CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 aprile 2011
466.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. (Atto n. 328).

PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante «attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali» (atto n. 328);
rilevato preliminarmente che sullo schema di decreto in esame non è stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza unificata prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 42 del 2009;
premesso che:
i criteri di delega posti dall'articolo 16 della legge n. 42 del 2009, in parte riproducono le disposizioni dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, prevedendo che lo Stato destini risorse aggiuntive ed effettui interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni;
la giurisprudenza costituzionale sull'articolo 119, comma quinto (sentenze n. 16 del 2004 e n. 49 del 2004) ritiene che «non possono trovare oggi spazio interventi finanziari diretti dello Stato a favore dei Comuni, vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi, fuori dall'ambito dell'attuazione di discipline dettate dalla legge statale nelle materie di propria competenza, o della disciplina degli speciali interventi finanziari in favore di determinati Comuni, ai sensi del nuovo articolo 119, quinto comma»;
alla luce di tale indirizzo giurisprudenziale, «non sono ammissibili siffatte forme di intervento nell'ambito di materie e funzioni la cui disciplina spetta invece alla legge regionale, pur eventualmente nel rispetto (quanto alle competenze concorrenti) dei principi fondamentali della legge dello Stato» e, quindi, «gli interventi speciali previsti dall'articolo 119, quinto comma, a loro volta, non solo debbono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale (articolo 119, quarto comma) delle funzioni spettanti ai Comuni o agli altri enti, e riferirsi alle finalità di perequazione e di garanzia enunciate nella norma costituzionale, o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, ma debbono essere indirizzati a determinati Comuni o categorie di Comuni (o Province, Città metropolitane, Regioni)»;
secondo tale orientamento della Consulta, «l'esigenza di rispettare il riparto costituzionale delle competenze legislative fra Stato e Regioni comporta

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altresì che, quando tali finanziamenti riguardino ambiti di competenza delle Regioni, queste siano chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio» in quanto, «ove non fossero osservati tali limiti e criteri, il ricorso a finanziamenti ad hoc rischierebbe di divenire uno strumento indiretto, ma pervasivo di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni degli enti locali e di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza»;
anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono essere destinatarie delle risorse e degli interventi di cui al comma quinto dell'articolo 119 della Costituzione, ma, tuttavia, il provvedimento non reca disposizioni in merito;
anche l'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 - che trova applicazione anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, conformemente ai rispettivi statuti - ai fini della perequazione infrastrutturale, prevede per la fase transitoria l'individuazione di interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e ai sensi di tale articolo è stato emanato il 4 aprile 2011 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 novembre 2010, recante disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale;
l'articolo 1, nella ricognizione delle finalità dei citati interventi, richiama, tra quelle indicate dal comma quinto dell'articolo 119 della Costituzione, solo quelle di promozione delle sviluppo economico e della coesione sociale e territoriale, nonché di rimozione degli squilibri economici e sociali del Paese, non essendo pertanto indicate le finalità «per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni»;
dal preambolo del provvedimento risulta che il testo costituisce «un primo decreto legislativo « di attuazione del citato articolo 16 della legge di delega,

DELIBERA DI ESPRIMERE I SEGUENTI RILIEVI:

l'articolo 1 effettua una ricognizione delle finalità degli interventi da attuare ai sensi del comma quinto dell'articolo 119 della Costituzione che comprende, tra quelle indicate dalla disposizione costituzionale richiamata, solo quelle di promozione delle sviluppo economico e della coesione sociale e territoriale, nonché di rimozione degli squilibri economici e sociali del Paese: appare pertanto auspicabile che sia valutata l'opportunità di introdurre le ulteriori finalità costituzionalmente stabilite «per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni»;
l'articolo 2, nel destinare le risorse indicate dall'articolo 16 della legge di delega alle finalità di sviluppo coesione e riequilibrio, specifica che il ricorso a tali fonti di finanziamento ha carattere «prioritario», introducendo un criterio, quello appunto della priorità, che non risulta dal suddetto articolo 16 della legge di delega - che, invece, indica mezzi di finanziamento in via esclusiva rispetto ad eventuali altre fonti di risorse - e che, pertanto, appare opportuno sopprimere;
il medesimo articolo 2, alla lettera a), riproduce quanto disposto dall'articolo 16, comma 1, lettera c) della legge di delegazione (con norma peraltro di valenza programmatica), omettendo però il riferimento - che appare opportuno introdurre - alla «collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale»;
lo stesso articolo 2, alla lettera d), reca disposizioni che prevedono il «condizionamento dei finanziamenti a innovazioni

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istituzionali, la costruzione di un sistema di indicatori di risultato, il ricorso sistematico alla valutazione degli impatti e, ove appropriato, la previsione di riserve premiali e meccanismi sanzionatori»: si valuti che, così, da un lato sembrano configurati criteri direttivi ulteriori rispetto a quelli stabiliti dall'articolo 16 della legge di delegazione per l'utilizzo delle risorse aggiuntive derivanti dalle fonti di finanziamento comunitarie e nazionali (di cofinanziamento e regionali), mentre, dall'altro, non risultano definite le effettive modalità di finanziamento degli interventi speciali per il raggiungimento degli obiettivi di coesione indicati, nonché i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato, così come prescritto dall'articolo 16 della legge delega n. 42 del 2009;
il suddetto articolo 2, lett. d), nel prevedere «riserve premiali e meccanismi sanzionatori», non specifica a quali soggetti sia rivolta la previsione stessa; inoltre, alla stessa lettera d), appare opportuno precisare i «criteri di concentrazione territoriale e finanziaria» cui si fa riferimento;
l'articolo 3, nel prevedere disposizioni procedurali e di coordinamento, stabilisce l'adozione, da parte del Ministro delegato, al comma 2, di «atti di indirizzo» e di «quelli di programmazione rimessi dai regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri», nonché, al comma 3, di «opportune misure di accelerazione degli interventi»: al riguardo appare opportuno che sia chiarita sia la tipologia degli atti cui si fa riferimento sia la platea dei destinatari;
lo stesso articolo 3, comma 2, dispone che i richiamati atti di indirizzo e di programmazione siano adottati dal Ministro delegato nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle regioni e delle autonomie locali, senza però definire, come appare opportuno, specifici procedimenti concertativi finalizzati al rispetto di tali poteri e prerogative;
l'articolo 4, che interviene sul Fondo per le aree sottoutilizzate, denominandolo Fondo per lo sviluppo e la coesione, nel prevedere la destinazione dei finanziamenti a progetti strategici non fa riferimento a progetti di rilievo locale, né risulta se nel Fondo confluiscano o debbano essere ricomprese tutte le risorse destinate ad interventi di politica regionale, quali ad esempio il Fondo per la montagna, il Fondo per le isole minori e gli altri fondi per interventi speciali che attualmente sono finanziati in via autonoma;
al medesimo articolo 4, inoltre, appare opportuna l'introduzione di specifiche disposizioni dirette a chiarire se dalla nuova disciplina deriveranno effetti sulla programmazione degli interventi in corso ai sensi del Quadro strategico nazionale 2007-2013 o se la suddetta disciplina produrrà effetti a partire dal nuovo ciclo pluriennale di programmazione 2014-2020;
l'articolo 5, comma 2, dispone che «trascorso il primo triennio del periodo di riferimento, si può procedere alla riprogrammazione del Fondo solo previa intesa in sede di Conferenza Unificata»: non è, tuttavia, chiarito quale sia il soggetto cui spetta l'iniziativa del procedimento di riprogrammazione e quali gli effetti dell'eventuale mancanza di intesa;
lo stesso articolo 5, comma 3, andrebbe coordinato con le previsioni della proposta di legge C. 3921-B, recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, approvata in via definitiva dall'Assemblea della Camera lo scorso 6 aprile, che ha introdotto il Documento di Economia e Finanza (DEF), in sostituzione della Decisione di finanza pubblica, che reca lo schema del Programma nazionale di riforma;
l'articolo 6, nel prevedere che la progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo dovranno essere disciplinati dalle norme sulle infrastrutture strategiche contenute nella parte II, Titolo III, Capo IV del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cosiddetto Codice dei

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contratti pubblici), in quanto applicabili, sembra configurare un'autorizzazione a derogare alla normativa vigente, di carattere generico e non prevista dalla delega;
il medesimo articolo 6 attribuisce il coordinamento e la vigilanza dell'attuazione dei suddetti interventi al dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, senza tuttavia indicare il Ministero dello sviluppo economico, cui il Dipartimento appartiene;
l'articolo 7, comma 1, che al primo periodo mantiene ferme le disposizioni vigenti che disciplinano i contributi speciali e gli interventi diretti dello Stato che sono riconducibili all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e che perseguono finalità diverse da quelle indicate all'articolo 1, al secondo periodo rinvia ad ulteriori decreti legislativi, qualificati come «integrativi», l'introduzione di ulteriori disposizioni attuative dell'articolo 16 della legge di delega con riferimento ai predetti contributi e interventi diretti: in merito appare opportuno sopprimere la qualificazione «integrativo», in quanto la legge delega consente solo l'emanazione di uno o più decreti legislativi nel termine di esercizio previsto per la delega principale; al riguardo si consideri che la giurisprudenza costituzionale ha individuato precisi limiti all'esercizio della potestà legislativa di tipo integrativo e correttivo (sentenza n. 206 del 2001), che può esplicarsi solo nell'ambito dei principi e criteri direttivi già imposti per la delega principale e «solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega»;
infine, si valuti l'opportunità di introdurre disposizioni con riferimento alle Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, considerato che esse possono essere destinatarie delle risorse e degli interventi di cui al comma quinto dell'articolo 119 della Costituzione e che nei loro confronti trova applicazione la disciplina prevista in tema di perequazione infrastrutturale dall'articolo 22 della legge n. 42 del 2009.

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ALLEGATO 2

Disposizioni sulla Corte penale internazionale. (Testo unificato C. 1439 Melchiorre ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1439 Melchiorre e abbinata, recante «Disposizioni sulla Corte penale internazionale»;
rilevato che il provvedimento è riconducibile alle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato, giurisdizione e norme processuali e ordinamento penale, che l'articolo 117, secondo comma, lettere a) ed l) della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010. (C. 4142 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4142 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010»,
rilevato che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata dalla Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere a));
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE - sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010. (C. 4143 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4143 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE - sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010»;
rilevato che il provvedimento è riconducibile nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata dalla Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere a));
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (C. 4193 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 4193 Governo ed abb., approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»,
rilevato che il provvedimento è riconducibile nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata dalla Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere a));
rilevato altresì che con riferimento all'articolo 7 viene in rilievo la materia «ordinamento penale», demandata anch'essa dalla Costituzione alla competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lett. l));
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 6

Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate. (Nuovo testo C. 3442 Gregorio Fontana).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3442 Gregorio Fontana, recante «Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate»;
rilevato che la proposta di legge stabilisce i criteri generali per l'individuazione degli organismi qualificabili di interesse delle forze armate, regolandone il riconoscimento della personalità giuridica e le relative misure di agevolazione, ed è pertanto riconducibile alle materie ordinamento civile e difesa e forze armate che l'articolo 117, secondo comma, lettere l) e d) della Costituzione attribuiscono alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 7

Nuova disciplina dei libri. (C. 1257-B Levi, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato, limitatamente alle modifiche apportate dal Senato, il testo della proposta di legge C. 1257-B, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato, recante «Nuova disciplina del prezzo dei libri»;
richiamato il parere espresso da questo comitato il 16 giugno 2010 nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 8

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi. (Nuovo testo unificato C. 1373 Motta ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1373 Motta e abbinate, recanti «Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi», come risultante dall'esame degli emendamenti da parte della Commissione di merito;
rilevato che la disciplina recata dal provvedimento può essere ricondotta alla materia dei beni culturali;
ricordato che:
la Costituzione, all'articolo 117, secondo comma, lett. s), annovera la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, e all'articolo 117, terzo comma, include la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente;
l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni;
la Corte costituzionale, nella sentenza n. 9 del 2004, individua una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela «è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale»; la valorizzazione «è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa»;
successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (articolo 4, comma 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (articolo 1, comma 3): nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione;
osservato che:
l'articolo 1, comma 3, dichiara la casa natale e la casa di residenza di Verdi

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«beni culturali di interesse nazionale», laddove il codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004) prevede che la «dichiarazione di interesse culturale» di un bene sia adottata con provvedimento del Ministero dei beni e delle attività culturali, all'esito di un procedimento che vede il coinvolgimento della soprintendenza;
all'articolo 2, tra gli interventi meritevoli di finanziamento da parte dello Stato, andrebbe chiarita la differenza tra la «prosecuzione delle ricerche sulla storia dell'artista, anche mediante il riordino delle fonti storiche e la pubblicazione dei loro risultati e di materiali inediti» (secondo periodo della lettera b)) e «la promozione della ricerca scientifica in materia di studi verdiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti» (primo periodo della lettera c));
al medesimo articolo andrebbe valutato se esista una differenza sostanziale tra i «luoghi verdiani» di cui alla lettera d) e i «luoghi in cui Verdi ha vissuto e operato» di cui alla lettera f);
all'articolo 3, appare opportuno prevedere un atto di nomina dei componenti del comitato ivi previsto, alcuni dei quali (i rappresentanti degli enti) non sono identificati (tale atto è previsto per i soli quattro esperti della vita e dell'opera di Giuseppe Verdi) e consentire che i presidenti delle regioni e delle province nonché i sindaci ivi indicati possano delegare, per la partecipazione alle attività del comitato, propri rappresentanti;
al medesimo articolo, appare altresì necessario prevedere un regolamento per la disciplina del funzionamento del comitato;
al medesimo articolo, comma 1, appare infine opportuno prevedere che tra i componenti del Comitato promotore delle celebrazioni verdiane figuri anche il sindaco di Bologna;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
all'articolo 2, tra gli interventi meritevoli di finanziamento da parte dello Stato, andrebbe chiarita la differenza tra la «prosecuzione delle ricerche sulla storia dell'artista, anche mediante il riordino delle fonti storiche e la pubblicazione dei loro risultati e di materiali inediti» (secondo periodo della lettera b)) e «la promozione della ricerca scientifica in materia di studi verdiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti» (primo periodo della lettera c));
al medesimo articolo andrebbe valutato se esista una differenza sostanziale tra i «luoghi verdiani» di cui alla lettera d) e i «luoghi in cui Verdi ha vissuto e operato» di cui alla lettera f);
all'articolo 3, appare opportuno prevedere un atto di nomina dei componenti del comitato ivi previsto, alcuni dei quali (i rappresentanti degli enti) non sono identificati, e consentire che i presidenti delle regioni e delle province nonché i sindaci ivi indicati possano delegare, per la partecipazione alle attività del comitato, propri rappresentanti;
al medesimo articolo, appare opportuno prevedere un regolamento per il funzionamento del comitato;
al comma 1 del medesimo articolo, infine, appare opportuno includere tra i componenti del Comitato promotore delle celebrazioni verdiane anche il sindaco di Bologna.