un documento nel quale tale settore è identificato come settore nel quale dovrà operare il futuro sistema di qualificazione. Tale scelta potrebbe, infatti, essere il presupposto perché siano imposte alle imprese che svolgano attività che possono implicare operazioni in ambienti limitati e/o confinati condizioni imprescindibili in termini di sicurezza.
È stato pertanto chiesto alla Commissione consultiva di anticipare i tempi di redazione del decreto del Presidente della Repubblica di riferimento (elaborato sempre nell'ambito della procedura di cui agli articoli 6 e 27 del «testo unico» di salute e sicurezza sul lavoro) e dei principi applicabili in materia si è ampiamente discusso nelle riunioni del 16 marzo e del 7 aprile 2011 (quest'ultima convocata in via straordinaria), nelle quali è emersa una ampia condivisione dei componenti della Commissione relativamente alla necessità di procedere, con i contenuti sopra indicati, alla regolamentazione delle attività in ambienti sospetti di inquinamento o «confinati, ai sensi degli articoli 65 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del «testo unico».
Di conseguenza, il Ministero del lavoro e delle politiche sodali ha elaborato uno schema di decreto del Presidente della Repubblica che verrà discusso «in sede tecnica» presso la Conferenza Stato-Regioni in data 19 aprile 2011 per essere,

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se del caso, approvato in data 20 aprile in sede politica dal medesimo consesso.
Per quanto concerne ulteriori aspetti connessi allo stato di attuazione del Testo Unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, posso fin d'ora assicurare che sarà cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali mettere a disposizione di questa Commissione un documento illustrativo relativo alle ulteriori attività previste in attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, che non è stato possibile produrre in questa sede in considerazione delle modalità e della tempistica proprie delle interrogazioni a risposta immediata.

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ALLEGATO 2

5-04629 Paladini: Problematiche relative al contratto di apprendistato.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento agli elementi informativi richiesti dall'Onorevole Paladini in materia di apprendistato, passo ad illustrare i dati più recenti in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenuti nell'XI Rapporto di Monitoraggio sull'Apprendistato 2008-2009, predisposto annualmente dal Ministero con il supporto dell'Isfol sulla base del monitoraggio effettuato dalle Regioni e dalle Province autonome. Faccio altresì presente che dati più aggiornati saranno a breve disponibili nell'ambito del XII Rapporto sull'Apprendistato 2010-2011, tuttora in corso di predisposizione.
In particolare, per quanto concerne il numero dei contratti di apprendistato siglati distinti per le quattro forme previste preciso che il citato Rapporto di monitoraggio non presenta tale dettaglio informativo in quanto trattasi di un documento sintetico con una prevalenza di informazioni per ripartizione territoriale.
Per quanto riguarda il numero di minorenni - sul complessivo di quelli in apprendistato - che hanno partecipato alle attività di formazione esterna obbligatoria, informo che - per l'anno 2008 - lo stesso era pari a 17.993 unità, corrispondente al 2,8 per cento del totale degli apprendisti. Sulla base dei dati forniti da 11 Regioni e Province autonome, risulta che 4.749 apprendisti minori (circa il 26 per cento del totale) risultano iscritti a percorsi formativi per apprendisti minori.
Riguardo al numero di minori che hanno portato a compimento le attività di formazione esterna obbligatoria, rendo noto che il citato Rapporto non riporta dati di dettaglio sull'integrale compimento delle attività formative previste nell'ambito del contratto di apprendistato, bensì il dato complessivo delle cessazioni che mostra come l'85 per cento dei contratti di apprendistato cessi prima del termine previsto.
In conclusione informo che per tutti gli altri punti per i quali non è possibile fornire in questa sede - per la tempistica propria delle interrogazioni a risposta immediata - elementi di dettaglio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è riservato di svolgere specifici approfondimenti i cui esiti verranno prontamente comunicati all'On. Paladini.

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ALLEGATO 3

5-04630 Poli: Situazione occupazionale nel sito industriale di Piombino.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole Poli - con il presente atto parlamentare - richiama l'attenzione sulla situazione aziendale della Lucchini Spa, storica azienda del sito siderurgico di Piombino.
Al riguardo faccio presente che - a seguito della crisi che ha investito l'intero settore siderurgico, con conseguente forte contrazione dei volumi produttivi - la Società ha fatto ricorso all'utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per i propri lavoratori.
In particolare, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - con decreto del 21 aprile 2010 - ha provveduto ad autorizzare la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale - per un massimo di 950 unità lavorative - per il periodo dal 2 novembre 2009 al 1o novembre 2010.
In considerazione del perdurare dello stato di crisi, i vertici aziendali hanno comunicato l'intenzione di cedere le attività italiane del Gruppo, provvedendo - al fine di facilitare il dialogo con i potenziali acquirenti - ad avviare un confronto con gli Istituti bancari volto ad ottenere la ristrutturazione del debito.
Su quest'ultimo aspetto informo che - nello scorso mese di febbraio - è stato raggiunto un accordo con le banche che riveste una notevole importanza in vista di una complessiva definizione della vicenda.
È continuato il contatto anche con quanti hanno manifestato interesse ad una futura partecipazione al piano di risanamento e rilancio del Gruppo Lucchini che, per quanto riguarda i prodotti lunghi (in particolare i binari ferroviari), mantiene una leadership mondiale da difendere con decisione.
Rendo altresì noto che, nei prossimi giorni, si terrà presso il Ministero dello sviluppo economico un incontro con i vertici aziendali della Lucchini Spa e gli advisors incaricati di predisporre il nuovo Piano industriale, al fine di acquisire informazioni utili per la gestione del tavolo di confronto la cui convocazione è prevista entro il corrente mese di aprile.
Presso il Ministero dello sviluppo economico, inoltre, è già aperto un tavolo tecnico - con la partecipazione delle competenti istituzioni locali e delle organizzazioni sindacali - ai fine di valutare la situazione di crisi del settore siderurgico piombinese.
In conclusione, nel precisare che, ad oggi, non risulta pervenuta - presso i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - alcuna richiesta di convocazione delle Parti sociali per l'esame della situazione occupazionale della Lucchini Spa, sono comunque in grado di rassicurare l'Onorevole interrogante sulla costante attenzione rivolta nelle sedi competenti all'evolversi della vicenda esposta nell'atto parlamentare. Ciò, nella piena consapevolezza dell'importanza strategica che la Lucchini Spa riveste - sotto il profilo produttivo ed occupazionale - per il sistema siderurgico italiano.

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ALLEGATO 4

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio (C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo).

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE ELABORATA DAL COMITATO RISTRETTO

Art. 1.
(Partecipazione delle lavoratrici in congedo di maternità a corsi di formazione e a concorsi pubblici).

1. Dopo l'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. (Partecipazione delle lavoratrici in congedo di maternità a corsi di formazione e a concorsi pubblici). 1. Nel periodo di congedo di maternità, le lavoratrici possono partecipare a concorsi pubblici, a procedure selettive interne, anche finalizzate alla progressione di carriera, a corsi di formazione professionale, nonché a corsi di riqualificazione per la progressione in carriera, comunque denominati, previa presentazione di un'idonea certificazione medica attestante che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della donna e del nascituro.
2. La lavoratrice in stato di gravidanza interessata da un provvedimento di interdizione ai sensi dell'articolo 17, conserva il diritto alla frequenza dei concorsi, dei corsi e delle procedure selettive di cui al comma 1 del presente articolo. Le amministrazioni pubbliche, ove non sia rinviabile l'inizio dei concorsi, dei corsi o delle procedure selettive, provvedono ad ammettere le lavoratrici impossibilitate a partecipare a causa della gravidanza a una seconda sessione, previo accantonamento del numero di posti necessario. I posti accantonati, ove le interessate non superino utilmente le prove finali, sono attribuiti agli idonei della prima sessione. Nel caso in cui le interessate superino utilmente le prove finali, esse sono inserite nella graduatoria della prima sessione e la loro nomina ha la medesima decorrenza giuridica di quella degli altri candidati».

Art. 2.
(Flessibilità del congedo di maternità).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:
«1-bis. Le lavoratrici hanno la facoltà di non astenersi dal lavoro nel periodo e alle condizioni di cui al comma 1, nel caso di parto di feto morto o di morte neonatale, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato attesti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della lavoratrice. È altresì prevista la facoltà di modificare il periodo di cui al citato comma 1, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, secondo un'espressa e unica opzione

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della lavoratrice e con criteri di flessibilità, a condizione che il medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato attesti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della lavoratrice, con conseguente liberatoria per il datore di lavoro».

Art. 3.
(Congedo di paternità e istituzione del congedo di paternità obbligatorio).

1. All'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il congedo di cui al comma 1 spetta, alle medesime condizioni ivi previste, al padre lavoratore anche nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma, imprenditrice agricola o libera professionista e abbia diritto alle indennità di cui agli articoli 66 e 70»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Il padre lavoratore è tenuto ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di quattro giorni continuativi, entro i tre mesi dalla nascita del figlio, previa comunicazione al datore di lavoro, da rendere in forma scritta almeno quindici giorni prima della data di inizio del periodo di astensione dal lavoro. L'indennità prevista per tale periodo è posta a carico del sistema previdenziale di appartenenza. Per tale periodo la retribuzione è pari al 100 per cento. Per l'eventuale sostituzione dei lavoratori assenti dal lavoro nel periodo di astensione obbligatoria di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.
2-ter. Il limite temporale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 è ampliato di ulteriori quindici giorni qualora il padre decida di usufruire del congedo ai sensi del comma 1 del presente articolo. Per l'ulteriore periodo previsto dal presente comma la retribuzione è fissata all'80 per cento dalla retribuzione mensile spettante».

Art. 4.
(Congedo parentale).

1. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il congedo parentale, nel limite massimo della metà dell'orario giornaliero, può essere fruito dal genitore lavoratore su base oraria, previo accordo con il datore di lavoro, con un preavviso di almeno trenta giorni allo stesso. In tale caso è esclusa la cumulabilità del congedo con altri permessi o riposi previsti dalla legge o dai contratti collettivi»;
b) dopo il comma 4 sono aggiungi i seguenti:
«4-bis. Il padre lavoratore e la madre lavoratrice, fermi restando i limiti previsti dai commi 1 e 2, possono usufruire, nei primi tre anni di vita del figlio, di congedi parentali orizzontali fino ad un massimo di otto ore a settimana per ciascun genitore.
4-ter. Il padre lavoratore e la madre lavoratrice che intendano usufruire del congedo parentale con le modalità di cui al comma 4-bis allegano, alla richiesta di congedo, il certificato di nascita del figlio, ovvero una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

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Art. 5.
(Trattamento economico del congedo parentale).

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'indennità è incrementata sino al 35 per cento della retribuzione, nel caso in cui i genitori dividano esattamente a metà tra di loro il periodo di congedo parentale. L'indennità è, altresì, incrementata sino al:
a) 40 per cento della retribuzione, qualora i genitori stabiliscano di usufruire del congedo parentale di cui all'articolo 32 per un periodo massimo complessivo di cinque mesi;
b) 50 per cento della retribuzione qualora i genitori stabiliscano di usufruire del congedo parentale di cui all'articolo 32 per un periodo massimo complessivo di quattro mesi;
c) 60 per cento della retribuzione qualora i genitori stabiliscano di usufruire del congedo parentale di cui all'articolo 32 per un periodo massimo complessivo non superiore a tre mesi».

Art. 6.
(Adozioni e affidamenti).

1. Al comma 1 dell'articolo 45 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «entro il primo anno di vita del bambino» sono sostituite dalle seguenti: «entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia».

Art. 7.
(Divieto di licenziamento).

1. Il comma 9 dell'articolo 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione nazionale e internazionale e di affidamento. Il divieto di licenziamento del lavoratore o della lavoratrice si applica dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di affidamento».

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 148,57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.