CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 aprile 2011
467.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04583 Baccini: Istituzione di un fondo presso la Cassa depositi e prestiti Spa per l'acquisizione di partecipazioni nelle imprese italiane.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Baccini pone quesiti in ordine al fondo per far fronte ai problemi di ricapitalizzazione delle imprese italiane, che potrebbero essere oggetto di scalate da parte di società straniere.
Al riguardo, sentita anche la Cassa depositi e prestiti, si fa presente che a seguito della modifica legislativa introdotta dal decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni), l'assemblea straordinaria della Cassa depositi e prestiti Spa, riunitasi in forma totalitaria, in data 11 aprile 2011, ha approvato le modifiche statutarie necessarie per poter intervenire nel processo di acquisizione di società di rilevante interesse nazionale, anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento.
Al momento, tale processo è stato definito unicamente a livello di mission, infatti lo statuto, oltre a disporre che le società devono, rientrare nel perimetro che sarà definito dal decreto ministeriale, ai sensi del citato decreto-legge n. 34, impone che le società target risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.
Lo statuto ha, inoltre, previsto che l'acquisizione possa avvenire in via diretta o attraverso veicoli societari o fondi d'investimento.
Per quanto riguarda, invece, l'eventuale partecipazione degli enti previdenziali alle predette operazioni, si precisa che i termini e le modalità di tale partecipazione non risultano al momento definiti.

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ALLEGATO 2

5-04584 Bitonci: Sanzioni, applicabili agli enti locali nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Bitonci chiede una moratoria sulla disposizione prevista per le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. In particolare, nell'interrogazione si rappresenta l'inasprimento apportato dalla citata normativa, la quale prevede, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, la riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.
Peraltro, la precedente previsione legislativa, ovvero l'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sanciva un taglio dei contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno, pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale e, comunque, per un importo non superiore al 5 per cento.
Nell'interrogazione, inoltre, si fa presente che la recente normativa sul federalismo municipale, ovvero il decreto legislativo 14 marzo 2011, n 23, sopprimendo i trasferimenti statali e sostituendoli con i tributi erariali derivanti dalla fiscalità immobiliare e dalla compartecipazione all'IVA, di fatto rende inefficace le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010.
Alla luce dell'attuale quadro normativo, gli enti locali si troverebbero, quindi, in difficoltà nel predisporre i bilanci di previsione per l'anno 2011.
Si chiede, pertanto, di conoscere gli orientamenti di questo Dicastero sulla questione descritta, nonché la valutazione circa un'eventuale moratoria sull'applicazione delle sanzioni.
Al riguardo, nel condividere la preoccupazione in ordine alle difficoltà che, in determinate circostanze, il vigente quadro normativo potrebbe creare ad alcuni enti locali nell'approvazione dei bilanci di previsione 2011, si fa presente che la richiesta di modifica dell'attuale sistema sanzionatorio comporterebbe oneri finanziari, qualora non si operasse una conseguente modifica del comma 122, dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, che prevede la riduzione degli obiettivi programmatici 2011 per un valore complessivo pari allo sforamento registrato dagli enti non rispettosi del patto 2010.
Infatti, la predetta riduzione degli obiettivi è finanziata con i maggiori spazi finanziari rinvenienti dall'applicazione della sanzione in parola.
Conseguentemente, si ritiene che la modifica potrebbe aver corso, purché sia contestualmente apportata una modifica al richiamato comma 122, volta a ridurre gli spazi finanziari da utilizzare per la riduzione degli obiettivi 2011.
Con specifico riferimento, poi, agli orientamenti di questo Dicastero sulla presunta inefficacia delle norme disciplinanti le sanzioni attualmente in vigore, si ritiene, in via interpretativa, che l'applicazione delle riduzioni previste dall'attuale sistema sanzionatorio possano essere applicati a carico delle assegnazioni derivanti

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dal Fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
Pur tuttavia va segnalato che la soluzione interpretativa potrebbe comportare lo sviluppo di presumibili contenziosi da parte degli Enti sanzionati, pertanto, si ritiene auspicabile uno specifico intervento legislativo, da introdurre previa valutazione del Ministero dell'interno.

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ALLEGATO 3

5-04585 Baretta e Cesare Marini: Situazione finanziaria del comune di Reggio Calabria.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Baretta e Marini, nell'evidenziare preliminarmente la grave situazione in cui versa il comune di Reggio Calabria, chiedono le ragioni per le quali non è stato ancora disposto l'invio dei servizi ispettivi di finanza pubblica per accertare la sussistenza di episodi gravi che hanno danneggiato la stabilità finanziaria dell'ente.
Al riguardo, si fa presente che, su richiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, due dirigenti dei servizi ispettivi di finanza pubblica e un funzionario del Ministero dell'interno sono stati designati per effettuare una consulenza tecnica nell'ambito di un procedimento penale volto all'accertamento di fatti penalmente rilevanti nella gestione economico-finanziaria del comune di Reggio Calabria.
Conseguentemente, al fine di evitare sovrapposizioni con i citati accertamenti, si è ritenuto di soprassedere, per il momento, dall'effettuazione di una verifica amministrativo-contabile presso il suddetto Comune, fermo restando che accertamenti ispettivi potranno essere svolti successivamente su eventuali ulteriori ambiti della gestione economico-finanziaria non interessati dall'indagine penale in corso.