CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 aprile 2011
467.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria (Testo unificato C. 3321 Scandroglio, C. 3406 Gregorio Fontana e C. 4272 Tullo).

EMENDAMENTO

ART. 1.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Individuazione delle zone marittime a rischio di pirateria nell'ambito delle acque internazionali).

1. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sulla base delle determinazioni adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, individua le zone marittime a rischio di pirateria, nell'ambito delle sole acque internazionali.
2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato con cadenza annuale ed è aggiornato tempestivamente ogni volta che circostanze sopravvenute lo richiedano. Fino all'emanazione del nuovo decreto, si applicano comunque le disposizioni del precedente.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 1-bis.
(Servizi di scorta armata).

1. Nelle zone marittime individuate con il decreto di cui all'articolo 1, le navi nazionali possono, a proprie spese, avvalersi di servizi di scorta armata, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero della difesa.
2. I servizi di scorta di cui al comma 1 possono essere effettuati da imprese private aventi sede in Stati membri dell'Unione europea, autorizzate e certificate come idonee secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi d'appartenenza, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti con il regolamento di cui al comma 3.
3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri organizzativi e le modalità operative per lo svolgimento dei servizi di scorta di cui al comma 1, i requisiti e le condizioni che le compagnie armatrici devono rispettare per il rilascio dell'autorizzazione, i requisiti e le caratteristiche per l'autorizzazione delle imprese private di cui al comma 2 aventi sede in Italia, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della presente legge.

Art. 1-ter.
(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
1. 1.Tullo, Bressa.