CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 aprile 2011
466.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Riqualificazione e recupero dei centri storici (C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Recupero e riqualificazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, come definiti dalla normativa vigente, dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.
2. I comuni di cui al comma 1 possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici e negli insediamenti urbanistici individuati con il decreto di cui al comma 7, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana. I medesimi comuni possono, altresì, promuovere la valorizzazione dei «centri commerciali naturali», con le modalità di cui al comma 5.
3. Gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici; la realizzazione di infrastrutture e di servizi adeguati; il miglioramento dei servizi urbani quali l'illuminazione, l'arredo urbano, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.
4. Le regioni possono prevedere forme di indirizzo e di coordinamento finalizzate al recupero e alla rivitalizzazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati approvati dai comuni ai sensi del comma 3.
5. La valorizzazione dei «centri commerciali naturali» consiste nel favorire, anche mediante gli interventi di cui al comma 2, la costituzione di uno o più insiemi organizzati, anche in forme societarie, di esercizi commerciali, di strutture ricettive, di attività artigianali e di servizio, che insistono all'interno dei centri storici di cui al comma 1, in cui si concentra un'offerta di prodotti, di servizi e di attività da parte di una pluralità di soggetti, con particolare riferimento o collegamento alla valorizzazione, alla distribuzione e alla commercializzazione delle produzioni tipiche locali, nonché allo svolgimento di funzioni informative per la promozione turistica e culturale del territorio.
6. Nelle zone oggetto di interventi integrati ai sensi del comma 2 si applicano in favore dei soggetti privati le detrazioni

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fiscali spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei limiti di spesa attualmente previsti dalla legislazione vigente, nonché tutte le ulteriori agevolazioni fiscali e incentivi eventualmente spettanti per interventi edilizi realizzati mediante l'utilizzazione di tecniche costruttive di bioedilizia o di fonti di energia rinnovabile o di risparmio delle risorse idriche e potabili.
7. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica, sulla base dei quali individuare centri storici e insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ai quali assegnare il marchio di «borghi antichi d'Italia». L'assegnazione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbanistici interessati, che rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia).

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi nei comuni di cui all'articolo 1, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, emana ogni anno un bando di gara, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, destinato ai comuni che intendono promuovere gli interventi di cui all'articolo 1, ai fini della ripartizione del Fondo di cui al presente articolo. Una quota pari almeno al 25 per cento delle risorse del Fondo è destinata agli interventi per i comuni assegnatari, ai sensi del comma 7 dell'articolo 1, del marchio di «borghi antichi d'Italia».
3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì adeguate procedure per il controllo dei progetti degli interventi di riqualificazione e di recupero dei centri storici di cui all'articolo 1, nonché le modalità di riparto più idonee ad assicurare priorità agli interventi per i quali gli enti locali abbiano messo a disposizione una percentuale di risorse nella misura minima indicata dal medesimo decreto.
4. Per l'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 20 milioni di euro.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato mediante utilizzazione delle economie conseguenti alle revoche totali o parziali dei contributi statali relativi ai programmi di riqualificazione urbana e

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sviluppo sostenibile del territorio di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. A decorrere dall'anno 2013, al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 3.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

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ALLEGATO 2

Libro verde: sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici COM(2011)15 definitivo.

PROPOSTA DI DOCUMENTO

La VIII Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, il Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici. Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti (di seguito «Libro verde»);
premesso che:
sul Libro verde si è avviata una consultazione esterna - che si chiuderà il 18 aprile 2011 - finalizzata ad acquisire elementi di informazione e di valutazione in vista della revisione della disciplina europea degli appalti pubblici, e quindi delle direttive n. 17 (settori speciali) e n. 18 del 2004 (settori ordinari);
il metodo adottato anche in questa circostanza dalle istituzioni dell'Unione Europea appare particolarmente apprezzabile in quanto favorisce un preventivo e ampio confronto sulle diverse problematiche (di carattere giuridico, di efficienza amministrativa, economico e di regolazione del mercato per la tutela della concorrenza) che riguardano la materia degli appalti, attraverso una puntuale ricognizione dei problemi emersi con riferimento all'attuazione della normativa europea vigente e alla possibilità di apportare ad essa le correzioni e le integrazioni che risulteranno necessarie;
l'Unione europea riconosce al settore degli appalti pubblici un ruolo fondamentale nel perseguimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020, trattandosi di uno degli strumenti necessari per promuovere l'innovazione nelle imprese, per favorire la transizione verso un utilizzo più efficiente delle risorse anche ambientali, nonché per migliorare il contesto imprenditoriale, soprattutto per le piccole medie imprese (PMI);
la revisione a livello europeo degli strumenti e dei metodi degli appalti pubblici sarebbe finalizzata ad adeguare tale settore alle evoluzioni del contesto politico, sociale ed economico, anche al fine di perseguire una maggiore efficienza della spesa pubblica, il rafforzamento della concorrenza, nonché un miglior uso degli appalti pubblici a sostegno di obiettivi sociali comuni, quali la tutela dell'ambiente, la maggiore efficienza energetica, la promozione dell'innovazione e dell'inclusione sociale;
il Libro verde riconosce particolare rilevanza alla costruzione di un mercato europeo degli appalti capace di rendere più agevole l'accesso alle piccole e medie imprese, che rivestono un'importanza strategica nell'economia italiana e che hanno grandi potenzialità di creazione di posti di lavoro, di crescita e di innovazione;
il Libro verde considera importante coniugare il perseguimento degli obiettivi sopra indicati con l'esigenza di trasparenza nelle gestione degli appalti pubblici per evitare prassi commerciali scorrette, conflitti di interessi, nonché favoritismi e corruzione;

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considerato che:
nell'ordinamento interno le direttive n. 17 e n. 18 del 2004 sono state recepite con il Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, successivamente novellato da tre decreti legislativi correttivi;
il regolamento di attuazione del suddetto codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, entrerà in vigore l'8 giugno 2011 (salve alcune eccezioni) e, pertanto, alcuni istituti introdotti in recepimento della normativa europea - quali ad esempio il dialogo competitivo, l'asta elettronica, l'accordo quadro - non sono ancora stati sufficientemente sperimentati a livello nazionale;
l'esame del Libro verde ha rappresentato una importante occasione per avviare un utile confronto tra la Commissione e i soggetti istituzionali ed economici impegnati nel settore degli appalti pubblici, al fine di individuare gli elementi di criticità del sistema italiano, e quindi di indirizzare, alla luce di tali criticità, l'attività di negoziato del Governo per le modifiche della normativa europea di riferimento,
dal richiamato confronto è emersa la peculiarità del mercato degli appalti pubblici in Italia contraddistinto dall'eccessiva frammentazione sotto il profilo degli attori, dalla rigidità della regolazione e da un elevato contenzioso;
durante il confronto è stato da più parti rilevato come la prospettiva di una modifica della disciplina a livello europeo del settore degli appalti pubblici debba comunque coniugarsi, da una parte, con l'esigenza di garantire a livello nazionale un quadro coerente e ordinato di regole certe e stabili per gli operatori del settore, e dall'altra, con la necessità di evitare una eccessiva regolamentazione in fase di recepimento nazionale (c.d. gold plating),

ESPRIME UNA VALUTAZIONE POSITIVA
sottolineando, in relazione alla posizione da assumere per la definizione di proposte normative europee, l'esigenza di promuovere interventi che contribuiscano a risolvere talune criticità del sistema degli appalti in Italia, e quindi volti a:
a) con riferimento all'ambito di applicazione delle norme sugli appalti pubblici:
a innalzare le soglie di rilevanza comunitaria, valutando l'opportunità di prevedere forme di pubblicità semplificate in relazione agli appalti «sottosoglia» di importo tale da generare un interesse transfrontaliero, e cercando comunque di coniugare l'esigenza di semplificazione con quella di garantire la massima concorrenza tra gli operatori comunitari;
a circoscrivere la sezione degli «appalti esclusi», alla luce degli impegni internazionali dell'Unione Europea;
b) con riferimento al miglioramento degli strumenti a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici:
perseguire l'obiettivo di una migliore qualità dei progetti, già nella fase preliminare, presupposto indispensabile per una accurata valutazione della loro fattibilità; favorire una maggiore qualificazione delle stazioni appaltanti, utilizzando tutti gli strumenti già a disposizione, con particolare riguardo alla promozione di forme di aggregazione della domanda attraverso una razionalizzazione delle funzioni amministrative delle stazioni appaltanti, nel rispetto delle autonomie dei singoli enti e tenendo conto dell'oggetto dell'appalto e della localizzazione territoriale dell'opera da realizzare, in modo da consentire alle stazioni appaltanti non strutturate di delegare le funzioni amministrative di committenti ad amministrazioni più organizzate;
prevedere l'estensione anche ai settori ordinari - quantomeno con riferimento a specifiche categorie di lavori aventi caratteristiche omogenee e ripetitive

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- del ricorso ai sistemi di qualificazione tipici dei settori speciali, con la predisposizione da parte delle diverse amministrazioni aggiudicatrici di elenchi di operatori economici aventi requisiti rispondenti a specifici criteri oggettivi, nell'ambito dei quali procedere all'individuazione dei soggetti da invitare alle procedure di affidamento, senza preventiva pubblicazione del bando di gara;
prevedere l'estensione dell'utilizzo, come mezzo di pubblicità, dell'avviso periodico indicativo che l'amministrazione aggiudicatrice intende indire nel corso dell'anno mediante procedura ristretta o negoziata senza previo bando, negli appalti di forniture, servizi o lavori caratterizzati dall'omogeneità della prestazione o dei prodotti richiesti;
prevedere - ferma restando la tutela della concorrenza, della parità di trattamento e di non discriminazione tra le imprese e con le necessarie garanzie in ordine alle condizioni economiche al fine di preservare l'efficienza della spesa pubblica - l'ampliamento delle possibilità di utilizzo della procedura negoziata previa pubblicazione del bando negli appalti più complessi;
prevedere la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, previo innalzamento della soglia a 1,5 milioni di euro e ampliamento del numero delle imprese invitate, nonchè previa adozione del criterio della rotazione delle imprese e della pubblicazione ex post degli atti della procedura;
introdurre criteri che consentano alle stazioni appaltanti di verificare, in relazione ai singoli lavori pubblici, l'affidabilità delle imprese, anche prevedendo meccanismi premiali, quali il rispetto delle precedenti esecuzioni di lavori pubblici, la mancata presentazione di eccezioni e riserve ovvero di eccessivi ribassi in precedenti lavori;
limitare il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, prevedendone comunque il ricorso nel caso di appalti di importo non elevato, e privilegiare quindi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di valorizzare la qualità, non solo finanziaria, ma anche tecnica, progettuale dell'offerta, nonché elementi legati alla valenza ambientale, sociale dell'offerta medesima;
prevedere la possibilità di verifica del possesso dei requisiti di selezione solo nei confronti del soggetto aggiudicatario, quanto meno in presenza di un sistema di qualificazione che riconosca in capo alle amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di ricorrere ad elenchi di operatori economici di comprovata idoneità;
c) con riferimento all'accessibilità al mercato europeo degli appalti:
sostenere l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato degli appalti pubblici, senza comunque determinare condizioni suscettibili di pregiudicare le economie di scala potenzialmente conseguibili, prevedendo la possibilità di: 1) introdurre meccanismi di aggregazione nella partecipazione alle gare di appalto; 2) suddividere il progetto in lotti funzionali; 3) consentire agli operatori di autocertificare la sussistenza dei requisiti per la partecipazione alle gare, escludendo in ogni caso la possibilità da parte dell'amministrazione aggiudicatrice di richiedere documentazione amministrativa reperibile presso altre amministrazioni;
d) con riferimento all'uso strategico degli appalti pubblici in risposta alle nuove sfide:
incentivare un miglior uso degli appalti pubblici a sostegno di obiettivi sociali, e quindi i cosiddetti «appalti verdi», attraverso la previsione di criteri di selezione delle offerte che facciano riferimento a tali obiettivi con particolare riguardo agli obiettivi dell'innovazione e della lotta ai cambiamenti climatici;

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e) con riferimento alla garanzia di procedure corrette :
prevenire il rischio di infiltrazioni delle organizzazioni criminali nonché di fenomeni di corruzione e di conflitti di interesse, attraverso la revisione delle cause di esclusione del candidato o dell'offerente, l'introduzione di una definizione comune di conflitto di interesse fino a prevedere forme efficaci di scambio delle informazioni tra gli Stati membri concernenti ipotesi di corruzione e un sistema informatico per la notifica delle frodi.